Common use of Xxxxxxxx e garanzie Clause in Contracts

Xxxxxxxx e garanzie. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o definizione pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’aggiudicatario. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

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Xxxxxxxx e garanzie. Ai L’Esecutore del Contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a 54, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5, ha costituito una garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o definizione fideiussoria pari al 105% dell'importo dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte sia nel presente contratto sia nei suoi atti allegati, preordinati e/o richiamati, mediante polizza assicurativa n. emessa in data dalla Compagnia assicuratrice denominata / dall’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di , per il corrispondente importo di € (Euro / ). La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957all’art.1957, comma 2 del codice civile e Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto ed è svincolata per il 95% dell’importo garantito all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione sull’ultimo rateo del corrispettivo e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia qualora prevista. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’aggiudicatario. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara integrata da parte dell’Esecutore del Contratto nel termine che gli sarà fissato ogni qualvolta che la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contrattoSono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo richiesta costituisce inadempimento del Comunegarante nei confronti dell'Esecutore del Contratto per la quale la garanzia è prestata. -------------------------------------------------- Ai sensi dell’art.54, quest’ultimo ha comma 11 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.40, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale garanzia fideiussoria è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.ridotta del

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Xxxxxxxx e garanzie. Ai unitamente all’offerta dovrà essere presentata o una ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell’importo complessivo di €uro 198.000,00(€ 3.960,00) ai sensi dell’art. 103 75 comma 1 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 163/06 e s.m.i., costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. E’ ammessa la riduzione della cauzione per il 50% (€ 1.980) se l’offerta sarà corredata del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000) in materia di sistemi di qualità. Sempre unitamente all’offerta dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l’impegno a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunterilasciare, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessein caso di aggiudicazione, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di una fideiussione o polizza relativa alla cauzione o definizione definitiva pari al 10% dell'importo contrattualedell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art. La cauzione113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta in favore della stazione appaltante. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’aggiudicatario. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del ComuneInoltre l’Impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento periodo d’esecuzione dei lavori, che tenga indenne l’Amministrazione da qualsiasi causa determinata da errori di ogni altra azione nel caso esecuzione con un massimale pari a € 500.000,00 prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi corrispondente alla somma di €uro 1.500.000,00. Le polizze dovranno contenere le clausole previste dall’art. 129 comma 1 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e non verranno accettate polizze che presentino franchigie o altre limitazioni della responsabilità che, di fatto, diminuiscano la copertura verso la stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione per danni in cui esecuzione e R.C. avverrà ad ultimazione lavori contestualmente alla liquidazione dell’unica rata d’acconto mentre lo svincolo della cauzione per obblighi di contratto con la cauzione risultasse insufficienteconferma della regolare esecuzione.

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Xxxxxxxx e garanzie. Ai sensi dell’art. 103 75, comma 1, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 163/2006 l’operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. La cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla base della medesima scheda tecnica 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” e Schema tipo 1.1 predisposti dal D.M. 12.03.2004 n. 123 pubblicato alla G.U. n. 109 del 11.05.2004. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’operatore economico aggiudicatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché dell’esecuzione a regola d’arte del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o definizione servizio pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativacauzione in oggetto, dovrà prevedere essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione definitiva “di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’aggiudicatarioal D.M. 12.03.2004 n. 123. Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara deroga all’art. 2 lettera a) “Garanzia fideiussoria per la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva”, l’efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione dell’appalto. L’operatore economico è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro il termine di dieci 15 giorni dalla lettera comunicazione della Stazione Appaltante. A copertura delle attività previste nel presente Capitolato, l’operatore economico contraente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla stipula della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e polizza assicurativa Responsabilità verso i prestatori d’Opera (RCO). Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del Regolamento, l’appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei lavori una polizza assicurativa contro tutti i rischi di comunicazione inviata al riguardo esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, per le opere oggetto del Comune, quest’ultimo ha la facoltà contratto per un importo pari a quello di risolvere il contrattoaggiudicazione dei lavori e per le opere preesistenti. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con le conseguenze previste validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un massimale per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva un massimale per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficienteanno non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

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Xxxxxxxx e garanzie. Ai sensi dell’artA garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente Contratto, l’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assuntee s.m.i., nonché richiamata in premessa, per l'importo di €. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesserichiamato decreto, l’esecutore l'impresa ha fruito del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o definizione pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione riduzione del debitore principaleNel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Concessionario, il Concedente incamererà in tutto od in parte la rinuncia all’eccezione garanzia di cui all’articolo 1957al comma precedente, comma 2 fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del codice civile e l’operatività della garanzia medesima Contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni, a semplice (quindici) giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltantedel Responsabile del Procedimento. La garanzia deve essere presentata nei termini resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale s.m.i. È a carico del Concessionario la responsabilità di danni a persone e preventivamente comunicate all’aggiudicatariocose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Nel caso L'impresa produce, in cui l’aggiudicatario non ottemperi relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa in data _________________ con il – n _________________- dalla compagnia “ _.” – con sede legale alla Via garantito pari all’importo netto di Contratto corrispondente a € (euro in lettere / ) così come previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed 500.000,00 € (euro cinquecentomila/00) per quanto attiene la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficienteresponsabilità civile verso terzi.

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Samples: Progetto Di Fattibilita’ Per Efficientamento Energetico Del Centro Agro Alimentare La Valle Pescara

Xxxxxxxx e garanzie. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o definizione pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’aggiudicatarioall’impresa appaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

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Samples: trasparenza.comune.limbiate.mb.it