Tubazioni in cemento Clausole campione

Tubazioni in cemento. Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperità di alcun genere e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore. Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della legge 10-05- 1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovrà superare l’8% in massa. I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali 9534/89. I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1916/04. Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore 0.5atmosfere. La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non dovrà essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmq). I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti a...
Tubazioni in cemento. Saranno valutate a ml sull’asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni dei pozzetti e manufatti attraversati. I prezzi relativi s’intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le livellature prescritte dalla direzione dei lavori con i giunti eseguiti a regola d’arte secondo altresì tutti gli oneri e soggezioni elencati relativamente agli scavi, in quanto validi nell’esecuzione della posa e giunzione delle condotte; nonché l’esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta stuccatura a norma dell’art. 54 e l’apposizione dei tappi terminali. I prezzi speciali relativi, completi degli eventuali tappi cementizi (diramazioni ed immissioni di curve, raccordi) saranno compensati con un sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione andante.
Tubazioni in cemento. Le tubazioni in cemento potranno, secondo le indicazioni fornite dal progetto o dal direttore dei lavori, essere realizzate utilizzando tubazioni prefabbricate nei vari diametri richiesti oppure gettando in opera il calcestruzzo su casseforme pneumatiche.
Tubazioni in cemento. Saranno eseguite impiegando casseforme pneumatiche oppure tubi prefabbricati, in conformità ai tipi normali ed agli spessori indicati nei disegni tipo di progetto. Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati, i quali dovranno essere eseguiti a regola d'arte e di spessore rapportato al diametro, con calcestruzzo avente resistenza cubica a rottura compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mmq. Dovranno essere ben stagionati; risultare compatti e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature o sbavature e sagomati sulle testate a maschio e femmina così da costituire un giunto di tenuta sigillato con malta di cemento dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia oppure con testate sagomate a bicchiere con guarnizione in neoprene. Il controllo della resistenza a compressione del calcestruzzo dei tubi prefabbricati dovrà essere fatto prelevando, da ogni partita di 100 pezzi, un tubo dal quale saranno ricavati quattro provini cubici, ove possibile di cm 5 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione presso un Laboratorio Ufficiale indicato dalla Direzione dei Lavori e sarà assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo la media delle resistenza dei quattro provini. Le operazioni di prelievo e prova, da eseguire a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa, saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Nel caso che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere.
Tubazioni in cemento. Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell'incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all'interno dovrà essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperità di alcun genere e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore. Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B), D), E), della legge 10-05-1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. L'assorbimento d'acqua del calcestruzzo non dovrà superare l'8% in massa. I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali 9534/89. I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1916/04. Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d'appoggio e bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore 0.5atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14- 02-1992. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non devrà essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmq). I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti a...
Tubazioni in cemento. Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull’orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all’ingiro, con malta di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.
Tubazioni in cemento. Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro, con malta di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione. Tutte le tubazioni dovranno essere conformi , oltre che alle normative specifiche, anche a: MINISTERO LL.PP. Decreto 12.12.85 - Norme tecniche relative alle tubazioni.

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  • Fatturazione e pagamento 1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale. 2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze: • il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso; • il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

  • Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.