CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO CER 19 06 04 “DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI"
- I E II LOTTO - E DEL RIFIUTO CER 19 06 03 "LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI” - III E IV LOTTO - PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN XXXXXXXX’ XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (XX).
CIG 7070659C61 CIG 7070662EDA CIG 7070665158 CIG 70706672FE
ART. 0 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Xx Xxxxxxxx Ambiente SpA con sede in Xxxxxxxx Xxxxxxx x 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX), tel. 0000 000000 fax 0000 000000, Codice Fiscale e Partita IVA 00878390251, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e−mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx , PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx Responsabile Unico del Procedimento RUP: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Referente ufficio gare: xxxx. Xxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000, cell. 000 0000000, fax 0000 000000, x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Responsabile Tecnico di impianto: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Referente impianto: dott.ssa Xxxxx Xxxx, tel. 0000 000000, cell. 000 0000000, fax 0000 000000, x.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero/smaltimento del rifiuto CER 19 06 04 “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani" − I e II lotto − e del rifiuto CER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” − III e IV lotto - prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per la durata di un anno, sino ad esaurimento del quantitativo indicato per ciascun lotto.
Il quantitativo del rifiuto da portare a trattamento nell’arco del periodo indicato è stimato in circa 5.500 tonnellate per il rifiuto CER 19 06 04 e in circa 4.500 tonnellate per il rifiuto CER 19 06 03, da suddividere in 4 lotti:
I LOTTO | CIG 7070659C61 | CER 19 06 04 | tonn. 3.000 |
II LOTTO | CIG 7070662EDA | CER 19 06 04 | tonn. 2.500 |
III LOTTO | CIG 7070665158 | CER 19 06 03 | tonn. 2.500 |
IV LOTTO | CIG 70706672FE | CER 19 06 03 | tonn. 2.000 |
Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per la Stazione Appaltante. Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l’appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto deve essere considerato ad ogni effetto finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. Tutte le attività di cui si compone il servizio dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.
Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori svolgimenti del servizio, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive del personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico dell’appaltatore.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è fissata in 1 anno, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dell’avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio della Società per un ulteriore anno qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.
Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto, salvo pattuizioni diverse.
Si applicano le penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 4 - CATEGORIA DELLA FORNITURA E CODICE DI RIFERIMENTO CPV
CPV: 90510000−5 trattamento e smaltimento rifiuti.
ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
ART. 6 - OFFERTA
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel bando di gara.
L’offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, per singolo lotto, non essendo ammissibile un’offerta parziale.
Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Nel formulare l’offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.
ART. 7 - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO
La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la disponibilità di un impianto la cui autorizzazione preveda le operazioni di recupero e/o smaltimento (ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., operazioni di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C) per il rifiuto CER 19 06 04 e/o per il rifiuto CER 19 06 03.
La ditta appaltatrice dovrà garantire l’integrale trattamento del rifiuto di cui all’art. 2 del presente capitolato. La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio anche in caso di chiusura dell’impianto individuato in sede di gara: se nel corso del rapporto contrattuale l’impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito dall’impresa appaltatrice nel tempo massimo di 3 (tre) giorni, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta del committente, in caso contrario verranno applicate le penali di cui all’art. 19 a decorrere dal IV˚ giorno di chiusura.
Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell’aggiudicataria rispetto al programma settimanale, concordato e come descritto all’art. 6 del presente capitolato, comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 19.
ART. 8 - REFERENTI DELL’ESECUZIONE
Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L’Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.
La Stazione Appaltante e l’Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).
ART. 9 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà avviare a recupero/smaltimento il rifiuto CER 19 06 04 “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” e/o il rifiuto CER 19 06 03 “liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” presso impianto autorizzato, mediante autocisterna o altro mezzo idoneo al fine del suo avvio al suo successivo recupero/smaltimento, per una quantità di rifiuto di circa 30 tonnellate per viaggio.
Tutte le operazioni inerenti il servizio e quelle a questo collegate sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
In caso di necessità o emergenza, l’esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 24 ore naturali consecutive decorrenti dal ricevimento dell’ordine integrativo, secondo le indicazioni impartite dal committente.
ART. 10 - PROGRAMMAZIONE, OPERAZIONI DI CARICO E ORARIO DI RITIRO
La programmazione dei conferimenti verrà concordata con cadenza settimanale; entro la giornata di mercoledì, verrà concordato con l’impresa appaltatrice il programma dei conferimenti per la settimana seguente. Gli orari di ritiro del rifiuto presso l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot dovranno essere concordati con La Dolomiti Ambiente spa.
L’accesso in impianto sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti nello stesso, salvo deroghe impartite dal Responsabile di impianto.
L’accesso all’impianto potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 12:00.
Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione dell’impianto.
Le operazioni di carico del mezzo verranno effettuate dal produttore del rifiuto all’interno dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot, per mezzo di caricamento automatico mediante nastro trasportatore.
È a carico del trasportatore la corretta chiusura della cisterna al fine di evitare la dispersione di rifiuti e dell’imbrattamento della sede stradale durante la fase di trasporto.
ART. 11 - PROCEDURE DI CONERIMENTO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.
Sarà cura del produttore del rifiuto predisporre il formulario, a cui dovrà ritornare la quarta copia entro i termini fissati dalla normativa vigente. In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.
L’appaltatore dovrà inviare a mezzo posta elettronica (xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) copia del formulario attestante l’avvenuta accettazione del rifiuto all’impianto di destinazione, con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere al committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via posta elettronica dovrà pervenire al produttore entro 2 giorni dalla data dello scarico. La quarta copia originale del formulario di identificazione dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di partenza del rifiuto. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 19.
ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’impresa dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione:
− l’elenco nominativo del personale impiegato;
− il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
L’impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO
L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., La Dolomiti Ambiente spa ha allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo all’impianto oggetto di gara al fine di:
a) informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da La Dolomiti Ambiente spa nell'ambito delta gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto. Detto documento sarà poi allegato al Contratto.
L'Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
i) a formare ed informare i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, relativamente ai rischi connessi allo svolgimento delta fornitura oggetto delta presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
ii) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni the l'appaltatrice ha definito in materia;
iii) a disporre e controllare che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuate e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
iv) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
v) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
I dipendenti dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori dovranno esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore dell'indicazione del datore di lavoro.
ART. 14 - GARANZIE
Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, per ciascun lotto, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale del lotto relativo, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente.
La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente.
La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
È facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell’appaltatore.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.
L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare per ciascun lotto una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.),con il massimale unico per responsabilità civile R.C.T di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), e di € 5.000.000,00 per rischio di inquinamento ambientale R.C.O., con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio. L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.
ART. 17 - VERIFICA DI CONGRUITÀ
Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.
La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata entro 30 gg dal verificarsi di ciascuno degli eventi che condizionano il pagamento delle rate.
L'attestazione di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.
ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura o se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura verrà effettuata la verifica di congruità. La verifica è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del
procedimento.
In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
Si applica l’art. 48−bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze
n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
ART. 19 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Chiusura dell’impianto dopo il terzo giorno | Art. 5 | €/giorno 5.000,00 |
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma richiesto | Art. 5 | €/viaggio 200,00 |
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91˚ giorno) | Art. 7 | €/giorno 5.000,00 |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto. Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano per oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera.
Tutte le prestazioni indicate nel bando−disciplinare sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto di ciascun lotto.
Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nello schema di contratto.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE
È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.
ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16−ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da La Dolomiti Ambiente spa, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.
Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.
ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L’appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.
Farà pure carico all’ appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..
L’appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
ART. 25 – DOMICILIO E RECAPITO DELL’APPALTATORE
L' appaltatore dovrà eleggere domicilio in Santa Giustina (BL), in loc. Maserot, presso la sede della Società.
ART. 26 - TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 27 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
Allegati:
- Rapporto di prova n. 116549 del 01/02/2017
CER 19 06 04 “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani";
- Rapporto di prova n. 116642 del 07/02/2017
CER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani”