CONSEGNA E ACCETTAZIONE Clausole campione

CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettore. La consegna dei Servizi non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resi, ricevuti e accettati.
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 3.1. Ascom si adopera con ragionevole impegno a rispettare le tempistiche definite nell'Accordo, a condizione che il Cliente rispetti i suoi obblighi contrattuali. Il Cliente deve in particolare rispettare le condizioni di pagamento e tutti gli altri obblighi preliminari (ad esempio, collaborare con Ascom, rispondere prontamente a qualsiasi richiesta di Ascom necessaria ai fini dell’esecuzione dell’Accordo, ottenere e mantenere tutti i permessi e le licenze necessarie, ecc.).
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. Le consegne, anche parziali, devono avvenire entro i termini indicati nel Contratto. Se non indicati, devono avvenire entro il Termine di Completamento che decorre dalla Data di Esecuzione. In nessun caso, incluso il caso di controversie tra le Parti, l'Appaltatore potrà derogare i termini indicati nel Contratto, fatto salvo quanto di seguito indicato.‌ L'Appaltatore comunica tempestivamente ad ENEL la data effettiva di consegna, totale o parziale, dell’Oggetto del Contratto e contestualmente richiede l'indicazione della Data di Accettazione Provvisoria, ovvero comunica eventuali circostanze che abbiano causato o possano causare un ritardo rispetto agli stessi, indicando la nuova data di consegna prevista, da confermarsi successivamente con specifica comunicazione ad ENEL. L'Appaltatore si impegna a rimediare a proprie spese e carico ad eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali, anche se giustificati.‌ ENEL indica all'Appaltatore la Data di Accettazione Provvisoria entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 9.4.4. delle CG. Alla Data di Accettazione Provvisoria ENEL incontrerà il Rappresentante dell'Appaltatore per espletare le attività di cui all’art. 9.5delle CG di seguito indicata (“Riunione di Accettazione Provvisoria”). Materiali e attrezzature.‌ I materiali e le attrezzature dovranno essere consegnati nel luogo previsto nel Contratto. L’Appaltatore è responsabile del trasporto fino a destinazione, incluse eventuali attività di sdoganamento, e lo scarico, salvo quanto diversamente disposto nel Contratto, in conformità a quanto previsto all’art. 20 delle CG. L'Appaltatore ove necessario, si impegna ad ottenere dalle autorità competenti i necessari permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni, anche doganali, o la scorta della polizia per il trasporto dei materiali e a sostenere tutti i costi connessi e correlati (es. per deviazione del traffico, rinforzo di ponti, segnaletica ecc.). Tutti i materiali e le attrezzature saranno opportunamente contrassegnati, accompagnati da informazioni adeguate ed etichettati per agevolarne l'accettazione una volta giunti a destinazione, e corredati da una bolla di consegna contenente le informazioni specificate nel Contratto.‌ Dopo aver ricevuto i materiali o le attrezzature, ENEL rilascia il Documento di Accettazione Provvisoria ovvero, in mancanza di Collaudi e/o controlli finali, ENEL approva la bolla di consegna specificata all’art. 9.5.5. delle CG.‌
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. Se la Finanziaria richiede al Cliente di firmare un certificato di consegna e accettazione o altro documento simile che confermi che i Prodotti Finanziati sono stati consegnati, installati e operativi ("Certificato D&A"), il Cliente dovrà firmare tale Certificato D&A entro tre (3) giorni di completamento dell'installazione di ciascuna fase.
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 5.1 Ove non diversamente stabilito nella Conferma d'ordine, tutte le consegne dei Prodotti verranno effettuate con la formula CIP (trasporto e assicurazione pagati fino al) luogo di destinazione. La formula CIP avrà il significato a essa attribuito nell’ultima versione degli INCOTERMS pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia, al momento della Conferma d'ordine.
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. Il Software si considera consegnato e accettato dall'Utente alla prima data in cui viene reso disponibile per il download o l'installazione o alla data in cui Cisco spedisce i supporti tangibili (ad es. CD o DVD) contenenti il Software. L'Utente accetta di essere vincolato ai termini del presente EULA a partire dalla data di accettazione. Qualora l'Utente non abbia il potere di stipulare il presente EULA o qualora non volesse accettarnei termini, è pregato di non utilizzare il Software. È altresì tenuto a restituirlo alla Fonte Approvata, disabilitarlo o disinstallarlo e richiedere un rimborso totale entro trenta (30) giorni dalla data dell'acquisto iniziale. Il diritto alla restituzione e al rimborso si applica solo se si è utente finale originale licenziatario del Software.
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 9.4.1 Le consegne, anche parziali, devono avvenire entro i termini indicati nel Contratto. Se non indicati, devono avvenire entro il Termine di Completamento che decorre dalla Data di Esecuzione. In nessun caso, incluso il caso di controversie tra le Parti, l'Appaltatore potrà derogare i termini indicati nel Contratto, fatto salvo quanto di seguito indicato.‌
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 2.1 Le consegne devono corrispondere agli ordini e ai programmi di consegna dell’Acquirente in termini di esecuzione, quantità e suddivisione e devono essere eseguite puntualmente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).