Common use of Tutela della salute Clause in Contracts

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6. La Struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale

Tutela della salute. 14.1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 24.2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici Medici di medicina generale Medicina Generale (di seguito denominati MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 34.3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale PersonalizzatoPAP, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 44.4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito assistito, conseguenti alla a rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti.; 54.5. Allo stesso modo e agli stessi interlocutori la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento dell’assistito, eventuali aggravamenti o nuovo evento patologico nuovi eventi patologici o traumatico traumatici subiti dallo stesso subito stesso, che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare l'UVM si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 64.6. La Struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico MMG curante dell’ assistito dell’assistito o il medico della continuità assistenzialeContinuità Assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generaleMMG, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curanteMMG curante dell’assistito, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale dell’AUSL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente l’AUSL stessa e la struttura, senza oneri a carico della stessadi questa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 200118.9.2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 16.11.2001 n. 405, dall'Azienda USL dall'AUSL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda l'AUSL rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitariadell'AUSL, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. 4.7. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Accordo Contrattuale Per Prestazioni Assistenziali, Contratto Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici

Tutela della salute. 1Con riferimento all’art. 52 del CCNL vigente, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le R.S.A. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle R.S.A. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, agli interessati e, al datore di lavoro, verrà fornito esclusivamente un giudizio di idoneità o inidoneità. Nel quadro del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle R.S.A., i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nella mansione svolta. In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l’Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono Parti concordano di limitare la permanenza operativa in modo continuativo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere. Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario NazionaleSocietà adottare, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e locale la tecnica, per la tutela della salute, dell’integrità fisica e della personalità morale dei servizi sociosanitari. 2dipendenti. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario NazionaleAl fine della tutela della salute, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico sicurezza dei dipendenti e del percorso assistenzialesuperamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un’analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle R.S.A. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle R.S.A. e le Società forniranno completa ed ampia informazione in merito. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6. La Struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Group Insurance Agreement

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura RSD usufruiscono delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 3. La Struttura RSD si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale PersonalizzatoPersonalizzato o dal Progetto di Vita, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere La RSD comunica tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6aggravamento. La Struttura RSD è tenuta altresì altresì: a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito dell’assistito o il medico della continuità assistenzialeassistenziale o il 118; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della strutturacurare la somministrazione dei farmaci prescritti all’utente; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; ke) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Contract Agreement

Tutela della salute. 1I genitori dei/delle bambini/e frequentanti sono tenuti ad informare il Personale del Servizio nel caso di malattia esantematica o altra malattia infettiva contagiosa (es. congiuntivite, etc.). A tutela della salute collettiva: bambine frequentanti ; presentare –anche se l’assenza è di un solo giorno- certificato medico per il rientro. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario NazionaleImprese titolari e gestori dei Servizi educativi per la prima infanzia compresi nel presente Regolamento si riservano altresì la possibilità di richiedere, organizzate sul territorio in caso di bisogno, interventi di urgenza tra cui, in base alla programmazione regionale valutazione della gravità il 118, avvertendone immediatamente i genitori. Il/la bambino/a può essere riammesso solo con presentazione di certificato del medico pediatra curante: ⮚ dopo una assenza per malattia di n.6 giorni comprensivi del sabato e locale della domenica; ⮚ dopo una malattia infettiva o contagiosa previa decorrenza dei servizi sociosanitari. 2periodi contumaciali; ⮚ dopo tutti i casi di allontanamento. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il A salvaguardia dell’igiene ambientale, è vietato entrare nel Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione passeggini. A salvaguardia della sicurezza (garanzia di attività non ostruzione delle vie d’esodo) è vietato lo stazionamento durante le ore di socializzazione, prevenzione, cura funzionamento di passeggini e riabilitazionequant’altro fuori dalla porta d’ingresso del Servizio. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieriA salvaguardia dell’igiene alimentare, per assicurare continuità terapeutica le feste di compleanno od altro dei bambini, le famiglie possono chiedere al Servizio di somministrare solo ed assistenziale agli assistitiesclusivamente dolci confezionati da Esercizi (pasticcerie e simili) regolarmente autorizzati, consegnando -a dimostrazione della provenienza del prodotto- lo scontrino fiscale da cui risulti l’Esercizio dove è stato acquistato. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6. La Struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Regolamento Dei Servizi Educativi 0 3 Anni Privati

Tutela della salute. 1Articolo O Il Personale addetto in via continuativa ai video terminali ovvero a mansioni di introito/esborso di valori allo sportello può essere sottoposto ad esami oculistici a sua richiesta e previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’esistenza di disturbi visivi. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono Detti esami sono effettuati durante l’orario di lavoro - a cura e spese dell’Azienda - presso Enti Pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico. Il Personale addetto in via esclusiva ai centralini telefonici ed alla Banca Telefonica può essere sottoposto a richiesta – a cura e spese dell’Azienda - ad esami audiometrici per la verifica delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionalecondizioni uditive. Detti esami, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitariaventi cadenza biennale, sono effettuati presso Enti Pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico. 2. Lo stato di salute Articolo P L’Azienda, attraverso organizzazioni private specializzate in medicina del lavoro, effettua nei confronti del Personale delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico aree professionali e del percorso assistenziale1° e 2° livello dei Quadri Direttivi visite preventive periodiche volontarie riferite ad accertamenti medici specifici. 3Articolo Q Agli addetti con esclusività ai centralini telefonici singoli viene concessa una pausa di 30 minuti nella giornata. La Struttura si impegna Detta pausa deve essere fruita in due distinti periodi di 15 minuti, di cui uno nell’arco del pomeriggio, nel corso del quale i due periodi possono essere fruiti anche continuativamente. Con riferimento alla facoltà dell’Azienda di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzatoparticolari servizi di cui all’art.34 del CCNL 12 febbraio 2005 ed al possibile determinarsi di elementi di disagio soggettivo, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti l’Azienda nell’individuare le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6. La Struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere risorse necessarie per la strutturapredisposizione delle opportune turnazioni oltre le 60 giornate annue, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte terrà prioritariamente conto della volontarietà del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistitoPersonale interessato.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Integrativo Aziendale

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 43. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo baseaggravamento. 64. La Struttura è tenuta altresì altresì: a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito dell’assistito o il medico della continuità assistenzialeassistenziale o il 118; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della strutturacurare la somministrazione dei farmaci prescritti all’utente; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; ke) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Convenzione

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura Struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo basespecialistico. 6. La Struttura è tenuta altresì altresì: a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della strutturaStruttura; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la strutturaStruttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la strutturaStruttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenzialeStruttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistitodell’assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistitodell’assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.

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Samples: Contratto Di Erogazione Di Prestazioni Socio Sanitarie

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura La Residenza si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio sanitari dell’Azienda e della SdS Lunigiana, per assicurare agli assistiti che usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale la fruizione di attività preventive, curative e locale dei servizi sociosanitari. 2riabilitative. Lo stato di salute delle persone ospitate dei singoli assistiti, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli stessi assistiti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionalemedico specialista e le altre professionalità della Residenza. La Residenza assicura la Direzione Sanitaria e la presenza di Medici Specialisti ed altre figure professionali programmata o per fasce orarie secondo orari definiti adeguati ai bisogni assistenziali degli assistiti. La Residenza è tenuta a predisporre e rendere attivo per ciascun assistito, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionaleil “Progetto Terapeutico Individuale” con carattere preventivo e riabilitativo da verificare periodicamente. I MMG sono responsabili L’equipe della presa in carico struttura ed i Servizi Aziendali invianti valutano a cadenza periodica gli andamenti e gli esiti del percorso assistenziale. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche terapeutico riabilitativo e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica socio riabilitativo ed assistenziale agli assistiti. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La Struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessità, necessità a chiamare fare intervenire il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuareMMG dell’assistito garantendo le necessarie cure, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo medica Inoltre deve fornire le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a prestazioni infermieristiche; curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curantemedico; organizzare su ordine del medico, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, dell’assistito e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza; interessarsi affinché gli assistiti seguano la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) medico; avvisare i parenti in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore o di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, eccgrave infermità; garantire il soddisfacimento delle scelte religiose. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le Le attività e gli interventi di cui contenuti nei punti sopra indicati devono essere registrati nella cartella personale dell’assistitodegli assistiti da parte dei Medici di Medicina Generale e, per quanto dovuto, dagli operatori della Residenza.

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Samples: Convention for the Regulation of Relationships Between Parties for the Provision of Psychiatric Rehabilitation Services

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate Parti ribadiscono l’importanza della tutela della salute dei lavoratori e della loro sicurezza sul territorio in base alla programmazione regionale luogo di lavoro e locale dei servizi sociosanitaririnnovano il loro impegno al perseguimento di una cultura aziendale che ponga al centro il pieno rispetto della persona e della sua integrità psico-fisica. 2. Lo stato L’Azienda, nel dare piena attuazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, conferma il proprio impegno al continuo miglioramento delle persone ospitate viene seguito dai medici condizioni ambientali, igieniche e di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionalesicurezza nei luoghi di lavoro, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenzialenonché ad una trasparente informazione delle azioni intraprese. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti In particolare, le Parti ribadiscono che i lavoratori che operano in modo significativo e continuo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video siano equiparati, esclusivamente per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 54 del D.lgs. 81/08, ai lavoratori così come individuati dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni comma c) dell'art. 51 del medesimo D. lgs.. Pertanto le visite mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazionepreviste dall'art. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.52 del CCNL verranno sostituite dalla visita effettuata dal medico competente; 4. Le variazioni Parti, nel condividere quanto previsto dall’art. 51 del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento CCNL 2007 ed in relazione a ciò considerazione delle evoluzioni legislative e delle figure di recente introduzione nell’ordinamento giuridico italiano, ribadiscono l’importanza dell’Osservatorio Interno sul Mobbing, costituito da rappresentanti della Direzione, delle R.S.A. e dei R.L.S.. A tale gruppo di lavoro, di natura paritetica, è affidato il compito di analizzare dati per una migliore comprensione e prevenzione del fenomeno, allo scopo di monitore il fenomeno attraverso la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità raccolta di informazioni, nonché individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche di tali fenomeni nei luoghi di lavoro. Con riferimento al modulo base. 6. La Struttura è tenuta altresì Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Le Parti convengono: a) il riconoscimento di un monte ore permessi per ciascun assistito, rappresentante per la sicurezza dei lavoratori pari a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente80 ore annue; b) in caso l’ individuazione di necessitàun ufficio, a chiamare il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenzialepresso la sede di Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, dotato di arredi e di una postazione informatica; c) il rimborso a provvedere all'organizzazione del trasporto piè di assistiti deambulanti lista delle trasferte, secondo quanto previsto dal CIA in vigore per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e il personale interno in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della strutturamissione temporanea; d) l’abbonamento ad effettuareuna rivista specializzata, su prescrizione del medico di medicina generaleove richiesto dal Rappresentante; Si precisa che le ore impiegate per effettuare riunioni e/o trasferte rientrano nel monte ore annuo; Le visite presso gli uffici periferici, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto in seguito a segnalazioni dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere dipendenti o per altre necessità devono essere effettuate preferibilmente dal Rappresentante per la strutturaSicurezza avente sede di lavoro più vicina all’ufficio periferico di destinazione, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, salvo nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità impossibilità accertata o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi particolari esigenze. Le visite e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra riunioni devono essere registrati nella cartella personale dell’assistitopianificate e/o effettuate in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale. 3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. 43. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo baseaggravamento. 64. La Struttura è tenuta altresì altresì: a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b) in caso di necessitànecessità dell’assistito, a chiamare contattare il medico curante dell’ assistito familiare per l’accompagnamento in uscita dell’ospite o in caso di urgenza contattare il medico della continuità assistenziale118; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto curare la somministrazione di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso eventuali farmaci che la persona deve necessariamente assumere nella fascia oraria di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della strutturapresenza al Centro; d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; je) in caso di malattiaGli ospiti faranno accesso al centro diurno muniti dei propri ausili, di ricovero ospedalierofermo restando quanto disposto dalla DGRT 1313 del 29/12/2015, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; kAllegato A) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. – punto 1; Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistitodell’utente.

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Samples: Convenzione

Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura 1 – Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione al piano regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2socio-sanitari. Lo stato di salute delle persone ospitate dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, convenzionata scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenzialeospiti. 3. 2 – La Struttura Direzione della struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere promuovere ogni rapporto con i servizi competenti sociosanitari dell’Azienda SL per assicurare agli assistiti ospiti la fruizione di attività di socializzazionepreventive, prevenzionecurative, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistitiriabilitative. 4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito conseguenti alla rivalutazione dell’UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti. 5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità 3 – La Direzione della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base. 6. La Struttura struttura è tenuta altresì : a) per ciascun assistito, a : - predisporre e rendere attivi per ciascun ospite, “programmi individuali” con caratteri preventivi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo riabilitativi da verificare periodicamente; b) ; - chiamare in caso di necessità, a chiamare necessità il medico curante dell’ assistito o il medico della continuità assistenziale; c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; d) ad effettuarefiducia dell’ospite; - prestare all’ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico medico; - fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l’assistito; e) in caso di malattia, a prestare all’ assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; f) a legge; - curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curantemedico; - garantire l’assistenza specialistica del Servizio Sanitario; - organizzare, adottando la modalità di erogazione diretta da parte su ordine del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l’Azienda USL competente e la strutturamedico, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l’assistito; g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d’urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell’ assistito; h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, del malato e mantenere costanti rapporti con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso lo stesso durante il periodo di diete particolari previste dai LEA; i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale; j) degenza; - avvisare i parenti e l’ISTITUTO in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore o di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistitograve infermità.

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