Spedizione dei documenti informatici Clausole campione

Spedizione dei documenti informatici. 1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni ed integrazioni.
Spedizione dei documenti informatici. La spedizione dei documenti informatici avviene all’interno del sistema informatico di gestione dei documenti, con le procedure adottate dal manuale operativo dello stesso, dopo che I documenti siano stati classificati, fascicolati e protocollati e comunque secondo i seguenti criteri generali:
Spedizione dei documenti informatici. I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica. Per la spedizione dei documenti informatici l’Amministrazione si avvale del servizio di autenticazione offerto da un certificatore iscritto nell’elenco pubblico tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Testo Unico. L'ufficio mittente esegue le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura, classificazione e fascicolazione, allega alla registrazione di protocollo i relativi file, eventualmente firmati digitalmente. L'U.O. Protocollo, gestione documentale e archivio debitamente richiesta, e successivamente solo per la propria corrispondenza anche le altre U.O. abilitate, trasmette i documenti informatici in partenza all'indirizzo elettronico del destinatario, mediante la funzione “e-mail” prevista nel programma di protocollo informatico ed archivia, con le modalità previste, le ricevute elettroniche generate dal sistema. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto della corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente sono destinate ad essere rese pubbliche (cfr. articoli 17, comma 1, del Testo Unico).
Spedizione dei documenti informatici. La spedizione dei documenti informatici avviene all’interno del sistema informatico di gestione dei documenti, con le procedure riportate dal Manuale operativo dello stesso ed una volta effettuate le operazioni di classificazione, fascicolazione e protocollazione, e comunque secondo i seguenti criteri generali: I documenti informatici sono trasmessi agli indirizzi elettronici dichiarati dai destinatari ovvero reperibili in indici ed elenchi ufficiali di pubblica consultazione (IndicePA per le pubbliche amministrazioni, INIPEC per imprese e professionisti, Ordini e Collegi professionali) abilitati alla ricezione della posta per via telematica; − per la spedizione, l’Azienda Zero si avvale delle caselle istituzionali di posta elettronica ordinaria, della casella istituzionale di posta elettronica certificata, nonché dei servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti da un certificatore abilitato; − gli uffici utenti abilitati alla protocollazione provvedono ad effettuare l’invio tramite PEC mediante l’apposita funzione del sistema di gestione documentale, verificando l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica; le ricevute elettroniche sono archiviate in automatico dall’applicativo mediante associazione alle registrazioni di protocollo. Per la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti elettronici, gli addetti alla spedizione si attengono a quanto prescritto dall’art. 49 del CAD. La spedizione di documenti informatici al di fuori dei canali istituzionali descritti è considerata una mera trasmissione di informazioni, senza che a queste l’Azienda Zero riconosca un carattere giuridico- amministrativo che la impegni verso terzi.
Spedizione dei documenti informatici. La spedizione dei documenti informatici, dopo le operazioni di classificazione e protocollazione, avviene secondo i seguenti criteri generali:
Spedizione dei documenti informatici. I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica. La spedizione di documenti informatici dovrà avvenire utilizzando la casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC). Per la spedizione dei documenti informatici l’Amministrazione si avvale dei servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti da un certificatore iscritto nell’elenco pubblico tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del testo unico. Gli uffici, tramite l’applicativo e-prot provvedono alle operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione, avendo cura di indicare come modalità di spedizione la Posta Elettronica Certificata (PEC). L’applicativo e-prot consente il collegamento con la casella di posta elettronica certificata istituzionale dell’AOO e provvede, automaticamente, a: • effettuare l’invio telematico utilizzando i servizi di autenticazione e marcatura temporale offerti dal certificatore scelto dall’Amministrazione; • verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via telematica; • archiviare le ricevute elettroniche, collegandole alle registrazioni di protocollo dei rispettivi documenti spediti. Tramite l’applicativo e-prot, grazie all’attivazione del collegamento con la casella PEC istituzionale, ogni UOR/UU potrà inoltre: • leggere le mail ad esso destinate ed arrivate sulla casella di posta; • assegnare le mail ricevute al dipendente che tratterà il protocollo; • rifiutare le mail non di competenza ed erroneamente destinate; • controllare le ricevute di ritorno per avere certezza della ricezione del protocollo (solo nel caso di invio ad altra casella di posta certificata); ogni operazione viene tracciata, salvata e storicizzata dal sistema e sarà, quindi, consultabile a posteriori. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto della corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente sono destinate ad essere rese pubbliche (cfr. artic...
Spedizione dei documenti informatici. 1. La spedizione di documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo è effettuata mediante messaggi di posta elettronica certificata oppure mediante cooperazione applicativa ai sensi del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, articoli 16 e 17 delle Regole tecniche e Circolare n. 60 del 23 gennaio 2013.
Spedizione dei documenti informatici. 1. La spedizione dei documenti informatici attraverso posta elettronica certificata avviene a cura dell’Ufficio Protocollo.
Spedizione dei documenti informatici. 1. I documenti informatici da spedire vengono trasmessi agli uffici abilitati alle operazioni di spedizione. Dopo le operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione vengono trasmessi, all’indirizzo indicato nel documento stesso, tramite le caselle di posta elettronica certificata integrate all’applicativo di protocollo.
Spedizione dei documenti informatici. 1. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza sono conformi alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001 n.28.