Common use of Varianti per errori od omissioni progettuali Clause in Contracts

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.). 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).

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Samples: Appalto Di Lavori, Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. QualoraAi sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivoposto a base di gara, si rendessero rendono necessarie varianti modifiche che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (artoriginario. 2. 106 – Ai sensi dell’art. 106, commi 2 9 e 9 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iis.m.i.). 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iiprogettuali.).

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).l’appaltatore 2. In tal caso la La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Dlgs. 163/06, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. 4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iicapitolato.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. QualoraFermo restando le responsabilità dei progettisti esterni di cui all’art. 106 c, 9 e 10 del CA, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie necessarie, ai sensi dell’art. 106, c. 2 del CA, modiche/varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contrattoi limiti di cui all’art. 000, la Stazione appaltante x. 0 xxx XX, xx XX procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)l’Appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta comporta, previa redazione dello stato di consistenza da parte della DL, il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano considerano, a giudizio della SA, errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (artprogettuali. 4. 106 – commi 9 La modifica contrattuale/variante deve comprendere gli eventuali costi, stabiliti dal Coordinatore per la sicurezza, per l’adeguamento del Piano di Sicurezza e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 di Coordinamento e ss. mm. ed iidei relativi costi per la sicurezza, con i conseguenti adempimenti.).

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivoesecuti- vo, si rendessero necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede ap- paltante procede, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione indizio- ne di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)originario. 2. In tal caso la La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D.Lgs 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini , in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. 4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il prece- dente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iicapitolato.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1(art. Qualora106, commi 2 - lett. b), 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivoposto a base di gara, si rendessero rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (artgara. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.). 2. In tal caso la La risoluzione del contratto comporta il darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, eseguiti calcolato fino a quattro quinti all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo Ai sensi dell’articolo 106, c. 9 e 10, del Codice, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iiprogettuali.).

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono neces- sarie varianti eccedenti il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del DLgs 163/2006, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova nuo- va gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)originario. 2. In tal caso la La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/2006, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili re- sponsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini , in conseguenza di errori od omissioni della progetta- zione. 4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente arti- colo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iicapitola- to.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. QualoraNel caso in cui, per il in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicarepossano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione dell’opera ovvero dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è viene invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)l'appaltatore originario. 2. In tal caso la Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto comporta consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell'importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al previsti dal presente articolo articolo, i titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai . Ai fini del presente articolo si considerano devono intendersi per errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (artprogettuali. 4. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iiTrova applicazione l’articolo 1.7.1, comma 7.).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. QualoraAi sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivoposto a base di gara, si rendessero rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)originario. 2. In tal caso la risoluzione Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguitiD.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteappaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’ art. 106 – 56, commi 9 4 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii5, in quanto compatibile.).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. QualoraAi sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, posto a base di gara si rendessero rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i I titolari dell’incarico degli incarichi di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iiprogettuali.).

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. QualoraAi sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti posto a base di gara che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessarie modifiche progettuali o varianti e che che, sotto il profilo economico eccedano il economico, comportano un incremento di spesa inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contrattocontratto e, comunque, inferiore alla soglia di importo di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, la Stazione appaltante committente può approvare la relativa documentazione tecnico-amministrativa giustificativa di modifica del progetto o di variante da predisporre da abilitato progettista o dalla DL e dal RUP al fine di affidare i relativi lavori all’appaltatore originario senza una nuova procedura di gara. 2. Nel caso non vengano rispettate le condizioni indicate nel precedente comma 1 (l’incremento di spesa conseguente alle modifiche progettuali o alle varianti non è contenuto entro le suddette soglie), la Stazione appaltante committente procede alla risoluzione del contratto secondo quanto indicato nel successivo Art. 55, comma 1, lettera c), con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del procedura di affidamento in conformità alle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)50/2016, alla quale può essere invitato l’appaltatore originario. 3. Nel caso di cui al comma 2. In tal caso , la risoluzione del contratto comporta il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguitiregolarmente eseguiti ed accettati dal Direttore dei Lavori mediante la regolare contabilizzazione ai sensi di legge, dei materiali utili e del 10 10% (dieci per cento cento) dei lavori non eseguiti (mancato utile sui lavori non eseguiti), fino a al valore dei 4/5 (quattro quinti quinti) dell’importo del contratto originario. 34. Nei casi di cui al presente articolo Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il/ titolare/i titolari dell’incarico di progettazione è/sono responsabili responsabile/i dei danni subiti dalla Stazione appaltanteappaltante committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od o omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iiprogettuali.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario (art. 106 – commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.)originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 10% (dieci per cento cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106 – commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed iiprogettuali.).

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Samples: Appalto