Trattamento fiscale e previdenziale. Agli assegni, di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Trattamento fiscale e previdenziale. Alla borsa di studio di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art.4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
Trattamento fiscale e previdenziale. Alla borsa di studio di cui al presente Xxxxx si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Trattamento fiscale e previdenziale. Stante l’assimilazione delle collaborazioni coordinate e continuative al regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, sul compenso di cui al paragrafo 5 sarà operata una ritenuta secondo aliquote progressive sugli scaglioni di reddito.
Trattamento fiscale e previdenziale. D.Lgs. n. 47/2000 e art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed eccezioni Certificazione dei contratti di xx.xx.xx. • Art. 2, comma 3, X.Xxx. n. 81/2015