ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’ Clausole campione

ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. Il verbale della Commissione di esame con i risultati della selezione verrà trasmesso all’Area per l’internazionalizzazione, che convocherà i candidati vincitori tramite posta elettronica per firmare il contratto di accettazione della borsa di studio, pena la decadenza del diritto della stessa. Tale formale accettazione comporta l’impegno dei candidati vincitori a seguire i rispettivi periodi di studio all’estero secondo il calendario proposto ed il programma di studio definito dal modulo di Learning Agreement, che specifica i corsi da frequentare, o il programma di tesi. I candidati vincitori, che seguiranno corsi e sosteranno esami presso le sedi messe a bando, al momento della sottoscrizione del contratto presso l’Area per l’internazionalizzazione, dovranno consegnare copia del Learning Agreement già approvato e firmato dal RAM tramite applicativo informatico con l’indicazione degli esami che si intendono sostenere all’estero e dei crediti che verranno riconosciuti una volta rientrati dal periodo di mobilità. Il Learning Agreement online dovrà essere compilato anche nel caso di ricerca tesi, indicando i crediti parziali attribuiti all’attività da svolgere all’estero. Ogni eventuale cambiamento successivo all’approvazione del piano di studi dovrà essere preventivamente accettato dal docente di riferimento.
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. Il verbale della Commissione di esame con i risultati della selezione verrà trasmesso all’Area per l’internazionalizzazione, che convocherà i candidati vincitori tramite posta elettronica per firmare il contratto di accettazione della borsa di studio, pena la decadenza del diritto della stessa. Tale formale accettazione comporta l’impegno dei candidati vincitori a seguire i rispettivi periodi di studio all’estero secondo il calendario proposto ed il programma di studio definito dal modulo di Learning Agreement, che specifica i corsi da frequentare, o il programma di tesi. I candidati vincitori, che seguiranno corsi e sosteranno esami presso le sedi messe a bando, al momento della sottoscrizione del contratto presso l’Area per l’internazionalizzazione, dovranno consegnare copia del Learning Agreement già approvato e firmato dal RAM tramite applicativo informatico con l’indicazione degli esami che si intendono sostenere all’estero e dei crediti che verranno riconosciuti una volta rientrati dal periodo di mobilità. Il Learning Agreement online dovrà essere compilato anche nel caso di ricerca tesi, indicando i crediti parziali attribuiti all’attività da svolgere all’estero. Ogni eventuale cambiamento successivo all’approvazione del piano di studi dovrà essere preventivamente accettato dal docente di riferimento. L'assegnazione definitiva della borsa e la firma del contratto con l’Area per l’internazionalizzazione sono soggette all’accettazione formale da parte dell’istituzione ospitante. L’Area per l’internazionalizzazione procederà a far firmare il contratto al candidato vincitore della selezione solo se provvisto di formale lettera di accettazione da parte dell’università ospitante o di altro documento attestante tale accettazione per un periodo minimo di 3 mesi (90 giorni).‌ A partire dall’a.a. 2019-2020, come da direttive MIUR, ai fini della rendicontazione dei fondi erogati per le borse di studio, l’Area per l’Internazionalizzazione provvederà ad acquisire direttamente da Infostud il dato ISEE degli studenti assegnatari delle borse stesse, se dichiarato.
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno accettare espressamente il contributo entro i successivi 7 giorni. La mancata osservanza del suddetto termine verrà intesa in termini di rinuncia.
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. 1. I vincitori dovranno accettare la mobilità assegnata entro i successivi 7 giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. Gli studenti selezionati sono chiamati a confermare l’accettazione della assegnazione entro massimo 10 giorni dalla data di pubblicazione del verbale di selezione da parte della Commissione del Dipartimento (o Macro-area) di afferenza. Al termine di tale scadenza, gli studenti assegnatari che non avranno accettato il contributo saranno automaticamente considerati rinunciatari ed il contributo sarà reso disponibile agli studenti che li seguono in graduatoria. Gli studenti e i neo-laureati selezionati dovranno sottoscrivere, prima della partenza per il periodo di stage, il Traineeship Agreement (Learning Agreement for Traineeship) debitamente compilato e sottoscritto dal candidato, dall’azienda ospitante e dal Referente Erasmus di Dipartimento. Si ricorda che coloro che nella graduatoria risulteranno idonei ma non vincitori di borsa per mobilità “ERASMUS PLUS Traineeship”, potranno fare richiesta di svolgere il tirocinio proposto godendo unicamente della condizione di Studente ERASMUS PLUS, status che comporterà, in ogni caso, il riconoscimento dei crediti CFU/ECTS. I candidati idonei che intendano ugualmente svolgere il loro tirocinio senza contributo economico, sono tenuti a darne comunicazione scritta e contattare la UO Internazionalizzazione – Erasmus and International Home di Ateneo, X.xx Xxx Xxxxxxxxx 0 - Parma (xxxxxxx@xxxxx.xx) per espletare tutti i dovuti adempimenti burocratici, entro e non oltre la data ultima per l’accettazione dell’assegnazione, pena la perdita di detta possibilità. ADEMPIMENTI PRIMA DELLA PARTENZA‌ Prima della partenza, lo studente assegnatario di borsa di studio dovrà raccogliere autonomamente tutte le informazioni necessarie relative sia al raggiungimento del Paese in cui si svolgerà lo stage nonché il reperimento di una sistemazione/alloggio in loco, oltre che prendere contatto con l’Azienda/Istituzione ospitante per concordare data ora e modalità di arrivo e di inizio tirocinio nonché per procedere a tutti gli altri dettagli organizzativi. E’ necessario il possesso dei seguenti documenti:
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. I vincitori, anche delle graduatorie provvisorie, salve eventuali modifiche dovute a revisione, sono assegnatari delle sedi vinte. L’assegnatario è vincolato alla sede vinta: deve comunicare l’accettazione e non può essergli assegnata altra sede. La rinuncia tacita, ovvero quella espressa successivamente all’accettazione, comporta la definitiva esclusione del candidato dall’intera procedura selettiva e non si avrà diritto all’assegnazione di altre sedi. L’assegnazione definitiva della mobilità Erasmus+ è subordinata ai seguenti adempimenti da parte dello studente: • Formalizzazione del Learning Agreement sulla pagina personale Xxxxxxx e approvazione da parte del RAM; • Finalizzazione del Contratto finanziario tra lo studente e Sapienza, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità. L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere la mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà dal rispetto dei vincoli didattici /requisiti definiti da ogni Corso di studio, dalla Facoltà e dalla sede assegnata
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. ART. 8.3
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori saranno tenuti a fornire riscontro entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della selezione all’indirizzo istituzionale dello studente. La mancata osservanza del suddetto termine verrà considerata come rinuncia. L’assegnazione definitiva della mobilità Erasmus+ è subordinata a: - consegna dei documenti richiesti - formalizzazione del Learning Agreement - firma dell'Accordo finanziario tra lo studente e Sapienza. L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un periodo di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà anche dalla verifica del rispetto dei vincoli didattici definiti dalla Facoltà e dalla sede di destinazione prescelta.
ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’. La data di convocazione per la conferma della sede assegnata sarà comunicata insieme alla pubblicazione della graduatoria di idoneità. Sarà altresì indicata anche la data di convocazione per gli studenti idonei con sede da assegnare.

Related to ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.