Common use of Tredicesima mensilità Clause in Contracts

Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente L’amministrazione corrisponde ai medici dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari: a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante spettanti al medico dirigente nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla ; b) un rateo della retribuzione individuale di anzianità anzianità, ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatiacquisita; c) un rateo del maturato economico, ove spettante. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico dirigente nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al Per quanto non previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di la tredicesima mensilità dall’artrimane disciplinata dal d.lgs. 29C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, comma 1 del CCNL del 14/2/2001nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 74 comma 2, lett. c) (Nozione di retribuzione) del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso e nell’ipotesi di cessazione del rapporto nel corso dell’annodi lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione di cui al comma 2 spettanti spettante al medico nel lavoratore nell’ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 56. Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico. 7. I ratei giornalieri della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative economico e contrattuali vigentinon sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 68. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art. 45 (Congedi dei genitori), commi 3 e 4 del presente CCNL. 9. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 710. La disciplina domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui al ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’artl’art. 29, comma 1 5 del CCNL del 14/2/20019.05.2006.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde ai medici al personale dell’area dei professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico professionista nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionaleciascun livello di professionalità, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso dei passaggi di livello di cui all’art. 85 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 45. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico professionista nel mese contiguo a servizio intero. 56. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 67. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 78. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente L’amministrazione corrisponde ai medici dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari: a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia– Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di II fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante spettanti al medico dirigente nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla ; b)un rateo della retribuzione individuale di anzianità anzianità, ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatiacquisita; c)un rateo del maturato economico, ove spettante. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico dirigente nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al Per quanto non previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di la tredicesima mensilità dall’artrimane disciplinata dal d.lgs. 29C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, comma 1 del CCNL del 14/2/2001nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente L’Amministrazione corrisponde ai medici dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari: a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt.53 e 56 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante spettanti al medico dirigente nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla ; b) un rateo della retribuzione individuale di anzianità anzianità, ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatiacquisita; c) un rateo del maturato economico, ove spettante. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico dirigente nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al Per quanto non previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di la tredicesima mensilità dall’artrimane disciplinata dal d.lgs. 29C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, comma 1 del CCNL del 14/2/2001nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno stabilito ricorra una festività od un sabato 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativoferiale precedente. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui al precedente art. 127, comma 2, lettera c), spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, anche a seguito di passaggi interni nel nuovo sistema di classificazione trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 45. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni o frazione di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti 2, dell'art. 127 spettante al medico nel lavoratore nell’ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 56. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative economico e contrattuali vigentinon sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 67. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dirigenti una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le Amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno stabilito ricorra una festività od un sabato 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativoferiale precedente. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari: a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 057, fatto salvo quanto previsto nei commi successivie della retribuzione di posizione in godimento, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante spettanti al medico dirigente nel mese di dicembre; b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale055 (Struttura della retribuzione), dalla ove acquisito; c) al rateo della retribuzione individuale di anzianità anzianità, ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatiacquisita. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato eo frazione di mese superiore a 15 giorni, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al dell'importo derivante dall'applicazione del comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero2. 5. I ratei della tredicesima mensilità tredicesima, ai sensi del comma 4, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, economico fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, mensilità relativo ai medesimi periodi, a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, economico fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. L’ente L'Amministrazione corrisponde ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito dall’Amministrazione ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 81, comma 2, lettera b spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico lavoratore nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina Nel caso dei passaggi di cui al all'art. 23 trova applicazione la medesima disciplina del presente articolo. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di la tredicesima mensilità dall’artrimane disciplinata dal D.lgs. 29, comma 1 C.P.S. n. 263 del CCNL del 14/2/20011946 e successive modificazioni e integrazioni.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente L’Amministrazione corrisponde ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato de- terminato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito dall’Ammi- nistrazione ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativolavo- rativo. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 81, comma 2, lettera b, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata calco- lata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico lavoratore nel mese contiguo con- tiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di fa- miglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economicoecono- mico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina Nel caso dei passaggi di cui al all’art. 23 trova applicazione la medesima disciplina del presente articolo. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di la tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 rimane disciplinata dal decreto le- gislativo C.P.S. n. 263 del CCNL del 14/2/20011946 e successive modificazioni e integrazioni.

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Tredicesima mensilità. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità e, ove spettino: – compensi di cui agli artt. 43, 44 e 45 per la quota parte considerata retribuzione; – eventuali indennità aziendali di cui al secondo comma della nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980 per le esattorie gestite da Banche. I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di ° dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il dell’anno precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale 30 novembre dell’anno in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4corso). Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno inizio o in caso di cessazione del rapporto nel di lavoro durante il corso dell’anno, la tredicesima è dovuta gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di un dodicesimo tanti dodicesimi quanti sono i mesi per ogni mese i quali è stato corrisposto il trattamento stesso. Ai fini di servizio prestato ecui sopra, nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le frazioni Casse di meseRisparmio in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in ragione corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%. Agli ufficiali di un trecentosessantesimoriscossione e messi notificatori in servizio al 12/12/2001 presso quelle aziende che non abbiano comunque già provveduto a compensare, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi anche in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economicovia indiretta, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina gli effetti riduttivi sui compensi percentuali di cui al presente articolo sostituisce derivanti dalla ristrutturazione del trattamento economico su tredici mensilità annue, in occasione della corresponsione della 13ª mensilità, verrà erogata un ulteriore somma di importo pari alla media mensile dei compensi di cui sopra. Analogamente si procederà nei confronti del personale di cui sopra per quanto previsto in materia di tredicesima mensilità riguarda la gratificazione prevista dall’art. 29, comma 1 54 del CCNL del 14/2/200112/7/1995.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde La disciplina di cui al presente articolo modifica ed integra quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14 febbraio 2001, in materia di tredicesima mensilità. 2. Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora Qualora, nel giorno stabilito stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 23. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 34. Nel caso dei passaggi di cui all’art. 15 ed all’art. 16 del CCNL del 16 febbraio 1999 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 5. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 46. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, trecentosessantacinquestimo per ogni giorno il periodo di servizio prestato nel mese; essa , ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico nel lavoratore nell'ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 57. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 68. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità e, ove spettino: - compensi di cui agli artt. 43, 44 e 45 per la quota parte considerata retribuzione; - eventuali indennità aziendali di cui al secondo comma della nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980 per le esattorie gestite da Banche. I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di ° dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il dell’anno precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale 30 novembre dell’anno in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4corso). Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno inizio o in caso di cessazione del rapporto nel di lavoro durante il corso dell’anno, la tredicesima è dovuta gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di un dodicesimo tanti dodicesimi quanti sono i mesi per ogni mese i quali è stato corrisposto il trattamento stesso. Ai fini di servizio prestato ecui sopra, nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le frazioni Casse di meseRisparmio in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in ragione corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%. Agli ufficiali di un trecentosessantesimoriscossione e messi notificatori in servizio al 12/12/2001 presso quelle aziende che non abbiano comunque già provveduto a compensare, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi anche in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economicovia indiretta, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina gli effetti riduttivi sui compensi percentuali di cui al presente articolo sostituisce derivanti dalla ristrutturazione del trattamento economico su tredici mensilità annue, in occasione della corresponsione della 13ª mensilità, verrà erogata un ulteriore somma di importo pari alla media mensile dei compensi di cui sopra. Analogamente si procederà nei confronti del personale di cui sopra per quanto previsto in materia di tredicesima mensilità riguarda la gratificazione prevista dall’art. 29, comma 1 54 del CCNL del 14/2/200112/7/1995.

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Samples: Associazione Nazionale

Tredicesima mensilità. 1. L’ente L'ente corrisponde ai medici al personale dell'area dei professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico professionista nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionaleciascun livello di professionalità, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso dei passaggi di livello di cui all'art. 85 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 45. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico professionista nel mese contiguo a servizio intero. 56. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 67. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 78. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’artdall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. L’ente Il CNEL corrisponde ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo indicato dall’art. 77, comma 1 del CCNL 14/2/2001 (tra il 16 e il 18 del mese di dicembre di ogni annodicembre). Qualora Qualora, nel giorno stabilito stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 77, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall'art. 2 del CCNL 24/7/2003, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 16 e all'art. 18 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, trecentosessantacinquesimo per ogni giorno il periodo di servizio prestato nel mese; essa , ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico nel lavoratore nell'ultimo mese contiguo a servizio intero. 5di servizio. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo tem- po determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, mensilità è pari alla retribuzione individuale mensilemensile di cui al- l'art. 52, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come sostituito dall'art. 10 del presente C.C.N.L., spettante al medico lavoratore nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatifatto salvo quanto previ- sto nei commi successivi. 3. La Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effetti- va prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura inte- ra o ridotta. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto nel corso dell’annodi lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese tanti 365esimi quanti so- no i giorni di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione di cui al comma 2 spettanti spettante al medico nel lavoratore nell'ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 56. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dell'art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel caso di conferimento di incari- co in corso d'anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensili- tà spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell'incarico. 7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 8. I ratei giornalieri della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative economico e contrattuali vigentinon sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disci- plinari. 9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano ap- plicazione le regole stabilite nel decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredice- sima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina del- l'art. 17, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. 10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economicoeconomi- co, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione pro- porzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 711. La disciplina domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità dall’artnei casi in cui ricadano all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8. 12. 29La presente disciplina trova applicazione a far data dal 31 dicembre 2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, comma 1 con le modifiche in- trodotte dall'art. 43 del CCNL C.C.N.L. del 14/2/200122 gennaio 2004.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art… comma 2, lett. c) (Nozione di retribuzione) del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso e nell’ipotesi di cessazione del rapporto nel corso dell’annodi lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione di cui al comma 2 spettanti spettante al medico nel lavoratore nell’ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 56. Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. … (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico. 7. I ratei giornalieri della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative economico e contrattuali vigentinon sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 68. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/200; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art. ... (Congedi dei genitori), commi 3 e 4 del presente CCNL. 9. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 710. La disciplina domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui al ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’artl’art. 29, comma 1 5 del CCNL del 14/2/20019.5. 2006.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno stabilito ricorra una festività od un sabato 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativoferiale precedente. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui al precedente art. 127 (Nozione di retribuzione), comma 2, lettera c), spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, anche a seguito di passaggi interni nel nuovo sistema di classificazione trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 45. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni o frazione di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti 2, dell'art. 127 (Nozione di retribuzione) spettante al medico nel lavoratore nell’ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 56. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative economico e contrattuali vigentinon sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 67. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Samples: Contratto Collettivo

Tredicesima mensilità. 1. L’ente L’Amministrazione corrisponde ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 75 (retribuzione e sue definizioni), comma 2, secondo alinea, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico lavoratore nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina Nel caso dei passaggi di cui al all’art. 22 trova applicazione la medesima disciplina nel comma 2. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di la tredicesima mensilità dall’artrimane disciplinata dal d.lgs. 29C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti. CCNL_PCM_definitivo.doc

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente L'ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’artdall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente a. Entro il 15 dicembre di ciascun anno la Società corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendenti una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è importo pari alla retribuzione individuale mensilemensile in godimento al 1° dello stess o mese, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionaledalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita anzianità, dall’indennità di contingenza in godimento e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatidall’elemento distintivo della retribuzione. 3. La tredicesima b. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13° mensilità è corrisposta per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso annola frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. 4c. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione. 1. Entro il 20 giugno di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità di contingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione. 2. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno inizio o in caso di cessazione del rapporto nel di lavoro o di assenze non retribuite, avvenute durante il corso dell’anno, dell’anno in cui si matura la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mesequattordicesima, in ragione di un trecentosessantesimo, analogia a quanto previsto per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, il Premi di produttività‌‌ Al personale in servizio è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve riconosciuto un premio di produttività secondo le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina modalità ed i criteri di cui al agli artt. 2, lettera B), e 5, ivi compresa la norma transitoria, del presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo tem- po determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui al- l'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicem- bre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tro- va applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 45. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo dodi- cesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, trecento- sessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa , ed è calcolata con riferimento alle voci retributive riferimen- to alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico lavoratore nel mese contiguo con- tiguo a servizio interointero (1). 56. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi per- sonali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative trat- tamento economico e contrattuali vigentinon sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 67. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della del- la riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigentieconomico (2). 7(1) Comma così sostituito dall'art. La disciplina 43 del CCNL di cui al all'Accordo 22 gennaio 2004. (2) Per la disaplicazione delle disposizioni del presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’artvedi il comma 12 dell'art. 29, comma 1 5 del CCNL del 14/2/2001di cui all'Accordo 9 maggio 2006.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora Qualora, nel giorno stabilito stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 56 comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) - con esclusione dell’indennità professionale specifica, dell’indennità di specificità infermieristica, dell’indennità tutela del malato e promozione della salute e delle altre indennità la cui corresponsione sia stabilita per dodici mensilità - spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, trecentosessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato i giorni prestati nel mese; essa , ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti spettante al medico nel lavoratore nell'ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative legislative, ed in particolare quanto previsto all’art. 34, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e smi, e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al Il presente articolo disapplica e sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’artl'art. 29, comma 1 96 (Tredicesima mensilità) del CCNL del 14/2/20012.11.2022.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente corrisponde La disciplina di cui al presente articolo modifica ed integra quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14 febbraio 2001, in materia di tredicesima mensilità. 2. Gli enti corrispondono ai medici lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora Qualora, nel giorno stabilito stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 23. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 4. Nel caso dei passaggi di cui all’art. 15 ed all’art. 16 del CCNL del 16 febbraio 1999 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 3. 5. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 46. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, trecentosessantacinquesimo per ogni giorno il periodo di servizio prestato nel mese; essa , ed è calcolata con riferimento alle voci retributive alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettanti 3 spettante al medico nel lavoratore nell'ultimo mese contiguo a servizio interodi servizio. 57. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 68. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Tredicesima mensilità. 1A norma di quanto stabilito dall'art. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a tempo indeterminato o a tempo determinato corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità nel mese di dicembre importo ragguagliato alla retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di ogni annocui all'art. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo19, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. comma 2. L’importo della tredicesima mensilitàLa corresponsione di tale mensilità deve avvenire prima di Natale, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri conguaglio per gli eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4elementi mobili. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno inizio o in caso di cessazione del rapporto nel di lavoro durante il corso dell’annodell'anno, la il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato eprestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per le frazioni il calcolo dei dodicesimi di mesecui sopra. TuttoLavoroOro 03/2012 INDICITALIA Pagina 30 di 94 Ai lavoratori che si siano avvicendati su tre o su due turni per oltre 20 anni, qualora vengano definitivamente spostati ad orari diurni, sarà riconosciuto "ad personam" un importo in ragione cifra corrispondente all'80% dell'eventuale conseguente perdita di guadagno calcolata in base alla maggiorazione a tale titolo mediamente realizzata negli ultimi tre anni precedenti la decorrenza dell'"ad personam" stesso. Con riferimento a quanto previsto al comma precedente, lo spostamento viene considerato definitivo, trascorso un trecentosessantesimoperiodo di 6 mesi. Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro in turni, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive l'importo di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio interonon è cumulabile con l'indennità di turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Tredicesima mensilità. 1. L’ente L'ente o agenzia corrisponde ai medici dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilitàmensilità è pari: a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e 53 e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante spettanti al medico dirigente nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla ; b) al rateo della retribuzione individuale di anzianità anzianità, ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatiacquisita; c) al rateo del maturato economico, ove spettante. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico dirigente nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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Tredicesima mensilità. 1Art. L’ente corrisponde 55 Una mensilità da corrispondere ogni anno entro il 15 dicembre. Contrattazione di secondo livello (premi aziendali e di risultato) Art. 11 Le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai medici fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività. A tal fine, la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica di tali incrementi in modo da renderli verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con rapporto servizi di welfare resi dal datore di lavoro a tempo indeterminato alla generalità dei dipendenti o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese categorie di dicembre dipendenti in relazione a servizi di ogni annoeducazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non lavorativopredeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese trattamento di dicembrefine rapporto. La predetta retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per le frazioni i datori di meselavoro, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo dell'Associazione territoriale a servizio intero. 5carattere generale aderente alla CIFA. I ratei Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione Trasferta Art. 90 Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta un rimborso spese non documentabili fino ad un importo massimo giornaliero di euro 12,00 nonché una diaria giornaliera, detta anche indennità di trasferta, pari a 1/52° della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione paga base che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economicoristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento dei tempi di viaggio, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6nel limite massimo di due ore giornaliere. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economicoOltre tale limite, il rateo tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigentiretribuzione oraria normale. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.

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