Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: trasparenza.mit.gov.it, www.provincia.nuoro.it, Lavori Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Irrigua a Scorrimento Uto Meschio
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/20162, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: Contratto a Misura, Contratto a Misura, Contratto a Misura
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/20162, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante l’Ente aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: erpac.regione.fvg.it, erpac.regione.fvg.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: www.comune.terni.it, www.comune.spoleto.pg.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/20162, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l’Appaltatore originario.
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Samples: www.comune.carpi.mo.it, www.comune.carpi.mo.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. a) Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106dell’art.132, comma 2 1 , lett.e) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, seD.Lgs 163/2006 qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: www.provincia.brescia.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti modifiche che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: www.comune.martellago.ve.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. 1 Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/20162, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: comune.montaltodicastro.vt.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: www.agenziademanio.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici del valore iniziale del contratto per cento) dell’importo originario del contrattoi contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del nuovo codice, con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: unioneaddamartesana.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 2, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 1510% (quindici dieci per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: www.provincia.mantova.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 106, comma 2 2, del D.Lgs. n. 50/2016n° 50/2016 e s.m.i., se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: www.comune.villorba.tv.it
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, dell’art. 106 comma 2 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016n° 50/2016 e s.m.i., se, se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, gara si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Samples: aemcremona.it