Collaborazioni coordinate e continuative. È possibile avvalersi di collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale come previsto dall’art.409, co. 1, num.3) Cod. Proc. Civ. Tali prestazioni devono essere autonomamente organizzate, per cui il prestatore d’opera deve autonomamente organizzarsi e decidere con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, quando, come e dove lavorare, senza alcun vincolo gerarchico, di subordinazione di orari di lavoro e di etero organizzazione. Nel contratto di collaborazione, devono essere indicate le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: - la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione - le forme e modalità di coordinamento - la durata - la possibilità di recesso sia per il committente che per il collaboratore - il compenso, le modalità di determinazione del medesimo, le modalità e i tempi di pagamento - la regolamentazione delle eventuali situazioni di malattia, infortunio, gravidanza. Il contratto di collaborazione deve essere firmato dal committente e dal collaboratore, preferibilmente certificato o munito di data certa con apposizione di timbro postale.
Collaborazioni coordinate e continuative. Art. 133 – Requisiti di applicabilità
Collaborazioni coordinate e continuative. 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Collaborazioni coordinate e continuative. Art. 65 - Attività socialmente utili
Collaborazioni coordinate e continuative. 1) Le parti definiranno entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL un'intesa finalizzata a regolamentare le collaborazioni coordinate e continuative.
Collaborazioni coordinate e continuative. 1. Le parti stabiliscono, ai sensi dell’art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle attività ausiliarie e/o complementari compatibili con la regolamentazione della collaborazione coordinata e continuativa.
Collaborazioni coordinate e continuative. Le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore, sono riportate nell’Allegato n. 5.
Collaborazioni coordinate e continuative. Le Parti si incontreranno per regolamentare le modalità di applicazione delle Colla- borazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore.
Collaborazioni coordinate e continuative. PARASUBORDINAZIONE: forma di lavoro autonomo caratterizzata dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla continuatività e dalla coordinazione del committente. Lavoratori inquadrabili giuridicamente fra i lavoratori autonomi che vengono a trovarsi, di fatto, in una posizione di dipendenza economica e di sottoprotezione tipica del lavoro subordinato. Il lavoro parasubordinato si differenzia dal lavoro autonomo e si avvicina (senza equipararsi) al lavoro subordinato per la presenza della coordinazione dalla quale non deriva, però, il potere direttivo del committente. D.lgs. 276/2003: per evitare l’utilizzo elusivo della parasubordinazione prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (xx.xx.xx.) debbano essere riconducibili a un PROGETTO. nascono i CONTRATTI A PROGETTO – XX.XX.XXX. JOBS ACT – riforma del lavoro – legge delega 183/2104 Scopo della riforma, tra gli altri, promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. Il T.U. dei Contratti (D.lgs. 81/2015), art. 1: Il contratto di lavoro subordinato a tempo RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 409 del CODICE DI PROCEDURA CIVILE A far data dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tutti i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente: PERSONALI, CONTINUATIVE e le cui modalità' di esecuzione sono ORGANIZZATE dal committente ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI E AL LUOGO DI LAVORO. PROBLEMA: cosa significa «si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato»? Elementi qualificanti una GENUINA COLLABORAZIONE ORGANIZZATA DAL COMMITTENTE: CONTINUITÀ: la prestazione deve risultare non occasionale, ma prolungata nel tempo; COORDINAMENTO: l'attività del prestatore deve risultare "coordinata" con la struttura organizzativa (commerciale e/o produttiva) del committente. NO ETERODIREZIONE: NO assoggettamento del prestatore di lavoro al POTERE DIRETTIVO, ORGANIZZATIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO. Il lavoratore NON deve eseguire la mansione nei MODI, TEMPI E LUOGHI IMPOSTI DAL DATORE DI Il coordinamento NON deve comportare ORDINI E CONTROLLI PENETRANTI sull’esecuzione della prestazione.
Collaborazioni coordinate e continuative. Collaborazioni occasionali di tipo non abituale Collaborazioni occasionali di tipo professionale con partita IVA