TUMULAZIONI Clausole campione

TUMULAZIONI. Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l’intenzione da parte dei familiari del defunto di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25; altezza mt. 0,70; larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art.76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n°24/93. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
TUMULAZIONI. A1) Tumulazioni in colombaro/loculo:
TUMULAZIONI. Le tumulazioni possono avvenire in una tomba di famiglia, in un loculo, un ossario o un cinerario. Le operazioni relative alle tumulazioni sono: - Apertura sepoltura: tomba di famiglia, loculo, ossario, - Verifica regolarità documenti accompagnatori feretro (doppia cassa) o cassetta o urna - Trasporto feretro, cassetta dei resti, urna delle ceneri dall'automezzo - Deposito feretro, cassetta resti, urna ceneri nella sepoltura - Chiusura completa e sigillamento del loculo (a colombari o delle tombe di famiglia a cappella) o dell'ossario (a colombari o delle tombe di famiglia a cappella) e chiusura completa e sigillamento del feretro o della cassetta-ossario o dell'urna cineraria nella tomba di famiglia a cripta - Fissaggio lapide del loculo e dell'ossario - Chiusura tomba di famiglia a cripta - fornitura di tutto il materiale edile, degli apprestamenti, compresi ponteggi e scale, nonché di DPI necessari per dette operazioni - registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285. Le operazioni dovranno essere eseguite a norma e secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento delle operazioni, dal Sindaco e dal competente servizio dell’ASL TO5 In particolare:
TUMULAZIONI. 1.1 Tumulazione di feretro in loculo, compreso il trasporto del feretro dal punto di sosta a quello della sua tumulazione, la rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la collocazione del feretro nel loculo, la chiusura del loculo con sigillatura della piastra in cls già in dotazione o con idonea muratura ai sensi di legge, il fissaggio della piastra di rivestimento in marmo, la pulizia e sistemazione del sito, compresa eventuale fornitura di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza.
TUMULAZIONI il servizio comprende i seguenti oneri: ⮚ preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe con materiali e attrezzature in dotazione all’impresa aggiudicataria; ⮚ rimozione della lapide o copertura marmorea del sepolcro; ⮚ apertura manufatto (loculo, celletta ossario, tomba, cappella) con eventuale sistemazione della sede di alloggiamento (protezioni e delimitazioni); ⮚ eventuale inserimento di apposite putrelle (per le tombe da terra); ⮚ trasporto del feretro/cassetta ossario/urna cineraria dall’ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compresa eventuale sosta per le esequie; ⮚ immissione del feretro nel loculo/tomba/cappella, previo spandimento di calce idrata in opportune quantità, ovvero immissione resti mortali o ceneri nella celletta ossario o nel loculo/tomba/cappella; ⮚ chiusura del manufatto con muro di mattoni a norma di legge, stuccatura e intonacatura; ⮚ installazione e rimozione di eventuali impalcature; ⮚ pulizia della zona circostante; ⮚ trasporto e smaltimento rifiuti inerti; ⮚ verifica del rispetto, da parte dell’impresa incaricata direttamente dai famigliari della salma, nell’apposizione della lapide o copertura marmorea, delle disposizioni che vietano l’installazione di portalampade o mensole sulle fasce di divisione dei loculi e che prevedono per i manufatti situati nel cimitero del Capoluogo (zone NEPR e NC2A), di San Siro (zona NORD) e di Portiolo (zona LOCULI ZONA NUOVA), in caso di sostituzione di lastre o di posa di nuove, se mancanti, l’utilizzazione dello stesso tipo di materiale, colore e misure del modello utilizzato al momento della costruzione delle zone stesse. In caso di esecuzione difforme alle disposizioni suddette, l’impresa aggiudicataria dovrà chiedere immediatamente, per iscritto, all’impresa esecutrice di conformarsi alla disciplina esistente dandone comunicazione, per opportuna conoscenza, all’ufficio di Polizia Mortuaria; ⮚ resta a carico dell’utente privato la realizzazione e il montaggio della lapide definitiva;
TUMULAZIONI. A1) Tumulazioni in loculo a colombario o a cantera:
TUMULAZIONI. In loculo frontale o laterale epigeo
TUMULAZIONI. 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
TUMULAZIONI. L’appalto prevede la tumulazione dei feretri in loculi, colombari, tombe di famiglia ed edicole funerarie, compreso ogni onere di fornitura del materiale edile e sanitario a termini del Regolamento di Polizia mortuaria nonché del vigente Regolamento Cimiteriale. L’operazione dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi: - apertura del loculo tramite rimozione della lapide e suo deposito temporaneo nel luogo. prestabilito; - successiva pulizia interna del loculo; - introduzione del feretro con slittamento su rulli per consentirne un facile scorrimento all’interno del loculo. Si avrà cura di evitare che la cassa possa raschiare le pareti del loculo e che arrivi contro la parete di fondo bruscamente. - chiusura del tumulo secondo le norme vigenti, mediante i materiali prescelti, con successiva pulizia dell’area interessata all’operazione ed allontanamento dei materiali di risulta; - successivo riposizionamento della lapide tombale, temporaneamente asportata. Attività emergenti da programmi ordinari comunicati dall’Amministrazione e comprendenti ogni onere derivante dallo scavo, demolizione, raccolta resti mortali, deposizione degli stessi nelle cassette dl zinco e collocamento negli ossari privati e comuni. Sono a carico dell’appaltatore oltre alla esecuzione delle attività con personale adeguatamente formato e dotato delle specifiche attrezzature e dispositivi di protezione, anche il ripristino dello stato del luoghi e la fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il rivestimento dei feretri con resti non completamente mineralizzati da ritumulare/inumare.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.