È possibile riscattare l’assicurazione? Clausole campione

È possibile riscattare l’assicurazione?. Il riscatto è previsto, sia in misura totale che parziale, purché dalla Data di Decorrenza sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può rece- dere dall’assicurazione. Il riscatto può essere richiesto: ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 24, a: ▪ presentando la richiesta di riscatto all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza ▪ a partire da luglio 2020 inoltrando la richiesta tramite la propria Area Ri- servata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il Riscatto è previsto, sia in misura totale che parziale, purché dalla Data di Decorrenza sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può recedere dall’assicurazione. Il Riscatto può essere richiesto: ▪ inoltrando la richiesta tramite la propria Area Riservata accedendo dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx ▪ presentando la richiesta di Xxxxxxxx all’Ufficio Postale che ha in carico il Contratto ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 27, a:
È possibile riscattare l’assicurazione?. No, il riscatto non è mai possibile.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il Contraente Primo Assicurato può esercitare il diritto di riscatto totale della somma maturata in qualsiasi momento, purché: ▪ sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può recedere dall’as- sicurazione ▪ il Secondo Assicurato abbia dato il suo consenso (o, finché Xxxxxx, lo abbia dato il suo legale rappresentante autorizzato ai sensi di legge). Il riscatto non ha alcun costo e si può richiedere: ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 25, a: 19/39 ▪ presentando la richiesta all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza. ▪ inoltrando la richiesta tramite la propria Area Riservata sul sito www. xxxxxxxxx.xx. Con il riscatto totale il Contratto finisce e non può più essere riattivato.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il Riscatto è previsto, sia in misura totale che parziale, purché dalla Data di Decorrenza sia trascorso il termine entro il quale si può recedere dall’assicurazione. Il Riscatto può essere richiesto: ▪ inoltrando la richiesta tramite la propria Area Riservata accedendo dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx ▪ tramite il proprio consulente finanziario ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 19 a: Poste Vita liquida al Contraente un importo pari al Capitale Assicurato maturato alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di Riscatto totale. Per le modalità di calcolo ► art. 11. Con il Riscatto totale il Contratto termina e non può più essere riattivato.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il riscatto totale è possibile trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può recedere dall’assicura- zione. Il riscatto comporta il diritto del Contraente di ricevere dalla Compagnia il riconoscimento del Premio Ver- sato da Poste Italiane (Bonus Iniziale), comprensivo della relativa rivalutazione maturata tra la data del versamento del Bonus Iniziale e la data di richiesta del riscatto in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù, commisurato agli anni trascorsi dalla data di emissione della polizza, come specificato nella tabella che segue. Data di richiesta del riscatto totale % del Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Ini- ziale) rivalutato fino alla data di richiesta del riscat- to, che sarà riconosciuta al Contraente Entro il 1° anno dalla data di emissione della polizza 0% Dal 1° al 2° anno dalla data di emissione della polizza 20% Dal 2° al 3° anno dalla data di emissione della polizza 40% Dal 3° al 4° anno dalla data di emissione della polizza 60% Dal 4° al 5° anno dalla data di emissione della polizza 80% Il Contraente può richiedere il riscatto in due modi: ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 19, a: ▪ presentando la comunicazione di recesso all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà ade- guata assistenza, per presentare la richiesta. Con il riscatto totale il contratto termina e non può più essere riattivato.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il Contraente Primo Assicurato può esercitare il diritto di riscatto totale della somma maturata in qualsiasi momento, purché: ▪ sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può recedere dall’as- sicurazione ▪ il Secondo Assicurato abbia dato il suo consenso (o, finché Minore, lo abbia dato il suo legale rappresentante autorizzato ai sensi di legge). Il riscatto non ha alcun costo e si può richiedere in due modi. ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 25, a: 19/39 ▪ presentando la richiesta all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza. Con il riscatto totale il Contratto finisce e non può più essere riattivato.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il riscatto è previsto, sia in misura totale che parziale, purché dalla Data di Decorrenza sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può rece- dere dall’assicurazione. Il riscatto può essere richiesto in due modi: ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 26, a: ▪ presentando la richiesta di riscatto all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza. Il Contraente riceve una somma data da: ▪ il Capitale Assicurato della Gestione Separata, rivalutato pro-rata tem- poris fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di riscatto, al tasso indicato all’art. 20, Tasso annuo di rendimento ▪ il controvalore delle sue quote nel Fondo Interno Assicurativo, otte- nuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore Unitario della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione (►artt. 26 - 33). Il riscatto totale non ha alcun costo. Con il riscatto totale il contratto finisce e non può più essere riattivato. ▪ per la parte investita nella Gestione Separata, per effetto dei costi ▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, per effetto dei costi e perché il valore delle quote del Fondo è variabile.
È possibile riscattare l’assicurazione?. Il Riscatto è previsto, sia in misura totale che parziale, purché dalla Data di Decorrenza sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può rece- dere dall’assicurazione. Il riscatto può essere richiesto in due modi: ▪ inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all’art. 24, a: ▪ presentando la richiesta di riscatto all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza. Il Contraente riceve una somma data da: ▪ il Capitale Assicurato della Gestione Separata, rivalutato fino alla data di disinvestimento (metodo pro-rata temporis), al tasso indicato all’art.19 ▪ il controvalore delle quote dei Fondi Xxxxxxx associati al contratto La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di riscatto, completa di tutta la documen- tazione ► art. 24. Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il Va- lore Unitario della Quota dei Fondi Esterni o anche di un solo Fondo Esterno non è calcolato, cioè se non fosse disponibile il Valore Unitario della Quota di tutti i Fondi Esterni oggetto di disinvestimento, l’intera operazione viene effet- tuata il primo giorno di valorizzazione utile in cui tutti i valori sono disponibili. Il riscatto totale non ha alcun costo. Con il riscatto totale il Contratto finisce e non può più essere riattivato. ▪ per la parte investita nella Gestione Separata, per effetto dei costi ▪ per la parte investita nei Fondi Esterni selezionati, per effetto dei costi e perché il Valore Unitario della Quota è variabile.

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  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Sicurezza sul lavoro L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara. L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni. A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni. Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).