Trattamento di fine rapporto. 1. Il trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 265 comma 2, può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati: a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti; b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto; c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato. 2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente. 3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata. 4. La liquidazione di fine rapporto non è dovuta all’agente: se il contratto viene risolto a causa di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzo.
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Samples: Contratti Di Servizi
Trattamento di fine rapporto. 1. Il Secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dagli artt. 24 e, ove ricorra, 25, il trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 265 comma 2, può essere calcolato applicando da calcolarsi in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli base a quanto disposto dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operatonorma richiamata.
2. Se Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del codice civile, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo, per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le parti provvigioni, i premi di produzione e ogni altro compenso e indennità anche se non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri ammontare fisso, con esclusione di calcoloquanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, la scelta fra nonché le partecipazioni agli utili, le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di essi al termine gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del contratto spetta all’agentefavorevole andamento aziendale.
3. Anche se le parti si sono accordate in propositoPer l’individuazione del valore dei diversi emolumenti che devono essere considerati utili, l’agente ha comunque ai sensi del comma 2 dell’art. 2120 c.c., per il diritto calcolo del trattamento di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del fine rapporto, risulti occorre fare riferimento, anche per lui più elevataavere uniformità di criteri, ai modi previsti dalla legge per la determinazione dei valori utili per l’assoggettamento a contributi e imposte. In caso di difformità tra i criteri fiscali e quelli contributivi per legge utilizzabili a questi fini, sarà data prevalenza ai criteri contributivi di individuazione del reddito rilevante.
4. La liquidazione di fine rapporto non è dovuta all’agente: se il contratto viene risolto a causa di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, di cui all’artn. 297, e secondo le norme del presente articolo. 265 Ai sensi e per gli effetti del secondo comma 2dell'art. 2120 cod. civ., può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione calcolo del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto non è dovuta all’agentele seguenti somme: se il contratto viene risolto - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a causa titolo di una sua grave inadempienzatantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per suo recessola quale sia prevista l'integrazione salariale, salvo che questo avvenga per suoi motivi in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di salute o fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di età o per ragioni imputabili normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzo.5% dei compensi lordi percepiti
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Trattamento di fine rapporto. 1. Il Al personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto, rapporto di cui all’artal combinato disposto dell’art. 265 comma 22120 del codice civile, può come novellato dalla legge 29/5/1982 n. 297, e dell’art. 53 della legge 27/12/1997 n. 449. In particolare, il futuro accordo dovrà: § rappresentare la fonte costitutiva del Fondo, definendone la data di attivazione e le modalità di funzionamento; § confermare che l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori interessati avverrà su base volontaria, con eventuale previsione del pagamento di una quota di ingresso, regolando altresì le modalità di riscatto e quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso altri fondi; § stabilire la quota di TFR ed i conseguenti importi da destinarsi come finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di prima occupazione, assunto dopo il 28/4/1993, dovrà essere calcolato applicando prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla data di adesione al Fondo medesimo; § prevedere, all’atto del pensionamento dell’iscritto, le modalità per l’esercizio dell’opzione tra l’erogazione del trattamento pensionistico e/o il riconoscimento della quota capitale di spettanza; § individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui affidare la gestione delle risorse del Fondo, definendo criteri e modalità. Le Parti medesime fin da ora stabiliscono che il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico dell’Azienda corrisponda, per ciascuno, all’1% della retribuzione utile ai fini del TFR e si impegnano a fare in modo equitativo uno dei tre criteri qui che i lavori propedeutici all’attivazione del Fondo di seguito indicati:
a) un’indennità Previdenza Complementare, per i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002, secondo le scadenze che sarà cura delle Parti definire. A tal fine, le Parti stipulanti, nel condiviso intento di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari regolare la costituzione ed il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare ad una Commissione Paritetica, composta da non più di 2 componenti per Organizzazione Sindacale e da altrettanti componenti dell’Azienda, il compito di studiare ed approfondire la materia relativa con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento l’obbiettivo di tale indennità risulti equoredigere l’ipotesi di accordo nazionale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente andrà sottoposto alle Delegazioni negoziali per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con perfezionarne la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4stipula. La liquidazione predetta Commissione Paritetica, le cui spese di fine rapporto non è dovuta all’agente: se il contratto viene risolto organizzazione resteranno a causa carico dell’Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a partire dal mese di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzomarzo p.v.
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Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme delle leggi 297/1982 e 296/2006. Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 265 50; - l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 20; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente da IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma 2art. 2120 c.c., può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla Legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze del cason. 297, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente caso di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità sospensione della prestazione di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia previsto l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS,INAIL) deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto non è dovuta all’agente: se l’equivalente della retribuzione a cui il contratto viene risolto a causa lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi normale svolgimento del rapporto di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzolavoro.
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Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: – i rimborsi spese; – le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; – i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; – l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’artagli artt. 265 136, 165, 168; – l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 116; – le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; – gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma 2art. 2120 cod. civ., può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze del cason. 297, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente caso di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità sospensione della prestazione di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto non è dovuta all’agente: se l'equivalente della retribuzione a cui il contratto viene risolto a causa lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi normale svolgimento del rapporto di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzolavoro.
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Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1 982, di cui all’artn. 297 e secondo le norme del presente articolo. 265 Ai sensi e per gli effetti del secondo comma 2dell'art. 2120 cod. civ., può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze n. 297 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione calcolo del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto non è dovuta all’agentele seguenti somme: se il contratto viene risolto -i rimborsi spese; -le somme concesse occasionalmente a causa titolo di una sua grave inadempienzatantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; -i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; -l'indennit� -l'indennit� sostitutiva del preavviso; sostitutiva di xxxxx -le indennit� di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonch�, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonch� in caso di sospensione totale o parziale per suo recessola quale sia prevista l'integrazione salariale, salvo in luogo delle indennit� economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge previsti dalla legge 335/95 che questo avvenga hanno optato per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponentel'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzonon avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
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Trattamento di fine rapporto. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dalla legge n. 297 del 29/5/1982 in materia di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, si conviene che il limite del 70% ivi previsto è elevato al 90% e che le richieste di anticipazione sono giustificate dalla necessità di:
1. Il trattamento ) spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per il lavoratore, per il coniuge ed i parenti in linea retta;
2) acquisto documentato della casa di fine rapportoabitazione per il lavoratore o per i figli mediante presentazione del compromesso, salvo esibizione successiva dell’atto di acquisto;
3) ristrutturazione della casa di proprietà, purché abitata dal lavoratore o dai suoi figli, o in caso di inagibilità provvisoria, con documentazione delle relative spese;
4) spese funerarie documentate per il coniuge ed i parenti in linea retta del lavoratore;
5) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali (astensione facoltativa o per malattia del bambino) o dei congedi formativi di cui all’artalla legge 8/3/2000 n. 53 e successive modifiche e/o integrazioni. 265 comma 2, può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicatigiustificate da:
a6) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equo, tenuto conto tasse di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clientisuccessione documentate;
b7) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente spese sostenute e documentate, per il pregiudizio causatogli dalla cessazione matrimonio dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contrattofigli;
c8) ristrutturazione della casa in locazione al Dipendente, con documentazione delle relative spese. Le anticipazioni sono ottenibili anche per più di una volta, nei limiti rispettivamente del 90% e del 70% del residuo disponibile all'atto di ciascuna richiesta. Le anticipazioni per i motivi di cui ai punti 3) un’indennità e 8) non potranno essere richieste se non saranno trascorsi almeno 5 anni da un precedente ottenimento originato dalla stessa motivazione o dall'acquisto della casa di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente abitazione. Le parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo non si applicano al TFR trasferito al Fondo Pensione previsto dal Regolamento sottoscritto in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2data 10/01/2003. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcoloFermo quanto indicato al precedente capoverso, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in propositodanno atto che per le quote di TFR maturate dall’1/1/2007 è possibile richiedere anticipazioni solo per i motivi indicati ai punti 1), l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri 2) e considerandosi le vicende concrete 5) del rapporto, risulti per lui più elevatapresente articolo.
4. La liquidazione di fine rapporto non è dovuta all’agente: se il contratto viene risolto a causa di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzo.
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Samples: Mutuo Casa
Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’artagli artt. 265 86, 114 e 116; - l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art 55; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma 2art. 2120 cod. civ., può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze del cason. 297, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente caso di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità sospensione della prestazione di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi del precedente art.106, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non è dovuta all’agente: se il contratto viene risolto avranno diritto a causa di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzopercepire gli importi previsti dal presente articolo.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla pre- cedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapportorapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui all’artalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 265 comma 2In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dei suoi rapporti con il preponentedal servizio. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione Il trattamento di fine rapporto non (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è dovuta all’agentecostituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.
(1) Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297: se ln caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110 c.c., nonché‚ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione sa- lariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il contratto viene risolto a causa lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi normale svolgimento del rapporto di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzolavoro.
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Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad una trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, di cui all’artn. 297, e secondo le norme del presente articolo. 265 Ai sensi e per gli effetti del secondo comma 2dell'art. 2120 Codice civile, può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione calcolo del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto non è dovuta all’agentele seguenti somme: se il contratto viene risolto - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a causa titolo di una sua grave inadempienzatantum, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - la indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - la indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per suo recessola quale sia prevista l'integrazione salariale, salvo che questo avvenga per suoi motivi in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di salute o fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzonormale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. 1. Il In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapportorapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’artagli artt. 265 142, 172, 175; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma 2art. 2120 cod. civ., può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equocome modificato dalla legge 29 maggio 1982, tenuto conto di tutte le circostanze del cason. 297, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: - che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente; - che non abbiano consentito all’agente caso di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità sospensione della prestazione di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione trattamento di fine rapporto non è dovuta all’agente: se l'equivalente della retribuzione a cui il contratto viene risolto a causa lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi normale svolgimento del rapporto di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzolavoro.
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