Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a) La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. La funzione è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro art.58, dal CCNL SCUOLA e dal Dlgs. 81/2008.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’elezione e/o designazione del RLS avverrà a norma dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008. I lavoratori hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione: Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti in aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti, il RLS è eletto tra i lavoratori dell’azienda e, nel caso di mancata elezione, le funzioni dovranno essere svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) nominato per delega dei lavoratori iscritti da parte delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità risulterà eletto colui che svolge all’interno dell’impresa, attività inerenti all’incarico. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato entro 2 giorni lavorativi al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato o determinato, purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato. La durata dell'incarico è sino a richiesta di revoca da parte di almeno il 50% più 1 dei lavoratori dell’azienda.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il RLS, in considerazione delle dimensioni occupazionali dell’Opera, come previsto dall’articolo 59 del CCNL, viene eletto trai componenti della RSU all’atto della sua costituzione o, in mancanza di essa tra i componenti delle RSA. Deroghe alla suddetta procedura potranno essere oggetto di intesa tra le parti. Per lo svolgimento dei suoi compiti il RLS ha diritto a 24 ore di permessi retribuite. Le ore di permesso del RLS facente parte della RSU o della RSA non incidono sul monte ore di permessi delle strutture di rappresentanza.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I lavoratori hanno diritto ad eleggere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "R.L.S."; il numero dei rappresentanti previsto dalla legge è di uno fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti fino a 1.000 lavoratori e sei oltre. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da svolgersi durante l'orario di lavoro per un numero minimo di 32 ore lavorative senza oneri economici a carico dei lavoratore. Il R.L.S. ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi. L'accesso ai luoghi di lavoro del R.L.S. deve essere preventivamente segnalata alla cooperativa. La cooperativa consulta il rappresentante su tutti gli eventi previsti dalla legge: il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Esaminato il presente Xxxxx e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procederà alla compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali proposte formulate o l’assenza delle stesse. Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte Direttore dei lavori DA NOMINARE Indirizzo Codice Fiscale Partita IVA ARCH. XXX XXXXXXX Indirizzo Codice Fiscale Partita IVA Coordinatore sicurezza in fase di progettazione GEOM. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Indirizzo XXX X.XXX XXXXX, 00/X Xxxxx XXXXXXXXXXXXX CAP 00053 Indirizzo e-mail XXXXXXXXXX@XXXXX.XXX Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X Partita IVA Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione GEOM. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Indirizzo Codice Fiscale Partita IVA ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi Impresa esecutrice - Impresa esecutrice Data presunta di inizio lavori Data presunta di fine lavori Importo lavori appaltati/subappaltati Oneri sicurezza per i lavori svolti P.S.C. COMUNE DI CIVITAVECCHIA Sezione 3 - AREA DI CANTIERE Rev. 0 – 02/08/2018 pag. 17 In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà essere allestito il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. In conformità all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi è finalizzata all’individuazione e valutazione dei rischi che il cantiere può trasmettere all’ambiente circostante e quelli che può ricevere da esso (es. altri cantieri, insediamenti produttivi ecc.). Per quanto sopra si evidenziano i seguenti fattori di rischio: RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE NELL’AMBIENTE: - diffusione di agenti chimici, quali polveri nelle fasi di demolizione e movimentazione dei materiali di risulta; - diffusione di agenti fisici, quali rumore nelle fasi di utilizzo di utensili elettrici portatili quali smerigliatrice, trapano, martello demolitore, attrezzature quali piastra vibrante e impiego di mezzi d’opera quali autocarro, macchina scarificatrice, vibro finitrice, rullo compattatore; RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE AL CANTIERE: - Investimento per transito di veicoli sulle sedi stradali; - Inalazione di smog per presenza di traffico veicolare; P.S.C. COMUNE DI CIVITAVECCHIA Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Rev. 0 – 02/08/2018 pag. 18
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Esaminato il presente Xxxxx e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procederà alla compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali proposte formulate o l’assenza delle stesse.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si intende il lavoratore che rappresenta i lavoratori in tutte le questioni relative l’igiene e la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Deve essere consultato dal datore di lavoro in alcune questioni, può esprimere delle osservazioni sui sistemi di prevenzione, partecipa alle riunioni periodiche del Servizio di prevenzione e protezione. Viene eletto o nominato dai lavoratori stessi e deve ricevere dal datore di lavoro una formazione specifica. Reati le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Art. 2 comma 1 lettera i) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Imprese fino a 15 lavoratori