VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE Clausole campione

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell’Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda nel caso di eventuale inadempimento dell’affidatario.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. L‟aggiudicatario dovrà comunicare all‟Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell‟organizzazione, indicando il motivo della variazione. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. Il Tesoriere dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. In caso di cambio di ragione sociale o trasformazione della società, l’Aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell’esecuzione del contratto.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. Il Concessionario dovrà comunicare a del Parco dei Colli di Bergamo qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il Parco dei Colli di Bergamo si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto da parte del nuovo Concessionario, costituito in seguito alle variazioni intervenute, o di risolverlo senza che possano essere eccepiti inadempimenti alcuni.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. Eventuali modifiche della ragione sociale delle ditta che effettuerà il servizio dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata all’espresso consenso della Fondazione Arena, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del servizio, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste per la Fondazione Arena nel caso di eventuale inadempimento del fornitore.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. ART. 20 -
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. Art. 21 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. L’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione.
VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. 1. Le imprese che cambieranno ragione sociale dovranno documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima.