PROVINCIA DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx C.F. e P.IVA 00311260095
Posta Elettronica Certificata (PEC):
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
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CAPITOLATO D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK TRAMITE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER 3 ANNI
Codice C.I.G. :
Art. 1- Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico l’affidamento in concessione (con gestione completa) del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici da collocare presso la sede della Provincia di Savona.
Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici e semiautomatici.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palette e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del concessionario.
Nell’esecuzione del contratto il concessionario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 2- Durata della concessione
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a far data dall'avvio effettivo del servizio.
Alla scadenza il contratto si intende cessato, senza alcuna disdetta da parte delle parti. Dovrà essere garantita la prosecuzione del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (cd proroga tecnica).
In tal caso la Provincia di Savona ne darà comunicazione scritta alla Ditta almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.
I distributori dovranno essere installati entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; il concessionario dovrà provvedere a prendere contatti con l'Impresa titolare della concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'attivazione del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.
Alla scadenza del periodo di durata del contratto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere
per l'erogazione del servizio.
Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo gestore.
In caso di risoluzione anticipata o di recesso dal contratto, il concessionario dovrà rimuovere i distributori e provvedere a sgomberare gli spazi occupati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione o recesso.
Art. 3 – Canone di Concessione
Il canone annuo di concessione è dovuto quale corrispettivo per la concessione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici, a titolo di rimborso forfettario dei consumi elettrici ed idrici dei distributori automatici, di smaltimento dei rifiuti generati dal loro utilizzo, della pulizia delle aree attigue ai distributori stessi.
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Il canone dovrà essere corrisposto alla Provincia di Savona in due rate semestrali anticipate di pari importo entro 5 (cinque) giorni dall'inizio di ogni semestre a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Provincia di Savona.
Il ritardo del pagamento superiore a 30 giorni comporterà, oltre all'applicazione degli interessi di mora, la risoluzione di diritto del contratto, oltre ogni risarcimento danni eventualmente patiti dal locatore.
Art 4– Strutture, attrezzature e servizi.
I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la norma CEI EN – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.
I distributori automatici devono essere dotati di omologazione sanitaria, rispondere alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e funzionare con corrente 220 V 50 Hz e dovranno operare in corrente continua da 24 V.
I distributori di bevande calde, dovranno essere automatizzati per erogare le bevande complete di zucchero, bicchiere e palettina. Dovranno essere predisposti per erogare diversi tipi di bevande con possibilità di opzione almeno tra amare, dolci o molto dolci.
I distributori di bevande fredde dovranno essere predisposti per erogare almeno sette tipi di lattine e/o bottiglie in P.E.T diverse, raffreddate fino a + 10° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi centigradi).
I distributori di alimenti dovranno avere una capienza di almeno 30/40 prodotti ad una temperatura di + 3° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi centigradi).
I distributori di bevande fredde/alimenti dovranno essere predisposti per erogare almeno cinque tipi di bevande ed almeno sei di alimenti dolci e salati ad una temperatura di + 3° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi centigradi).
Dovranno essere previsti inoltre prodotti dietetici sia nei distributori di bevande fredde che di alimenti.
Tra i prodotti dietetici dovranno essere inseriti anche prodotti privi di glutine per celiaci. Tali prodotti dovranno essere contrassegnati con il marchio SPIGA BARRATA.
La ditta dovrà installare immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magnetico-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica ed un rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica.
I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Dovranno possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Sistema HACCP e requisiti igienico sanitari dei distributori automatici da installare
L’impresa deve essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; la medesima impresa deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.
Si precisa che non sarà in ogni caso consentito l'uso di gas combustibili.
Sono messi a disposizione della ditta concessionaria le aree per la realizzazione del servizio richiesto, l’acqua potabile, l’energia elettrica.
Saranno a carico dell’ente la rimozione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi utilizzati, nonché la pulizia ordinaria delle aree attigue ai distributori.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
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Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà darne formale comunicazione, nel più breve tempo possibile alla Provincia di Savona, affinchè quest'ultima possa adottare le misure del caso.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, la Provincia si riserva il diritto di richiesta dei danni subiti.
Art. 5 - Ubicazione, numero e tipologia dei distributori automatici
I distributori automatici saranno installati presso la sede centrale della Provincia di Savona come di seguito indicate:
XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX-XXX XXXXXXX, 00-00000 XXXXXX
- n.1 distributore bevande calde e n. 1 distributore bevande fredde combinato con distributore di alimenti preconfezionati al secondo piano del palazzo
- n.1 distributore bevande calde e n. 1 distributore bevande fredde combinato con distributore di alimenti preconfezionati al quinto piano del palazzo
La Provincia di Savona si riserva la facoltà di ordinare la rimozione e/o lo spostamento dei distributori automatici, senza che le possa essere addebitato alcun onere, per ragioni igienico- sanitarie, ovvero per qualsiasi ragione legata a proprie necessità.
Il sopralluogo non è obbligatorio; chiunque partecipi all’appalto senza avere compiuto una ricognizione dello stato dei luoghi oggetto del servizio, si considera pienamente edotto, accettando integralmente le condizioni del servizio, senza nulla pretendere al riguardo.
Si informa che per effettuare il sopralluogo è necessario prendere accordi con il Servizio Economato.
Art. 6 - Tipologia dell'utenza
L'utenza è composta dal personale della Provincia di Savona in servizio, dai cittadini che accedono ai vari uffici, dai visitatori occasionali, da partecipanti ad eventuali convegni, seminari o concorsi organizzati o autorizzati dalla Provincia di Savona.
Art. 7 – Oneri
I distributori rientrano nella piena disponibilità del concessionario che deve provvedere a predisporre gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica ed idrica necessari al loro regolare funzionamento a suo totale carico.
Tutti gli oneri derivanti dall’uso dei distributori automatici sono a carico del concessionario, compreso l’eventuale deterioramento degli stessi per effetto dell’uso continuato, purché quest’ultimo sia conforme a quello proprio di destinazione.
Gli oneri derivanti dal consumo di acqua potabile ed energia elettrica sono a carico della Provincia, a fronte del canone di rimborso spese per occupazione spazi e consumi pagato annualmente dalla Ditta affidataria.
La Provincia:
-si impegna a custodire i distributori con responsabile cura e diligenza eccettuato il deterioramento conseguente al normale uso;
-è obbligata a restituire i distributori automatici alla scadenza del contratto;
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-è tenuta a dare tempestiva comunicazione scritta al concessionario in caso di trasferimento di sede o variazione di denominazione;
-non può affidare a terzi o ad altra azienda del settore vending tale servizio.
Se la Provincia non adempie i suddetti obblighi l’operatore economico può chiedere, ai sensi dell’art. 1804 c.c., l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno.
Art. 8- Copertura assicurativa
Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.
La polizza in oggetto dovrà essere trasmesse in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Inoltre con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Economato copia dell’avvenuto rinnovo della medesima.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose o animali) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio da incendio di cose dell’assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusa la Provincia di Savona ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza;
Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
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In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze.
Art. 9 - Esclusione di responsabilità
II concessionario assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni da essi subiti nell'utilizzo dei distributori automatici, esonerando Provincia di Savona da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi o cose provocati dall'uso dei distributori o arrecati ai distributori automatici da terzi ovvero da caso fortuito o forza maggiore.
Il concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa dello scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde) o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.).
La Provincia di Savona è altresì sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento.
Ad avvenuta aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere consegnata dalla Xxxxx aggiudicataria la propria valutazione rischi in modo da perfezionare il DUVRI già redatto dall’Ente appaltante.
Art. 10 - Personale del Concessionario
Il concessionario è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona, prima dell’inizio del servizio, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici, nonché dei mezzi autorizzati al trasporto dei prodotti.
E’ fatto obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre idonea tenuta di lavoro, fornita a cura e spese della Ditta aggiudicataria, di portare ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l’indicazione delle generalità della Ditta, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un’agevole identificazione da parte dell’utenza e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.
La Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio.
Il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.
Il concessionario deve altresì applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi provinciali integrativi, in tutte le parti normative ed economiche.
Il concessionario si impegna ad esibire su richiesta dell'Amministrazione concedente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, conformandosi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione concedente.
Art. 11 - Responsabile del Servizio
II concessionario è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, il nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile del servizio.
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Tutte le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse dalla Provincia al Responsabile del Servizio presso i recapiti indicati dal concessionario.
Art. 12 - Manutenzione e tempi d'intervento
II concessionario dovrà effettuare a proprie cure e spese e a regola d'arte l'installazione dei distributori automatici nei punti assegnati dall'Amministrazione concedente, provvedendo a predisporre gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica ed idrica necessari al loro regolare funzionamento, in accordo con il servizio tecnico preposto dell’Ente.
Il concessionario non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di acqua e/o di energia elettrica.
È a carico del concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti.
Sono altresì a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.
È obbligo del concessionario assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori, in modo tale da garantirne l'ottimale condizione igienica.
Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie ispezioni volte a garantire il mantenimento dei prodotti somministrati in ottimali condizioni igienico-sanitarie, nonché l'adeguato rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori.
In caso di guasto e/o esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti, il concessionario è tenuto ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione concedente, tutti i giorni dell'anno (esclusi i sabati, le domeniche e le festività), dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico danneggiato con altro aventi pari o superiori caratteristiche, in caso di guasto non riparabile o nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 ore, fermo restando il rispetto della fornitura dei prodotti.
Art. 13 - Controlli e qualità del servizio
La Provincia si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sottoporre a controlli qualitativi e quantitativi i prodotti somministrati al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali e l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
In caso di difformità i prodotti non idonei dovranno essere sostituiti a spese del concessionario nel più breve tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli, il pagamento della relativa penale, di cui all'art 15 del presente capitolato, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
In ogni caso il concessionario è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
Art. 14 - Caratteristiche dei distributori automatici
II concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.
I distributori automatici devono essere delle migliori case produttrici e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle apparecchiature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e devono rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
I distributori installati dovranno, inoltre, essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene.
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Dovranno, pertanto, possedere la necessaria omologazione sanitaria.
Tutti i distributori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere nuovi di fabbrica o di recente fabbricazione (data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2018), privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere a norma con le disposizioni in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica e scale ed essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone così come indicato al successivo articolo 8 “Copertura assicurativa”;
- per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all’allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all’impiego di recipienti per l’acqua, occorrerà adottare tutte le misure igienico-sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo dell’acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri, ecc;
- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;
- rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (CEI 61-233) (Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC; i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, in modo tale da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione, così come meglio specificato nel proseguo;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei dolciumi;
- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti o contaminazioni;
- avere il dispositivo esterno di erogazione ergonomico tale da consentire un facile prelievo del prodotto;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere dotati di gettoniera per monete da euro 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 ed erogare il resto;
- indicare chiaramente che il distributore eroga il resto ed eventuali limiti e segnalare (chiaramente e tempestivamente) l’eventuale assenza di monete per il resto;
- permettere il pagamento tramite chiavi/tessere elettroniche o sistemi similari, che verranno distribuite dal concessionario, con credito ricaricabile ed universali per tutti i distributori installati nella Provincia;
- indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti, specificando la tariffa con e senza chiave elettronica (ove vi siano delle differenze di prezzo);
- avere un'interfaccia utente conforme alle vigenti normative sui disabili;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria, il nominativo del responsabile del servizio, i riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax) al fine di inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti;
- essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici);
-utilizzare bicchierini e palette di materiale biodegradabile.
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Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.
Art 15 - Caratteristiche dei prodotti e prezzi
Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre dovranno essere posti in maniera ben visibile all’acquirente ed indicare chiaramente marca e prezzo.
Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
- essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici e presentare aspetto, odore e sapore gradevoli;
- essere riconosciuti a livello nazionale;
- sono vietati: alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria, essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli in gradienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- è esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l’Amministrazione;
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato all’articolo 19 “Penali”, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Bevande calde
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
1) caffè:miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione;
2) bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;
3) bevande gusto cioccolata: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato / polvere di cacao ad ogni erogazione;
4) bevande al latte: almeno gr. 12 di latte in polvere ad erogazione;
5) caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d’orzo solubile;
6) bevande a base di ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
7) caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 per erogazione.
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L’erogazione di caffè, cacao e tè in cialde/capsule (nelle macchine distributrici di tale tipologia) dovrà avvenire in confezioni monoporzione o biporzione. Le cialde/capsule dei contenitori delle miscele dovranno rigorosamente essere in materiale per alimenti.
Bevande fredde
1) acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie PET, capacità l. 0,5, con tappo a vite;
2) bibite in lattina, capacità cl. 33;
3) succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20 ad alta % di frutta (consigliato minimo il 70% di frutta) senza zuccheri aggiunti e dolcificanti;
4) altre bevande fredde in PET, capacità varie (tè, altri succhi di frutta).
Prodotti alimentari in generale
1) snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al cioccolato, linea snack dietetici;
2) prodotti deperibili, quali panini (con farciture varie da almeno 40 gr.: prosciutto crudo/prosciutto cotto/salame, ecc.), tramezzini (con farciture varie da almeno 40 gr.: esempio prosciutto crudo/ prosciutto crudo maionese e tonno/ prosciutto crudo e formaggio/ prosciutto cotto e formaggio/ prosciutto cotto e maionese, ecc), pizzette, yogurt (contenenti almeno 125 g. di prodotto), purea di frutta, frutta fresca intera o a fette, macedonia, Parmigiano Reggiano (confezionata in atmosfera controllata);
Prodotti senza glutine
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili unprodotto dolce (ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salto (ad esempio cracker, gallette di riso) per una dieta priva di glutine, idonei ad un’alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita etichettatura.
Prodotti biologici
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce (ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salto (ad esempio cracker, gallette di riso) definiti, da apposita e certificata etichettatura, biologici. Tali prodotti dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, nonché quanto prescritto in precedenza.
II concessionario ha facoltà di integrare l'assortimento con ulteriori prodotti oltre a quelli sopra elencati (ad es. prodotti a km zero, prodotti equo solidali,...)
O.G.M. - Organismi geneticamente modificati
I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell’Amministrazione esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
Intolleranze ed allergie
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Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro -
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio:mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l’applicazione delle penali previste all’art. 20 del presente Capitolato Tecnico.
I prezzi all’utenza offerti per le tipologie di prodotti base riportati nella tabella seguente non dovranno essere superiori a quelli sotto indicati:
Prodotti Base | Prezzo max per l’utente (Iva compresa al 22%) | |
1 | Caffè | 0,55 € |
2 | Caffè/orzo in cialde | 0,45 € |
3 | Altre bevande calde (caffè decaffeinato, caffè macchiato, latte, cioccolata, orzo, the) | 0,55 € |
4 | Acqua 50 cl | 0,55 € |
5 | Snack dolci/salati (crackers, schiacciatine, biscotti, wafer gr. 40-50) | 0,65 € |
Il Concessionario, 10 giorni prima dell’inizio del servizio, dovrà trasmettere all’Amministrazione il Listino Ufficiale della Concessione, nel quale dovranno essere indicati tutti i prodotti in vendita (prodotti base e altri prodotti) e i relativi prezzi in moneta e chiave.
Art. 16 Supporti magnetici per l'uso dei distributori
II concessionario si impegna a fornire a titolo gratuito un numero minimo di chiavi o scheda magnetica ricaricabile per il personale pari a 10.
Potranno essere distribuite ulteriori chiavi o schede magnetiche agli utenti che ne facciano richiesta dietro pagamento di cauzione, il cui importo non potrà essere superiore ad Euro 5,00.
Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave o scheda.
Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici dovrà essere concordata con l'Amministrazione concedente.
I supporti magnetici dovranno garantire una scontistica sull'acquisto del singolo prodotto di almeno 0,10 € rispetto a quelli effettuati senza chiavetta.
Nel caso di smagnetizzazione della chiave o scheda magnetica fornita in gratuità o dietro cauzione, il concessionario sarà obbligato alla sua pronta sostituzione senza poter avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Nel caso di credito ancora presente sulla chiave o scheda magnetica sarà obbligato a fornire nuova chiave o nuova scheda caricata con l’esatto credito residuo di quella smagnetizzata.
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Art. 17 Cauzione
L’aggiudicatario, a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, dovrà prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull’importo contrattuale, pari al 10% dell'offerta, calcolata su tre anni di concessione e di durata non inferiore a mesi quaranta (40).
Tale fideiussione dovrà essere rilasciata da Agenzia provvista di rating e pari ad almeno:
- BBB valutata da Standard & Poor’s x Xxxxx Ratings
- Baa2 valutata da Moody’s
Trascorso il periodo di tre anni, nel caso di rinnovo contrattuale, la suddetta cauzione dovrà essere ripresentata alle medesime condizioni della precedente.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento.
La Provincia, in caso di ritardo di oltre 1 mese sul pagamento del canone concessorio, provvederà ad escutere la fideiussione, dichiarando risolto il contratto stesso.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti concessori, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.
Art.18 – Antimafia e Durc
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’accertamento da parte degli organi competenti dell’insussistenza di cause ostative a carico della Ditta, come previsto dalla normativa vigente.
Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziaria
La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 xx.xx. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 20 Penali
Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al concessionario, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati.
Valutate le contro deduzioni dell’interessato, l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 20, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
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L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all’aggiudicatario ed in caso di mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.
Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati all'ubicazione dei distributori):
1) Gestione ordinaria:
- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente capitolato:
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento del canone di concessione di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi autorizzati dall’Amministrazione;
- Presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal presente capitolato € 50,00 per ciascun prodotto, salvo l’immediato ritiro e sostituzione;
- Presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso: applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto trovato, salvo l’immediato ritiro e sostituzione;
- Mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell’ufficio competente: penale di € 100,00 per
singolo episodio;
- Mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria: € 100,00 per ogni episodio riscontrato;
- Constatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità competenti: € 100,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nella rimozione dei distributori automatici, rispetto ai termini indicati all'art. 2 del presente capitolato;
2) Interventi straordinari o a chiamata:
- Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili, rimozione prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato o in esito all’attivazione della chiamata da parte del personale del Servizio Economato Associato;
Art. 21 – Risoluzione
La Provincia di Savona si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'ari. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- qualora il concessionario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;
- violazione degli obblighi previsti delle clausole contrattuali e dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge;
- qualora il concessionario non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto di concessione;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- mancato pagamento del canone di concessione;
- ritardo nel pagamento del canone di concessione superiore a 30 (trenta) giorni;
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- ritardo nell'installazione o rimozione dei distributori automatici superiore a 5 (cinque) giorni rispetto ai termini indicati all'art. 2 del presente capitolato;
- ritardo nel rifornimento dei distributori automatici di una qualunque tipologia minima di prodotto superiore a 10 (dieci) giorni;
- ritardo nella riparazione di guasti tecnici dei distributori superiore a 7 (sette) giorni;
- somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali;
- somministrazione di prodotti non autorizzati dall'Amministrazione concedente;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità ;
- recesso del concessionario;
- mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'ari. 1453 del Codice civile;
In caso di risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto.
Il contratto potrà essere risolto anche per motivate esigenze dell’Ente, al momento non indicabili.
Art. 22- Recesso
II concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
Il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore indennizzo o rimborso.
Resta inteso che in caso di recesso dal contratto il concessionario dovrà impegnarsi ad assicurare il servizio fino al subentro del nuovo gestore.
Art. 23- Subappalto e cessione del contratto
È vietata ogni forma di subappalto e la cessione totale o parziale del contratto.
Art. 24 - Oneri contrattuali
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di concessione sono interamente a carico del concessionario.
Art. 25 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti dal concessionario sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione del contratto di concessione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Art. 26- Xxxxxx e disposizioni finali
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Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di contratti.