Common use of XXXXXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. Il piano attestato di risanamento nel Codice, in Fall., 2020, pp. 5 ss. altra procedura liquidativa (liquidazione coatta o amministrazione straordinaria). Lasciando da parte queste ultime procedure liquidatorie alle quali l’imprenditore dovrà necessariamente ricorrere quando non vi sia nessuna possibilità di risolvere diversamente la situazione, ove invece la crisi ancora sopporti una più profonda ristrutturazione del debito e, in generale, dell’impresa sarebbe forse possibile ricorrere al nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologa o al concordato preventivo che, grazie al suo carattere concorsuale e alle numerose facoltà concesse al debitore per il raggiungimento dell’obiettivo del risanamento, potrebbe consentire di evitare la liquidazione. Per quanto riguarda il piano attestato il discorso è particolarmente interessante perchè la rivisitazione normativa dello strumento operata dal Codice della crisi, oltre a conferirgli una autonomia disciplinare, lo ha fatto assurgere – nella misura in cui il piano ha natura strategica37 - a modello legale della pianificazione della crisi e, in quanto tale, a punto di riferimento obbligato per gli altri strumenti compositivi costruiti su un piano attorno al quale devono convergere le volontà delle parti38. La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionalerubrica dell’art. 56 , relazione presentata infatti, fa espresso riferimento alla nozione di “Accordi in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatoriesecuzione di piani attestati di risanamento”, LUISSil che testimonia l’intento legislativo di dare rilievo ad atti dispositivi del patrimonio del debitore (quali, Romaad esempio, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo pagamenti, alienazioni, ricorso a nuovi finanziamenti, concessione di valutare garanzie) sui quali è stata aperta una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente negoziazione tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciòper raggiungere un accordo sulla composizione della crisi, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA assumendo la tutela dei creditori aderenti e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra estranei come asse attorno al quale si dipanano le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFAregole. In quanto talital modo il Codice intende segnalare che la crisi potrà essere composta ricorrendo ad un piano, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta - “documento unilaterale di tale ultima norma. Come osservato da alcunipianificazione strategica, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società industriale e gli sportivi»finanziaria”39 - strutturato secondo 37 X. XXXXXX, nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione Struttura e caratteristiche del sistema spagnolo piano, in AA.VV., Piano industriale e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autoripiano finanziario, nel redigere il presente elaboratoMilano, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre2022, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.312.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale Le prestazioni isolate nel calcio a livello internazionaledibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, relazione presentata in occasione cit., 824. espressa e rimane esterna 29 al negozio, radicata nel sistema di vita del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status soggetto che esegue la prestazione e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso nella dimensione socio-relazionale in cui fosse pervenuta un’offerta si consuma il sacrificio patrimoniale 30. Ma, nell’interesse della presente indagine rientrano anche quelle prestazioni eseguite o que- gli impegni assunti per ragioni e scopi che vengono esplicitati o che comunque si evincono in modo inequivocabile dall’atto, ma che sfuggono alle categorie della tradizione. Il riferimento è a quei casi in cui l’obbligazione è assunta in ragione – tutta interna al nego- zio e dunque non riconducibile ai meri motivi 31 – di un interesse solidaristico, che muove da istanze di carattere etico, religioso, politico, culturale, familiare, ecc.: un dare, un fare, un non fare che non tende a procurarsi un qualsivoglia vantaggio di carattere patrimoniale, anche sol- tanto eventuale, ma che esaurisce la sua funzione nella realizzazione di un interesse di natura lato sensu non patrimoniale, di solidarietà 32. Il bisogno sotteso a tali manifestazioni dell’autonomia privata non è quindi procurarsi un va- lore d’uso mediante un atto di scambio 33, o, come nella donazione, cedere un valore d’uso sol- tanto al fine di incrementare il patrimonio dell’altra parte, per spirito di liberalità, senza ottenere alcunché in cambio; è, invece, conseguire l’attuazione di un valore non suscettibile di valuta- zione economica per il trasferimento tramite della cessione di un valore d’uso, che soddisfi un interesse che eccede la sfera patrimoniale delle parti del calciatore verso il corrispettivo rapporto 34. L’atto, dunque, è privo sia di almeno Euro 25.000.000 una causa di scambio o comunque onerosa ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto poiché nessun 29 Cfr. X. XXXXXX, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 184 ss.; X. XXXXX, voce Causa del negozio giuridico, cit., 34; X. XXXXXXX, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale. I diversi mo- delli, in Contratto e impresa, 1998, I, 000 xx.; X. XX XXXX, Xx xxxxx, cit., 800-801. V. inoltre CASS., 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993, I, 1506, con nota di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offertaF. XXXXXXXXX, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi ricerca della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento causa nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3gratuiti atipici.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionalec.d. certificazione dei lavori «atipici» e la sua tenuta giudiziaria, relazione presentata cit., p. 495. 109 Ipotesi di lavoro per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, cit., p. 370. all‟assistenza e previdenza110 - per gruppi di istituti omogenei, contenuti in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra societàautonomi titoli, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) ognuno dei quali viene individuato l‟apposito campo di applicazione, con le relative tipologie di lavoro che vi entrano a far parte. All‟inizio di ogni titolo, poi, viene indicato se le relative norme siano derogabili o meno in sede di certificazione, ed eventualmente i casi e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente condizioni della ammessa derogabilità. Questo, semplificando e in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciòsintesi, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 contenuto del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra progetto, nel quale, come detto, la certificazione svolgeva un ruolo centrale, poiché in quella sede, fatti salvi i diritti presidiati da norme inderogabili, le parti, di volta in volta, e secondo limiti variabili, in funzione della tipologia negoziale o anche in dipendenza della rispettiva forza contrattuale, avrebbero potuto modulare il cui importoprogramma negoziale in base alle rispettive esigenze. In tal modo, convenzionalmente pattuitoinfatti, rispecchia tendenzialmente si sarebbe inciso “sul gioco delle convenienze nella scelta del tipo contrattuale da parte dei privati” con il valore duplice risultato di intervenire sulla principale causa del calciatore e non ha quindi carattere deterrente contenzioso qualificatorio e di penale – sono “governare in modo pragmatico e flessibile il processo, da ritenersi insindacabili tempo indagato e peculiare al nostro ordinamento, di fuga dal lavoro dipendente”111. In questo contesto, la certificazione qualificatoria acquista forza e valore in collegamento con la funzione di “derogabilità assistita”, come ben espresso da uno degli Autori del progetto, laddove afferma che la certificazione dei rapporti di lavoro avrebbe potuto “avere qualche utilità pratica solo se indissolubilmente correlata a un più esteso progetto di rimodulazione degli assetti delle tutele, oggi troppo sbilanciate a favore del lavoro subordinato”112. Ma proprio la possibilità data alle parti di modulare il programma sembra accompagnarsi, secondo una logica non dissimile a quella di D‟Xxxxxx, ad una limitata disponibilità del tipo in sede di eventuale giudizio davanti agli organi qualificazione certificata. Disponibilità che, in quel contesto, forse, avrebbe potuto avere un significato a fronte della, seppur limitata, libertà di determinazione del contenuto del contratto, 110 Secondo la già menzionata logica della giustizia sportiva e prevalenti rispetto flexicurity, patrocinata anche a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».livello europeo; v..,

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 806 che riprende uno spunto di X. XXXXXXX, La responsabilità contrattuale, in Jus, 1986, 88 e nel calcio a livello internazionalemedesimo solco v. X. XXXXXXXXX, relazione presentata Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale, in occasione Eur. dir. priv., 2014, 739 ss. 65 Quest’ancoraggio del seminario su 1174 al 1225 non è molto diffuso. Accenni in tal senso possono comunque trovarsi in TRAVAGLINO, Sub. art. 1174, cit., 63, in A. GNANI, Sistema di responsabilità e prevedibilità del danno, Torino, 2008, 174 e in XXXXXXX, Il rapporto obbligatorio, cit., 177-178. Una certa commistione di piani ci sembra presente anche nell’idea che vuole la patrimonialità come La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatorimisurabilità”, LUISSe dunque la patrimonialità come strumento «posto a salvaguardia della cristallizzazione in un momento dato (quello della nascita dell’obbligazione) della trasformazione di un’entità […] in un quantum definito e non ‘ridiscutibile’» così LA ROCCA, RomaDiritti e denaro, 4 marzo 2011cit., 219. Sebbene per giungere a conclusioni opposte, già nel 1906 DE VINCENTIIS, Della patrimonialità della prestazione, cit., 362-363 e 000 xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 0000 xxx. xxx. (xxxxxxxxxx il nostro 1223) per dare sostanza al concetto di patrimonialità. palesa come tale solo in occasione riferimento ad uno specifico soggetto, il danno comune è invece il danno che a chi capita capita, ma comunque sempre lo stesso danno è. Se il danno contrattuale è, nei limiti di quanto si dirà e come già anticipato, all’oscuro di tale particolare utilità, sempre ex 1225, tale utilità sarà insignificante per la determinazione del caso Xxxxxxxxx danno risarcibile, ed è forse bene specificare che questa regola si riflette sia sul piano dell’an, sia sul piano del quantum, del danno contrattuale. Balza all’attenzione, dunque, che il TAS danno “traduzione” | 126 è un interesse oggettivo, dietro al danno singolare vi è un interesse soggettivo. Se il creditore ha avuto modo un particolare interesse alla prestazione, e quest’interesse è solo suo – si pensi ad es. all’acquisto di valutare un, insignificante per i più, cimelio di famiglia, o all’acquisto d’un bene che andrà a comporre un universalità, o alla particolare utilità che un bene può avere se inquadrato in una specifica clausola contenuta tecnica produttiva sperimentale67 – la traduzione economica di tale interesse, se ritenuta risarcibile, incarna un danno singolare. Lo snodo argomentativo centrale di queste pagine consiste nell’appurare che, tramite la regola della prevedibilità ex 1225, il danno contrattuale non può dirsi a priori né singolare, né comune. Se il debitore è a conoscenza – o meglio era a conoscenza nel momento della nascita del vincolo, che poi è il momento di cristallizzazione dell’equilibrio contrattuale68 – d’una determinata utilità che il creditore avrebbe potuto trarre dall’adempimento, ebbene ex 1225 tale utilità si riverserà nel risarcimento. Se invece il debitore era del contratto è in un certo senso singolare, poiché strutturato sull’interesse concreto del creditore e in un certo senso è comune, poiché controparte deve condividere lo scopo di quest’ultimo69. Suggestivamente può affermarsi che il danno contrattuale risarcibile è – a priori – un danno comune, ma comune solo alle parti del contratto che legava in sé possono considerarsi una comunità su scala minima, un «ordine giuridico particolare»70, precipitato del potere di autonormazione degli interessi, e si noti quanto tutto ciò calzi comodamente nel paradigma del “contratto ha forza di legge”, e si noti poi la coerenza di quest’impostazione con l’idea che traduce il centrocampista brasiliano allo Shakhtar1225 in quella regola di delimitazione del danno nota come “scopo della norma violata”71. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta Ecco, tornando all’art. 1174: il punto è che se l’ordinamento per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi tramite dell’art. 17 1225 riconosce e tutela questa comunità su scala minima sul fronte del Regolamento FIFA risarcimento, e ripetendo che il risarcimento non potesse quindi corrispondere è che una proiezione del vincolo contrattuale, apparirebbe illogico che a quanto dovuto tale comunità su scala I l p r o b l e m a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le partid e l l a p a t r i m o n i a l i t à d e l l ’ o b b l i g a z i o n e e d e l c o n t r a t t o ( T o m m a s o P e l l e g r i n i ) sul danno comune, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore senza ritrovare alcuna regola sensata e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportiviragionevole nella pratica applicazione», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».tramite queste parole di

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale nel calcio direttiva sul lavoro a livello internazionaletempo determinato, relazione presentata in occasione 2003, op.cit., pag. 20. 89 X. XXXXXXX, The negotiations on fixed-term work, citato da BELLAVISTA A., op.ult.cit., p. 21, nota 49. nazionali>>. Questo richiamo, riferito alle ragioni che giustificano il permanere delle differenze, permette di sottrarre alla valutazione delle parti individuali del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi rapporto la disponibilità di tale clausola aspetto 90. La direttiva, in altre parole, fa salve quelle disposizioni di legge o di contratto che, senza costituire illegittima discriminazione, prevedono nei singoli ordinamenti trattamenti differenziati tra lavoratori a termine e lavoratori assunti stabilmente, purchè tali differenze non siano giustificate dal <<solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato>> (cl. 4.1). Del resto, una applicazione meccanica ed astratta del principio può, non solo generare irragionevoli parità, ma risultare, in certi casi, persino controproducente se attuata a lavoratori che svolgono la società ucraina si impegnava – nel caso loro prestazione lavorativa in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento condizioni del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offertatutto peculiari, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri quelle dei lavoratori stabili91. Indicativo, sotto questo profilo, è l’aspetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori temporanei: essendo generalizzata la tendenza ad assegnare ai lavoratori temporanei compiti o lavori ripetitivi o pericolosi, o da svolgersi in ambienti insalubri (c.d. esternalizzazione del rischio), che il personale stabile dell’impresa normalmente rifiuterebbe di calcolo dell’indennità stabiliti dall’artsvolgere, e dato che il senso di alienazione, frustrazione e disaffezione al lavoro che spesso caratterizza i lavoratori temporanei aumenta enormemente il rischio di incidenti per disattenzione, stress, negligenza, la garanzia della salute e sicurezza sul posto di lavoro non può essere assicurata dalla pura e semplice applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione stabilite con riferimento ai lavoratori stabili dell’impresa, ma richiede piuttosto la predisposizione di una normativa specifica. 17 Corollario applicativo del Regolamento FIFAprincipio di parità di trattamento è costituito dal principio del pro rata temporis92, contenuto nella clausola 4. In quanto tali2, diretto, appunto, ad evitare che il ricorso al contratto a termine si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta traduca nell’esclusione di tale ultima normaalcune fasce deboli di lavoratori dall’accesso a benefici normalmente accordati ai lavoratori a tempo indeterminato. Come osservato da alcuniEsso si applica <<se del caso>> (cl. 2.2), «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi»non quindi sempre, nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palesequando sussistano ragioni oggettive. Il calcolo dell’indennità per richiamo al principio pro rata temporis, indica la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre90 X. XXXXXXXX, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TASNuovi sviluppi, collegio arbitrale sportivo2000, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3op.cit.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx; X. XXXXXX, ai sensi della quale «During the validity of the Contract2002, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period»op.cit., p. 24.

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale Il contratto di agenzia commerciale, op. cit., pp. 203 ss. pone l’accento sulla difficoltà di individuare l’esatta portata del concetto di conclusione dell’affare nella seguente ipotesi: “ad esempio, nel calcio caso di un gruppo di acquisto che tratti direttamente con il produttore. In questi casi, sarà spesso impossibile indi- viduare un agente che abbia effettivamente promosso l’affare: né l’agente nella cui zona si trova il gruppo di acquisto (il quale sarà di regola escluso dai rapporti con il gruppo in questione); né l’agente della zona del membro del gruppo, dal momento che la sua attività di promozione non si concretizzerà in un ordine, ma darà luogo al massimo ad una richiesta del membro alla centrale del gruppo”. taggio dell’agente promotore dell’affare25. Sulla questione, in realtà si è già da tem- po espressa la Corte di Giustizia, con una pronuncia del 199626, relativa ad un rinvio pregiudiziale proposto da un agente di com- mercio greco, avente ad oggetto il problema della corretta interpretazione della nozione contenuta nell’art. 7, n. 2 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio di “cliente ap- partenente a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatoritale zona”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta il cliente sia una società la cui sede legale è situata in luogo diverso da quello in cui svol- ge la propria attività commerciale ovvero da quello in cui si trovino gli stabilimenti e gli impianti. Detta Corte ha stabilito che, al- lorché la società svolga attività commerciali in luoghi diversi o allorché l’agente operi su territori diversi, per determinare il trasferimento “cen- tro di gravità dell’operazione effettuata” possono essere presi in considerazioni vari elementi, quali il luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte, il luogo in cui la merce è stata consegnata, il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l’ordine. Occorre, cioè, considerare criteri che valorizzino il luogo delle effettive atti- vità commerciali della società cliente, evi- denziando quindi le relazioni commerciali concrete tra agente e clientela, e rifiutare l’adozione di criteri precostituiti. Orbene se da un lato è apprezzabile la finalità perseguita dal supremo consesso europeo, dall’altro non viene individuato un criterio dirimente che tuteli esigenze di certezza del calciatore verso diritto e prevenga l’insorgere di contenziosi in casi simili. Sotto tale profi- lo, infatti, la giurisprudenza italiana, violan- do il corrispettivo principio di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire interpretazione conforme del diritto nazionale al siffatto trasferimento.41 In punto diritto dell’Unione europea27, con una successiva sentenza del Tribunale di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in Siracusa del 7 ottobre 2003, si è occupata proprio del caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».divergenza

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale Il contratto di agenzia commerciale, Vol. I, Cedam, Padova, 2007, pp. 40 ss. sostiene che il termine retribuzione, concettualmente distinto dalla provvigione, descriva un compenso consistente in un “fisso” preventivamente determinato dalle parti ovvero calcolato sulla base del numero degli affari conclusi, oppure sulla differenza tra il “sopraprezzo” che l’agente ottiene nelle trattative con il cliente ed il prezzo indicato dal preponente oppure, ancora, in un compenso calcolato sull’attività complessiva svolta da altri collaboratori, come nel calcio caso dell’“agente generale”. A fronte del disposto dell’art. 1748 c.c., che subordina la nascita del diritto alla provvigione a livello internazionale, relazione presentata in occasione “quando l’operazione è stata conclusa per effetto del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatorisuo intervento”, LUISSxxxxx interpretativi si pongono in merito a cosa debba intendersi per “conclusione dell’affare”; ciò specie in virtù di alcune clausole, Romainvalse nei contratti individua- li di agenzia e predisposte dai preponenti, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx secondo le quali il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta diritto alla provvigione dell’agente sorge nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso momento in cui fosse pervenuta un’offerta il bene o il servizio oggetto dell’affare - promosso tra preponente e cliente-rivenditore grazie all’intermediazione dell’agente - venga for- nito al consumatore finale direttamente dal cliente-rivenditore (sell–out). In tal modo, il compenso dell’agente maturerebbe non sull’affare concluso tra preponente e cliente per cui l’agente abbia svolto l’attività (cd. sell–in), bensì in un momento successivo. Tale prassi mira a tutelare il trasferimento preponente dal rischio di dover corrispondere all’agente una provvigione anche su merci e/o servizi non acquisiti dalla clientela finale. Per verificare la legittimità di una simile clausola, occorre preliminarmente risolvere il problema del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di momento della nascita del diritto il TAS ha ritenuto dell’agente alla provvigione. A tal fine, si precisa che la stessa avesse “conclusione dell’af- fare” ha sostituito la precedente disciplina, che subordinava il solo fine di imporre un’obbligazione in capo diritto alla provvigio- ne dell’agente alla “regolare esecuzione dell’affare”, ovvero alla sua mancata ese- cuzione per causa imputabile al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFApreponen- te6. In quanto talital modo, si può affermare rappresentino lo strumento principale l’agente acquistava il di- ritto alla provvigione non per un’applicazione corretta l’attività di tale ultima normapromozione svolta, bensì in virtù del cd. Come osservato da alcuni“buon fine dell’affare”, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».dipendeva non

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XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale posizione del figlio nato nel calcio a livello internazionalematrimonio, relazione presentata in occasione C. M. XXXXXX, La riforma della filiazione, cit., p. 328. capacità di discernimento, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bili, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx la necessità che la formula “interesse del seminario su mino- re” ceda il passo all'espressione La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e trasferimenti dei calciatorigenerico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, LUISScui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, Romadeve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, 4 marzo 2011ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. in occasione del caso Xxxxxxxxx Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il TAS ha avuto modo legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di valutare tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una specifica clausola contenuta sana e serena crescita nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi figlio, e nel minore, più un oggetto di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente poteri al- trui e di penale – soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti ribaditi dall’art. 17 del Regolamento FIFA337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. In quanto tali(“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, si può affermare rappresentino di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima normaricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Come osservato da alcuniDi qui l’interrogativo, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società in dottrina e gli sportivi»già in giuri- sprudenza, nell’auspicio sul significato che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta legislatore della clausola (3.3ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».

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