Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Autovetture
AGOS CVT AUTO
Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Autovetture
Condizioni di Assicurazione
Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” Edizione Dicembre 2019
È un prodotto di: Distribuito da
Condizioni di Assicurazione
Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenze
Simboli
2/di...
Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.
Simbolo | Significato |
Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull’argomento trattato |
Box di consultazione
Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato
Contenuti
A - Glossario
pag. 5
B - Presentazione
1. Quadro generale
pag. 9
C - Oggetto del Contratto
2. Sezione Assistenza
3. Sezione Incendio
4. Sezione Furto
5. Sezione Eventi Naturali
6. Sezione Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
7. Sezione Cristalli
8. Sezione Garanzie Complementari
9. Sezione Kasko Totale
10. Esclusioni
pag. 10
pag. 15
pag. 16
pag. 18
pag. 19
pag. 21
pag. 22
pag. 24
pag. 25
D - Il Contratto dalla A alla Z
11. Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato
12. Decorrenza della copertura
13. Pagamento del Prezzo
14. Xxxxxx, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione
15. Diritto di ripensamento
16. Risoluzione del Contratto di Assicurazione
17. Assicurazione presso più assicuratori
18. Trasferimento della proprietà del veicolo
19. Appostazione in conto vendita del veicolo
20. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato
21. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato
22. Localizzatore satellitare
23. Surroga
pag. 28
pag. 28
pag. 28
pag. 28
pag. 28
pag. 29
pag. 29
pag. 29
pag. 29
pag. 29
pag. 30
pag. 30
pag. 30
pag. 30
pag. 31
pag. 31
pag. 31
pag. 31
pag. 31
pag. 31
24. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali
25. Imposte e tasse
26. Legge applicabile
27. Foro competente
28. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione
29. Forma delle comunicazioni tra le parti
30. Firma Digitale
pag. 32
pag. 32
pag. 33
pag. 34
pag. 34
pag. 35
31. Denuncia del Sinistro alla Compagnia
32. Dettagli del Sinistro
33. Mediazione
34. Pagamento dell’Indennizzo
35. Recuperi
36. Sinistri della Sezione Assistenza
E - Cosa fare in caso di Sinistro
pag. 36
F - Allegato 1
A - Glossario
Glossario
I termini che nel presente Contratto sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:
A
Accessori Optional
Installazioni non di serie stabilmente fissate sul Veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla Compagnia al momento del Sinistro. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del Veicolo e fino ad un massimo del 30% del valore del Veicolo stesso.
Aderente
È il soggetto cliente di Agos Ducato S.p.A. che ha aderito al Contratto e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione, che paga il Prezzo.
Anno assicurativo
Si riferisce all’annualità del Contratto di Assicurazione, vale a dire ciascun periodo di 12 mesi a partire dalla Data di Decorrenza, fino alla scadenza del Contratto di Assicurazione.
Apparecchi Fono audiovisivi
Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al Veicolo.
Asset Freeze
È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.
Assicurato
È il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione:
Per la Garanzia Assistenza: è il Conducente
del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso; per le garanzie previste alla persona sono compresi anche i trasportati.
Assicurazione
Insieme di garanzie prestate all’Assicurato tramite il Contratto.
Atto Vandalico
Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
C
Centrale Operativa
Componente della Struttura Organizzativa che organizza ed eroga i servizi e le Prestazioni di Assistenza.
Codice delle Assicurazioni
Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Collettiva (Polizza Collettiva)
Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valevoli per tutti gli Assicurati aderenti al contratto assicurativo.
Compagnia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Glossario
Contraente
Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio 280 – 00000 Xxxxxx, che sottoscrive la polizza collettiva.
Contratto di Assicurazione
Il presente Contratto, comprensivo dei suoi allegati.
D
Danno Liquidabile
Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la Somma Assicurata / Massimale o il limite di Indennizzo previsto, senza tenere conto di eventuali minimi, Scoperti e Franchigie eventualmente applicabili.
Data di Decorrenza
La data di efficacia del Contratto a condizione che sia stato pagato il Prezzo.
Degrado
Deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento.
E
F
Firma Digitale
Indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Franchigia
Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Fulmine
Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
Furto
Il Reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale.
I
Ebbrezza
Condizione di alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche riscontrabile con un tasso di alcolemico superiore al valore di 0,5 g/l.
Embargo
È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.
Incendio
La combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da Incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Incidente
6/di...
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
M
Massimale
L’importo che rappresenta il massimo esborso della
Q
Glossario
Quattroruote Professional
È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.
R
Compagnia in relazione alle coperture prestate.
Minimo
L’importo del danno che rimane in carico all’Assicurato, indipendentemente dall’importo dello Scoperto.
Modulo di Adesione
È la parte del Contratto che viene sottoscritta dall’Aderente e dalla Compagnia e che riporta i dati variabili del Contratto.
P
Prestazione di Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A.
Prezzo
Il costo delle coperture assicurative dovuto dall’Aderente alla Compagnia. La legge lo chiama “premio”.
Proprietario del Veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
Il Reato previsto all’Art. 628 del Codice Penale.
Reato
Violazione di norme penali.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
S
Sanzioni Internazionali
Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell’UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
Scoperto
Parte percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno. Per la garanzia Assistenza si configura come il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Contratto di Assicurazione e che determina la richiesta della Prestazione di Assistenza dell’Assicurato.
Glossario
Somma Assicurata
L’importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura Organizzativa
La struttura destinata all’attività di gestione dei
Sinistri del ramo Assistenza.
T
Tentativo di Mediazione
Procedura disciplinata dall’art. 5 D.Lgs. 28/10.
U
Ubriachezza
Temporanea alterazione psicofisica causata dall’ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.
V
Valore a Nuovo per la garanzia “Furto”
Il prezzo (Iva inclusa) di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione.
Valore Commerciale
Il valore (Iva inclusa) del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote Professional per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.
Corrisponde al valore assicurato.
Veicolo
8/di...
Quello descritto ed identificato nel Contratto di Assicurazione. Per la garanzia Assistenza è da intendersi il solo autoveicolo.
B - Presentazione
Presentazione
1 Quadro generale
1.1 Tipo di Contratto
Con il presente Contratto la Compagnia fornisce Prestazioni di Assistenza e molteplici coperture per la protezione del Veicolo, ad esclusione garanzia RC Auto.
1.2 Coperture Prestate
Il Contratto presenta una struttura che consente all’Aderente di scegliere fra 3 diverse linee, ciascuna composta da un diverso pacchetto di garanzie.
Coperture Prestate
Family
Travel
Executive
Kasko Totale
Kasko Totale
Kasko Totale
GARANZIE OPZIONALI
GARANZIE OBBLIGATORIE
Oltre alle coperture previste per ciascuna linea, l’Aderente può acquistare la Copertura Facoltativa: “Kasko Totale”. La Linea selezionata e le relative coperture attive sono riportate all’interno del Modulo di Adesione.
Assistenza Family |
Incendio |
Furto |
Cristalli |
Garanzie Complementari |
Assistenza Travel |
Incendio |
Furto |
Cristalli |
Garanzie Complementari |
Eventi Naturali |
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici |
Assistenza Executive |
Incendio |
Furto |
Cristalli |
Garanzie Complementari |
Eventi Naturali |
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici |
C - Oggetto del Contratto
Oggetto del Contratto
2 Sezione Assistenza
Le Garanzie attive dipendono dalla linea scelta dall’Aderente
PREMESSA
La Compagnia fornisce le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00156 Roma. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione dal lunedì alla domenica – 24 ore su 24 ai seguenti recapiti:
Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall’Italia) Tel. +39 / 0000000000 (dall’estero)
2.1 Garanzie Prestate
10/di...
Garanzie Prestate
LINEA FAMILY
LINEA TRAVEL
LINEA EXECUTIVE
Pacchetto Assistenza Travel
Pacchetto Assistenza Executive
Pacchetto Assistenza Family
Auto in sostiuzione a seguito di Furto
Servizio di accompagnamento
In base alla linea scelta dall’Aderente, la Compagnia offre tre differenti livelli di servizio, forniti attraverso le seguenti garanzie:
Auto in sostiuzione a seguito di Furto |
Servizio di accompagnamento |
Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto |
Rifacimento dei documenti personali |
Auto in sostiuzione a seguito di Furto |
Servizio di accompagnamento |
Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto |
Rifacimento dei documenti personali |
Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del Veicolo dopo il Furto |
Oggetto del Contratto
2.2 Pacchetto Assistenza Family
2.2.1 Auto in sostituzione a seguito di Furto
Se l’Assicurato subisce il Furto totale del Veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un’autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate:
a) a chilometraggio illimitato;
b) per un periodo massimo di 3 giorni;
c) compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
d) di cilindrata 1.200 c.c.;
e) il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
f) al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
g) l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
Sono esclusi:
i. le spese di carburante,
ii. le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore,
iii. il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), iv. le assicurazioni facoltative,
v. la Franchigia Furto e Kasko,
vi. i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), vii. le eventuali sanzioni amministrative,
viii. il tempo eccedente i giorni garantiti,
ix. tutto ciò che non è espressamente previsto, che rimangono a carico dell’Assicurato.
2.2.2 Servizio di accompagnamento
Se l’Assicurato deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo sostitutivo a seguito del Furto, la
Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Compagnia tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Se non è possibile organizzare il servizio di accompagnamento, la Compagnia rimborserà i costi sostenuti dall’Assicurato dietro presentazione di un idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del Massimale sopra indicato.
2.3 Pacchetto Assistenza Travel
Nel Pacchetto Assistenza Travel sono comprese tutte le Prestazioni di Assistenza comprese nel Pacchetto Assistenza Family ( art. 2.2), con la seguente estensione:
• Auto in sostituzione a seguito di Furto: estensione per un periodo massimo di 5 giorni;
Oltre a queste, sono garantite anche le Prestazioni di Assistenza “Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto” e “Rifacimento dei documenti personali”.
2.3.1 Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto
Se il Veicolo viene ritrovato a seguito di Furto, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, a suo insindacabile giudizio:
a) un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di
Oggetto del Contratto
euro 500,00 per Sinistro; oppure
b) un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per Sinistro; oppure
c) un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.
Si specifica che:
i. le spese a carico dalla Compagnia sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
ii. l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla Prestazione di Assistenza
“Auto in sostituzione a seguito di Furto” ( art. 2.2.1);
iii. la Compagnia può richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del Veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
2.3.2 Rifacimento dei documenti personali
Se l’Assicurato subisce il Furto o smarrisce dei documenti personali, può richiedere alla Centrale Operativa un supporto telefonico riguardo il procedimento per il rifacimento dei documenti.
La Compagnia rimborsa all’Assicurato, a seguito di presentazione della denuncia alle Autorità competenti, le spese per il rifacimento dei documenti personali rubati o smarriti, nei limiti seguenti per Sinistro e per anno assicurativo:
a) passaporto elettronico: € 100,00; b) patente di guida: € 30,00;
c) carta di identità: € 10,00;
d) rimborso forfettario altri documenti: € 200,00.
Questa Prestazione è valida solo in Italia.
2.4 Pacchetto Assistenza Executive
Nel Pacchetto Assistenza Executive sono comprese tutte le Prestazioni di Assistenza comprese nel Pacchetto Assistenza Travel ( art. 2.3),
Oltre a queste, è garantita anche la Prestazione di Assistenza “Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del Veicolo dopo il Furto”.
2.4.1 Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del Veicolo dopo il Furto
Se il Veicolo per cui l’Assicurato ha precedentemente subito un Furto, viene ritrovato e:
a) risulti inutilizzabile in caso di danno totale, o,
b) se la riparazione richieda oltre 3 ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del Veicolo superi le 24 ore, in caso di danno parziale,
la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al ritrovamento, secondo quanto previsto dalla Prestazione di Assistenza “Auto in sostituzione a seguito di Furto” ( art. 2.2.1), per un periodo massimo di:
i. 5 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo;
ii. 15 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo;
iii. 15 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo e non riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo;
iv. 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo e riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo.
12/di...
In caso di Furto totale del Veicolo assicurato, l’Assicurato deve consegnare alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
Oggetto del Contratto
2.5 Estensione Territoriale
Le coperture assicurative valgono per i Sinistri avvenuti nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
2.6 Operatività della Garanzia
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole Prestazioni di Assistenza, la copertura opera:
a) Mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
b) Se la targa del Veicolo che ha subito il Sinistro è stata precedentemente comunicata alla Compagnia;
c) Per un massimo di 3 Sinistri per Veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
d) Senza limite di Prestazioni di Assistenza nell’ambito dello stesso Xxxxxxxx;
e) Entro il Massimale previsto per ogni Prestazione di Assistenza.
La Compagnia non assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori o da eventuali danni da loro provocati.
2.7 Massimali
La copertura opera entro il limite del Massimale previsto per ciascuna categoria di Prestazioni di Assistenza
riportate nella tabella seguente.
Articolo | Copertura | Massimale |
2.2.1 | Auto in sostituzione a seguito di Furto | • 3 giorni per pacchetto Assistenza Family • 5 giorni per pacchetti Assistenza Travel e Assistenza Executive |
2.2.2 | Servizio di accompagnamento | • € 50,00 per Sinistro |
2.3.1 | Recupero del Veicolo ritrovato dopo il Furto | • € 500,00 per Sinistro per un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km • € 200,00 per Sinistro un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata • 24 ore per un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato |
2.3.2 | Rifacimento dei documenti personali | • € 100,00 per il passaporto elettronico per Sinistro e per anno assicurativo • € 30,00 per patente di guida per Xxxxxxxx e per anno assicurativo • € 10,00 per carta d’identità per Xxxxxxxx e per anno assicurativo • € 200,00 di rimborso forfettario per altri documenti per Sinistro e per anno assicurativo |
2.4.1 | Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del Veicolo dopo il Furto | • 5 giorni per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo • 15 giorni per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo • 15 giorni in caso di danno totale del Veicolo e non riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo • 30 giorni in caso di danno totale del Veicolo e riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto il Veicolo |
Oggetto del Contratto
2.8 Esclusioni
14/di...
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.1 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza.
Oggetto del Contratto
3 Sezione Incendio
La copertura è sempre attiva
3.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga all’Assicurato un importo (Indennizzo), per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
derivanti da:
a) Incendio,
b) Fulmine,
c) scoppio dell’impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.
In caso di Sinistro, la Compagnia paga all’Assicurato l’Indennizzo nel limite del capitale assicurato, indicato nel
Modulo di Adesione.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 3.2 “Massimali, Scoperti e minimi”.
3.2 Massimali, Scoperti e minimi
In base alla zona territoriale in cui avviene il Sinistro (vedi Allegato 1), si applicano gli Scoperti ed i minimi riportati nella tabella di seguito:
ZONA Territoriale
SCOPERTO
1
30% con un minimo di €500,00
2
3
4
10% con un minimo di €500,00
5
3.3 Esclusioni
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.
Oggetto del Contratto
4 Sezione Furto
La copertura è sempre attiva
4.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal Furto totale o parziale o dalla Rapina del Veicolo, sia tentati che consumati, nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il Veicolo, o le parti di esso danneggiate o sottratte, hanno al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 4.4 “Massimali, Scoperti e minimi”.
4.1.1 Valore a Nuovo Veicolo
Se il Furto o la Rapina
• sono avvenuti entro i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (se Veicolo di prima immatricolazione), o entro i primi 12 mesi dalla data acquisto (se Veicolo volturato), e
• hanno causato la perdita totale del Veicolo,
la Compagnia paga come Indennizzo, nel limite del capitale indicato nel Modulo di Adesione, il prezzo di listino del Veicolo e degli eventuali Accessori Optional, se assicurati, al momento della conclusione del Contratto di Assicurazione.
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 4.4 “Massimali, Scoperti e minimi”.
Se al momento della conclusione del Contratto di Assicurazione sul Veicolo è installato l’apparato telematico di Vodafone Automotive Italia S.p.A ( art. 18), i mesi sopraindicati si intendono estesi a:
• 36 mesi in caso di Veicolo di prima immatricolazione,
• 24 mesi in caso di Veicolo volturato.
4.2 Danni da scasso
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi i cristalli, derivanti dal tentativo di Furto o dal Furto consumato di oggetti non assicurati all’interno del Veicolo stesso.
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 4.4 “Massimali, Scoperti e minimi”.
4.3 Xxxxx riportati dal Veicolo dopo il Furto
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il Furto, contro la volontà del Proprietario del Veicolo e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 4.4 “Massimali, Scoperti e minimi”.
4.4 Xxxxxxxxx, Scoperti e minimi
16/di...
In base alla zona territoriale in cui avviene il Sinistro (vedi Allegato 1), si applicano gli Scoperti ed i minimi riportati nella tabella di seguito:
ZONA Territoriale
SCOPERTO
1
30% con un minimo di €500,00
2
Oggetto del Contratto
3
4
10% con un minimo di €500,00
5
In caso di presenza del dispositivo di rilevazione satellitare di Vodafone Automotive Italia S.p.A (linea/pacchetto “Executive”), per il solo caso di Furto totale, lo Scoperto e il minimo applicati si riducono del 50%.
4.5 Esclusioni
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.
Oggetto del Contratto
5 Sezione Eventi Naturali
La copertura è attiva solo per le linee Travel ed Executive
5.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da:
a) bufera, tromba d’aria, uragano, turbine di vento
b) caduta di sassi o di alberi,
c) cedimento e smottamento del terreno,
d) collisione con animali selvatici,
e) frana,
f) pressione della neve,
g) caduta di neve o di ghiaccio dai tetti,
h) valanga o slavina,
i) allagamento, alluvione, inondazione
j) eruzione vulcanica,
k) terremoto,
l) tempesta,
m) grandine.
nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione, per evento e per anno.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 5.2 “Massimali, Scoperti e minimi”.
5.2 Massimali, Scoperti e minimi
La Compagnia paga l’Indennizzo all’Assicurato nel limite di € 5.000,00, per evento e per anno assicurativo.
In base alla zona territoriale in cui avviene il Sinistro (vedi Allegato 1), si applicano gli Scoperti ed i minimi riportati nella tabella di seguito:
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | € 1.000 | ||
2 | |||
3 | 20% | € 5.000 | |
€ 500 | |||
4 | |||
5 |
5.3 Esclusioni
18/di...
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.
Oggetto del Contratto
6 Sezione Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
La copertura è attiva solo per le linee Travel ed Executive
Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
Eventi Sociopolitici
Atti Vandalici
Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
6.1 Atti Vandalici
6.1.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per
a) graffiatura della carrozzeria del Veicolo, o
b) taglio del tettuccio apribile di tela del Veicolo, o
c) taglio dei pneumatici del Veicolo
causati da Atti Vandalici, nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 6.1.2 “Massimali, Scoperti e minimi”.
6.1.2 Xxxxxxxxx, Scoperti e minimi
La Compagnia paga l’Indennizzo all’Assicurato nel limite di € 3.000,00, per evento e per anno assicurativo.
In base alla zona territoriale in cui avviene il Sinistro (vedi Allegato 1), si applicano gli Scoperti ed i minimi riportati nella tabella di seguito:
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | € 1.000 | ||
2 | |||
3 | 20% | € 3.000 | |
€ 500 | |||
4 | |||
5 |
Oggetto del Contratto
6.2 Eventi sociopolitici
6.2.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di:
a) manifestazioni di piazza
b) tumulti popolari
c) scioperi
d) sommosse
e) atti di terrorismo
nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 6.2.2 “Massimali, Scoperti e minimi”.
6.2.2 Xxxxxxxxx, Scoperti e minimi
La Compagnia paga l’Indennizzo all’Assicurato nel limite di € 1.500,00, per evento e per anno assicurativo.
In base alla zona territoriale in cui avviene il Sinistro (vedi Allegato 1), si applicano gli Scoperti ed i minimi riportati nella tabella di seguito:
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | € 1.000 | ||
2 | |||
3 | 20% | € 1.500 | |
€ 500 | |||
4 | |||
5 |
6.3 Esclusioni
20/di...
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.
Oggetto del Contratto
7 Sezione Cristalli
La copertura è sempre attiva
7.1 Prestazioni assicurate
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul Veicolo (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni – la Compagnia rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.
7.2 Massimali e Franchigie
La Compagnia rimborsa l’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo. Viene applicata una Franchigia di € 200,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
7.3 Esclusioni
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.3 Esclusioni valide per la sezione Cristalli.
Oggetto del Contratto
8 Sezione Garanzie Complementari
La copertura è sempre attiva
8.1 Rimborso tassa di possesso
8.1.1 Prestazioni assicurate
Se il Sinistro comporta la perdita totale e definitiva del Veicolo, la Compagnia rimborsa all’Assicurato la parte di tassa di possesso pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.
8.2 Ripristino air-bag
8.2.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia rimborsa al Proprietario del Veicolo le spese sostenute a seguito di un’attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al Veicolo.
8.2.2 Massimali
La Compagnia rimborsa l’Assicurato per un massimo di €1500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
8.3 Collisione con Xxxxxxx non assicurati
8.3.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in caso di una collisione con un altro veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A. L’Indennizzo viene pagato in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell’art.2054 del Codice Civile.
8.3.2 Massimali
La Compagnia paga l’Indennizzo all’Assicurato per un massimo di €1.500,00 per Sinistro.
8.4 Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa
8.4.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia rimborsa all’Assicurato:
a) le spese documentate e sostenute per l’apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema antifurto o per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, e
b) le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione o targa, anche nel caso di reimmatricolazione del Veicolo,
in caso di:
i. smarrimento o sottrazione di chiavi o congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo, o
ii. attivazione del sistema antifurto, o
iii. smarrimento o sottrazione della Carta di Circolazione, del Certificato di Proprietà e della targa.
22/di...
Le spese saranno rimborsate solo dopo la presentazione della copia di denuncia di smarrimento o Furto presentata alle Autorità.
Oggetto del Contratto
8.4.2 Massimali
La Compagnia rimborsa l’Assicurato per un massimo di €500,00 per evento e per anno assicurativo.
8.5 Ricorso terzi da Incendio
8.5.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia rimborsa le spese per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di un
Incendio o scoppio del Veicolo, indennizzabile ai sensi dell’Art. 3 “Sezione Incendio”. La garanzia è operante:
a) in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato non coperti dall’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
b) nei confronti di terzi non compresi tra le persone citate nell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
8.5.2 Massimali
La garanzia è operante per un massimo di € 20.000,00.
8.6 Bagagli trasportati
8.6.1 Prestazioni assicurate
La Compagnia rimborsa all’Assicurato i danni per i bagagli portati in viaggio se un Incendio o un Incidente da circolazione comportano la perdita totale del Veicolo o la anti-economicità della sua riparazione.
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto un regolare verbale di intervento
La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti oggetti, se di proprietà dell’Assicurato o dei trasportati:
a) indumenti,
b) capi di vestiario,
c) oggetti d’uso personale,
d) computer portatile,
e) telefono cellulare,
f) attrezzature sportive,
g) materiale da campeggio.
8.6.2 Massimali
La Compagnia rimborsa l’Assicurato per un massimo di €500,00 per evento.
8.6.3 Esclusioni
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.4 Esclusioni valide per la copertura Bagagli trasportati della sezione Garanzie Complementari.
Oggetto del Contratto
9 Sezione Kasko Totale
Copertura Facoltativa
La copertura è attiva solo se è stata acquistata ed è stato pagato il relativo Prezzo
9.1 Operatività della garanzia
La garanzia può essere acquistata solo se sono trascorsi meno di 5 anni dalla data di prima immatricolazione del
Veicolo e rimane operante per tutta la durata del Contratto di Assicurazione.
9.2 Prestazioni assicurate
La Compagnia paga un importo (Indennizzo) all’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di:
a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
b) ribaltamento,
c) uscita di strada,
d) collisioni con un veicolo identificato da targa
se avvenuti durante la circolazione e se hanno provocato un danno superiore al 65% del valore del Veicolo, nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.3 “Massimali, Scoperti e minimi”.
L’ammontare del danno è determinato dal Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”.
9.3 Massimali, Scoperti e Minimi
La Compagnia paga l’Indennizzo all’Assicurato nel limite di € 25.000,00.
In base alla zona territoriale in cui avviene il Sinistro (vedi Allegato 1), si applicano gli Scoperti ed i minimi riportati nella tabella di seguito:
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | € 1.000 | ||
2 | |||
3 | 20% | € 25.000 | |
€ 500 | |||
4 | |||
5 |
9.4 Esclusioni
24/di...
Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all’articolo 10.5 Esclusioni valide per la sezione Kasko Totale Esclusioni valide per la sezione Cristalli.
Oggetto del Contratto
10 Esclusioni
10.1 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza
Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
Inoltre, la Compagnia non rimborsa:
f) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia;
g) spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo; h) spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali;
i) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa; j) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo;
k) le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento;
l) i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
La Compagnia inoltre non si assume la responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Le Prestazioni assicurate non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali
La Compagnia non paga l’Indennizzo per i danni:
1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale; 3) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
8) causati da Xxxxxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave i. dell’Assicurato, o
ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o iv. delle persone con lui conviventi, o
v. dei suoi dipendenti.
Oggetto del Contratto
Per i soli “Atti vandalici” sono esclusi dalla copertura i danni subiti dal Veicolo durante il possesso o l’uso abusivo a seguito di Furto o Rapina, salvo quanto previsto dall’art. 4.3 “Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto”.
10.3 Esclusioni valide per la sezione Cristalli
La Compagnia non paga l’Indennizzo per i danni:
1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale; 3) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
8) avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli o ribaltamento del Veicolo; 9) dovuti a rigature, segnature e simili;
10) conseguenti ad eventi naturali, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx e Rapina consumati o tentati. 11) causati da Xxxxxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave
i. dell’Assicurato, o
ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o iv. delle persone con lui conviventi, o
v. dei suoi dipendenti.
10.4 Esclusioni valide per la copertura Bagagli trasportati della sezione Garanzie Complementari
La Compagnia non paga l’Indennizzo per i danni:
1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale; 3) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
8) causati da Xxxxxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave i. dell’Assicurato, o
ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o iv. delle persone con lui conviventi, o
v. dei suoi dipendenti.
Sono esclusi dalla garanzia Bagagli Trasportati: a) gioielli,
b) oggetti di metallo prezioso,
c) apparecchi fotografici e relativi accessori, d) Apparecchi radio, ottici e simili,
e) denaro, titoli ed altri valori in genere, f) documenti,
26/di...
g) biglietti di viaggio,
Oggetto del Contratto
h) oggetti con particolare valore artistico e d’artigianato,
i) tutto quanto non incluso tra gli oggetti assicurati di cui all’art. 8.6.1 Prestazioni assicurate.
10.5 Esclusioni valide per la sezione Kasko Totale
La Compagnia non paga l’Indennizzo per i danni:
1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale; 3) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
5) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi Apparecchi Fono audiovisivi;
6) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; 7) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
8) causati da Xxxxxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave i. dell’Assicurato, o
ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o iv. delle persone con lui conviventi, o
v. dei suoi dipendenti.
9) avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; 10) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
11) agli Accessori Optional, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo; 12) subiti dal Veicolo quando il conducente si trovi in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento;
13) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
14) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
D - Il Contratto dalla A alla Z
Il Contratto dalla A alla Z
11 Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato
11.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato
L’Aderente/Assicurato ha l’obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l’applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.
11.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni
L’Aderente/Assicurato deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo. In particolare, l’Aderente/Assicurato deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.
12 Decorrenza della copertura
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, ma solo se il Prezzo è stato pagato. In caso di mancato pagamento del Prezzo entro la Data di Decorrenza, l’Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.
13 Pagamento del Prezzo
13.1 Periodicità di pagamento del Prezzo
Il Prezzo è unico e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
14 Xxxxxx, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione
L’Assicurazione ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 7 anni a scelta dell’Aderente, a partire dalla Data di Decorrenza. Non è prevista la clausola di tacito del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Adesione.
15 Diritto di ripensamento
28/di...
Il diritto di ripensamento di 14 giorni al quale l’Aderente avrebbe diritto, viene esteso dalla Compagnia a 60 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.
Il Contratto dalla A alla Z
L’Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento alla Compagnia
tramite Agos - Ufficio Assicurazioni - Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000 - 00000 Xxxxxx.
La Compagnia rimborserà all’Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.
16 Risoluzione del Contratto di Assicurazione
16.1 Estinzione anticipata
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall’Aderente con Agos Ducato S.p.A, la Compagnia:
1. continua a fornire le coperture assicurate indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell’Aderente, risolverà il Contratto di Assicurazione e restituirà all’Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A, la parte di Prezzo imponibile pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte).
Ricevuta la richiesta la Compagnia provvederà a rimborsare il Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata.
17 Assicurazione presso più assicuratori
L’Aderente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx.
In caso di Xxxxxxxx, l’Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
18 Trasferimento della proprietà del veicolo
È obbligo dell’Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l’Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A,, la parte di Xxxxxx imponibile pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte).
19 Appostazione in conto vendita del veicolo
Le disposizioni del precedente articolo 18 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Prezzo decorrerà dalla data di consegna della documentazione probatoria dell’avvenuta consegna in conto vendita con le stesse regole indicate all’articolo precedente.
20 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall’Art. 103 del Codice della Strada, l’Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato
Il Contratto dalla A alla Z
reclamato dall’intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A, la parte di Xxxxxx imponibile pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte), dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
21 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:
i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall’automercato ai sensi dell’Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,
oppure
ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. restituirà allo stesso, , per il tramite di Agos Ducato S.p.A,, la parte di Xxxxxx imponibile pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte), dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
22 Localizzatore satellitare
La Compagnia ha stipulato un accordo con il Provider telematico Vodafone Automotive Italia S.p.A, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi.
Presupposti per la validità dell’estensione della copertura Valore a Nuovo Veicolo per la Garanzia Furto di cui all’art.
4.1.1 è:
• l’installazione o attivazione a bordo del Veicolo assicurato dell’apparato telematico;
• la stipula da parte dell’Aderente del contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico. La Compagnia ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso all’Aderente.
23 Surroga
Per la sola garanzia Kasko Totale, la Compagnia rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati dei familiari dell’Assicurato e delle persone con quest’ultimo coabitanti, all’esercizio dell’azione di surroga che le compete ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile.
24 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente
30/di...
Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
Il Contratto dalla A alla Z
25 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Aderente.
26 Legge applicabile
Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.
27 Foro competente
Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato.
28 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione rappresenta l’intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.
29 Forma delle comunicazioni tra le parti
Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.
30 Firma Digitale
L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.
Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
E - Cosa fare in caso di Sinistro
Cosa fare in caso di Sinistro
31 Denuncia del Sinistro alla Compagnia
31.1 Recapiti per la denuncia Xxxxxxxx – in caso di richiesta di Assistenza
L’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, ai seguenti recapiti:
• numero verde 800.088.292 (solo dall’Italia),
• oppure sia dall’Italia che dall’Estero numero x00.00.00.00.00.00
• fax: x00.00.00.00.00.000
• email: xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
31.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie esclusa l’Assistenza
L’Aderente, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, può telefonare all’Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00:
• dall’Italia: 800.088.292 (opzione denuncia Sinistro)
• dall’estero: x00.00.00.00.00.00 (opzione denuncia Sinistro)
• fax: x00.00.00.00.00.000
• email: xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
• email certificata: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
32 Dettagli del Sinistro
32.1 Modalità per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie esclusa l’Assistenza
L’Assicurato in caso di Xxxxxxxx deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all’estero la denuncia, resa all’Autorità del luogo di accadimento del Sinistro, dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana.
32.2 Valutazione dei danni
Se il Sinistro causa la perdita totale del Veicolo, l’ammontare dell’Indennizzo è determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo e delle sue parti accessorie al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista “Quattroruote Professional”. Si considera perdita totale anche se l’entità dell’Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà della Compagnia di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all’Assicurato il controvalore.
32/di...
Per i danni parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull’età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all’interno delle singole garanzie:
Età del Veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 1 anno* | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
oltre 6 anni | 60% |
Cosa fare in caso di Sinistro
* ad eccezione della valutazione a nuovo fino a 24 mesi ( Art. 4.1.1)
A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.
La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall’art. 1907 Codice Civile. Se la garanzia è estesa all’estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.
32.3 Nomina dei Periti
I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’ Art. 32.1;
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4) procedere alla stima del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dall’Assicurato in parti uguali.
33 Mediazione
Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto
Cosa fare in caso di Sinistro
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l’assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell’Organismo di Mediazione, presso:
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, oppure
• l’indirizzo di posta elettronica xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero al numero di fax 00 000000000.
34 Pagamento dell’Indennizzo
La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l’operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.
In caso di Furto totale senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo se l’Assicurato, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:
• certificato di proprietà e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l’annotazione
della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Xxxxxxx non iscritto al P.R.A.;
• libretto di circolazione se disponibile;
• la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).
La Compagnia, sia in caso di Furto parziale o totale che di Rapina, ha facoltà, prima di pagare l’Indennizzo, di richiedere inoltre:
• la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l’eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell’Assicurato dal successivo Art. 35;
• in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l’Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
• il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’Indennizzo.
35 Recuperi
34/di...
L’Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà detratto dall’Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l’Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l’Indennizzo precedentemente pagato.
Cosa fare in caso di Sinistro
36 Sinistri della Sezione Assistenza
36.1 Soggetto a cui rivolgersi
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Non sono previste Prestazioni di Assistenza alternative se l’Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.
36.2 Comunicazioni dell’Assicurato
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di Prestazione di Assistenza di cui necessita.
2. l’indirizzo della sede dell’impresa.
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di polizza
5. l’indirizzo del luogo in cui si trova.
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso della Prestazione di Assistenza.
36.3 Ulteriore documentazione
L’Assicurato, a richiesta della Struttura Organizzativa, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione della Prestazione di Assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
36.4 Prestazioni non dovute
La Compagnia può chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto di Assicurazione o dalla Legge.
F - Allegato 1
ZONE TERRITORIALI |
ZONA 1 Bari, Barletta Xxxxxx Xxxxx, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Taranto |
ZONA 2 Avellino, Brindisi, Cosenza, Catania, Catanzaro, Crotone, Lecce, Matera, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Vibo Valentia |
ZONA 3 Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Enna, Isernia, Latina, Medio Campidano, Messina, Milano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Potenza, Ragusa, Roma, Rimini, Torino, Trapani, Varese |
ZONA 4 L’Aquila, Asti, Cagliari, Chieti, Ferrara, Imperia, Monza Brianza, Olbia Tempio, Pescara, Pavia, La Spezia, Sassari |
ZONA 5 Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Xxxxxx, Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Bolzano, Campobasso, Carbonia Iglesias, Cuneo, Como, Cremona, Forlì Cesena, Firenze, Fermo, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Massa Carrara, Novara, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro Urbino, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Siena, Sondrio, Savona, Teramo, Trento, Terni, Trieste, Treviso, Udine, Verbania, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona, Viterbo |
36/di...
Allegato
Contatti
Contatti
I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:
PER DENUNCIARE UN SINISTRO DI ASSISTENZA:
Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Numero verde 800 088 292 – dall’estero +39 / 0287310199 Dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24
Fax: 0000000000 – mail: xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
PER DENUNCIARE UN SINISTRO ALLA COMPAGNIA (ESCLUSA L’ASSISTENZA):
UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Numero Verde 800 088 292 (opzione denuncia Sinistro)
Dall’estero x00 00 00 00 00 00
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 Fax x00 00 00 00 00 000
Mail xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx – PEC xxx.xx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A
CONTRATTI IN ESSERE
UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Numero: 800 088 292
dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00 Fax: x00 00 00 00 00 000
mail PEC: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI
UFFICIO RECLAMI
Via Imperia 35 – 00000 Xxxxxx
Fax: x00 00 00 00 00 000
mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
In caso di insoddisfazione dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all’IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx -
PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
mail: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.
Contatti
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX
E: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx