Valutazione di adeguatezza. 1. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari. 2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente. 3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo. 4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente. 5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta. 6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta. 7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento. 8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
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Valutazione di adeguatezza. 1. La 7.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche valuta l’adeguatezza delle operazioni ris petto al profilo del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFIDCliente, percorso di domande standardizzate che vertono su: - come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - investimenti, sulla sua situazione finanziaria, reddituale finanziaria e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - sugli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio nonché sui bisogni assicurativi, sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene in occasione di poter mantenere propri investimenti finanziarisuccessivi aggiornamenti.
2. Sulla base 7.2 Il Cliente si impegna a fornire alla Banca informazioni sul proprio Profilo di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente Rischio veritiere e aggiornate, e a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni informare la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee tempestivamente in caso di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Bancavariazioni, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine consentire l’aggiornamento del Profilo di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6Rischio. Il Cliente può, si assume la responsabilità in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiestamerito al contenuto delle informazioni fornite.
7. In considerazione dei rischi 7.3 La BANCA non fornisce all’Investitore raccomandazioni con riferimento a strumenti finanziari, servizi di investimento o operazioni che, tenuto conto delle informazioni fornite dal medesimo, nonché della natura e delle implicazioni rappresentate dalla Bancacaratteristiche dei servizi prestati, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziariarisultino non adeguate. A tal fine, la propria conoscenza esperienza BANCA valuta se la specifica operazione:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento dell’Investitore;
b) sia di natura tale che l’Investitore sia finanziariamente in materia grado di strumenti finanziari e servizi di investimentosopportare, nonché dei compatibilmente con i propri obiettivi di investimento, i rischi connessi;
c) sia di natura tale per cui l’Investitore possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere tali rischi.
8. 7.4 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
7.5 L’Investitore prende atto che, qualora la BANCA valuti “non adeguata” un’operazione, richiesta ad iniziativa dell’Investitore medesimo, la BANCA indica all’Investitore tale circostanza e sconsiglia l’operazione.
7.6 In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contrattorapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza farà sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.
7.7 Il cliente prende infine atto che nella vigenza del servizio di consulenza disciplinato nella presente sezione, qualsiasi operazione disposta nell'ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere con la Banca ed aventi ad oggetto strumenti finanziari o servizi di investimento, per i quali la Banca effettua il servizio ci consulenza, è subordinata alla valutazione di adeguatezza.
7.8 Per tutti gli strumenti per i quali la Banca è in conflitto di interessi questa non fornisce raccomandazioni che non risultino adeguate al cliente e in ogni caso non esegue disposizioni del Cliente di acquisto o sottoscrizione, che non risultino adeguate all'esito della valutazione di adeguatezza.
7.9 La Banca ha adottato la scelta strategica di fornire la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente al servizio continuativo, almeno su base annuale, della consulenza circa l'asset allocation ottimale in funzione del profilo di rischio del cliente.
7.10 A fronte dell'elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata l'operazione o le operazioni facenti parte della stessa vengono riepilogate su apposito documento, datato e numerato, su supporto durevole. Nel documento vengono illustrate le ragioni per cui la raccomandazione fornita è adeguata per il cliente e perché la stessa risponde agli obiettivi e alle circostanze specifiche del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alla conoscenza ed esperienza del cliente che riceve la raccomandazione e alla propensione al profilo convenzionale rischio e capacità di sostenere le perdite (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:ATTESTAZIONE VALUTAZIONE ADEGUATEZZA).
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Samples: Consulting Agreement
Valutazione di adeguatezza. 1Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente. La Banca raccoglie Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata: • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; • sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni relative alle caratteristiche ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente necessarie nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla valutazione dell’adeguatezza attraverso persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il questionario profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di profilatura MiFIDtali soggetti, percorso da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di domande standardizzate che vertono su: - sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Cliente; - , al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati il Consulente ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del “Cliente Professionale”, il Consulente può presumere, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al rischio servizio prestato e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di poter mantenere propri consulenza in materia di investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea prende atto che l’eventuale rifiuto di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il Consulente di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiestaprestare il Servizio.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
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Samples: Lettera Di Incarico Professionale Per Consulenza Finanziaria Autonoma
Valutazione di adeguatezza. 1Nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza dell’operazione raccomandata rispetto al profilo sintetico di rischio del Cliente. La valutazione di adeguatezza è finalizzata a garantire al Cliente medesimo una maggiore tutela nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca, effettua la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente al momento della compilazione del “Questionario MiFID II” ed eventuali successivi aggiornamenti. La Banca raccoglie non consiglia né raccomanda al Cliente operazioni che non siano adeguate. A tal fine, la Banca valuterà come adeguata per il Cliente l’operazione che, sulla base delle informazioni fornite: • sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere il grado di complessità e di illiquidità del Prodotto Finanziario ed i rischi ad esso connessi; • sia coerente con quanto dichiarato dal cliente riguardo alla sua situazione finanziaria, in grado di sopportare qualsiasi rischio (di mercato, di credito, di liquidità, di concentrazione su un emittente) connesso al Prodotto Finanziario, con particolare attenzione alla capacità alla capacità di sostenere perdite sul capitale investito; • corrisponda all’orizzonte temporale ed agli obiettivi di investimento del cliente con particolare attenzione all’attitudine dello stesso a tollerare i rischi di investimento; • rispetti il profilo sintetico di rischio de cliente, calcolato attraverso la ponderazione di tutte le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso fornite nel questionario. Per quanto concerne le co-intestazioni, la Banca nel valutare l’adeguatezza delle disposizioni di investimento impartite dal cliente, terrà conto, nel caso di co-intestazione: - di obiettivi e orizzonti temporali di investimento più bassi tra quelli forniti dai cointestatari ovvero la risposta più conservativa fornita tramite il questionario MIFID II - conoscenza ed esperienza fornite nel questionario xxxxx XX dal soggetto che dispone l’ordine. Per quanto concerne le co-intestazioni, la Banca nel valutare l’appropriatezza delle disposizioni di profilatura MiFIDinvestimento impartite dal cliente, percorso terrà conto, nel caso di domande standardizzate che vertono suco-intestazione: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare investimento più bassi tra quelli forniti dai cointestatari ovvero la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro risposta più conservativa fornita tramite il quale questionario XXXXX XX In particolare il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste deve fornire alla Banca informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni aggiornate, vere e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La complete e comunicare alla Banca, nella valutazione tempestivamente e per iscritto oppure tramite Canali di adeguatezza della singola Linea di GestioneComunicazione a distanza nei limiti e con le modalità messe a disposizione dalla Banca stessa, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, qualsiasi variazione rilevante in merito alle caratteristiche del Cliente informazioni rese e, dall’altropiù in generale, a quelle qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimoniodei servizi d’investimento prestati. Nel caso in cui di co-intestazione, ciascun cointestatario potrà effettuare la modifica e/o l’aggiornamento delle informazioni fornite nell’ambito del Questionario MiFID II senza necessità che gli altri cointestatari sottoscrivano il ClienteQuestionario MiFID II modificato/aggiornato dall’altro o dagli altri cointestatari. Nell’ambito della co-intestazione ciascun cointestatario si assume, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, con la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte firma del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e contratto sui servizi di investimento, nonché dei l’obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al proprio Questionario MiFID II senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito. Il Cliente prende altresì atto che la Banca si riserva la facoltà di non dar corso alle disposizioni di acquisto di Prodotti Finanziari nel caso in cui le informazioni rilasciate tramite il Questionario MiFID II risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete (ad esempio nel caso in cui risultino trascorsi più di 36 mesi dall’ultimo aggiornamento del Questionario). Qualora il Cliente sia qualificato “Cliente professionale” ai sensi della normativa di riferimento, la Banca presume che lo stesso abbia il livello necessario di esperienza e di conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione raccomandata. Qualora il Cliente sia classificato e trattato come “Cliente professionale di diritto” la Banca presume che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibilmente con i propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
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Samples: Informativa Precontrattuale
Valutazione di adeguatezza. 1La Valutazione di Adeguatezza che la Banca effettua preventivamente alla formulazione di una raccomandazione di investimento o all’esecuzione di una disposizione di acquisto o sottoscrizione disposta dal Cliente, viene effettuata dalla Banca: - verificando che il livello di complessità dei Prodotti Finanziari oggetto della propria raccomandazione di acquisito/sottoscrizione sia coerente con i principi di cui successivo punto C.6. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche - verificando che, all’esito dell’esecuzione dell’operazione oggetto di raccomandazione o dell’esecuzione dell’operazione di acquisto/sottoscrizione di ciascun prodotto direttamente richiesto dal Cliente, il Portafoglio del Cliente necessarie medesimo risulti adeguato in relazione alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza propensione al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza agli obbiettivi d’investimento del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”Cointestatario Leader. In particolare per tale otticavalutazione sono presi in considerazione i seguenti elementi: i) il complessivo rischio di mercato riveniente dalla composizione del Portafoglio, ii) il rischio di credito dei singoli Prodotti Finanziari ricompresi nel Portafoglio, iii) la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti“concentrazione creditizia”, ossia l’incidenza rilevante degli Strumenti Finanziari emessi da un latounico emittente, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di suo rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investitocredito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglioPortafoglio; iv) la Banca non proseguirà la richiesta“concentrazione di complessità” ossia l’incidenza rilevante di Prodotti Finanziari, considerati ad elevata complessità rispetto al Portafoglio e v) il “tempo minimo di detenzione” dei Prodotti Finanziari presenti nel Portafoglio, ossia il lasso temporale di detenzione del Prodotto Finanziario necessario presumibilmente per assorbire i relativi costi e oneri di sottoscrizione, tenuto anche conto dell’effettiva liquidità dei medesimi.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
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Samples: Financial Services Agreement
Valutazione di adeguatezza. 1. 35.1 La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4non siano adeguate per l’Investitore. La valutazione di adeguatezzaadeguatezza è prestata tenendo conto delle informazioni fornite dall’investitore in conformità con quanto previsto dal precedente art.34.
35.2 Al fine di porre l’Investitore in condizione di mantenere la coerenza degli investimenti rispetto al suo profilo, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee anche in relazione alle operazioni richieste dall’Investitore di Gestione che sua iniziativa ed eseguite per il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Clientetramite della Banca.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente35.3 L’Investitore prende atto che qualora la Banca valuti come “non adeguata” un’operazione richiesta ad iniziativa dell’Investitore medesimo, la Banca prenderà contratto indicherà all’Investitore la non adeguatezza dell’operazione. In tal caso, l’Investitore può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove questi confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di dare comunque corso all’operazione con indicazione che, a tal fine, non si avvarrà del servizio di consulenza da parte della Banca. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all’art.21 della Sezione II o all’art. 28 della Sezione III del presente Contratto (“Valutazione di appropriatezza”) in relazione ai servizi rispettivamente disciplinati dalle sezioni medesime.
35.4 La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
b) l'eventuale avviso dato al Cliente al fine qualora il servizio di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine investimento o l'acquisto di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa indicando se il Cliente ha chiesto di inadeguatezza sopravvenutaprocedere con l'operazione nonostante l'avviso e, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profiloove applicabile, se la Banca procederà ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione;
c) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il Cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire alla rimodulazione delle Linee Banca di Gestione in essere conferendo parte effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del patrimonio gestito nella Linea Cliente di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso procedere con l'operazione.
35.5 La Banca presenta al Cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata raccomandazione fornita sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al idonea per il Cliente, questi ha l’onere inclusa una spiegazione di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziariacome risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, la propria conoscenza esperienza in materia alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimentosostenere perdite.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
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Samples: Fascicolo Informativo
Valutazione di adeguatezza. 1. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche Il grado di rischiosità degli strumenti finanziari e/o Servizi e il profilo di rischio del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare sono utilizzati dalla Banca per la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza del Servizio di investimentoodelprodottoraccomandato/richiesto dal Cliente; tale valutazione prevedeunadifferenziazione, ove opportuno,per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della singola Linea Clientela (Retail o Professionale), tipo di Gestionestrumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), adotta un approccio tipologia di tipo “multivariato”. In tale otticaCliente (Persona Fisica o Giuridica, la valutazione scaturisce dal confronto Cointestazioni), nel rispetto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti quanto previsto dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio riferimento. Qualora a quello successivo.
4. La seguito della valutazione di adeguatezza, oltre che l’operazione e/o la raccomandazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Servizio al Cliente Per rafforzare la valutazione di adeguatezza, con l’entrata in relazione alla singola Linea di Gestionevigore della Direttiva MiFID II la Banca ha introdotto un ulteriore controllo sulla conoscenza dei prodotti. In particolare, per i soli clienti “al dettaglio”, viene effettuata anche a previsto che la conoscenza “scarsa” dichiarata dal cliente all’interno del Questionario MiFID determini automaticamente l’esito negativo del test di adeguatezza, indipendentemente dalla valutazione sul grado di rischiosità dello strumento e/o del portafoglio. Di seguito si forniscono alcuni esempi indicativi che hanno lo scopo di far comprendere e rendere consapevole il Cliente del suo atteggiamento nei confronti del rischio, definito dalla Banca secondo le modalità sopra descritte (la Profilatura) e, di conseguenza, dei tipi di strumenti finanziari (e dei relativi rischi connessi) chepossono essere valutati come adeguati. La classe di rischio di uno strumento finanziario o di un portafoglio viene determinata con metodi statistici, che si basano sull’osservazione dell’andamento passato dei rendimenti dello strumento o del portafoglio: in particolare, in base all’osservazione del comportamento passato, si ipotizza quale sia la massima perdita che lo strumento o il portafoglio possano conseguire, con un certo livello del di probabilità, su un determinato orizzonte temporale futuro. Tanto maggiore è la perdita massima che lo strumento o il portafoglio complessivo del Clientepossono conseguire, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso tanto più alta sarà la Bancaloro classe di rischio. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello ha suddiviso i portafogli in 4 classi di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito(basso, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione emedio basso, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stessemedio alto, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trentaalto) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con secondo i seguenti criteriparametri:
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Samples: Informativa Precontrattuale
Valutazione di adeguatezza. 1IL CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente. La Banca raccoglie Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare il CONSULENTE verificherà che l’operazione raccomandata: corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il CONSULENTE effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il CONSULENTE fa affidamento sulle informazioni relative alle caratteristiche ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente necessarie nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla valutazione dell’adeguatezza attraverso persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il questionario profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di profilatura MiFIDtali soggetti, percorso da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di domande standardizzate che vertono su: - sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Cliente; - , al fine di consentire al CONSULENTE una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati il CONSULENTE ai fini della determinazione del profilo di rischio, il CONSULENTE prende in considerazione la situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del “Cliente Professionale”, il CONSULENTE può presumere, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al rischio servizio prestato e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di poter mantenere propri consulenza in materia di investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il CONSULENTE può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea prende atto che l’eventuale rifiuto di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il CONSULENTE di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiestaprestare il Servizio.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
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Samples: Consulting Agreement
Valutazione di adeguatezza. 1. La Banca raccoglie le Prima di dare esecuzione al presente Contratto, Banor valuta che il Servizio richiesto sia adeguato sulla base delle informazioni relative alle caratteristiche del fornite dal Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziarinel “Questionario Mifid”.
2. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio prestato e nell’ottica di queste informazioni viene individuata l’appartenenza agire secondo il miglior interesse del Cliente, Banor valuta che le specifiche operazioni realizzate nell’ambito del Servizio soddisfino i seguenti criteri:
a) siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) siano di natura tale che il Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento. Attraverso tali informazioni ;
c) siano di natura tale per cui il Cliente possieda la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni necessaria esperienza e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla gestione del Clientesuo Patrimonio.
3. La BancaAi fini della valutazione dell’adeguatezza il Cliente fornisce, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, sotto la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altropropria responsabilità, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienzaBanor, mediante la compilazione del ”Questionario Mifid”, “situa- zione finanziaria” informazioni accurate, veritiere e “obiettivi corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo di investimento”) vengono affrontati rischio attribuitogli in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivofunzione della stessa.
4. La valutazione Il Cliente è consapevole e informato che, qualora scelga di adeguatezzanon fornire le informazioni necessarie o qualora tali informazioni siano insufficienti, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che l’Intermediario non può determinare se il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse servizio o lo strumento finanziario sia per lui adeguato e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Clientedunque deve astenersi dal prestare il Servizio richiesto.
5. Nell’ipotesi in cui Quando il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione ecomunica a Banor variazioni delle informazioni precedentemente fornite, per eventi successivi alla sottoscrizione Banor stessa valuta l’incidenza delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al variazioni comunicate sul profilo del Cliente e procede, se del caso, alla determinazione di un nuovo profilo, nonché eventualmente ad una nuova valutazione di adeguatezza.
6. Ove la gestione di portafogli prestata risulti, alla luce della nuova valutazione di adeguatezza effettuata, non più adeguata al Cliente, la Banca prenderà contratto con il Banor comunica al Cliente medesimo tale circostanza e lo invita a fornire tempestivamente apposite istruzioni, avvertendolo che, in mancanza di istruzioni entro un congruo termine, Banor dovrà rinunciare al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione mandato ai sensi dell’articolo 1727 del suo patrimonioCodice Civile.
7. Nel caso in cui il ClienteServizio sia prestato nei confronti di un Cliente qualificato come cliente professionale, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa Banor può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, che egli abbia un livello necessario di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/esperienza e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo conoscenza ai fini della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, cui al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimentoprecedente comma 2 lettera c).
8. In caso di cointestazionerapporto con più intestatari Banor farà sottoscrivere a ciascuno di essi un esemplare del “Questionario Mifid” per acquisire le informazioni in merito alla loro esperienza e conoscenza, sia alla loro situazione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza gli intestatari sono informati e consapevoli che Banor prenderà in forma congiunta considerazione il profilo di rischio dell’intestatario avente il profilo meno rischioso. Ne consegue che in forma disgiunta le scelte di investimento effettuate nell’ambito del Contrattorapporto di gestione cointestato saranno coerenti con tale profilo meno rischioso, e potrebbero pertanto non corrispondere al profilo di rischio più aggressivo di altri cointestatari.
9. In caso di rapporti delegati e fiduciari, Banor effettua la valutazione di adeguatezza farà riferimento con riguardo al profilo convenzionale soggetto delegante o al fiduciante.
10. Nel caso di rapporto intestato a persona giuridica o quando il Cliente persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, minorenne, etc.), la valutazione su situazione finanziaria ed obiettivi di investimento verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona giuridica Cliente o, in relazione alla persona fisica, al Cliente sottostante, mentre la valutazione di conoscenza ed esperienza verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona fisica autorizzata a rappresentare il Cliente e ad impartire ordini o “Profilo istruzioni nell’ambito del contratto di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:gestione.
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Valutazione di adeguatezza. 1. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche Nella prestazione del Servizio di Consulenza la Ban- ca, tenendo conto del Profilo di Adeguatezza asse- gnato al Cliente, valuta se l’operazione proposta o richiesta:
a) corrisponde agli obiettivi di investimento del Clien- te, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) è di natura tale che il Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza è finanziariamente in materia di investimenti del Cliente; - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità grado di sopportare dei i rischi legati alle eventuali perdite; - connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale ;
c) è di natura tale per cui il Cliente ritiene possiede il livello di poter mantenere propri investimenti finanziariesperienze e conoscenze necessario per compren- dere i rischi connessi all’operazione.
2. Sulla base In caso di queste informazioni viene individuata l’appartenenza rapporto cointestato la valutazione di adeguatezza è effettuata con riferimento al Pro- filo di Adeguatezza assegnato al rapporto unita- riamente considerato determinato dalla Banca prendendo in considerazione il punteggio più basso riportato da ciascun cointestatario in ciascuna se- zione del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del ClienteQuestionario.
3. La Banca, nella L’esito della valutazione di adeguatezza compiuta dalla Banca in relazione all’operazione richiesta o proposta è comunicato mediante una relazione che comprende (i) una descrizione generale della singola Linea consulenza prestata con la relativa validità tempo- rale e (ii) la dichiarazione di Gestione, adotta un approccio adeguatezza dell’ope- razione contenente una spiegazione di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un latocome essa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell’investi- mento, alle caratteristiche conoscenze ed esperienze del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea e alla sua propensione al rischio e capacità di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivososte- nere perdite.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza non fornisce al cliente raccomandazioni con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere a operazioni che, tenuto conto del- le informazioni fornite, nonché della natura e delle caratteristiche del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investitoservizio prestato, rispetto al profilo di investitore del Clienterisultino non adeguate.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui l’operazione richiesta dal Cliente nell’ambito del Servizio di Consulenza non risulti adeguata per il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilomedesimo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte lo informa e lo avvisa del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso rischio potenziale in cui tali interventi il Cliente po- trebbe incorrere qualora volesse procedere con l’operazione in autonomia tramite servizio di col- locamento. In ogni caso l’operazione potrà essere disposta esclusivamente nell’ambito di un servizio di investimento di tipo esecutivo non siano sufficienti assistito dal Servizio di Consulenza – quindi in regime di mera appropriatezza – in piena autonomia decisionale del Cliente, a ripristinare una situazione di adeguatezza suo esclusivo rischio e sotto la Banca procederà sua propria responsabilità. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l’operazione sarà soggetta alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della sola valutazione di adeguatezza della nuova linea appropriatezza di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, cui al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:punto
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Samples: Contratto Unico
Valutazione di adeguatezza. 1. La 7.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche valuta l’adeguatezza delle operazioni rispe tto al profilo del Cliente necessarie alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFIDCliente, percorso di domande standardizzate che vertono su: - come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento sottopostogli prima della conclusione del Cliente; - situazione finanziariapresente contratto e in occasione di successivi aggiornamenti.
7.2 Il Cliente si impegna a fornire alla Banca informazioni sul proprio Profilo di Rischio veritiere e aggiornate, reddituale e patrimoniale a informare la Banca tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del Profilo di Rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
7.3 La BANCA non fornisce all’Investitore raccomandazioni con l’obiettivo riferimento a strumenti finanziari, servizi di valutare investimento o operazioni che, tenuto conto delle informazioni fornite dal medesimo, nonché della natura e delle caratteristiche dei servizi prestati, risultino non adeguate. A tal fine, la capacità BANCA valuta se la specifica operazione:
a) corrisponda agli obiettivi di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - investimento dell’Investitore;
b) sia di natura tale che l’Investitore sia finanziariamente in grado di sopportare, compatibilmente con i propri obiettivi di investimento, inclusa i rischi connessi;
c) sia di natura tale per cui l’Investitore possiede la tolleranza al rischio necessaria esperienza e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziariconoscenza per comprendere tali rischi.
2. Sulla base 7.4 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di queste fornire anche solo alcune delle informazioni viene individuata l’appartenenza richieste ai fini del Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo prestare il servizio di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in consi- derazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza consulenza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimentoinvestimenti.
8. 7.5 L’Investitore prende atto che, qualora la BANCA valuti “non adeguata” un’operazione, richiesta ad iniziativa dell’Investitore medesimo, la BANCA indica all’Investitore tale circostanza e sconsiglia l’operazione.
7.6 In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contrattorapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza farà sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.
7.7 Il cliente prende infine atto che nella vigenza del servizio di consulenza disciplinato nella presente sezione,qualsiasi operazione disposta nell'ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere con la Banca ed aventi ad oggetto strumenti finanziari o servizi di investimento, per i quali la Banca effettua il servizio ci consulenza, è subordinata alla valutazione di adeguatezza.
7.8 Per tutti gli strumenti per i quali la Banca è in conflitto di interessi questa non fornisce raccomandazioni che non risultino adeguate al cliente e in ogni caso non esegue disposizioni del Cliente di acquisto o sottoscrizione, che non risultino adeguate all'esito della valutazione di adeguatezza.
7.9 La Banca ha adottato la scelta strategica di fornire la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente al servizio continuativo, almeno su base annuale, della consulenza circa l'asset allocation ottimale in funzione del profilo di rischio del cliente.
7.10 A fronte dell'elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata l'operazione o le operazioni facenti parte della stessa vengono riepilogate su apposito documento, datato e numerato, su supporto durevole. Nel documento vengono illustrate le ragioni per cui la raccomandazione fornita è adeguata per il cliente e perché la stessa risponde agli obiettivi e alle circostanze specifiche del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alla conoscenza ed esperienza del cliente che riceve la raccomandazione e alla propensione al profilo convenzionale rischio e capacità di sostenere le perdite (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:ATTESTAZIONE VALUTAZIONE ADEGUATEZZA).
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Samples: Consulting Agreement
Valutazione di adeguatezza. 1. La Al fine di raccomandare uno o più Servizi e/o strumenti e prodotti finanziari al Cliente, la Banca raccoglie richiede a quest’ultimo le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie in merito: alla valutazione dell’adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su: - conoscenza ed esperienza in materia nel settore di investimenti del Clienteinvestimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; - alla situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l’obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite; - agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell’orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla La valutazione di adeguatezza di cui al comma precedente è svolta dalla Banca sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente al momento della compilazione del “Questionario di queste informazioni viene individuata l’appartenenza del Profilatura” e di quelle eventualmente comunicate successivamente dal Cliente o poten- ziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l’adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Clientestesso nelle modalità indicate dalla Banca.
3. La BancaQualora la Banca non ottenga le informazioni di cui ai commi precedenti, nella valutazione essa si asterrà dal prestare il Servizio di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situa- zione finanziaria” e “obiettivi di investimento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivoConsulenza.
4. La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio fornito, procede alla valutazione della specifica operazione consigliata, verificando che quest’ultima: corrisponda agli obiettivi di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo investimento del Cliente, prendendo quindi ; sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in consi- derazione in maniera aggregata tutti grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i rapporti dallo stesso intrattenuti presso suoi obiettivi di investimento; sia di natura tale per cui il Cliente possieda la Bancanecessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
5. La Banca effettua compie la valutazione di cui al precedente comma sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato/a in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite.
6. In presenza di Clienti Cointestatari, tutti i Clienti Cointestatari dispongono che la Banca debba procedere alla valutazione di adeguatezza avendo riguardo ad un complessivo profilo unitario dei Clienti Cointestatari sulla base di un unico Questionario di profilatura, redatto congiuntamente e sottoscritto da ciascun Cliente Cointestatario del presente Contratto. A tal fine, i Clienti Cointestatari prendono atto e accettano espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata dalla Banca con effetto nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari, sulla base delle informazioni fornite da loro I Clienti Cointestatari possono conferire ad uno solo di loro (di seguito il “Soggetto di Riferimento”) i poteri necessari ad operare con la Banca in base al presente Contratto e a ricevere la relativa informativa.
7. Il servizio di consulenza viene prestato dalla Banca in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento e distribuzione, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione ordini.
8. Qualora a seguito della verifica di cui al precedente comma 4, la Banca ritenga, con riferimento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento e distribuzione e di negoziazione in conto proprio, che l’ordine non sia adeguato per il Cliente, essa non darà, in nessun caso, esecuzione a tale ordine, informando il Cliente stesso di tale circostanza. In particolare la valutazione di adeguatezza può avere i seguenti esiti: “positivo”, in tal caso la Banca può procedere nell’esecuzione dell’operazione; “negativo”, in tal caso si possono verificare le seguenti alternative:
a) qualora l’esito negativo – inadeguatezza dell’operazione – riguardi i servizi di sottoscrizione e/o collocamento e/o distribuzione e negoziazione in conto proprio, la Banca non procederà all’esecuzione dell’operazione;
b) qualora l’esito negativo – inadeguatezza dell’operazione – riguardi il servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non darà seguito all’operazione, informando, conseguentemente, il Cliente di tale circostanza. Il Cliente, se intende comunque dar corso all’operazione, potrà su sua iniziativa procedere al di fuori della consulenza. Il Cliente prende atto ed accetta che in questa circostanza l’operazione venga sottoposta alla combinazione delle Linee verifica di Gestione appropriatezza, cioè alla valutazione del livello di esperienza e conoscenza che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello ha di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con comprendere i rischi che lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l’adeguatezza della gestione del suo patrimoniostrumento o i Servizi richiesti comportano. Nel caso in cui lo strumento o i Servizi non risultino appropriati per il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’infor- mativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l’inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee provvede ad informarlo prontamente di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea tale situazione con le seguenti alternative:
i. il Cliente può decidere di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Clientenon procedere con l’esecuzione dell’operazione;
ii. il Cliente può decidere di procedere con l’esecuzione dell’operazione, prendendo atto della non appropriatezza della Nel caso in cui tali interventi non oggetto del servizio di esecuzione ordini o ricezione e trasmissione ordini siano sufficienti a ripristinare una situazione strumenti finanziari di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l’inadeguatezza sopravenuta.
6propria emissione (cd. Il Cliente può“branded”), in ogni momento, variare la scelta della Linea presenza di Gestione prescelta comuni- cando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subor- dinata all’esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di un esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) adeguatezza, la Banca non proseguirà darà seguito all’operazione richiesta. 0.Xx Cliente prende atto che la richiesta.
7Banca fa affidamento sulle informazioni rese dallo stesso. Il Cliente si impegna ad informare la Banca di ogni variazione relativa alle predette informazioni, anche ai fini di una eventuale modifica della relativa profilatura. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Bancaogni caso, anche verbal- mente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziariacon cadenza periodica o qualora lo ritenga opportuno al fine di verificare l’attualità della profilatura, invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni e i dati comunicati alla Banca. Qualora il Cliente non adempia o non collabori all’aggiornamento delle informazioni, la propria conoscenza esperienza in materia Banca ha la facoltà di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, non effettuare la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (di portafoglio e di astenersi dal prestare il servizio di consulenza e tutti gli altri Servizi oggetto del presente Contratto, ad eccezione di quelli necessari per lo smobilizzo o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) la chiusura del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che con il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:Cliente.
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Samples: Contract for the Provision of Services and Investment Activities