Certificazione dei contratti Clausole campione

Certificazione dei contratti. Nei casi nei quali venga richiesta la certificazione dei contratti individuali di lavoro, le parti convengono di fare ricorso alle Commissioni di Certifica- zione abilitate ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 276/2003 costituite dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL presso gli enti bilaterali territoriali del terziario secondo le procedure ed i termini da questi adottati.
Certificazione dei contratti. Le parti raccomandano che i contratti individuali di collaborazione XX.XX.XX., di cui all’art.3, e art.4, siano certificati ai sensi dell’art. 75 e seguenti del Dlgs 10 settembre 2003 n° 276, da un ente bilaterale. La certificazione dei contratti di lavoro è infatti una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto individuale sottoscritto abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge, al fine di prevenire di insorgere di eventuali contenziosi. Le Parti indicano come ente bilaterale contrattuale, l’ENBIC (Ente Bilaterale Confederale), competente per il “Terzo settore, Enti senza scopo di lucro, Sport” e quindi anche per le attività oggetto del presente contratto. La quota contrattuale di iscrizione all’ENBIC per assicurare l’attività della commissione è fissata nella misura globale del 0,50 % lordo corrisposto al collaboratore, di cui lo 0,35% a carico della committente e lo 0,15% a carico del collaboratore Entro il mese di settembre 2021, le parti comunicheranno all’ENBIC i nominativi dei componenti da loro designati per partecipare ai lavori della commissione del settore specifico, “società e associazioni sportive dilettantistiche” il cui funzionamento verrà disciplinato dai regolamenti dell’Ente, Le parti stabiliscono fin d’ora che la commissione avrà i seguenti incarichi: ✓ certificare i contratti di collaborazione solo ed esclusivamente del settore specifico; ✓ conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie; ✓ realizzare corsi di formazione con la collaborazione dell’ENBIC; ✓ promuovere iniziative in materia di formazione continua del settore, formazione e riqualificazione professionale.
Certificazione dei contratti. Le parti istituiscono presso 1'EBT di Catania la Commissione Paritetica per le certificazionedi cui agli artt. 75 e seguenti del D.Lgs 276103. Entro l'anno in corso le parti si impegnano a definire i procedimenti di buona pratica e di certificazionedi cui all'art. 78 del D.Lgs 276103.
Certificazione dei contratti. Le parti di un contratto in cui sia dedotta, direttamente od indirettamente, una prestazione di lavoro, possono proporre alla Commissione la certificazione del contratto medesimo. Inoltre la procedura di certificazione è estesa: - alle clausole compromissorie di cui all’art. 808 c.p.c., in relazione alle materie di cui all’art. 409 c.p.c. (art. 31, comma 10, della legge n. 183 del 2010) I tempi medi stimati per l’ottenimento della certificazione sono di 25 giorni.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).