Variazioni del corrispettivo Clausole campione

Variazioni del corrispettivo. Il valore del corrispettivo può essere modificato: su iniziativa dell'Ente affidante nei casi di variazioni d’offerta del servizio di TPL, in dipendenza di quanto previsto al punto 4 del precedente art. 4; su richiesta dell'Impresa affidataria nei casi e con le modalità previste dal punto 8 dell’art. 4. Trattandosi di contratto frazionale d’anno, il corrispettivo di cui al precedente art. 5 è invariabile, fatto salvo l’eventuale aggiornamento, al 75% del tasso medio annuo ufficiale d'inflazione rispetto al precedente anno, in dipendenza delle proroghe che potranno intervenire, a partire dal 2° anno di effettuazione del servizio, fino alla data di assegnazione, a mezzo di gara di appalto, di tutti i servizi pubblici di linea di competenza della Provincia di Benevento. Quale valore del tasso di inflazione si assume il valore della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ISTAT. Qualora per effetto delle modificazioni di cui all’art. 4, si registri, durante il periodo di validità del presente contratto, una diminuzione delle percorrenze, questa sarà compensata applicando il corrispettivo unitario chilometrico di cui al punto 2 del precedente art. 5 e senza alcuna necessità di revisione degli obblighi e degli impegni da Contratto, non direttamente correlati alle modificazioni stesse. Se le modifiche comporteranno variazioni dei fattori produttivi, si procederà a rideterminare il corrispettivo unitario, tenendo in debita considerazione i diversi fattori di costo del servizio reso, ed eventualmente a rinegoziare il contratto. Le modificazioni d’offerta e le eventuali revisioni di corrispettivo non devono comportare la modifica degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione.
Variazioni del corrispettivo 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).