Variazione dei lavori. Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. Non può essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al progetto approvato senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore. Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Construction Contract
Variazione dei lavori. Variazioni La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto di contratti ricadenti nell'accordo quadro quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Aggiudicatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti agli art. 132 del Direttore dei Lavori D.Lgs. 163/2006 e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni xx.xx. e dei limiti definiti per leggeii. e dagli artt. 161 e 162 D.P.R. n. 207/2010. Non può essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al progetto approvato senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni costituiscono varianti ai sensi del Direttore dei Lavori. Non saranno considerati varianti precedente comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio dettaglio, che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto un importo non superiore al 10% dell’importo dei lavori e che non comportino un aumento dell’importo dei contratti specifici dell’accordo quadro. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Non sono compresiStazione Appaltante, le varianti, in questa categoriaaumento o in diminuzione, i lavori di rifacimento richiesti finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dei contratti specifici dell’accordo quadro. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del singolo contratto specifico dell’accordo quadro e dovrà trovare copertura nella somma stanziata per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore. Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appaltodell’opera.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro