TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS + Clausole campione

TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. Ai sensi dell’Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. Il contributo Xxxxxxx non costituisce reddito (rif. 247/E del 1999, l’articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999) a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore ad € 7.746,85. Qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato dalla norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percipiente.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. Ai sensi dell’art.1 co. 50 della Legge n.208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti si applicano le esenzioni previste all’art.1 co.3 del D.L.n.105 del 9 maggio 2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. Ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208 Art. 1, comma 50 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito ,con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. Per eventuali contributi aggiuntivi per gli assistiti ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Xxxxxx-Romagna), si prega di contattare direttamente ER.GO, tramite il sito xxx.xx-xx.xx. Call center: tel. 000 0000000, e-mail: xxxx@xx-xx.xx. Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti diversamente abili che risultino assegnatari di borsa possono essere stanziati dall'Unione Europea. Gli studenti che si trovassero in condizione di disabilità, se vincitori, sono pregati di segnalarlo agli uffici tramite e-mail (xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) subito dopo aver dato l’accettazione. I candidati vincitori saranno coperti dal rischio di responsabilità civile (eventuali danni causati a terzi) e per quelli da infortunio sul luogo del lavoro dalla polizza di Ateneo.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. 5.4 Integrazione per studenti diversamente abili e/o con esigenze speciali
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. Ai sensi dell’Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative. In caso di indisponibilità di fondi comunitari o di assegnazione di ulteriori fondi comunitari, ovvero su richiesta dello studente e previa autorizzazione dell'Ateneo, è possibile assegnare allo studente, secondo l'ordine della graduatoria, lo status di "Erasmus zero-EU-grant", che consente loro di beneficiare del vantaggi legati alla mobilità, ma senza percepire contributi comunitari.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. 6.3 Contributo integrativo dell'Università della Tuscia
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +. Ai sensi dell’Art. 1, comma 50, della Legge n. 208 del 28.12.2015, alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative. Si tratta di un importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30.11.2021 in base ai fondi disponibili in bilancio. Sarà erogato agli studenti iscritti entro la durata normale del corso che abbiano conseguito durante il periodo di mobilità di lunga durata un numero di crediti che va da minimo di 1 CFU ad almeno 12 CFU. Tale contributo mensile sarà differenziato a scalare (da un minimo di 150 ad un massimo di 600 Euro) ed attribuito a tutti gli studenti in mobilità in base alle fasce di reddito ISEE, secondo quanto disposto nel D.M. n. 1047 del 29.12.2017, e al numero dei CFU conseguiti all'estero.; a tale riguardo si veda la seguente Tabella. Fasce ISEE – reddito in € Contributo integrativo mensile in euro, da 1 a 11 CFU Contributo integrativo mensile in euro, da 12 CFU ISEE < = 13.000 400 600 13.000 < ISEE < = 21.000 350 450 21.000 < ISEE < = 26.000 300 400 26.000 < ISEE < = 30.000 250 350 30.000 < ISEE < = 40.000 200 200 40.000 < ISEE < = 50.000 150 150 ISEE < = 50.000 0 0 Per la determinazione del cofinanziamento da parte dell’Università si prenderanno in considerazione gli ISEE presentati in occasione dell’immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2022/2023. In caso di disponibilità di fondi la borsa Erasmus+ può essere integrata da ulteriore un contributo proveniente dai fondi MUR, cofinanziamento nazionale del programma europeo "Erasmus+", ai sensi della legge n. 183/1987.