Common use of Varianti per errori od omissioni progettuali Clause in Contracts

Varianti per errori od omissioni progettuali. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. – In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. – Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –

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Samples: www.comune.benevento.it, www.comune.benevento.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. QualoraSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano eccedono il quinto dell'importo dell’importo originario del contratto, l'Amministrazione la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è e invitato l'appaltatore l’appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 10% (dieci per cento cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo dell’importo del contratto originario. – Nei casi di cui al presente articolo i I titolari dell'incarico dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 81, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

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Samples: www.asst-nordmilano.it, www.asst-nordmilano.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del contrattoD.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, l'Amministrazione ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originariogara. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo dell’importo del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo articolo, i titolari dell'incarico dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –.

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Varianti per errori od omissioni progettuali. QualoraAi sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivoposto a base di gara, si rendessero rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano eccedono il quinto dell'importo 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, l'Amministrazione la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore l’appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguitiattivitàeseguiti, dei materiali utili e del 10 10% (dieci per cento cento) dei lavori non attivitànon eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo dell’importo del contratto originario. – Nei casi di cui al presente articolo Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 42, in quanto compatibile

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Samples: www.aeroportodinapoli.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. – Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali funzionari ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –.

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Samples: anagni.etrasparenza.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. – originario Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –.

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Samples: www.comune.giaveno.to.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivoprogetto, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o od in parte, la realizzazione dell'opera dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originariol'aggiudicatario iniziale, ai sensi dell'articolo 132 comma 4, del D.Lgs n. 163 del 2006. – In tal caso la La risoluzione del contratto comporta il contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originariocontratto, dell'articolo 132 comma 5, del D.Lgs n. 163 del 2006. – Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo Per quanto sopra espresso, si considerano errore od o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. – –progettuali Nei casi in cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

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