BCC Vita S.p.A.
BCC Vita S.p.A.
Gruppo Cattolica Assicurazioni
“Mutuo Assicurato.”
(CODICE TARIFFA 4C29U)
SET INFORMATIVO composto da:
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Documento informativo precontrattuale (DIP Vita)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita) Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
Modulo di Adesione
4C29U – Ed. aggiornata al 01/01/2019
Assicurazione collettiva temporanea per il caso di morte ed invalidità totale e permanente
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
BCC Vita S.p.A.
Prodotto: Mutuo Assicurato (4C29U)
Data di realizzazione: 01/01/2019 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato?
È una polizza collettiva temporanea per il caso di morte ed invalidità totale e permanente a premio mensile e a copertura del debito residuo per i mutui erogati.
³ Non ci sono garanzie escluse dalla copertura assicurativa.
✓ Sono assicurabili i mutui chirografari, ipotecari prima casa, prestiti al consumo o finanziamento fondiario e accolli di mutui già esistenti per le seguenti garanzie:
✓ Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al debito residuo in linea capitale rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data del sinistro e calcolato al mese precedente.
✓ Prestazione in caso di invalidità totale permanente (ITP): in caso di sopraggiunta invalidità totale e permanente dell’Assicurato (di grado uguale o superiore al 66%) nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al debito residuo in linea capitale rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti, e calcolato al mese precedente.
✓ La somma assicurata:
✓ Il capitale assicurato è determinato sulla base del mutuo stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo in linea capitale rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data del sinistro e calcolato al mese precedente.
✓ Il capitale massimo assicurabile non può superare l’importo di € 206.583,00 per il complesso dei mutui dallo stesso stipulati con la BCC.
Ci sono limiti di copertura?
! È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
! suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla data di adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
! etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze non sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
! pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
! volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
! infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
! malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
! svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
! È escluso dalla garanzia ITP solo i casi che si siano verificati in conseguenza diretta o indiretta di:
! partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
! guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
! pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
! partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
! operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato;
! delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
! guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
! atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
! svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
! infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri,Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.
! Sono previste condizioni di carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.
! Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP aggiuntivo.
✓ Non vi sono limiti territoriali alla copertura.
Dove vale la copertura?
– L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.
– In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che il Contraente e/o i Beneficiari consegnino alla Compagnia la documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP aggiuntivo.
– L’assicurato deve sottoscrivere il modulo di adesione
– L’Assicurato deve compilare il Questionario sanitario nelle modalità previste nel DIP Aggiuntivo.
– Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:
– Trasferimento di domicilio dell’aderente/Assicurato in uno stato estero;
– Trasferimento di residenza dell’Assicurato in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
– Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP aggiuntivo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Quando e come devo pagare? |
− A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare, tramite addebito sul proprio Conto Corrente, all’Intermediario un importo pari al premio calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ed alla data di ciascun eventuale rinnovo mensile. − Il premio mensile, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate ed all’ammontare del capitale assicurato (debito residuo alla fine del mese precedente alla data di versamento del premio). − Con riferimento alle sole nuove sottoscrizioni del mese, il primo premio da versare viene calcolato pro rata temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di decorrenza della copertura assicurativa riportata sul Modulo di Adesione e la data di fine mese. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
− L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, che avviene dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo concesso a ciascun Assicurato o del giorno di comunicazione alla BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) dell’intervenuto accollo del mutuo, sempre che sia stato pagato il premio e l’Assicurato stesso abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Qualora il premio non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza. − La durata dell’assicurazione, ossia l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è mensile con tacito rinnovo mensile e corrisponde a quella del Contratto di Mutuo. |
− Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: − scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo; − alla data di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa, fermo restando i requisiti soggettivi; − in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento ove l’Assicurato riceva la restituzione della quota parte di premio pagato e non goduto e non richieda il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale) del mutuo originariamente stipulato; − alla data del decesso. − alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti che determini il successivo pagamento del capitale assicurato da parte della Compagnia. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della prestazione in caso di ITP, il contratto si estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato; − L’Aderente/Assicurato deve avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora l’Aderente/Assicurato nel corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? |
− L’assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso. − A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le Parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. − Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI × NO |
− Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione. |
Assicurazione temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
BCC Vita S.p.A
Prodotto: Mutuo Assicurato (4C29U)
Data di realizzazione: 01/01/2019 - Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BCC Vita S.p.A. – Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, sede legale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 20143 Milano - Tel. 00000000; Sito internet: xxx.xxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxx.xxx.xx ; PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1
– 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Tel. 00000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx ; e-mail: xxxx@xxxxxxx.xxx.xx; PEC:xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno 2002; Iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00143.
BCC Vita S.p.A, con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d’Amministrazione, l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 168,2 milioni (capitale sociale: 62 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 96 milioni di Euro). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di BCC Vita S.p.A. (SFCR) è disponibile sul sito internet BCC Vita S.p.A. xxx.xxxxxxx.xxx. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,88 (SCR ratio) e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) pari a 166 milioni di euro e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) pari a 88 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 40 milioni di Euro.
Al contratto si applica la legge italiana.
– Sono assicurabili con la presente copertura le operazioni di prestito personale contratte sotto forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario (di seguito denominata per brevità “mutuo”), offerte dalle Banche facenti parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito denominate per brevità “BCC”).
– Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate più persone, a condizione che siano cointestatarie di un mutuo per averlo contratto ovvero accollato congiuntamente.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
- Condizioni di carenza:
− Il Contraente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
− Qualora l’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva avvenga senza rapporto di visita medica, il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato.
− Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dall’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite,
Ci sono limiti di copertura?
encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
c) di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio
– fermo quanto disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. Il Contraente e/o l’Assicurato e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato − richiesta sottoscritta dall’Assicurato; − fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Assicurato. In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento: − richiesta dell’Assicurato e, qualora richiesto dalla Compagnia, idonea documentazione che attesti l’estinzione anticipata o il trasferimento del finanziamento. In caso di decesso − richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; − fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale; − fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; − certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; − relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica; − Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente: − in presenza di testamento: o nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; o nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti; o l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari). − in assenza di testamento: o le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza). Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati. −dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima; −in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione; −in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia; −una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso, |
dovuto a fronte del Contratto di mutuo. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie. Su richiesta dell’Assicurato e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa. In caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia: −richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dall’Assicurato; −fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’Assicurato; −copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri in ospedale, clinica o casa di cura, resisi necessari per gli infortuni che avrebbero determinato l’ITP; −certificato medico redatto su apposito modulo fornito dalla Compagnia; −certificato attestante l’ITP rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, completo di documentazione presentata per il rilascio; −ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento dell’ITP. Entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’ITP o è avvenuto il sinistro invalidante, l’Assicurato e/o il Beneficiario devono comunicare alla Compagnia il verificarsi dell’Invalidità Totale Permanente accompagnata dai suddetti documenti. Entro 6 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa, la Compagnia si impegna a pronunciarsi sulla sussistenza di un grado di ITP pari o superiore al 66%, sempreché non vi sia disaccordo tra le parti sulla valutazione dell’ITP ed a condizione che la Compagnia abbia a disposizione tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa. Qualora entro il suddetto termine l’ITP risulti in modo definitivo pari o superiore al 66% ovvero qualora l’ITP – ancorché non stabilizzata – risulti pari o superiore al 66% e la Compagnia non preveda il consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia stessa accerta l’ITP. Qualora, al contrario, l’ITP – non ancora stabilizzata – risulti pari o superiore al 66%, ma la Compagnia preveda il consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti. A seguito di tali ulteriori verifiche, in caso di consolidamento per gradi superiori al 66%, la Compagnia accerta l’ITP. In caso di difficoltà di accertamento dell’ITP, la Compagnia potrà svolgere tutte le indagini e potrà sottoporrel’Assicurato alle visite mediche ritenute necessarie ai fini della valutazione dello stato di ITP. Il Contraente si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione; in particolare l’Intermediario si impegna a fornire una dichiarazione che indichi l’ammontare del debito residuo alla data di accertamento dello stato di ITP dell’Assicurato, dovuto a fronte del Contratto di mutuo. La Compagnia potrà richiedere una comunicazione dell’Intermediario indicante il debito residuo al momento del sinistro dell’assicurato unitamente al piano di ammortamento contenente tutte le rate pagate fino al verificarsi dell’evento. La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali. Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. | |
Liquidazione della prestazione: Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare. La liquidazione dei sinistri verrà effettuata alla BCC entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo. Decorso tale termine sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso la Banca cui è appoggiato il contratto, se anteriore. |
La suddetta documentazione deve essere inviata dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dal Beneficiario alla Compagnia mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX). Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Compagnia nonché tutti i costi necessari per la produzione della documentazione suindicata non sono imputabili per alcuna ragione alla Compagnia. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) Ha diritto, quando il Contraente e/o l’Assicurato ha agito con dolo o colpa grave: - Di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; - Di trattenere il premio. B) Ha diritto, quando il Contraente e/o l’Assicurato non ha agito con dolo o colpa grave: - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contrente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | − Il pagamento di ciascun premio sarà effettuato dall’Intermediario, per nome e per conto dell’Assicurato (il quale sostiene il costo), alla Compagnia tramite bonifico bancario. − Il versamento del premio di perfezionamento e dei successivi premi, avviene tramite Autorizzazione di addebito in conto corrente dell’Assicurato che viene sottoscritta nel Modulo di Adesione; tale autorizzazione implica l’addebito del premio di assicurazione presso la BCC. Nel caso in cui venisse estinto il conto corrente di appoggio utilizzato per l’addebito automatico di cui sopra, l’Assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia inviando una raccomandata a BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) |
Rimborso | − In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (fine del mese della data di estinzione); più precisamente, tale parte di premio è calcolata pro rata temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di estinzione del mutuo e la fine del mese della data di estinzione stessa. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Sconti | Non sono previsti sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ove vi siano più Assicurati cointestatari del mutuo, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non pregiudica la continuazione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti. |
Sospensione | L’Assicurato ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. In tal caso le coperture assicurative cesseranno dal momento in cui è stato sospeso il pagamento dei premi e rimarranno acquisiti dalla Compagnia tutti i premi pagati fino al momento della risoluzione. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non è prevista la revoca per Assicurato. |
Recesso | − L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. . Ufficio Gestione Portafoglio – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. − La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida. − Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. |
− Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla naturale scadenza (fine del mese della data di effetto del recesso). | |
Risoluzione | Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI × NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione |
Richiesta di informazioni | Non si prevede la possibilità di richiedere valori di riscatto o riduzione in quanto non presenti. |
Sono assicurabili le persone fisiche che:
- sono correntisti di una BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) e che contraggono un mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario)presso la medesima BCC,
- alla sottoscrizione, o a quella dell’accollo di un mutuo già esistente, abbiano un’età compresa tra:
o minimo 18 e massimo 74 anni (anagrafici); L’età massima assicurabile a scadenza è pari:
- 75 anni assicurativi.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Durata della copertura assicurativa | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Qualsiasi | 46,,0% del premio mensile |
Costi dei PPI
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.
Ogni eventuale onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
Costi per il riscatto:
Non è previsto il riscatto.
Costi per l’erogazione della rendita:
Non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita.
Costi per l’esercizio delle opzioni:
Non sono presenti opzioni contrattuali.
Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto
Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio mensile corrisposto.
I costi gravanti sul premio mensile sono rappresentati nella tabella che segue:
Quali costi devo sostenere?
70,65%
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Fax 0000000000 – E-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti di plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI ADESIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE ED INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE A PREMIO MENSILE E A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO PER I MUTUI EROGATI
(CODICE TARIFFA 4C29U)
Art. 1. Oggetto
Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio mensile, di durata mensile e con tacito rinnovo mensile, con la quale la Compagnia, in caso di morte dell’Assicurato o di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia dell’Assicurato stesso (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva), garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato così come definito all’Art. 6.
Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia (di seguito ITP) l’Assicurato che a seguito di infortunio o malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%.
L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte e in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato attraverso la compilazione del Questionario Sanitario.
Nel caso di mancata sottoscrizione del Questionario Sanitario, il presente contratto non produrrà effetti.
Il rischio morte e il rischio ITP è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati.
Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella Scheda Convenzione.
L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, che avviene dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo concesso a ciascun Assicurato o del giorno di comunicazione alla BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) dell’intervenuto accollo del mutuo, sempre che sia stato pagato il premio e l’Assicurato stesso abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.
Qualora il premio non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Art. 3 – Diritto di recesso.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. . Ufficio Gestione Portafoglio – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le Parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla naturale scadenza (fine del mese della data di effetto del recesso).
Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni. La Compagnia provvederà a rimborsare il premio all’Assicurato.
Art. 4 – Il premio.
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare, tramite addebito sul proprio Conto Corrente, all’Intermediario un importo pari al premio calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ed alla data di ciascun eventuale rinnovo mensile.
Il pagamento di ciascun premio sarà effettuato dall’Intermediario, per nome e per conto dell’Assicurato (il quale sostiene il costo), alla Compagnia tramite bonifico bancario.
Il premio mensile, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate ed all’ammontare del capitale assicurato (debito residuo alla fine del mese precedente alla data di versamento del premio).
Con riferimento alle sole nuove sottoscrizioni del mese, il primo premio da versare viene calcolato pro rata temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di decorrenza della copertura assicurativa riportata sul Modulo di Adesione e la data di fine mese.
I premi vengono impiegati esclusivamente per la copertura dei rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e di invalidità); pertanto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale o di sospensione del pagamento dei premi, nessuna prestazione è prevista a carico della Compagnia.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (fine del mese della data di estinzione); più precisamente, tale parte di premio è calcolata pro rata temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di estinzione del mutuo e la fine del mese della data di estinzione stessa. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Il versamento del premio di perfezionamento e dei successivi premi, avviene tramite Autorizzazione di addebito in conto corrente dell’Assicurato che viene sottoscritta nel Modulo di Adesione; tale autorizzazione implica l’addebito del premio di assicurazione presso la BCC.
Nel caso in cui venisse estinto il conto corrente di appoggio utilizzato per l’addebito automatico di cui sopra, l’Assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia inviando una raccomandata a:
BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
– di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
– di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
Art. 6 – Capitale assicurato.
Il capitale assicurato è determinato sulla base del mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario) stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo in linea capitale (di seguito denominato per brevità “debito residuo”) rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data del sinistro e calcolato al mese precedente.
Per ciascun singolo Assicurato, il capitale massimo assicurabile non può superare l’importo di € 206.583,00 (duecentoseimilacinquecentottantatre/00) per il complesso dei mutui dallo stesso stipulati con la BCC.
Art. 7 – Rischio morte – Esclusioni e limitazioni della garanzia.
A. ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
− partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
− partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
− guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
− suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla data di adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
− trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
− etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze non sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
− pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
− volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
− infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
− malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;
− dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
− svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose,controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
B. CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA.
Il Contraente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
Qualora l’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva avvenga senza rapporto di visita medica, il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato.
Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dall’adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
c) di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
Art. 7.1 - Rischio invalidità totale permanente – Esclusioni.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di ITP che si siano verificati in conseguenza diretta o indiretta di:
− partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
− guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
− pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
− partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
− ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
− operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato;
− delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
− guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
− partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
− trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
− atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
− svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
− infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri,Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
− dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.
Art. 8 – Cessazione della garanzia per il caso di morte e per il caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia .
Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
− scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo;
− esercizio del diritto di recesso;
− alla data di cessazione del pagamento dei premi;
− alla data di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa, fermo restando i requisiti previsti all’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione;
− in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento ove l’Assicurato riceva il la restituzione della quota parte di premio pagato e non goduto e non richieda il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale) del mutuo originariamente stipulato;
− alla data del decesso.
− alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti che determini il successivo pagamento del capitale assicurato da parte della Compagnia. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della prestazione in caso di ITP, il contratto si estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato;
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non pregiudica la continuazione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.
In caso di mancato pagamento dei premi entro 30 giorni dalla data prevista per il pagamento degli stessi la garanzia decade.
Art. 9 – Costi.
Art. 9.1 – Costi sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio mensile corrisposto.
Ogni eventuale onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarranno esclusivamente a carico dell’Assicurato.
I costi gravanti sul premio mensile sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Durata della copertura assicurativa | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Qualsiasi | 46,0% del premio mensile |
* * *
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
70,65%
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
Art. 10 – Requisiti soggettivi.
Sono assicurabili le persone fisiche che:
− sono correntisti di una BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) e che contraggono un mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario)presso la medesima BCC,
– alla sottoscrizione, o a quella dell’accollo di un mutuo già esistente, abbiano un’età compresa tra:
✓ minimo 18 e massimo 74 anni (anagrafici); L’età massima assicurabile a scadenza è pari:
✓ 75 anni assicurativi.
− abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione
− abbiano sottoscritto, il Questionario Sanitario.
Avvertenza: Resta inteso che la Compagnia ha diritto:
− di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
− di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
L’Aderente/Assicurato deve avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora l’Aderente/Assicurato nel corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate più persone, a condizione che siano cointestatarie di un mutuo per averlo contratto ovvero accollato congiuntamente.
Art. 11 – Durata.
La durata dell’assicurazione, ossia l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è mensile con tacito rinnovo mensile e corrisponde a quella del Contratto di Mutuo.
Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
− scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo;
− esercizio del diritto di recesso;
− alla data di cessazione del pagamento dei premi;
− alla data di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa, fermo restando i requisiti previsti all’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione;
− in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento ove l’Assicurato riceva il la restituzione della quota parte di premio pagato e non goduto e non richieda il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale) del mutuo originariamente stipulato;
− alla data del decesso;
− alla data di riconoscimento dell’ITP da parte degli Enti preposti che determini il successivo pagamento del capitale assicurato da parte della Compagnia. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della prestazione in caso di ITP, il contratto si estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato.
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non pregiudica la continuazione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.
Art. 12 – Conflitto di interessi.
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 13 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o l’Assicurato e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dal contratto da parte del Contraente:
– richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato:
– richiesta sottoscritta dall’Assicurato.
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Assicurato.
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento:
– richiesta dell’Assicurato e, qualora richiesto dalla Compagnia, idonea documentazione che attesti l’estinzione anticipata o il trasferimento del finanziamento.
In caso di decesso:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
– relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
– Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
• in presenza di testamento:
− nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
− nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti;
− l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
• in assenza di testamento:
− le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
– dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima;
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
– in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia;
– una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso, dovuto a fronte del Contratto di mutuo. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie.
Su richiesta dell’Assicurato e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
In caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dall’Assicurato;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’Assicurato;
– copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri in ospedale, clinica o casa di cura, resisi necessari per gli infortuni che avrebbero determinato l’ITP;
– certificato medico redatto su apposito modulo fornito dalla Compagnia;
– certificato attestante l’ITP rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, completo di documentazione presentata per il rilascio;
– ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento dell’ITP.
Entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’ITP o è avvenuto il sinistro invalidante, l’Assicurato e/o il Beneficiario devono comunicare alla Compagnia il verificarsi dell’Invalidità Totale Permanente accompagnata dai suddetti documenti.
Entro 6 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa, la Compagnia si impegna a pronunciarsi sulla sussistenza di un grado di ITP pari o superiore al 66%, sempreché non vi sia disaccordo tra le parti sulla valutazione dell’ITP ed a condizione che la Compagnia abbia a disposizione tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa.
Qualora entro il suddetto termine l’ITP risulti in modo definitivo pari o superiore al 66% ovvero qualora l’ITP – ancorché non stabilizzata – risulti pari o superiore al 66% e la Compagnia non preveda il consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia stessa accerta l’ITP.
Qualora, al contrario, l’ITP – non ancora stabilizzata – risulti pari o superiore al 66%, ma la Compagnia preveda il consolidamento per gradi inferiori al 66%, la Compagnia si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti. A seguito di tali ulteriori verifiche, in caso di consolidamento per gradi superiori al 66%, la Compagnia accerta l’ITP.
In caso di difficoltà di accertamento dell’ITP, la Compagnia potrà svolgere tutte le indagini e potrà sottoporre l’Assicurato alle visite mediche ritenute necessarie ai fini della valutazione dello stato di ITP.
Il Contraente si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione; in particolare l’Intermediario si impegna a fornire una dichiarazione che indichi l’ammontare del debito residuo alla data di accertamento dello stato di ITP dell’Assicurato, dovuto a fronte del Contratto di mutuo.
La Compagnia potrà richiedere una comunicazione dell’Intermediario indicante il debito residuo al momento del sinistro dell’assicurato unitamente al piano di ammortamento contenente tutte le rate pagate fino al verificarsi dell’evento.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali.
Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La liquidazione dei sinistri verrà effettuata alla BCC entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo. Decorso tale termine sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso la Banca cui è appoggiato il contratto, se anteriore.
La suddetta documentazione deve essere inviata dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dal Beneficiario alla Compagnia mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Compagnia nonché tutti i costi necessari per la produzione della documentazione suindicata non sono imputabili per alcuna ragione alla Compagnia.
Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni.
In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiario sono gli Eredi legittimi o altra persona designata al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione o che risulterà designata al momento dell’evento.
In caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio dell’Assicurato, Beneficiario è l’Assicurato stesso.
L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Art. 15 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dei Beneficiari.
Art. 16 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 17 – Prescrizione.
Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura, annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Xxxxx.
L'articolo 2952 dei Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). Come previsto dalla normativa vigente in materia di Rapporti Dormienti dell’art. 1, comma 345 quater Legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione, di cui all’art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 1 comma 343 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006).
In riferimento a quanto sopra riveste particolare importanza ricordare che, per tutte le richieste di liquidazione pervenute oltre il termine di prescrizione previsto di dieci anni, la Compagnia liquiderà direttamente al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di conseguenza il contratto in oggetto non potrà in nessun modo essere liquidato agli eredi/Beneficiari.
Art. 18 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):
• cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
• i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
(11) vedi nota 9;
(12) vedi nota 9;
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari;, medici fiduciari consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alle finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte.
Si precisa che:
o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;
o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
Adeguata verifica
GLOSSARIO
della clientela L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e l’Assicurato.
Assicurato Persona fisica, correntista della BCC, sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Beneficiario e che, a tal fine, abbia stipulato il contratto di mutuo e sottoscritto il modulo di adesione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dall’Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso
Capitale in caso di invalidità permanente totale
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Indennità liquidabile sotto forma di capitale in caso di infortunio e/o malattia dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale che ha come conseguenza un’invalidità permanente totale dello stesso.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Compagnia Vedi “Società”.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello degli Assicurati.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione collettiva.
Contratto di Mutuo Contratto con il quale una parte (mutuante, solitamente una banca) consegna all'altra (mutuatario, colui che chiede il mutuo) una determinata quantità di denaro e l'altra si obbliga a restituire, secondo un piano di ammortamento predeterminato,
altrettanta quantità di denaro maggiorato degli interessi concordati nel contratto.
Costi (o spese) Oneri a carico dell’Assicurato gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza del contratto Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente e/o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione dell’Assicurato.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Set Informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− Dip Vita;
− Dip Aggiuntivo Vita;
− Condizioni di Assicurazione;
− Glossario;
− Modulo di proposta.
Garanzia assicurativa Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurativa al Beneficiario.
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
ISVAP
IVASS (ex ISVAP)
Vedi “IVASS”.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione
Modulo di adesione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Il modulo sottoscritto da ciascuno degli Assicurati e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della copertura assicurativa.
Perfezionamento del Contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Data di decorrenza indicata nel modulo di adesione, a condizione che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di puro rischio Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio unico Importo che l’Assicurato si impegna a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Proposta
Proroga
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione collettiva.
Questionario Sanitario o anamnestico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente e dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sostituto d'imposta Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Sovrapremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
“Mutuo Assicurato.”
Modulo di adesione
Tariffa temporanea monomensile per il caso di morte e di invalidità totale e permanente - Codice Tariffa 4C29U
Convenzione n. Banca di Credito Cooperativo: | ABI: | ||||
ASSICURATO | |||||
Cognome Nome: Data di nascita: Luogo di nascita: Professione - Sottogruppo: | xxxxx | xx Codice Fiscale: Prov: Ramo attività: | x x | Sesso: | |
DATI COPERTURA ASSICURATIVA | |||||
Data di Stipula Mutuo: |
Numero Mutuo:
Data di decorrenza copertura assicurativa:
Età assicurativa:
Il Capitale Assicurato è determinato ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio da corrispondere per il primo mese è calcolato in pro rata temporis fino alla fine del mese.
PRESTAZIONI CONTRATTUALI
In caso di morte o di invalidità permanente e totale (uguale o superiore al 66%) dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Società corrisponderà agli aventi diritto il debito residuo in linea capitale, rilevato dal piano di ammortamento, calcolato al mese precedente il sinistro, secondo le modalità descritte all’interno del Set Informativo.
BENEFICIARI
In caso di morte: si rimanda all’Appendice Beneficiari
In caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio dell’Assicurato, Beneficiario è l’Assicurato stesso. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
VERSAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurato, quale intestatario di X/X xxxxxx xx , XXX xxxxx , autorizza l’addebito dei premi assicurativi. Il
pagamento del premio è condizione essenziale per l’efficacia del contratto.
L’Assicurato
COSTI E QUOTA PARTE PERCEPITA DAGLI INTERMEDIARI
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, in valore percentuale, dei costi sostenuti dall’Assicurato e della quota parte degli stessi percepita in media dagli Intermediari con riferimento a ciascuna tipologia di costo.
Tipo costo | Misura costo | Quota parte del costo percepito dagli Intermediari (in percentuale) |
Xxxxx gravanti sul premio | 46,0% | 70,65% |
Esempio n.1 Premio complessivo: 15,00 Euro
Ammontare costo: 6,90 Euro
Importo del costo percepito dagli Intermediari:4,87 Euro
Esempio n.2 Premio complessivo: 30,00 Euro
Ammontare costo: 13,80 Euro
Importo del costo percepito dagli Intermediari: 9,75 Euro
DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione del presente contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione di recesso
va inviata a mezzo lettera raccomandata presso la Sede Operativa della Società, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata. L’importo del premio – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto – verrà restituito all’Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato dichiara:
• che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete e che non hanno taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate precedentemente, assumendo ogni responsabilità sulle risposte e dichiarazioni stesse, anche se scritte da altri; Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate.
In particolare, la Compagnia ha diritto:
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
• di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1919 del Cod. Civ., all’assicurazione sulla propria vita denominata “Mutuo Assicurato”, a seguito della Convenzione, stipulata tra Società BCC Vita S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,0 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, e la Contraente dell’Assicurazione Collettiva;
• di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia dovuto o dovesse ricorrere sia prima che dopo aver rilasciato le dichiarazioni sul suo stato di salute, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali anche dopo il verificarsi dell’evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione;
• di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. "Codice in Materia di Protezione dei Dati", a trasmettere a BCC Vita S.p.A. e ad altri soggetti (quali società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, e/o riassicuratori) le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto di assicurazione di cui alla Polizza.
• di aver ricevuto e preso visione della seguente documentazione di “Mutuo Assicurato.”, (codice Tariffa 4C29U), che costituisce parte integrante del contratto:
o Set Informativo;
• di essere stato adeguatamente informato che la presente polizza è facoltativa, vale a dire non obbligatoria né condizionante l’erogazione del mutuo.
Firma dell’Assicurato
L’Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., di approvare specificatamente le seguenti disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione: Art. 1. Oggetto; Art. 7 Rischio morte – Esclusioni e limitazioni delle garanzie; Art. 7.1 - Rischio invalidità totale e permanente – Esclusioni e Art. 13 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Firma dell’Assicurato
L’Assicurato autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l’invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.
Firma dell’Assicurato
QUESTIONARIO SANITARIO | |||
AVVERTENZA Per potere aderire alla Polizza Collettiva, all’assicurando è richiesto di rispondere al presente Questionario Sanitario. Si avverte l’assicurando che: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti compromettono il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.; b) prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario, è necessario verificare l’esattezza e la rispondenza a verità della risposte rese nel Questionario Sanitario; c) anche nei casi non espressamente previsti dall’Assicuratore, l’assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica sarà a carico dell’assicurando stesso. L’Assicuratore si riserva il diritto di prestare o meno le coperture assicurative previo esame della documentazione sanitaria prodotta dall’assicurando. | |||
Sono assicurabili solo i soggetti che rispondono “No” a tutte le domande incluse nel Questionario Sanitario. L’Assicuratore pertanto, anche ai fini dell’art. 1893 2° comma del codice civile, dichiara espressamente che non intende assumere il rischio (nemmeno a diverse condizioni) qualora fosse a conoscenza che l’assicurando sia affetto anche da una sola delle patologie incluse nel Questionario Sanitario. | |||
A. Ha ricevuto, negli ultimi 5 anni, una diagnosi, cure, trattamenti, subìto interventi chirurgici o assunto farmaci in merito alle seguenti patologie? | SI | NO | |
1. | Malattie cardiovascolari Ipertensione arteriosa grave (con valori pressori superiori a 140/90) nonostante l’eventuale trattamento farmacologico in corso, infarto, cardiopatia ischemica/coronarica, arteriosclerosi coronarica, trombosi profonda, scompenso cardiaco, cardiomiopatie, valvulopatie gravi con stenosi e/o insufficienza grave, vasculopatia , aritmia cardiaca grave e tale da richiedere un trattamento farmacologico e/o controlli periodici | ||
2. | Malattie del sistema nervoso centrale e periferico Ictus, attacco ischemico transitorio (TIA), emorragia cerebrale, danni cerebrali permanenti, aneurisma, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, depressione grave in trattamento farmacologico continuo e schizofrenia | ||
3. | Neoplasie maligne Cancro o qualsiasi tipo di tumore maligno, compresi leucemie, neoplasie atipiche incluse cisti o crescita benigna delle meningi all’interno del cervello o della spina dorsale, linfomi, mielomi | ||
4. | Malattie dell’apparato digerente e uro-genitale Insufficienza renale acuta o cronica, malattie infiammatorie croniche intestinali, pancreatite cronica, cirrosi da qualsiasi causa, epatite B e C e steatosi epatica, gastroduodenite, esofago di Barret, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa | ||
5. | Malattie dell’apparato respiratorio Qualsiasi malattia polmonare cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), asma, sarcoidosi e enfisema ad esclusione di asma lieve nel caso in cui sia trattata solo con l'uso intermittente di un broncodilatatore ad azione rapida | ||
6. | Malattie dismetaboliche, immunopatologiche, congenite/ereditarie, del sangue o HIV, qualsiasi altra malattia immunopatologica e patologie correlate o Diabete, tale da richiedere trattamento farmacologico o Malattie della tiroide con trattamento farmacologico non compensato, noduli tiroidei o Malattie o malformazioni congenite/ereditarie tali da richiedere un trattamento continuativo e/o periodico quali idrocefalo, pneumopatia fibrocistica, cardiopatie congenite, spina bifida, atresie di organi addominali, trisomie, agenesie renali, malformazioni vascolari endocraniche, malformazioni dell’apparato urinario non corrette chirurgicamente, malformazioni dei grossi vasi o Trombocitemia, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, trompocitopenida idiopatica, mielodisplasia, mielofibrosi, gammopatia monoclonale, amoloidosi, ipersplenismo, emofilie | ||
B. In riferimento ad una delle patologie elencate al punto A è in attesa di risultati di consulti medici, esami medici o ricoveri ospedalieri (o in istituti di cura)? | |||
C. È titolare di una pensione di invalidità o inabilità (parziale o totale) o ha in corso pratiche per il relativo riconoscimento? |
Firma dell’Assicurato
L’Assicurato dichiara di non svolgere una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose,controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
Firma dell’Assicurato
Milano, xx/xx/xxxx Firma dell’Assicurato
Per l’identificazione dell’Assicurato
Timbro e firma della Banca
BCC Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxxxxx Alfieri
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI
ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Cognome e Nome dell’Aderente/Assicurato: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prestazione del consenso riferita all’Aderente/Assicurato
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità assicurative/liquidative, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell’informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
- da compilare solo nel caso di persone fisiche
- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19); il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
- da compilare anche nel caso di persone giuridiche
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età
❖ al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (20), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
- da compilare anche nel caso di persone giuridiche
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età
❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (22), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (23); il consenso è facoltativo.
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
- da compilare anche nel caso di persone giuridiche
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
Milano, xx/xx/xxxx Aderente/Assicurato
(19) vedi nota 9;
(20) vedi nota 9;
(21) vedi nota 14;
(22) vedi nota 14;
(23) vedi nota 9.
Direzione Generale
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx telefono 00 000000 - fax 00 00000000 xxx.xxxxxxx.xx
Codice Modello n. 4C29U – Ultimo aggiornamento: 01/01/2019