Common use of Vizi Clause in Contracts

Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica. La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

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Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche nelle specifiche tecniche e relative schede poste a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnicagara. La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il in valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206n.206 e ss.mm.ii. Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

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Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta tecnica, se presente. La Ditta L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Dittadall’Impresa, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206n.206. Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

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Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica. La Ditta L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. dell’articolo 1490 del Codice Civilecivile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, durata offerta dalla Dittamedesima, a decorrere dalla data di consegna all’Ente all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 20056/9/2005, n. 206. Pertanto l’aggiudicatario Pertanto, l’Impresa sarà obbligato obbligata ad eliminare eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

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Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica. La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206n.206 e s.m.i. Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

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Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnicagara. La Ditta Società sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il in valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta Società da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206206 e s.m.i. Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

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