Trattamento fiscale e previdenziale Clausole campione

Trattamento fiscale e previdenziale. Agli assegni, di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Trattamento fiscale e previdenziale. Alla borsa di studio di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art.4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
Trattamento fiscale e previdenziale. 1. Xxxx assegni attribuiti ai sensi del presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 2. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
Trattamento fiscale e previdenziale. Alla borsa di studio di cui al presente Xxxxx si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Trattamento fiscale e previdenziale. D.Lgs. n. 47/2000 e art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed eccezioni Certificazione dei contratti di xx.xx.xx. • Art. 2, comma 3, X.Xxx. n. 81/2015
Trattamento fiscale e previdenziale. Stante l’assimilazione delle collaborazioni coordinate e continuative al regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, sul compenso di cui al paragrafo 5 sarà operata una ritenuta secondo aliquote progressive sugli scaglioni di reddito.

Related to Trattamento fiscale e previdenziale

  • Modalità del trattamento Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.