Ultrattività Clausole campione

Ultrattività. La presente clausola, le altre clausole delle presenti Condizioni qui di seguito indicate così come le disposizioni previste in documenti cui tali clausole facciano rinvio continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti anche dopo la cessazione ovvero la risoluzione a qualsiasi causa dovute o a qualsiasi parte imputabile:
Ultrattività. Le seguenti Sezioni resteranno in vigore a seguito della scadenza o della risoluzione del, ovvero del recesso dal, presente Contratto: Sezione 2 (Termini di Pagamento), Sezione 5 (Diritti di Proprietà Intellettuale; Protezione dei Dati del Cliente; Feedback; Utilizzo delle Caratteristiche dei Segni Distintivi all’interno dei Servizi), Sezione 7 (Informazioni Riservate), Sezione 8.6 (Effetti della Risoluzione, del Recesso e del Mancato Rinnovo), Sezione 11 (Esclusione di Responsabilità), Sezione 12 (Limitazioni di Responsabilità), Sezione 13 (Indennizzo), Sezione 14.1 (Termini Applicabili), Sezione 14.2 (Condivisione di Informazioni Riservate) e Sezione 15 (Varie).
Ultrattività. Le clausole della presente Sezione 5 manterranno la propria efficacia anche dopo lo scioglimento o la scadenza del Contratto.
Ultrattività. Gli Articoli 1.3 (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx), 1.4 (Altri Materiali), 1.5 (Utenti Autorizzati), 1.6 (Materiali di Terze Parti Concessi in Licenza), 1.11 (API), 2.1.1 (Nessuna Licenza/Attività Non Autorizzate), 2.1.4 (Effetto dell’Uso Non Autorizzato), 2.2 (Elusione), 3 (Proprietà intellettuale), 4 (Dati Personali; Uso delle Informazioni; Connettività),
Ultrattività. 17.1 Le Parti riconoscono e concordano che il presente Articolo nonché gli altri Articoli e Paragrafi qui di seguito indicati continueranno ad essere validi ed efficaci tra le Parti anche successivamente alla scadenza, risoluzione, recesso o cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto e della Licenza: 1, 2, 3.8, 4.2, 4.3, 9.2,9.3, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 12 e 19.
Ultrattività. 00.0.Xx presente clausola, le altre clausole delle presenti Condizioni qui di seguito indicate così come le disposizioni previste in documenti cui tali clausole facciano rinvio continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti anche dopo la cessazione ovvero la risoluzione a qualsiasi causa dovute o a qualsiasi parte imputabile: - 1 Definizioni - 2 Struttura del contratto - 3 Oggetto del Contratto - 5 Attivazione del Servizio - 9 Obblighi e limitazioni di responsabilità di Trust Italia - 10 Obblighi e diritti del Cliente e del Partner - 11 Servizio: modalità di utilizzo, configurazione assistenza e manutenzione - 16 Marchi - Copyright e licenze - 17 Informazioni Riservate e Sicurezza delle informazioni - 22 Trattamento dei dati personali - 23 Legge applicabile e foro competente,
Ultrattività. Le Parti, in via del tutto eccezionale, concordano sull’ultrattività di un ulteriore anno delle previsioni (già prorogate a fine 2023 con l’Accordo 2 aprile 2020) concernenti flessibilità di utilizzo del personale, lavoro straordinario/supplementare, ex festività, ferie già definite con l’Accordo/Protocollo 28 giugno 2014 e con l’Accordo 4 febbraio 2017 (in relazione alla banca delle ore a partire dal 1° gennaio 2022 si applicherà unicamente quanto disposto dal CCNL ABI). In tale ultrattività rientrano altresì tutte le previsioni dell’Accordo 2 aprile 2020, che non siano esplicitamente modificate dalle presenti intese e relativi allegati. In aderenza a quanto condiviso nelle Premesse del presente Accordo circa l’opportunità di prevedere un percorso di relazioni industriali che si sviluppi parallelamente alle innovazioni che tempo per tempo verranno attuate, per una loro piena comprensione e verifica, Le Parti - in relazione all’esigenza aziendale di perseguire adeguati livelli di produttività e redditività e in considerazione della necessità di adeguare la struttura organizzativa e le modalità operative di gestione delle diverse attività svolte agli scenari in veloce evoluzione – concordano inoltre, valutata positivamente l’attività fino ad oggi svolta, di proseguire l’operatività della “Commissione Bilaterale sull’Organizzazione del Lavoro” e delle altre previsioni di cui all’art. 9 dell’Accordo 2 aprile 2020 per tutta la durata del Piano Unlocked sino al 31 dicembre 2024. Dichiarazione aziendale FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN UniCredit conferma lo sviluppo della multipolarità, proseguendo le azioni di contributo alla crescita del sistema Italia, in coerenza con quanto previsto nell’Accordo del 2 aprile 2020 (allegato 6) riguardo agli investimenti nei poli del Mezzogiorno. Tali iniziative saranno oggetto di informativa alle XX.XX. relativamente allo stato di avanzamento del progetto, organici ed attività svolte, fissando sin da ora il primo incontro entro il primo semestre 2022. UniCredit/Aziende del Gruppo Lettera a latere UniCredit Delegazione di Gruppo dell’Organizzazione Sindacale FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN Milano, 27 gennaio 2022 Oggetto: lettera di impegno sulla nuova occupazione Con riferimento a quanto evidenziato nell’ambito del confronto sulla materia in oggetto, Vi confermiamo che in relazione agli obiettivi di rilancio delle filiali e di supporto all’evoluzione dei modelli distributivi a sempre maggiore vocazione tecnolog...
Ultrattività. Xxxxxx segue continuerà a conservare la sua efficacia anche dopo lo scioglimento del presente Contratto:
Ultrattività. A far data dal 1° gennaio 2018, a coloro che risolveranno il rapporto con la Società firmando un verbale di conciliazione contenente ampie rinunce per quanto connesso o occasionato dal rapporto di lavoro, la Società riconoscerà un periodo di ultrattività della polizza sanitaria nei termini successivamente descritti. Resta perciò inteso che nulla sarà riconosciuto a tale titolo in assenza di accordo conciliativo stipulato in una sede protetta ai sensi delle norme di Legge. Nello specifico, verrà riconosciuto un periodo di ultrattività dell’efficacia della copertura sanitaria a tutti gli impiegati con contratto di lavoro a tempo indeterminato che cesseranno il rapporto di lavoro, anche attraverso il Fondo di Solidarietà, per accedere al regime pensionistico AGO, nei seguenti termini: - A tutti gli impiegati verrà riconosciuto un anno di ultrattività completo. - Agli impiegati con anzianità aziendale superiore ai 20 e inferiore ai 30 anni compresi verranno riconosciuti ulteriori 2 anni di ultrattività limitatamente a quanto previsto dall’art. 38 punto 5. - A coloro che avranno maturato un’anzianità aziendale superiore a 30 anni verranno riconosciuti, in aggiunta ai precedenti, ulteriori 3 anni di ultrattività limitatamente a quanto previsto dall’art. 38 punto 5. Nota a verbale: per anzianità aziendale si deve intendere l’anzianità convenzionale di Gruppo
Ultrattività. Le prestazioni sanitarie previste all’art. 44 sono estese, per un periodo di cinque anni successivi alla data di cessazione, ai Funzionari cessati dal servizio (anche tramite il Fondo di Solidarietà), esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, abbiano maturato il diritto alla pensione del regime obbligatorio, ovvero qualora questo diritto maturi entro 12 mesi dalla data di cessazione. Di conseguenza quanto previsto all’Art. 10 dell’allegato n. 5 del vigente CCNL sarà reso operante a far data dalla scadenza del periodo di ultrattività sopra indicato.