Trattenute sindacali Clausole campione

Trattenute sindacali. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del lavoratore, della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo. L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Trattenute sindacali. L’azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali a favore delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL a fronte della presentazione dei lavoratori di specifica delega autorizzativa. Gli importi saranno pari all’1% della retribuzione lorda. Gli importi andranno bonificati mensilmente alle XX.XX. destinatarie. Le deleghe potranno essere annullate in qualsiasi momento e cesseranno di produrre effetti dalla retribuzione del mese successivo a quello della disdetta. Le disdette vanno inviate a cura del lavoratore all’azienda che rilascerà apposita ricevuta.
Trattenute sindacali. 1. Negli Enti, Condomìni o Proprietà, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il presente C.C.N.L., il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, ed al conseguente versamento alla Organizzazione sindacale prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni. Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto esistenti.
Trattenute sindacali. Le Strutture sanitarie provvederanno mensilmente alla trattenuta della "quo- ta sindacale" sulle competenze dei medici deleganti (vedi allegato 1), se- condo modalità e tempi comunicati dalla Segreteria nazionale della CIMOP. Dette trattenute verranno versate alla Segreteria Nazionale della CIMOP entro il mese successivo a quello di pagamento.
Trattenute sindacali. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Trattenute sindacali. L’impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali a favore della CONFDIPENENTI a fronte della presentazione da parte dei lavoratori dipendenti di specifica delega autorizzativa. Le deleghe potranno essere annullate in qualsiasi momento e cesseranno di produrre effetti dalla retribuzione del mese successivo a quello della disdetta. Le disdette vanno inviate dal lavoratore dipendente all’impresa che rilascerà apposita ricevuta.
Trattenute sindacali. Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati. Le deleghe devono essere inoltrate al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Trattenute sindacali. 1. Negli enti, condomini o proprietà, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il presente c.c.n.l., il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, ed al conseguente versamento alla Organizzazione sindacale prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni. Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto esistenti.
Trattenute sindacali. La Società provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile dell'Assistente di Volo che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da versare all'Organizzazione Sindacale dal lavoratore stesso indicata. La delega, datata e sottoscritta dall'Assistente di Volo, dovrà indicare il mese di decorrenza della trattenuta e l'importo della trattenuta stessa. Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà farsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. Ove la delega dovesse pervenire alla Società oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento, senza attuare alcun recupero per il periodo precedente. Tuttavia nel caso di deleghe pervenute entro il 5 aprile di ciascun anno la decorrenza della trattenuta sarà sempre quella indicata dall'Assistente di Volo purché la decorrenza stessa non risalga a periodi anteriori al mese di gennaio dello stesso anno; in tal caso la Società provvederà a trattenere in unica soluzione l'importo dei contributi dovuti per gli eventuali mesi arretrati. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla Società all'Organizzazione indicata dall'Assistente di Volo nella delega. L'eventuale revoca della delega dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta. Ove la revoca dovesse pervenire oltre il 5 del mese indicato dall'Assistente di Volo, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio.
Trattenute sindacali. 1) I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore delle O.S. firmatarie del presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.