Verifica di adeguatezza Clausole campione

Verifica di adeguatezza. In base alle informazioni raccolte tramite il questionario MiFID e agli eventuali successivi aggiornamenti, la Banca effettua i seguenti test: - test di conoscenza: verifica che il cliente sia abilitato ad operare in prodotti appartenenti ad una classe compatibile con il livello di conoscenza emerso dal questionario; - test di esperienza: verifica che il cliente sia abilitato ad operare in prodotti appartenenti ad una classe compatibile con il livello di esperienza emerso dal questionario; - test di complessità: verifica che il cliente sia abilitato ad operare in prodotti appartenenti ad una classe di complessità compatibile con il “livello di competenza” emerso dalle risposte derivanti dalle sezioni conoscenza ed esperienza del questionario; - test sul rischio di mercato: verifica che la soglia massima associata al profilo di rischio del cliente sia pari o superiore al rischio di mercato associato al singolo prodotto; - - test sul rischio di liquidità: verifica che la soglia massima associata al profilo di rischio del cliente sia pari o superiore al rischio di liquidità associato al singolo prodotto; - test sull’orizzonte temporale: verifica che la componente del patrimonio investita sui diversi orizzonti temporali del cliente sia coerente con le preferenze dichiarate dal cliente; - test sul rischio di concentrazione per singolo emittente: verifica che la soglia massima associata al profilo di rischio del cliente sia pari o superiore al rapporto tra il singolo prodotto finanziario acquistato dal cliente e il patrimonio complessivo del cliente; Si precisa che il mancato ottenimento da parte del Cliente delle informazioni di dettaglio richieste tramite il questionario MiFID (“Non rispondo”) può determinare, in talune circostanze, l’impossibilità per la Banca di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti su uno o tutti i prodotti finanziari. Qualora il cliente sia classificato come “professionale” ai sensi della normativa di riferimento, la Banca presume, secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 2, del Regolamento Intermediari Consob (Reg. 16190/2007), che lo stesso abbia il livello necessario di esperienza e di conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione raccomandata o disposta di sua iniziativa. Qualora il cliente sia classificato e trattato come “professionale di diritto” la Banca presume altresì, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del Regolamento Intermediari Consob, che lo stesso sia finanziariamente in grado di soppor...
Verifica di adeguatezza. La valutazione di adeguatezza nell’ambito della prestazione del servizio di Consulenza base fa riferimento alla singola operazione in esame pur considerando il Rischio di Mercato e il Rischio di concentrazione in una logica di portafoglio. La valutazione di adeguatezza definita nel presente paragrafo viene effettuata in fase di prestazione di tutti i servizi di investimento (esecutivi e non) diversi dalla gestione patrimoniale e consulenza avanzata. In particolare, in caso di distribuzione di prodotti finanziari, in assenza di conflitti di interesse, l’esito negativo della valutazione non sarà bloccante. Altrimenti, in caso di presenza di conflitti di interesse e/o prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, l’esito della valutazione sarà bloccante. Le conoscenze ed esperienze del cliente sono valutate per verificare la capacità dello stesso di comprendere la natura e le caratteristiche del prodotto finanziario e gli effetti connessi anche in termini di rischio sulla base della complessità del prodotto. La situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente sono confrontati con gli indicatori di rischio emittente/controparte e di rischio mercato del prodotto finanziario oggetto dell’operazione. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà disgiunta, la valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l’ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la Banca considera il “Profilo di Riferimento”. Nel caso, invece, di rapporti cointestati regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento devono essere fornite congiuntamente da tutti i contitolari e costituiscono il profilo a cui la banca dovrà fare riferimento ai fini della valutazione dell’adeguatezza. L’orizzonte temporale del cliente è rapportato al rischio di liquidità del prodotto e tale verifica assume autonomo rilievo, per i prodotti parzialmente liquidi e illiquidi, ai fini della valutazione di adeguatezza ed è direttamente confrontato con la durata residua del prodotto finanziario oggetto dell’operazione. Ai fini della valutazione del rischio di concentrazione, viene individuata la massima quantità raccomandabile, in termini percentuali, del prodotto finanziario rispetto ai criteri sopra citati. Con riferimento specifico alle azioni BCC, la Banca presta il servizio di cons...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: