Ultrattività. La presente clausola, le altre clausole delle presenti Condizioni qui di seguito indicate così come le disposizioni previste in documenti cui tali clausole facciano rinvio continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti anche dopo la cessazione ovvero la risoluzione a qualsiasi causa dovute o a qualsiasi parte imputabile:
Ultrattività. Le seguenti Sezioni resteranno in vigore a seguito della scadenza o della risoluzione del, ovvero del recesso dal, presente Contratto: Sezione 2 (Termini di Pagamento), Sezione 5 (Diritti di Proprietà Intellettuale; Protezione dei Dati del Cliente; Feedback; Utilizzo delle Caratteristiche dei Segni Distintivi all’interno dei Servizi), Sezione 7 (Informazioni Riservate), Sezione 8.6 (Effetti della Risoluzione, del Recesso e del Mancato Rinnovo), Sezione 11 (Esclusione di Responsabilità), Sezione 12 (Limitazioni di Responsabilità), Sezione 13 (Indennizzo), Sezione 14.1 (Termini Applicabili), Sezione 14.2 (Condivisione di Informazioni Riservate) e Sezione 15 (Varie).
Ultrattività. Le clausole della presente Sezione 5 manterranno la propria efficacia anche dopo lo scioglimento o la scadenza del Contratto.
Ultrattività. 17.1 Le Parti riconoscono e concordano che il presente Articolo nonché gli altri Articoli e Paragrafi qui di seguito indicati continueranno ad essere validi ed efficaci tra le Parti anche successivamente alla scadenza, risoluzione, recesso o cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto e della Licenza: 1, 2, 3.8, 4.2, 4.3, 9.2,9.3, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 12 e 19.
17.2 Fermo quanto sopra, le Parti, inoltre, riconoscono e concordano che tutte le disposizioni del presente Contratto che, al fine di poter dare pieno effetto al loro significato, necessitano di rimanere in vigore in seguito alla scadenza, risoluzione o cessazione del Contratto, rimarranno in vigore.
Ultrattività. Gli Articoli 1.3 (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx), 1.4 (Altri Materiali), 1.5 (Utenti Autorizzati), 1.6 (Materiali di Terze Parti Concessi in Licenza), 1.11 (API), 2.1.1 (Nessuna Licenza/Attività Non Autorizzate), 2.1.4 (Effetto dell’Uso Non Autorizzato), 2.2 (Elusione), 3 (Proprietà intellettuale), 4 (Dati Personali; Uso delle Informazioni; Connettività),
Ultrattività. 00.0.Xx presente clausola, le altre clausole delle presenti Condizioni qui di seguito indicate così come le disposizioni previste in documenti cui tali clausole facciano rinvio continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti anche dopo la cessazione ovvero la risoluzione a qualsiasi causa dovute o a qualsiasi parte imputabile: - 1 Definizioni - 2 Struttura del contratto - 3 Oggetto del Contratto - 5 Attivazione del Servizio - 9 Obblighi e limitazioni di responsabilità di Trust Italia - 10 Obblighi e diritti del Cliente e del Partner - 11 Servizio: modalità di utilizzo, configurazione assistenza e manutenzione - 16 Marchi - Copyright e licenze - 17 Informazioni Riservate e Sicurezza delle informazioni - 22 Trattamento dei dati personali - 23 Legge applicabile e foro competente,
Ultrattività. 1. Conservano piena efficacia le norme regolamentari e contrattuali collettive, inerenti ad oggetti non disciplinati dal presente provvedimento regolamentare, che siano conformi ai principi ed alle disposizioni da esso recati.
Ultrattività. A far data dal 1° gennaio 2018, a coloro che risolveranno il rapporto con la Società firmando un verbale di conciliazione contenente ampie rinunce per quanto connesso o occasionato dal rapporto di lavoro, la Società riconoscerà un periodo di ultrattività della polizza sanitaria nei termini successivamente descritti. Resta perciò inteso che nulla sarà riconosciuto a tale titolo in assenza di accordo conciliativo stipulato in una sede protetta ai sensi delle norme di Legge. Nello specifico, verrà riconosciuto un periodo di ultrattività dell’efficacia della copertura sanitaria a tutti gli impiegati con contratto di lavoro a tempo indeterminato che cesseranno il rapporto di lavoro, anche attraverso il Fondo di Solidarietà, per accedere al regime pensionistico AGO, nei seguenti termini: - A tutti gli impiegati verrà riconosciuto un anno di ultrattività completo. - Agli impiegati con anzianità aziendale superiore ai 20 e inferiore ai 30 anni compresi verranno riconosciuti ulteriori 2 anni di ultrattività limitatamente a quanto previsto dall’art. 38 punto 5. - A coloro che avranno maturato un’anzianità aziendale superiore a 30 anni verranno riconosciuti, in aggiunta ai precedenti, ulteriori 3 anni di ultrattività limitatamente a quanto previsto dall’art. 38 punto 5. Nota a verbale: per anzianità aziendale si deve intendere l’anzianità convenzionale di Gruppo
Ultrattività. Comune di Cartoceto Prot. N. 12322 del 16-11-2017 - Cat.5 Cl.2 il termine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel periodo di efficacia della copertura.
Ultrattività. Gli Articoli 1.3 (Condizioni Aggiuntive), 1.4 (Altri Materiali), 1.5 (Utenti Autorizzati), 1.6 (Materiali di Terze Parti Concessi in Licenza), 1.11 (API), 2.1.1 (Nessuna Licenza/Attività Non Autorizzate), 2.1.4 (Effetto dell’Uso Non Autorizzato), 2.2 (Elusione), 3 (Proprietà intellettuale), 4 (Dati Personali; Uso delle Informazioni; Connettività), 5.2 (Limitazioni di responsabilità), 6 (Avvisi), 7 (Responsabilità limitata), 8 (Durata e Risoluzione), e 9 (Clausole Generali) e l’Allegato A sopravviveranno in caso di risoluzione o scadenza del presente Accordo.