Trasmissione di documenti informatici Clausole campione

Trasmissione di documenti informatici. I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica. Per la spedizione dei documenti informatici, l’AOO si avvale prioritariamente di un servizio di “Posta Elettronica Certificata”, conforme al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, offerto da un soggetto esterno in grado di garantire la sicurezza del canale di comunicazione, e di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche. In particolare, la PEC è strumento ordinario di trasmissione verso i cittadini che hanno dichiarato il loro domicilio digitale, nonché verso i soggetti inseriti nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, o in altri indici analoghi che si rendessero disponibili in futuro. In caso di più destinatari riferiti a un unico numero di protocollo, si generano tante PEC quanti sono i destinatari. E’ ammesso il recapito tramite posta elettronica tradizionale, qualora si disponga dei necessari riferimenti relativi al destinatario. Nel caso di trasmissione di allegati al documento che eccedano la capienza della casella di posta elettronica, è possibile utilizzare supporti rimovibili, o avvalersi di adeguati canali telematici alternativi. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene sempre, ove tecnicamente possibile, mediante posta elettronica certificata, con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta raccomandata.
Trasmissione di documenti informatici. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica e le misure di sicurezza sono conformi alle vigenti disposizioni dettate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per la trasmissione dei documenti informatici l’Amministrazione si avvale di un gestore accreditato di Posta Elettronica Certificata iscritto nell’elenco dei gestori PEC tenuto dall’AgID e reso pubblico sul sito dell’Agenzia medesima. Tale modalità di trasmissione è in grado di assicurare l’autenticità del mittente, la sicurezza del canale di comunicazione, di dare certezza su data e ora di spedizione e consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche.
Trasmissione di documenti informatici. Per documenti in partenza s'intendono quelli prodotti dal personale degli uffici dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni aventi rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere trasmessi a persone o ad altre amministrazioni ovvero ad altro ufficio della stessa Amministrazione. I documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica (il destinatario può essere anche interno all'Amministrazione). Per la spedizione dei documenti informatici, l'Amministrazione si avvale della "Posta Elettronica Certificata" o della Posta elettronica ordinaria a seconda dell’importanza dell’invio.
Trasmissione di documenti informatici. Le modalità di composizione e di scambio dei messaggi, il formato della codifica e le misure di sicurezza sono conformi alla circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28. I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica (il destinatario può essere anche interno alla AOO). Per la spedizione dei documenti informatici l’AOO si avvale dei servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti da un certificatore accreditato iscritto nell’elenco pubblico tenuto dal CNIPA. Questa Amministrazione valuta di volta in volta, in base alla convenienza economica, da quale certificatore accreditato acquistare le marche temporali. Per la spedizione dei documenti informatici, l’AOO si avvale di un servizio di “Posta Elettronica Certificata”, conforme al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che può essere offerto da un soggetto esterno in grado di assicurare la sicurezza del canale di comunicazione, di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, dell’esistenza o del contenuto della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente sono destinate ad essere rese pubbliche.
Trasmissione di documenti informatici. Le modalità di composizione e di scambio dei messaggi, il formato della codifica e le misure di sicurezza sono conformi alla circolare AgID 23 gennaio 2013, n. 60. Lo scambio dei documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821‐822, RFC 2045‐2049 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all’art. 16, comma 1, del DPCM 3 dicembre 2013. Per la spedizione dei documenti informatici, l’Amministrazione si avvale di un servizio di “posta elettronica certificata” tramite un certificatore accreditato da AGID con un sistema integrato nel GdP. l’AOO si avvale del servizio di “posta elettronica certificata”, conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, offerto da un soggetto esterno in grado di assicurare la sicurezza del canale di comunicazione, di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio delle ricevute di ritorno elettroniche. L’operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state completate le operazioni di classificazione e fascicolazione, verifica della validità amministrativa della firma, registrazione di protocollo, segnatura di protocollo. In particolare prima di protocollare e inviare un documento informatico è necessario sottoscrivere il documento stesso e convertirlo in uno dei formati accettati, come indicato nell'allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013. Nel momento in cui si avvia la procedura di protocollazione di un documento digitale, se questo è stato sottoscritto digitalmente, occorre effettuare la verifica della firma digitale. Questa funzione permette di verificare che il soggetto che ha apposto la firma digitale sullo specifico documento possegga la titolarità necessaria e di verificare la validità del certificato digitale. Ogni servizio dell’Ente è abilitato alla spedizione dei documenti informatici. Il documento informatico soggetto alla registrazione di protocollo e trasmesso per via telematica si intende validamente inviato da questa Amministrazione se trasmesso ‐ anche PEO ‐ agli indirizzi di posta elettronica certificata inseriti in: • indice IPA per le PA; • altre PA non ancora iscritte IPA; • registro imprese della C.C.I.A.A.; • negli elenchi gestiti dagli albi professionali; • nell’elenco unificato della CEC‐PAC per i cittad...
Trasmissione di documenti informatici. 12Per documenti in partenza s’intendono quelli prodotti dal personale degli uffici dell’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni avente rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere trasmessi ad altra amministrazione ovvero ad altro ufficio della stessa Amministrazione. I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica (il destinatario può essere anche interno all’Amministrazione). Per la spedizione dei documenti informatici, il Comune di Oderzo si avvale della “Posta Elettronica Certificata” e di quelle istituzionali. Se il documento informatico è inoltrato all’Ufficio Protocollo su supporto rimovibile, la trasmissione avviene a mezzo posta ordinaria, salvo diversa indicazione da parte dell’ufficio interno mittente.
Trasmissione di documenti informatici. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza sono conformi alle norme correnti dettate da AgID (ex DigitPA).

Related to Trasmissione di documenti informatici

  • Trasmissione di atti e documenti 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, l’art. 101 comma 3 del Codice degli Appalti prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti». In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi: i) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; ii) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; iii) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori; iv) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera; v) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata; vi) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo; vii) possibilità per il Direttore dei Lavori o per l’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore; viii) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta. Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Resta inteso che: La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dall’art. 14 del presente Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente bando; in ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura; All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale dell’Impresa o chiunque vi abbia interesse. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno effettuate dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o mezzo analogo. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a proprio insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. Nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del Sistema e/o di provvedere con urgenza in merito, la Stazione Appaltante potrà valutare se inoltrare le comunicazioni inerenti la presente procedura all’Operatore Economico per mezzo dell’indirizzo PEC indicato dal concorrente al momento della presentazione della documentazione di gara. In ragione di quanto innanzi esposto, eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all’operatore economico mandatario capogruppo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via PEC all'indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx; Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente; In assenza dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario o in caso di rinuncia del medesimo all’aggiudicazione dell’appalto, l’esecuzione del service, previa escussione della cauzione provvisoria, verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria; Se l’appaltatore fallisse, o risultasse gravemente inadempiente nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare il secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara; L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’ARNAS “X. Xxxxxx”, la quale si riserva di non addivenire alla stipula del contratto per qualsiasi legittima motivazione. All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: • Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. n. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; • Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante; Il contratto verrà stipulato nei tempi e modi di cui all’art. n. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, e fatte salve altresì le norme vigenti in materia di autotutela; Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello denominato “Accreditamento Impresa” disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara; Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”, xxx.xxxxxxxx.xx, e sulla piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxx.xx; Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx (Telefono 070/539863, dal lunedì al venerdì – PEC: xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx).

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.