Common use of VIGILANZA E CONTROLLO Clause in Contracts

VIGILANZA E CONTROLLO. Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, così come successivamente modificato ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, ….) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Concession Agreement

VIGILANZA E CONTROLLO. Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e qualità dei servizi offertisenza che il soggetto possa nulla eccepire, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, così come successivamente modificato ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni previste dalle norme in materia nonché dagli atti inerenti la procedura di accreditamento. L’Ufficio competente garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sull’andamento dei comportamenti e del livello di prestazioni degli interventi assistenziali resi dagli operatori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 1 “Requisiti Minimi e Parametri di Qualità”. Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro rispondenza ai contenuti del PAI; esse sono svolte anche attraverso l’esame della documentazione che gli operatori accreditati sono tenuti a produrre secondo le modalità precedentemente indicate. Le valutazioni conseguenti al controllo vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti di standard quanti-qualitativi predeterminati in relazione ai servizi da erogare e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento riguardano tutte le fasi del servizio dato erogato. I Case Managers Home Care Premium provvederanno all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione. Al tal fine, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili ed esibiti o comunicati a semplice richiesta. Nessuna limitazione può essere opposta in gestionerelazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare cui trattamento da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire dell’Amministrazione sarà acquisito il relativo consenso, a cura dell’accreditato. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme, l’Ufficio Plus competente notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le modalità di contatto ed integrazione degli stessi relative prescrizioni e le comunicherà con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità ogni mezzo al fornitore; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con tempestività e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi comunque entro le 48 ore successive alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione ricezione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, …prescrizioni.) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Accreditamento Fornitori Prestazioni Integrative

VIGILANZA E CONTROLLO. Ai fini del presente Capitolato la vigilanza ed il controllo sui servizi in gestione competono all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di igiene e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico, di igiene urbana. Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento Comune potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e qualità giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, impianti, locali e magazzini, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emendamenti in materia; a tal fine opererà il Comando di P.L. cui sono demandati i controlli rapporti di qualsiasi tipo con il gestore del servizio. Per agevolare il controllo, il gestore del servizio è obbligato a fornire al personale incaricato alla vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso al cantiere, ai locali e uffici, al magazzino, all'autorimessa, ecc., disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa; Il Comando di P.L. potrà, caso per caso, chiedere l'intervento specialistico al personale appartenente al personale della A.S.P. competente. Per inadempienze o mancanze connesse con il Capitolato, rilevate da accertamenti effettuati con apposito verbale, al gestore del servizio sarà inflitta (al di fuori dei casi di accertata forza maggiore) una penale, per qualsivoglia inadempienza, parziale o totale, di uno dei servizi, pari a 1/30 del compenso netto mensile, fermo restando l’obbligo per il gestore del servizio stesso della rimozione immediata, ed in ogni caso entro le 24 ore successive, dell’inadempienza contestata. Le infrazioni, rilevate dal personale di sorveglianza o dai funzionari in Servizio all’Amministrazione comunale, saranno notificate ai referenti del gestore del servizio di cui all'art. 16. Il gestore del servizio potrà entro cinque giorni dalla ricevuta notifica presentare le proprie controdeduzioni per iscritto. Trascorso tale termine, il Dirigente del Servizio giudicherà inappellabilmente la sua decisione che sarà comunicata per iscritto al gestore del servizio. La penale applicata sarà trattenuta sulla liquidazione del corrispettivo mensile. L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 20 oggetto del D.Lgs. 29/1993, così come successivamente modificato presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, esclusivamente a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva carico del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione gestore del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, ….) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Appalto

VIGILANZA E CONTROLLO. Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità 1. L’ente appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi offertigestiti dall'Appaltatore. 2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell’Appaltatore di: A) Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, le modalità della gestione delle festività infrasettimanali; B) Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, l’elenco dei mezzi utilizzati nell’espletamento del servizio; C) Ruolino giornaliero secondo un modello che verrà concordato con la Stazione Appaltante. Compilato e trasmesso quotidianamente all’ACSEL e contenente la rendicontazione di tutti i servizi svolti e relative aree interessate, avrà la funzione di permettere un monitoraggio costante da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione parte dell’ACSEL e del Comune circa lo stato o la realizzazione dei vari servizi e potrà essere lo strumento per l’Appaltatore per segnalare eventuali anomalie prospettatesi nel corso dei servizi.; D) Comunicazione mensile della quantità dei rifiuti assimilati raccolti dall’Appaltatore nell’espletamento del servizio suddivisi per Comune. E) Comunicazione mensile dei servizi pubblici eseguiti suddivisi per singolo Comune. 3. Tali rapporti dovranno essere forniti in forma cartacea e su supporto informatico concordato con ACSEL ed essere firmati dall’Appaltatore che ne attesterà pertanto la veridicità e la correttezza ai sensi di legge. 4. La mancanza o l’incompletezza del ruolino giornaliero, ovvero dei rapporti di cui - fra gli altri - sopra, costituirà motivo sufficiente per l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 29/199315 e, così come successivamente modificato ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, ….) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatorenei casi più gravi, per la verifica della congruità sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell’Appaltatore. 5. L’ACSEL si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui rifiuti da conferire in discarica, sui mezzi e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessasul personale impiegato.

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Samples: Contract

VIGILANZA E CONTROLLO. Il concessionario 1. La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’appalto competono all’Amministrazione aggiudicatrice e possono essere esercitati anche tramite soggetti terzi di ciò appositamente incaricati dal C.O.VE.VA.R., che sono conseguentemente legittimati all’accertamento delle inadempienze. L’accertamento di inadempienze eseguito da altri soggetti incaricati sono tempestivamente comunicati all’Amministrazione aggiudicatrice. 2. Per l’esercizio della vigilanza e del controllo, l’Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche con l’intervento di altre competenti Autorità, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l’Appaltatore vi deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offertaacconsentire. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio comunale e anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’artpresso il cantiere dell’Appaltatore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dell’Appaltatore. 3. 20 del D.Lgs. 29/1993, così come successivamente modificato ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario L’Appaltatore è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia collaborare con i soggetti che eseguono la propria incondizionata collaborazionevigilanza e il controllo, consentendofornendo tutte le informazioni che gli sono richieste. 4. Le inadempienze sono notificate dall’Amministrazione aggiudicatrice all’Appaltatore in forma scritta. L’Appaltatore può produrre, in ogni momentoforma scritta, le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica delle inadempienze. Qualora le controdeduzioni dell’Appaltatore non siano prodotte entro il libero accesso alle strutture predetto termine, si intende riconosciuta e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimentoaccettata la contestazione e l’Amministrazione aggiudicatrice applica le conseguenti penali. All’applicazione delle penali si procede anche quando, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire a insindacabile e incensurabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice, le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione controdeduzioni dell’Appaltatore non consentono di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre escludere la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, …sua responsabilità.) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

VIGILANZA E CONTROLLO. Riteniamo sia compito obbligatorio dello Stato – attraverso le funzioni preposte – garantire un adeguato e un rigoroso controllo circa l’operato delle realtà di accoglienza e il mantenimento degli standard e dei criteri di qualità resi cogenti sull’intero territorio nazionale. La richiesta di controlli rigorosi e certi è la strada per rispondere seriamente alle richieste oggi avanzate sia dalle istituzioni che dalla società civile e per rifiutare definitivamente qualunque forma di strumentalizzazione ideologica, superficialità, disinformazione che oggi invece caratterizza questa realtà (vedi servizi sulla stampa, in TV, ecc.). In diversi documenti prodotti anche dai componenti di questo gruppo di lavoro – promosso dalla Consulta delle Associazioni presso l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – si chiede vengano resi operativi i luoghi e gli strumenti di controllo già previsti e vengano chiuse le comunità che non rispondono ai requisiti e al superiore interesse dei minorenni. Per questa ragione ci sembra utile rendere operativi ed efficienti, sull’intero territorio nazionale, le responsabilità istituzionali già previste per: - le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni - le Aziende Sanitarie Locali - gli Enti Locali (comuni singoli e/o Associati) titolari della competenza sui singoli casi. A tal fine occorre che le responsabilità istituzionali sopra ricordate possano contare su adeguate risorse professionali ed economiche e che siano previste sanzioni laddove il controllo dovuto non sia regolarmente eseguito (almeno ogni 6 mesi). Si richiama al riguardo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 184/1983 (commi 2 e 3) e successive modificazioni.14 14 2. “Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comu- nità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i mi- norenni collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il concessionario deve essere dotato procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informa- zioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di un sistema dichiarare l’adot- Per questa ragione, dunque, riteniamo non sia utile istituire altri e nuovi luoghi istituzionali deputati alla funzione di autovalutazione interno sullo svolgimento controllo delle comunità e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati ribadiamo ancora la necessità di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati “far funzionare” luoghi e responsabilità istituzionali già previsti al fine di elaborare i controlli dare concretezza all’importante funzione di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, controllo delle comunità residenziali così come successivamente modificato ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale di tutte le modalità realtà di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire accoglienza eterofamiliare come le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, …famiglie affidatarie.) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Documento Di Proposta

VIGILANZA E CONTROLLO. Il concessionario deve essere dotato 1. Le funzioni di un sistema Vigilanza Ambientale sono svolte dalla Polizia Municipale o da altra struttura o personale appositamente individuati (cd. ispettori ambientali). Nella Vigilanza Ambientale si intendono incluse tutte le funzioni di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi pubblici dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento compresa l’adozione di cui - fra gli altri - all’arttutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza. 2. 20 Gli ispettori ambientali: a) possono essere individuati tra il personale dipendente del soggetto Gestore del Servizio e tra Volontari appartenenti ad Associazioni di protezione ambientale; b) non devono avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti per reati contro la pubblica amministrazione; c) devono possedere idoneo livello professionale; d) sono nominati dal Comune, previa formazione teorico-pratica con verifica di idoneità; e) operano muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ente, in accordo e secondo le direttive della Polizia Municipale, la quale provvede anche alla formazione e all’aggiornamento. 3. Il personale addetto alla Vigilanza Ambientale, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative conformemente alle prescrizioni della Legge n. 689/1981. 4. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e ss. della Legge n. 689 del 1981 per tutte le sanzioni amministrative per le quali una specifica disposizione di legge non stabilisca altrimenti. 5. Il personale addetto alla Vigilanza Ambientale è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 29/199330 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e può, così come successivamente modificato ed integratoaltresì, svolgere attività di controllo con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale. 6. Il concessionario provvedeRimangono escluse dalle competenze del personale addetto alla Vigilanza Ambientale, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità qualora non in possesso della qualifica di applicazione agente della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblicipolizia municipale o locale: a) i reati contravvenzionali di cui al D.Lgs. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi n. 152/2006 per i minori disponibili sul territorioquali sono competenti tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali; b) l’irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dal X.Xxx. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, …n. 152/2006.) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Regolamento Di Gestione Per I Servizi Di Raccolta Dei Rifiuti

VIGILANZA E CONTROLLO. 1. Il concessionario deve essere dotato Consiglio di un sistema bacino, avvalendosi del personale addetto all’Ufficio di autovalutazione interno sullo svolgimento Vigilanza Ambientale, la Polizia Locale e qualità dei servizi offertiil personale preposto dagli enti competenti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati svolgono tutte le funzioni di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi pubblici dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento compresa l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza. 2. Il personale addetto all’Ufficio di Vigilanza Ambientale, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative conformemente alle prescrizioni della legge n. 689/1981. 3. Il personale addetto all’Ufficio di Vigilanza Ambientale è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e può, altresì, svolgere attività di controllo con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Il personale di Vigilanza Ambientale non può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e ha l’obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M. o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d’ufficio di cui - fra sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza. 5. Il personale di Vigilanza Ambientale è organo di polizia amministrativa preposto alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni amministrative in materia ambientale e, in particolare, di quelle di cui al presente regolamento; collabora con la Polizia Locale e gli altri - all’artorgani di polizia giudiziaria, dai quali può anche essere nominata ausiliare di P.G. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs348, comma 4, c.p.p. 29/1993, così come successivamente modificato ed integrato. Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione. La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento. Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi. La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo compimento di atti od operazioni che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio. Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni: S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti. • L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata: • Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio; • Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione; • Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, …richiedano specifiche competenze tecniche.) informativo e di promozione del servizio; • Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia; • Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento; • il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione; • i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati. La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza. Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

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Samples: Regolamento Di Bacino Per Il Servizio Di Gestione Dei Rifiuti