Common use of Variazione del rischio Clause in Contracts

Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Variazione del rischio. Per variazione L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si intende qualsiasi modifica che determini è verificata. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una diversa probabilità circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenzevalidità della presente polizza, così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non previste pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non prevedibili, al momento della stipula siano frutto di dolo del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione Contraente Nel caso di strumenti di riduzione diminuzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione contraente non la Società è tenuta a comunicare per iscritto ridurre il premio o le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenzialirate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) rinunziando al diritto di recesso.

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Samples: www.laziodisco.it

Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i concernono mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente contraente, (si pensi a mero titolo di esempio alla variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione all’adozione di strumenti di riduzione del rischio, alle delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile

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Samples: www.federvolley.it

Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni inter- ni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione ) IL contraente non è tenuta tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: Capitolato Di Polizza Incendio E Rischi Speciali

Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni Si precisa peraltro che devono essere comunicate possono concernerenon costituiscono aggravamento di rischio e, a titolo esemplificativopertanto, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente (variazione significativa del numero dei dipendentiil Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, adozione l'assicurazione di strumenti nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di riduzione del rischiolavorazione, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze ampliamenti, aggiunte e sulle funzioni svolte)manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa

Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione dell’Amministrazione del contraente (variazione significativa in grado di determinare un aggravamento del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)rischio rilevante. L’Amministrazione Il contraente non è tenuta tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.

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Samples: www.aslvc.piemonte.it

Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero ovve- ro una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni in- terni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione ) IL contraente non è tenuta tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

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Samples: Capitolato Di Polizza Elettronica