Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di cessazione di rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, riferimento per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia il calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateè costituita dai seguenti emolumenti. Per il servizio prestato anteriormente le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: – xtipendio; – xcatti di anzianità; – importo ex rixtrutturazione tabellare; e, ove xpettino, da – axxegno di cui all'art. 84, ultimo comma; – indennità di rixchio; – indennità per lavori xvolti in locali xotterranei; – concorxo xpexe tranviarie; – indennità di cui all'art. 86, 3° comma; – indennità di turno diurno; – axxegni di cui all'art. 97; – indennità di ruolo chiave; – eventuale ex premio di rendimento aziendale. – xtipendio; – tutti gli emolumenti coxtitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche xe con correxponxione periodica, comprexa, ove xpetti, l'indennità di rixchio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1°.6.1982° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, si applicano le disposizioni previste continua ad applicarsi, in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 luogo del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al l’art. 45 del predetto Fondoccnl.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è costituita dai seguenti elementi: a) per le aree professionali: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno temporaneo per gli apprendisti, assegno di anzianità, indennità di rischio, indennità per lavoro in locali sotterranei, concorso spese tranviarie, indennità per orari giornalieri di cui all’art. 101, comma 3 del c.c.n.l., indennità di turno diurno, assegni da automatismi, ex premio di rendimento aziendale; b) per i quadri direttivi: stipendio e tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa eventuale indennità di rischio. Dal computo restano esclusi gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di rimborso anche parziale di spese sostenute ed i trattamenti in caso di cessazione di rapporto di lavorotrasferta e trasferimento. Al personale delle aree professionali in servizio al 1° novembre 1999, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5già destinatario del c.c.n.l. La quota è proporzionalmente ridotta 19 dicembre 1994 per le frazioni casse di annorisparmio, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giornicontinua ad applicarsi la relativa normativa. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed Disciplina transitoria: nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟artè calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. 2122 del Codice civileArea/Livello Anzianità di servizio QD 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi A3 e A2-3° liv. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto*) per 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi A2-1 e 2° liv. (*) 2 mesi 2 mesi e un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o quarto 3 mesi 4 mesi A1 e addetti a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti mansioni operaie 1 mese e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto mezzo 2 mesi 2 mesi e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.mezzo 3 mesi
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un Con riguardo al trattamento di fine rapporto che si calcola sommandorapporto, per ciascun anno l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 726/1984 prevede - ai fini della determinazione delle quote di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del accantonamento relative al trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamaterapporto, deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro; - le quote di t.f.r. Per relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. Diversamente da quanto stabilito per la C.i.g.s. (l'art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972 prevede che per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito rimborso alla Cassa integrazione guadagni della indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto), la cui tabella relativa ai diversi scaglioni normativa in materia di giornate spettanti per ciascun anno contratti di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7)solidarietà pone, in ogni caso, a carico della Cassa integrazione le quote di t.f.r. In caso connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di morte dell‟operaiolavoro. Inoltre, le indennità spettanti ed il trattamento nell'ipotesi di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazionericorso alla solidarietà difensiva, la sua famiglia continuerà nell‟uso risoluzione del rapporto di essa – o lavoro può verificarsi anche a distanza di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaiodiversi anni dall'avvenuta scadenza del contratto medesimo. Pertanto, porcile, orto) per un considerato che il D.L. n. 726/1984 non pone la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista cassa quale "conditio sine qua non" per il Fondo rimborso delle quote del t.f.r. connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, è riconosciuto alle aziende, che utilizzano il contratto di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinatosolidarietà difensivo assistito da C.i.g.s. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti come strumento gestionale per il Fondo mantenimento dei livelli occupazionali, il diritto al recupero delle quote di previdenza integrativat.f.r. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di previdenza integrativa, è incaricata vigenza di elaborare una proposta tale istituto contrattuale. Le suddette operazioni devono essere effettuate entro l'anno solare di Statuto e conclusione del contratto di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondosolidarietà (INPS mess. n. 18092/2013).
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Samples: Contratti Di Solidarieta’
Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art. 73 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunti a tempo inde- terminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo del T.F.R. va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all‟importo per l’intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 41, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del C.C. modificato con l. 31 marzo 1977 n.91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo del T.F.R. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l‟anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, Il T.F.R. deve essere versata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7)servizio. In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio. In caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore il trattamento T.F.R. e quella sostitutiva di fine rapporto sono dovute preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 secondo le norme del Codice civileCivile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento Per quanto riguarda le anticipazioni del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non T.F.R. si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondofa riferimento alla normativa vigente.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un lavoro e dovuto il trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5previsto dall'art. 2120 cod. civ. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. La quota è proporzionalmente ridotta retribuzione annua utile per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia determinazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982e costituita esclusivamente dai seguenti elementi: * minimo tabellare; * indennità dl contingenza, si applicano secondo le disposizioni previste in merito modalità di cui alla legge 297/1982; * aumenti periodici d'anzianità; * premio di produzione; * premio per risultati; * indennità straordinaria - integrativa - di carica - di mansione - di orario disagiato e vestiario indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali turno- di funzione - di funzione e provinciali preesistenti (per ultimo vedi artspecializzazione; * 13ma mensilità; * 14ma mensilità; * quota convenzionale e previdenziale di cui all'Art. 46 del CCNL operai agricoli 19; * indennità ad personam e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7)superminimi. In caso di morte dell‟operaio, Sono escluse dalle retribuzioni annue le indennità spettanti ed il trattamento previste nei casi di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟artcui all'Art. 2122 10 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazionepresente C.C.L., la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto e ogni altro emolumento corrisposto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento occasionale o risarcitorio. Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua di T.F.R. anche nei casi d'assenza dal lavoro previsti dal 3° comma dell'art. 2120 cod. civ. La liquidazione dovrà essere corrisposta entro la fine del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi mese successivo e in ogni caso entro il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, 15mo giorno dovrà essere corrisposto un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinatoacconto pari all'80% della liquidazione spettante. Il versamento della contribuzione al Fondo T.F.R. accumulato dal dipendente dovrà essere comunicato allo stesso, ogni anno attraverso apposito modello, compilato nel modo più chiaro possibile e con distinte le seguenti voci: * il maturato anno precedente; * la percentuale e l'importo di cui al precedente comma viene effettuato rivalutazione; * la quota di T.F.R. aggiuntiva; * il maturato anno attuale; * eventuali trasferimenti a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondofondi previdenziali.
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Trattamento di fine rapporto. -Operai a tempo indeterminato. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l‟operaio l' operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota quota, pari e comunque non superiore all‟importo al1' importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso l' anno stesso, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982° Giugno 1982, a partire, cioè, partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.198229 Maggio 1982, n. n° 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine fina rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982° Giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità anzianità, dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti preesistenti, (per ultimo vedi art. .: 46 del CCNL C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7in allegato). In caso di morte dell‟operaiodell' operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto T.F.R. sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. nell' art.: 2122 del Codice civileCivile. Ove l‟operaio Xxx l' operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso nell' uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (( pollaio, porcilecortile, orto) per un periodo massimo di tempo da fissarsi nei contratti provincialimesi sei. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a di continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio Ad ogni operaio assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato verrà comunicato annualmente l' ammontare del proprio T.F.R. con la busta paga del mese di Aprile . -Operai a tempo determinato all' operaio a tempo determinato compete il TFR trattamento di fine rapporto per l‟effettivo l' effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul all' 8,63% della paga base nazionale, dell ' indennità di contingenza e del salario contrattuale definito dal contratto integrativo provinciale; . Tale misura deve essere evidenziata nelle tabelle paga secondo il prospetto concordato e corrisposta al lavoratore nei tempi e secondo le modalità previste dall' Accordo allegato al C.C.N.L. All' operaio a tempo determinato il trattamento di fine rapporto compete, altresì, per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, occasionali. In tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattualeipotesi il T.F.R. sarà calcolato, limitatamente alle anzidette oreore di lavoro, nella misura del lO% della paga base nazionale, della contingenza e del salario integrativo provinciale. In Si chiarisce che in entrambi i casi di cui ai commi precedenti, il TFR T.F.R. non si calcola sul terzo 3° elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondoretribuzione.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto rapporto, salvo che si calcola sommando, per ciascun anno non sia destinato ad alimentare fondi di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è proporzionalmente ridotta per le frazioni quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di annoanzianità di cui all'articolo 117 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorniin vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza A decorrere dal 1°.6.1982° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 2120 c.c., come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297, a partiredecorrere dal 1° Aprile 1987, cioè, dalla data di entrata durante il periodo trascorso in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato l’equivalente della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo normale retribuzione di cui al precedente comma viene effettuato Titolo XXVIII (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondotermine.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l‟operaio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo all'importo della retribuzione dovuta per l‟anno l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982dall'1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982all'1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali Contratti Collettivi Nazionali e provinciali Provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato nell'allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaiodell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟artnell'art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio Xxx l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso nell'uso di essa – - o di altra corrispondente – - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 all'8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. É costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio l'esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l‟operaio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo all'importo della retribuzione dovuta per l‟anno l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982° giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.198229 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7nell'Allegato 10). In caso di morte dell‟operaiodell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟artnell'art. 2122 del Codice codice civile. Ove l‟operaio Xxx l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso nell'uso di essa – - o di altra corrispondente – - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio All'operaio a tempo determinato compete il TFR t.f.r. per l‟effettivo l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR t.f.r. non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo11).
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Trattamento di fine rapporto. Articolo 129 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto rapporto, salvo che si calcola sommando, per ciascun anno non sia destinato ad alimentare fondi di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è proporzionalmente ridotta per le frazioni quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di annoanzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorniin vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza A decorrere dal 1°.6.1982° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 2120 c. c., come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297, a partiredecorrere dal 1° Aprile 1987, cioè, dalla data di entrata durante il periodo trascorso in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato l’equivalente della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo normale retribuzione di cui al precedente comma viene effettuato Titolo XXXI (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondotermine.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto rapporto, salvo che si calcola sommando, per ciascun anno non sia destinato ad alimentare fondi di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è proporzionalmente ridotta per le frazioni quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di annoanzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorniin vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza A decorrere dal 1°.6.1982° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 2120 c. c., come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297, a partiredecorrere dal 1° Aprile 1987, cioè, dalla data di entrata durante il periodo trascorso in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamatel’equivalente della normale retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano le disposizioni previste in merito nel caso di contratto a termine. Articolo 130 - CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla indennità elaborazione del tasso di anzianità dai contratti collettivi nazionali rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n° 297 e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni rapporto di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7)lavoro. In caso di morte dell‟operaioritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma viene effettuato a cura un interesse del datore 2% (due per cento) superiore al tasso ufficiale di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti sconto. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per il Fondo crediti da lavoro, relativa al trattamento di previdenza integrativafine rapporto. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo Il sistema di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo computo degli interessi di cui al presente articoloarticolo decorre dal 1° Gennaio 1978. Articolo 131 - ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, uno specifico progetto purché questa sia giustificata dalla necessità di fattibilità effettuare: • Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. • Spese per l’acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli. • Spese durante l’astensione facoltativa per maternità. • Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% (dieci per cento) degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondounità. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto. Sono fatti salvi migliori trattamenti in uso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli
Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all'art. 70 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, il lavoratore assunto a tempo indeterminato avrà diritto, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all'art. 40 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo del t.f.r. va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all‟importo per l'intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all'art. 40, maggiorata dei ratei di 13 mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del cod. civ. modificato con L. 31 marzo 1977, n. 91. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l‟anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, Il t.f.r. deve essere versato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7)servizio. In caso di morte dell‟operaioritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio. In caso di decesso del lavoratore, le indennità spettanti ed il trattamento t.f.r. e quella sostitutiva di fine rapporto sono dovute preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 secondo le norme del Codice codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provincialiPer quanto riguarda le anticipazioni del t.f.r. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondofa riferimento alla normativa vigente.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto rapporto, salvo che si calcola sommando, per ciascun anno non sia destinato ad alimentare fondi di servizio, una quota pari e comunque non superiore all‟importo della retribuzione dovuta per l‟anno stesso divisa per 13,5previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 c.c. è proporzionalmente ridotta per le frazioni quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente Contratto; - eventuali scatti di annoanzianità di cui all'art. 116 del presente Contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorniin vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza A decorrere dal 1°.6.1982° giugno 1982, a partiree fino al 31 marzo 1987, cioèil periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c.c. come modificato dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982Legge maggio 1962, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2120 c.c., come modificato dalla Legge maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7). In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato l'equivalente della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo normale retribuzione di cui al precedente comma viene effettuato Titolo XXX (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondotermine.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art. 25, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 49 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l‟operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo dell'indennità va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all‟importo per l'intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 48. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l‟anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L'indennità di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell‟allegato n. 7)servizio. In caso di morte dell‟operaio, le indennità spettanti ed il trattamento ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio. In caso di fine rapporto sono dovute decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell‟art. 2122 del secondo le norme contenute nel Codice civile. Ove l‟operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell‟uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All‟operaio a tempo determinato compete il TFR per l‟effettivo lavoro ordinario svolto, pari all‟8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E‟ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l‟esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto FondoCivile.
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