Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. L’usura “sopravvenuta” e l’indigenza del dato positivo, op. cit., 894. contenuto ed effetti del contratto, la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1375 c.c., relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit., 787; Art. 1375 c.c.: “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

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XXXXXXX,. L’usura Il nuovo regime sanzionatorio, cit. 426. Una prima opposizione a tale linea di pensiero ha avuto espressione nell’ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 ottobre 2012, emanata pochi mesi dopo l’entrata in vigore della riforma. In questa sede il giudice ha riconosciuto al lavoratore la tutela reintegratoria pur in presenza della sussistenza materiale del fatto, motivando la decisione sulla base della modestia del peso disciplinare dell’episodio contestato e alla luce della rilevata sproporzione del provvedimento espulsivo del datore di lavoro. In questo frangente, dunque, il concetto di insussistenza è stato esteso oltre la semplice verifica materiale per includervi l’accertamento dell’idoneità del fatto ad integrare un notevole inadempimento del lavoratore o una condotta determinante il venir meno della fiducia del datore di lavoro. Similmente, un altro orientamento ha dedotto la qualificazione del sopravvenutafattocome vero e l’indigenza proprio inadempimento contrattuale dalla circostanza che lo stesso comma 4 ammette la reintegra anche nel caso in cui la condotta rientri tra quelle punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili: poiché questi ultimi tipizzano non fatti nella loro materialità ma inadempimenti connotati da profili soggettivi della condotta, la nozione di “fatto” sarebbe da individuare proprio in questa seconda accezione più ampia27. A sostegno di questa ipotesi, alcuni hanno affermato che la necessità di tener conto dell’elemento soggettivo è evidente in tutte quelle situazioni in cui il fatto contestato è caratterizzato da una pluralità di condotte da valutarsi complessivamente ai fini dell’accertamento della sussistenza28. Si è considerato il caso del dato positivolicenziamento per scarso rendimento, opascrivibile alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo, per il quale il datore di lavoro non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche dimostrare che la causa di esso derivi da colpevole e 27 Carinci, Il legislatore e il giudice: l’imprevidente innovatore e il prudente conservatore (in occasione di Trib. citBologna, ord. 15 ottobre 2012), in Arg. dir. lav., 894. contenuto ed effetti del contratto2012, la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1375 c.c773., relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit., 787; Art. 1375 c.c.: “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

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XXXXXXX,. L’usura “sopravvenuta” (a cura di), La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e l’indigenza poteri delle parti, Bologna, 2018, che sarà spesso citato nel prosieguo. Ciò premesso, si possono definire l’oggetto e la scansione dell’indagine. Lo studio, trasversale tra le varie forme di risoluzione per inadempimento, si pro- pone di esaminarle sotto uno specifico punto di vista: quello del dato positivocomportamento contraddittorio nell’esercizio dei rimedi. Non si affronteranno, oppertanto, se non per quanto strettamente strumentale, i presupposti della risoluzione. citIl primo capitolo, che muove dal primo dei tre spunti di riflessione, dopo una breve introduzione sullo stato dell’arte del sistema della risoluzione per ina- dempimento, è dedicato all’esegesi del secondo comma dell’art. 1453 cod. civ., 894al duplice scopo di chiarire la portata del divieto e di comprendere come il legislato- re abbia composto gli interessi delle parti in una fattispecie tipica di contraddizio- ne. contenuto ed effetti del contrattoIl secondo capitolo, che dà corpo al secondo spunto di riflessione, offrirà un’analisi casistica di fattispecie che possono ricondursi alla contraddizione nelle diverse forme di risoluzioni di diritto. Come si vedrà, si incontrerà spesso la rego- la giurisprudenziale della «rinunciabilità dell’effetto risolutivo». L’interprete, pe- rò, è tenuto ad andare oltre la massima e a verificare, caso per caso, quali siano le regole effettivamente applicate dalla giurisprudenza. Il terzo capitolo cerca di compendiare i dati raccolti nei precedenti e di chiarire se, effettivamente, la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1375 c.c., relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si evidenzia come regolamentazione legale o giurisprudenziale delle fattispecie esaminate possa interagire con il sistema della risoluzione per inadem- pimento e offrire un contributo al dibattito sulla giudizialità e la dottrina ricostruisca, servendosi stragiudizialità della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202risoluzione. Il principiolavoro muove da una certa precomprensione del significato dell’espressione «comportamento contraddittorio», assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contrattodettata, è fonte da un lato, certamente, da una povertà di obblighi concettualizzazione, dall’altro, però, anche dall’interesse a far emergere dall’indagine se e quali fattispecie possano rientrare nella categoria. Le conclusioni, raccolte nel quarto capitolo, cercheranno di illustrare se essa si sarà rivelata di una qualche utilità e cioè se abbia permesso di selezionare fattispecie tra loro uniformi — per i contraenti evicenda sostanziale e interessi coinvolti —, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche ripresedistinguendo- le da altre simili, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203ricondurvi conseguenze giuridiche omogenee. Sembra necessario valutare L’interrogativo di fondo che si cercherà di sciogliere è se il monito una maggiore ef- ficienza del sistema della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca risoluzione per inadempimento passi necessariamente dall’accoglimento della tesi innovativa di porre un atto stragiudiziale atipico di risolu- zione o se le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia asperità della disciplina codificata possano essere smussate dal rico- noscimento di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. citalcune regole operative concretamente applicate ed immanenti nel sistema., 787; Art. 1375 c.c.: “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

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XXXXXXX,. L’usura “sopravvenuta” e l’indigenza La rilevanza della pattuizione degli interessi o vantaggi usurari nella sentenza n.29 del dato positivo2002 della Corte costituzionale, op. cit., 894236. contenuto ed effetti addirittura del contrattotasso legale72. Alla base di tale ragionamento c’era, lo ricordiamo, una determinata esegesi dell’art. 644 c.p., per la quale il fatto rilevante penalmente era attribuito non solo a chi si facesse “promettere” ma anche a chi si facesse “dare” degli interessi sopra soglia (art. 644-ter c.p.)73. Nella sentenza costituzionale opera un ragionamento radicalmente opposto. Secondo lei, la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’artlogica del decreto legge sarebbe quella per cui il “farsi dare” della norma penale rileva solo limitatamente ai casi in cui una prestazione avente ad oggetto degli interessi usurari non sia preceduta da alcuna pattuizione, non essendo esso finalizzato all’estendere l’applicazione del giudizio sanzionatorio ad entrambi i momenti del rapporto – pattuizione e dazione74. 1375 c.c.In altre parole, relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si la Corte evidenzia come i caratteri di irretroattività che erano stati attribuiti alla legge 108 in realtà non avessero alcun tipo di fondamento75. Il disposto normativo opera solo ed esclusivamente per i contratti a venire, conseguenza questa inevitabile se all’attenzione della normativa possono risaltare solo delle pattuizioni di clausole, e non il pagamento delle medesime pattuite in epoca precedente76. Ribadendo tale concetto, la dottrina ricostruisca, servendosi Corte conferma e rinsalda dunque il contenuto del d.l. 394/2000. A detta della buona fede, un mezzo Corte l’intervento del legislatore in via interpretativa è conforme ai criteri di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200ragionevolezza. La sottoposizione a tale esame del decreto-legge è necessaria per giustificare l’operato del legislatore77. Infatti, la buona fedequalora tale principio guida non fosse presente nella regola, essa, in rapporto a fattispecie in cui un contrasto giurisprudenziale non è riscontrabile, non potrebbe intervenire, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di speciespecie78. Tuttavia, imporrebbe ad essi sul punto la Corte sembra essersi espressa in maniera alquanto sbrigativa, non spiegando in maniera esaustiva le motivazioni che hanno sorretto la decantata ragionevolezza della 72 Così il primo filone giurisprudenziale di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equolegittimità degli anni 2000, Cass. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche ripreseciv. 2 febbraio 2000, e pertanto confermaten. 1126; Cass. civ. 17 Novembre 2000, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203n. 14899; Cass. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuticiv. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit22 Aprile 2000., 787; Art. 1375 c.c.: “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

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XXXXXXX,. L’usura “sopravvenuta” e l’indigenza del dato positivoGli atti con funzione transattiva, op. cit.Milano, 894. contenuto ed effetti del contratto2002, la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1375 c.c., relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200p. 539. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente occorrerebbe dimostrare che lo schema dell’accertamento sia in grado di perseguirespiegare la natura del fenomeno. Che cioè per mezzo di un’attività di accertamento concordemente condotta dalle parti interessate, le medesime possano raggiungere l’effetto di integrare la riserva del legittimario. Conviene quindi tornare nuovamente sul tema dell’accertamento. Secondo la dottrina, il negozio di accertamento ha la funzione di rendere certa una situazione giuridica pregressa incerta. E’ questo un dato fondamentale dal quale non può prescindersi, almeno se si vuole riconoscere un significato univoco alla categoria del negozio di accertamento come fine ultimotradizionalmente inteso dalla dottrina. Essa infatti aggiunge che, l’interesse qualora le parti fossero a conoscenza dell’entità della parte anche qualora situazione giuridica pregressa e ciononostante intendessero procedere alla stipula di un negozio di accertamento, il loro scopo non sarebbe più di accertamento, inteso questo come rimozione di uno stato psicologico di incertezza, ma, semmai, di migliore documentazione della situazione giuridica reale (che può consistere sia nel supplire alla perdita o distruzione del documento originario che nel moltiplicarlo per vari fini), ciò importi che dovrebbe ricondursi a quello che è definito atto di riproduzione, dotato di effetti meramente probatori20. Questo requisito è talmente radicato che la dottrina prevalente ritiene nullo il contrasto negozio di accertamento che difettasse dell’elemento dell’incertezza (e semmai valido come atto diverso, sussistendone gli estremi). Dalle poche righe che precedono possiamo trarre una prima conclusione: non sarebbe corretto parlare di negozio di accertamento relativamente all’accordo con norme cui legittimario e beneficiario, essendo pienamente consapevoli dell’esistenza e dell’ammontare della lesione, intendessero eliminarla. Mancherebbe qui infatti il necessario requisito dell’incertezza. Tralasciamo adesso il requisito dell’incertezza e proseguiamo nell’analisi del negozio di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202accertamento, questa volta sotto il profilo della corrispondenza tra situazione giuridica pregressa e situazione giuridica affermata dalle parti. Il principioCiò che accomuna le ricostruzioni proposte dalla dottrina, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione e che costituisce una conseguenza immediata del contrattosuperamento dello stato psicologico di incertezza, è fonte il fatto che, sia per coloro che sostengono la natura dichiarativa del negozio di obblighi accertamento, sia per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso coloro che invece ritengono non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit., 787; Art. 1375 c.c.: “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.potersi prescindere dal momento (eventualmente)

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XXXXXXX,. L’usura “sopravvenuta” e l’indigenza del dato positivoIl commercio elettronico, op. cit., 894p. 7 ss. contenuto Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – Note ‒ n. 10/2021 strettamente connessi e correlati tra loro, in particolare la continua evoluzione delle tecnolo- gie di comunicazione si riflette incessantemente sulle regole della contrattazione. Nell’epoca attuale, il rapido ed effetti incessante progresso tecnologico incide sul funziona- mento dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi e raffinati. Tale scenario inevitabilmente si riflette sul fenomeno giuridico, sollevando questioni ed interrogatici che da tempo animano la dottrina, in particolare relativi ai c.d. contratti telematici. Inizialmente è prevalsa l’idea di collocare i contratti telematici facendo leva sul criterio dell’oggetto del contratto, per cui gli stessi venivano identificati con i contratti aventi un oggetto informatico, ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. l’acquisto o la sopravvenienza definita fornitura di un hardware, l’instal- lazione o la manutenzione di un software)5. In questo modo si riconosceva una particolare categoria contrattuale “trasversale” ri- spetto ai consueti schemi contrattuali, venendo in rilievo contratti tipici, come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’artad esempio la vendita, la fornitura o l’appalto, ovvero atipici (es. 1375 c.c.leasing) peculiari solo in ragione dell’og- getto, relativo all’esecuzione del contratto199in questo caso un bene o un servizio telematico. ProseguendoMuovendo da tale impostazione, si evidenzia come la dottrina ricostruiscaaltro orientamento ha inquadrato il fenomeno nella teoria della causa, servendosi della buona fedesostenendo che il particolare oggetto che connotava il contratto finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito per cui per con- tratto telematico doveva intendersi qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente perse- guito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che, in un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione6. Tale ricostruzione ha avuto il merito di rinegoziazione200. Infatti, ampliare la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo categoria dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti contratti telematici e, nel caso quindi, di speciericomprendervi non più soltanto i contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, imporrebbe ad essi ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informatico7. Autorevole dottrina, sulla scia di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione tale impostazione, ha finito per interrogarsi sul profilo della forma del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche ripresetelematico 8, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con considerato che i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit., 787; Art. 1375 c.c.: “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.contratti telematici realizzano lo

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