CONTRATTO
Affidamento dei Servizi Professionali di supporto alle attività strategiche, operative e di funzionamento
CONTRATTO
INDICE
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RISULTATI ATTESI 5
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
ARTICOLO 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
ARTICOLO 6 – DOTAZIONI DI LAVORO E RISORSE DEL FORNITORE 6
ARTICOLO 7 – VERIFICHE E CONTROLLI 6
ARTICOLO 8 – MODIFICA O SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI 6
ARTICOLO 9 - IMPORTO CONTRATTUALE E DURATA DELLA FORNITURA 7
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI 11
ARTICOLO 12 - IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE 15
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 17
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D.LGS. N. 196/2003 19
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE 20
ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE DEL R.U.P. E DEL D.E.C 20
ARTICOLO 22 - REFERENTI DEL FORNITORE 20
ARTICOLO 23 - CAUZIONE DEFINITIVA 20
ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 21
ARTICOLO 25 - PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E MOG 22
ARTICOLO 26 - CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE 24
ARTICOLO 27 - CLAUSOLA FINALE 24
Prot. ARCA.2016.3708
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
STRATEGICHE, OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO – LOTTO N. 1 - Assistenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management
Contratto N.: CTR1600036 CIG: 6305351C3D
TRA
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (in breve ARCA S.p.A.), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Xxxxx Xxxxx 22 (Palazzo Pirelli), CAP 20124, PEC: xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (di seguito nominata, per brevità, anche solo “ARCA”)
E
Deloitte Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, PEC xxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, capitale sociale Deliberato € 2.500.000,00 (Euro duemilioniecinquecentomila/00), Sottoscritto e versato
€ 2.078.080,00 (Euro duemilionisettantottomilaottanta/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n. 25, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Potenza il 11 luglio 1963, giusta poteri allo stesso conferiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2015 seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);
ARTICOLO 1 - PREMESSA
a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
b) con Legge n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore dei soggetti indicati nell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
c) in qualità di stazione appaltante, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta, per la stipula di un Contratto per lo svolgimento di Servizi Professionali di supporto alle attività strategiche, operative e di funzionamento, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 07/07/2015 e sulla G.U.R.I. in data 07/07/2015;
d) il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il Servizio oggetto del presente Contratto ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
f) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Formano parte integrante del presente Contratto, l’Appendice 1 (Offerta Tecnica) e l’Appendice 2 (Offerta Economica) oltre tutti gli atti di gara, anche se non materialmente allegati.
ARTICOLO 2 - OGGETTO
ARCA affida il servizio di supporto alle attività strategiche, operative e di funzionamento, al fine di dotare l’Amministrazione di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il
raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività nella attuazione e gestione dello stesso.
Il presente Contratto contiene le caratteristiche e i requisiti relativi al servizio di cui sopra, meglio dettagliate al successivo Articolo 3.
Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga nei confronti di XXXX a prestare i servizi stabiliti e descritti in tutta la documentazione contrattuale.
Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..
Nel corso dell’efficacia del presente Contratto ARCA si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RISULTATI ATTESI
Nell’ambito dell’affidamento del servizio di supporto alle attività strategiche, operative e di funzionamento relativo al/ai Lotto/i N. 1, i contenuti dei servizi richiesti e precedentemente indicati consistono dettagliatamente nelle seguenti linee di attività:
1. Assistenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management.
I dettagli delle attività sono riportate nel Capitolato Tecnico che, anche se non allegato materialmente, qui si intende integralmente richiamato.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il Fornitore e l’Amministrazione. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare la propria partecipazione alle attività ed incontri di lavoro organizzati periodicamente con l’Amministrazione per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire, come definito al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna inoltre a:
realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace
dell’attività.
Con riferimento ai profili professionali descritti nell’offerta tecnica, il Fornitore dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un Gruppo di Lavoro composto che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo; inoltre, viste le caratteristiche del servizio da erogare, l’Amministrazione stima che l’erogazione del servizio non sia lineare e costante per tutto il periodo di durata del contratto.
Al fine di garantire la corretta interazione tra l’Amministrazione e il Fornitore, questo ultimo sarà chiamato a individuare all’interno del proprio gruppo di lavoro un referente per ciascuna fase di lavoro, oltre che lo specifico gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione delle attività, con indicazione dei ruoli svolti.
Il Fornitore dovrà espletare i servizi oggetto del presente Contratto con propria organizzazione.
Le modalità di erogazione dei servizi sono dettagliate nel Capitolato Tecnico e in tutta la restante documentazione allegata e richiamata dal presente Contratto.
ARTICOLO 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con riferimento al Luogo di esecuzione del presente contratto si faccia riferimento al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6 – DOTAZIONI DI LAVORO E RISORSE DEL FORNITORE
Con riferimento alle dotazioni tecniche di lavoro ed alle risorse del Fornitore, si faccia riferimento al paragrafo 10.3 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 7 – VERIFICHE E CONTROLLI
Con riferimento alle attività di verifiche ed auditing sull’erogazione del servizio del presente contratto si faccia riferimento al paragrafo 11.7 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 8 – MODIFICA O SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI
Con riferimento ad eventuali modifiche o sospensioni del servizio, si faccia riferimento al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico relativo al ciclo di vita della fornitura dei servizi.
ARTICOLO 9 - IMPORTO CONTRATTUALE E DURATA DELLA FORNITURA
L’importo contrattuale oggetto del presente Contratto relativo al Lotto N. 1 è pari ad Euro € € 2.921.400,00 (DUEMILIONINOVECENTOVENTUNOMILAQUATTROCENTO/00), IVA esclusa.
Nella seguente tabella si riportano le tariffe giornaliere unitarie offerte per ciascun profilo professionale (IVA esclusa):
Profilo professionale | Tariffa giornaliera offerta (in cifre) | Tariffa giornaliera offerta (in lettere) |
Strategy Manager | 569,12 | Cinquecentosessantanove/12 |
Business consultant manager | 408,20 | Quattrocentootto/20 |
Business consultant senior | 294,37 | Duecentonovantaquattro/37 |
Business consultant junior | 204,10 | Duecentoquattro/10 |
La durata dell’incarico è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula del Contratto, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo.
Il committente erogherà l’importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica di cui al successivo Articolo 10 “Fatturazione e Pagamenti” .
È prevista, qualora dovesse rendersi necessaria, la possibilità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, di richiedere l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza massima del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.
Tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli che per legge sono dovute da ARCA, sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. La fatturazione avverrà con frequenza mensile posticipata e la fattura sarà emessa nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza.
2. Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto ed alla prestazione cui si riferisce e dovrà essere trasmessa ad ARCA S.p.A. mediante sistema di fatturazione elettronica, ai sensi del
D.M. 55/2013. Il Codice ufficio di destinazione per la fatturazione elettronica censito nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni è il seguente: UF05PV. In ciascuna Fattura sarà indicato il Codice
Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento. L’invio delle fatture passive deve avvenire mediante il Sistema d’Interscambio (SdI).
3. Il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a condizione che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contatto abbiano approvato quanto eseguito.
4. Il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a 30 gg dalla data ricevimento fattura.
5. Alle fatture oggetto di questo contratto non si applica la normativa dello Split Payment IVA (comma 629, lettera b, articolo 1, della legge 190/2014 e ss.mm.ii.).
6. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto;
i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto;
i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
7. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore :
a) dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, non in via esclusiva, al suindicato contratto e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nell’Allegato A (Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della
legge 136 del 13 agosto 2010 alle attività di cui alla GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ STRATEGICHE, OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO.
- Lotto 1 – CIG: 6305351C3D), si impegna a comunicare a ARCA entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni dei conti correnti indicati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente
b) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
c) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
d) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
e) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
8. In caso di pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00), ARCA, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.
9. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’amministrazione da
ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC o lettera raccomandata A/R.
12. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, il Fornitore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all’Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore del Fornitore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell’Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.
3) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all’art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da ARCA. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 118, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.
ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI
È consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale.
ARTICOLO 12 - IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore:
1. si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’esecuzione del contratto;
2. si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere la fase di esecuzione del contratto;
3. si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al contratto;
4. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiscano reato, a sporgere immediata denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
5. si impegna, a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l’esecuzione del contratto.
Il Fornitore:
esegue le attività in conformità ai requisiti richiesti;
eroga il servizio nel rispetto di quanto disciplinato;
risponde alle richieste di intervento formulate da ARCA nel termine assegnato o previsto;
informa ARCA di ogni fatto che possa incidere sullo svolgimento programmato delle attività fornendo alla stessa tutte le informazioni in generale richieste per esigenze di gestione del Contratto.
ARTICOLO 13 - RECESSO
1) ARCA ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino ARCA e che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC o con lettera raccomandata A/R.
3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di ARCA delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
ARTICOLO 14 - PENALI
1) Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio previsti e definiti nel Capitolo 11 del Capitolato Tecnico.
Il mancato rispetto comporterà l’applicazione di penali di cui alla successiva tabella (in cui con “Tipo Sanzione” si indica: “P” per “Penale” ed “R” per “Rilievo”).
CODICE INDICATORE | DENOMINAZIONE | TIPO SANZIONE | VALORE DELLA PENALE | IMPORTO ECONOMICO (IVA ESCLUSA) |
SLA-G-01 | Slittamento dei tempi di avvio | P | 1‰ da moltiplicare per il valore del parametro SLA-G-01 misurato in numero di giorni | EUR 2.921,40 per ogni giorno di slittamento |
SLA-G-02 | Slittamento dei tempi di consegna | P | 1‰ da moltiplicare per il valore del parametro SLA-G-02 misurato in numero di giorni | EUR 2.921,40 per ogni giorno di slittamento |
SLA-G-03 | Personale non conforme | P | 2‰ da moltiplicare per il valore del parametro SLA-G-03 misurato in numero di persone | EUR 5.842,80 per ogni per risorsa non conforme |
SLA-G-04 | Ritardo per inserimento nuove risorse | P | EUR 500,00 da moltiplicare per il valore del parametro SLA-G-04 misurato in numero di giorni | EUR 500,00 per ogni giorno di ritardo |
SLA-G-05 | Sostituzione delle risorse (turnover) | P | 3‰ da moltiplicare per il valore del parametro SLA-G-05 misurato in punti percentuali superiori al valore soglia (il valore è troncato al secondo decimale) | EUR 8.764,20 per ogni punto percentuale superiore al valore soglia |
2) Ai fini della contestazione delle penali in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso ARCA applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Constatato l’inadempimento e/o ritardo, ARCA comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di ARCA a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3) ARCA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 23, che dovrà essere immediatamente reintegrata, o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per ARCA il risarcimento del maggior danno.
4) L’Amministrazione superato il valore del 10% (dieci percento) di penali applicate al Fornitore rispetto il valore complessivo del Contratto in oggetto potrà risolvere il contratto chiedendo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5) Qualora l’inesatto inadempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il
Fornitore dovrà notificare tale circostanza ad ARCA tramite PEC o con lettera raccomandata A/R..
6) Inoltre, nei casi in cui il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altro soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE
1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, ARCA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC o mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, XXXX ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2) Nelle ipotesi di:
a. applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci percento) del valore del Contratto,
b. nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto,
ARCA senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto, per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R.
3) In caso di risoluzione del Contratto per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di integrità degli Appalti Regionali, ARCA procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
4) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ARCA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto (valore ottenuto detraendo dal valore massimo iniziale il valore delle prestazioni regolarmente erogate dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC o con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA al risarcimento dell’ulteriore danno.
5) Resta inteso che ARCA si riserva di segnalare ad ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
6) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140, D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché, se attivati, eventuali servizi c.d. opzionali oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto.
Il Fornitore garantisce tutte le prestazioni nel rispetto delle norme e condizioni contrattuali.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sul Fornitore lasciando indenne l’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
Il Fornitore dovrà applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
Il Fornitore è responsabile, altresì, per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
Il Fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
Il Fornitore esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione contrattuale.
Il Fornitore si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a:
a. utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione da ARCA esclusivamente per i fini della esecuzione del contratto;
b. non comunicare a terzi quanto realizzato in esecuzione del presente contratto;
c. mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da ARCA su dati, fatti, informazioni, documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati da ARCA in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
XXXX assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti al Fornitore che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale.
Il Fornitore e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l’intera durata delle attività e dopo il completamento della stessa. A questo riguardo, né il Fornitore né il personale alle sue dirette dipendenze o comunque con lui in contatto in ragione della esecuzione delle attività possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della attività, salvo autorizzazione preliminare scritta da XXXX.
Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali previsti dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro di XXXX definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali di ARCA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
La violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi collaboratori di quanto disposto nel presente articolo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima ARCA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Assistenza tecnica strategica ed organizzativa;
Assistenza tecnica funzionale;
Service e project management;
Demand management e definizione dei requisiti;
Governo del sistema informativo.
2) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARCA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4) Il Fornitore si impegna a depositare presso ARCA, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 Cod. Civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, XXXX non autorizzerà il subappalto.
5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ARCA procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando
all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di XXXX, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8) Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, D. Lgs n. 163/2006, a trasmettere ad ARCA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ARCA sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ARCA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ARCA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10) L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, XXXX avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente Articolo 15.
12) Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti percento).
13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, XXXX revocherà l’autorizzazione al subappalto.
15) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’articolo 35 della Legge n. 248/2006.
16) Salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, ARCA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto ai sensi del precedente Articolo 17.
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; si obbliga, pertanto, a manlevare ARCA dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa, per quanto di propria competenza.
Qualora venga promossa nei confronti di XXXX azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, XXXX è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di accertamento giudiziario per le violazioni di cui al comma precedente nei confronti di ARCA quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D.LGS. N. 196/2003
1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
3) ARCA tratta i dati relativi al Contratto per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
4) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Milano.
ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE DEL R.U.P. E DEL D.E.C.
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sarà cura del nuovo RUP dare tempestiva comunicazione al Fornitore.
ARTICOLO 22 - REFERENTI DEL FORNITORE
Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha nominato un Responsabile del servizio per l’esecuzione del presente Contratto, quale referente nei confronti di ARCA. Il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, anche in ragione di quanto stabilito al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARCA.
ARTICOLO 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del presente Contratto ed a garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto.
In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di ARCA, e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
La garanzia opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, l’Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente all’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali (certificati di regolare esecuzione, ovvero, fatture quietanzate).
Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’Amministrazione con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Amministrazione.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto.
ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto stesso a e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da questo nascenti.
Infatti, resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per l’Amministrazione e,
pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 25 - PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E MOG
1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (di seguito “Patto di Integrità”) approvato con DGR 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.6 - Lunedì 03 febbraio 2014), pubblicato nel sito istituzionale di ARCA, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Contratto.
2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA” (di seguito “Codice Etico”) approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale di ARCA, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
3) ll Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex X.Xxx 8 giugno 2001 n. 231” (di seguito “Modello”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di ARCA, pubblicato sul sito istituzionale della Società, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.
4) ll Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
5) II Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ARCA a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge
Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente Articolo 15.
7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
8) Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione ed esecuzione del Contratto;
b. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ARCA e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno
– e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione ed esecuzione del presente Contratto;
c. dichiara, con riferimento alla procedura di gara di cui alle premesse, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della
L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
d. si impegna a segnalare ad ARCA qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del presente Contratto;
e. si impegna a segnalare ad ARCA qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del presente Contratto;
f. si impegna, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere d) ed e) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
g. si impegna a rendere noti, su richiesta di XXXX, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il Contratto;
h. si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione di ARCA.
ARTICOLO 26 - CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del
D.P.R. 445/2000.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 27 - CLAUSOLA FINALE
Il presente Xxxx ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Xxxx non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. IL FORNITORE
Il legale rappresentante
Il Presidente del CdA
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n.82 e norme collegate
Il sottoscritto Xxxxxxxxx Xxxxxxx quale legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. Il Fornitore in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
ARTICOLO 1 - PREMESSA ARTICOLO 2 - OGGETTO
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RISULTATI ATTESI ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 6 – DOTAZIONI DI LAVORO E RISORSE DEL FORNITORE ARTICOLO 7 – VERIFICHE E CONTROLLI
ARTICOLO 8 – MODIFICA O SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI ARTICOLO 9 - IMPORTO CONTRATTUALE E DURATA DELLA FORNITURA
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI
ARTICOLO 12 - IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 13 - RECESSO ARTICOLO 14 - PENALI ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D.LGS. N. 196/2003 ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE DEL R.U.P. E DEL D.E.C. ARTICOLO 22 - REFERENTI DEL FORNITORE
ARTICOLO 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA ARTICOLO 25 - PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E MOG ARTICOLO 26 - CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
ARTICOLO 27 - CLAUSOLA FINALE
IL FORNITORE
Il legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n.82 e norme collegate