Tutela dell'accipiens Clausole campione

Tutela dell'accipiens. All'accipiens compete la tutela che spetta, secondo i principi generali, ad ogni parte di un contratto, tenuto conto della peculiare natura giuridica del medesimo (con speciale riferimento al meccanismo di perfezionamento reale, in relazione al quale non saranno praticabili i rimedi della risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità 45). Così saranno praticabili le azioni intese a far valere la nullità, l'annullabilità, la rescindibilità, la risolubilità per inadempimento del contratto 46. Per quanto attiene alle garanzie tipiche della compravendita a tutela della parte acquirente (garanzia per i vizi e l'evizione, per mancanza di qualità promesse) occorre riferirsi alla peculiare struttura causale del contratto in considerazione, con speciale riferimento alla dicotomia tra funzione strumentale (immissione dell'accipiens nella disponibilità delle cose) e funzione finale dell'estimatorio (cessione delle cose a terzi). È stato infatti posto in evidenza 47 che la questione si pone in modo differente per l'accipiens e per i terzi. Al primo non sarebbe data azione nei confronti del tradens, il quale non già dovrebbe garantire l'assenza di vizi o di diritti altrui, bensì mettere l'accipiens in condizione di alienare le cose consegnategli in modo tale da non dover rispondere nei confronti degli aventi causa. La presenza di vizi, difetti, diritti di terzi costituirebbe genericamente inadempimento contrattuale del tradens. Nei confronti dei terzi, invece, le cose andrebbero diversamente, vantando costoro azione a tale titolo. L'opinione appare accoglibile, anche se occorre sottolineare che l'azione degli acquirenti per far valere la garanzia dovrebbe essere praticata nei confronti dell'accipiens, essendo in genere del tutto ignota per il consumatore finale la figura del tradens 48. Infine sembra che l'accipiens possa vantare la legittimazione attiva in ordine alle azioni possessorie e petitorie. L'opinione può essere accolta per le prime, non per le seconde. In relazione a quest'ultimo aspetto v'è chi configura la posizione giuridica dell'accipiens come quella del titolare di un diritto reale minore assimilabile all'usufrutto 49. Se si accoglie la teoria in forza della quale l'accipiens può disporre delle cose consegnategli in virtù di poteri promananti dalla legge non v'è tuttavia bisogno di giungere al punto di assimilare la posizione dell'accipiens a quella del titolare del diritto di usufrutto. Quest'ultima costruzione sembra avere il me...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).