Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicareesecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 4, del DlgsD.Lgs. 163/06163/2006 e s.m., alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariol’aggiudicatario iniziale.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 106 del DlgsD. Lgs. 163/0650/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell‟opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo dell‟importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’artdell‟art. 132, comma 4 4, del Dlgs. DLgs n. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l‟appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 13225, comma 4 del Dlgs. 163/06della legge n. 109/94, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie neces- sarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 4, del Dlgs. 163/06DLgs 163/2006, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova nuo- va gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo - esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante Appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.l’appaltatore
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