Xxxxxxxx e garanzie. 1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di cui al punto 14 comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € . 2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatore, l’ente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento. 3. La garanzia verrà progressivamente svincolata, ai sensi del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006. 4. È' a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e 5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per un massimale per sinistro ; 6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smi.
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Samples: Contract for the Supply and Installation of Awnings
Xxxxxxxx e garanzie. 1Ai sensi dell’art. A 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del puntuale ed esatto adempimento risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del presente contrattocontratto è obbligato a costituire, l’appaltatore ha prestato prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione definitiva o definizione pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al punto 14 all’articolo 1957, comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € .
2codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’aggiudicatario. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il Comune opera dell’appaltatoreprelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, l’ente incamererà quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in tutto o ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in parte cui la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimentorisultasse insufficiente.
3. La garanzia verrà progressivamente svincolata, ai sensi del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006.
4. È' a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e
5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per un massimale per sinistro ;
6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smi.
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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Servizi Del Teatro Comunale
Xxxxxxxx e garanzie. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto163/2006 l’operatore economico, l’appaltatore ha prestato in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. La cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla base della medesima scheda tecnica 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui al punto 14 comma 2 provvisoria” e Schema tipo 1.1 predisposti dal D.M. 12.03.2004 n. 123 pubblicato alla G.U. n. 109 del Disciplinare di Gara per l’importo di € .
211.05.2004. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatore, l’ente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.
3. La garanzia verrà progressivamente svincolata, ai Ai sensi del citato artdell’art. 113, comma 31, del D.Lgs. DLgs 163/2006.
4, l’operatore economico aggiudicatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte del servizio pari al 10% dell'importo contrattuale. È' a carico dell’appaltatore In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la responsabilità garanzia fideiussoria è aumentata di danni a persone e cosetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, sia l'aumento è di due punti percentuali per quanto riguarda i dipendenti e i materiali ogni punto di sua proprietàribasso superiore al 20%. La cauzione in oggetto, sia dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per quelli che esso dovesse arrecare a terzi la cauzione definitiva “di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in conseguenza dell'esecuzione deroga all’art. 2 lettera a) “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, l’efficacia della fornitura e cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione dell’appalto. L’operatore economico è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione della Stazione Appaltante. A copertura delle attività connessepreviste nel presente Capitolato, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardol’operatore economico contraente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla stipula della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e polizza assicurativa Responsabilità verso i prestatori d’Opera (RCO). L’appaltatore ha prodotto ai Ai sensi dell’art. 14 punto 11 129, comma 1, del Disciplinare D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del Regolamento, l’appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei lavori una polizza assicurativa contro tutti i rischi di Gara esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, per le opere oggetto del contratto per un importo pari a quello di aggiudicazione dei lavori e per le opere preesistenti. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione e
5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per esecuzione, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un massimale per sinistro ;
6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 non inferiore a € 2.500.000,00 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materialiduemilionicinquecentomila/00) e 5 un massimale per anno non inferiore a € 5.000.000,00 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smicinquemilioni/00).
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Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Xxxxxxxx e garanzie. 1Ai sensi dell’art. A 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del puntuale ed esatto adempimento risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del presente contrattocontratto è obbligato a costituire, l’appaltatore ha prestato prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione definitiva o definizione pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al punto 14 all’articolo 1957, comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € .
2codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’impresa appaltatrice. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il comune opera dell’appaltatoreprelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, l’ente incamererà quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in tutto o ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in parte cui la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimentorisultasse insufficiente.
3. La garanzia verrà progressivamente svincolata, ai sensi del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006.
4. È' a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e
5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per un massimale per sinistro ;
6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smi.
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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Servizi Del Teatro Comunale
Xxxxxxxx e garanzie. 1L’Esecutore del Contratto ai sensi dell’art. A 54, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5, ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte sia nel presente contratto sia nei suoi atti allegati, preordinati e/o richiamati, mediante polizza assicurativa n. emessa in data dalla Compagnia assicuratrice denominata / dall’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di , per il corrispondente importo di € (Euro / ). La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del puntuale ed esatto adempimento del presente contrattodebitore principale, l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva rinuncia all’eccezione di cui al punto 14 all’art.1957, comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € .
2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatoreCodice civile, l’ente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione nonché l’operatività della garanzia entro 30 quindici giorni dalla a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento.
3scritta della Stazione Appaltante. La garanzia verrà progressivamente svincolatadecorre dalla data di stipula del contratto d’appalto ed è svincolata per il 95% dell’importo garantito all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione sull’ultimo rateo del corrispettivo e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia qualora prevista. La garanzia deve essere integrata da parte dell’Esecutore del Contratto nel termine che gli sarà fissato ogni qualvolta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del citato artpresente contratto. 113Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla richiesta costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Esecutore del Contratto per la quale la garanzia è prestata. -------------------------------------------------- Ai sensi dell’art.54, comma 311 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.40, comma 7 del D.Lgs. DLgs 163/200612.04.2006, n.163, s.m.i.
4. È' a carico dell’appaltatore , la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e
5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per un massimale per sinistro ;
6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smi.garanzia fideiussoria è ridotta del
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Xxxxxxxx e garanzie. 1. A L'operatore economico per la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx., e nei termini indicati dal Circondario, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti del puntuale ed esatto adempimento Circondario, pari al 10% dell'importo del presente contratto, l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di cui al punto 14 comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € contratto attuativo stesso.
2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatoreSi applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx..
3. Al termine di ciascun contratto attuativo il Circondario provvederà allo svincolo della garanzia, l’ente incamererà previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio.
4. Il Circondario può richiedere all’operatore economico la reintegrazione delle cauzioni ove queste siano venute meno in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la cauzione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimentoprezzo da corrispondere all’operatore economico.
35. La garanzia verrà progressivamente svincolataL’operatore economico per ciascun contratto attuativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, ai sensi tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, qualunque ne sia la natura o la causa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006Circondario e di ogni indennizzo.
46. È' È a carico dell’appaltatore la responsabilità dell’esecutore di danni a ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardoriguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato il Circondario.
7. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di L’operatore economico deve garantire per ciascun contratto attuativo la regolare copertura assicurativa per danni il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico dell’operatore economico.
8. L'operatore economico è obbligato a stipulare una polizza di esecuzione assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e
5/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro ;e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.
69. Per l’esecuzione L’operatore economico è obbligato, altresì, a stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.
10. Le coperture assicurative decorrono dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto attuativo e, comunque, dall’inizio del servizio e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo.
11. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della Fornitura si richiama il rispetto garanzia.
12. Nelle polizze deve essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) rivalsa da parte della legge 136/2010 e smiCompagnia Assicuratrice nei confronti del Circondario per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza E Integrazione
Xxxxxxxx e garanzie. 1. A L'operatore economico per la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx., e nei termini indicati dal Circondario, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti del puntuale ed esatto adempimento Circondario, pari al 10% dell'importo del presente contratto, l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di cui al punto 14 comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € contratto attuativo stesso.
2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatoreSi applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx..
3. Al termine di ciascun contratto attuativo il Circondario provvederà allo svincolo della garanzia, l’ente incamererà previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio.
4. Il Circondario può richiedere all’operatore economico la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la cauzione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimentoprezzo da corrispondere all’operatore economico.
35. La garanzia verrà progressivamente svincolataL’operatore economico per ciascun contratto attuativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, ai sensi tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, qualunque ne sia la natura o la causa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006Circondario e di ogni indennizzo.
46. È' È a carico dell’appaltatore la responsabilità dell’operatore economico per ciascun contratto attuativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di danni a tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardoriguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato il Circondario.
7. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di L’operatore economico deve garantire per ciascun contratto attuativo la regolare copertura assicurativa per danni il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico dell’operatore economico.
8. L'operatore economico è obbligato a stipulare una polizza di esecuzione assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e
5/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro ;
6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 e euro 1.500.000,00 (controllo degli automezzi adibiti unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai cantieri) della legge 136/2010 e smidanni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza E Integrazione
Xxxxxxxx e garanzie. 1. A garanzia unitamente all’offerta dovrà essere presentata o una ricevuta comprovante il versamento del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva deposito cauzionale pari al 2% dell’importo complessivo di cui al punto 14 comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € .
2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatore, l’ente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.
3. La garanzia verrà progressivamente svincolata, ai sensi del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006.
4. È' a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore ha prodotto €uro 198.000,00(€ 3.960,00) ai sensi dell’art. 14 punto 11 75 comma 1 del Disciplinare D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di Gara almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. E’ ammessa la riduzione della cauzione per il 50% (€ 1.980) se l’offerta sarà corredata del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000) in materia di sistemi di qualità. Sempre unitamente all’offerta dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in favore della stazione appaltante. Inoltre l’Impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per il periodo d’esecuzione dei lavori, che tenga indenne l’Amministrazione da qualsiasi causa determinata da errori di copertura assicurativa esecuzione con un massimale pari a € 500.000,00 prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi corrispondente alla somma di €uro 1.500.000,00. Le polizze dovranno contenere le clausole previste dall’art. 129 comma 1 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e non verranno accettate polizze che presentino franchigie o altre limitazioni della responsabilità che, di fatto, diminuiscano la copertura verso la stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione per danni in esecuzione e
5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio e R.C. avverrà ad ultimazione lavori contestualmente alla liquidazione dell’unica rata d’acconto mentre lo svincolo della cauzione per un massimale per sinistro ;
6. Per l’esecuzione obblighi di contratto con la conferma della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smiregolare esecuzione.
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