Responsabilità verso i terzi Clausole campione

Responsabilità verso i terzi. L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. L’appaltatore garantisce, solleva e malleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti. L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.
Responsabilità verso i terzi. L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti. L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con il massimale unico di euro 10.000.000,0 (diecimilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto (convenzione) di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'appaltatore, purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto (convenzione). Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto. L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell’ adempimento contrattuale.
Responsabilità verso i terzi. L'appaltatore dovrà mantenere l'Amministrazione Comunale solleva- ta e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecu- zione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa amministra- zione. L'affidatario dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa, che as- sicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, agli utilizzatori, ai di- pendenti e collaboratori nonché a terzi anche con riferimento ai rela- tivi servizi. La polizza dovrà avere le caratteristiche indicate all'art. 17 del capito- lato speciale d'appalto. Art. 10) Oneri a carico dell'appaltatore-------------------------------------- Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto e quelli a lui imposti per legge e per regolamento. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collabo - ratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto, approvato con deli- berazione n. 296 del 17.12.2013. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltato- re copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 17.12.2013, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, proce- derà alla risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”. Per l'appalto di cui al presente contratto è stato individuato quale re- ferente dell'appaltatore ai fini del rispetto del codice di comportamen- to e della normativa ant...
Responsabilità verso i terzi. Il Prestatore d’opera è responsabile dei danni e/o pregiudizi arrecati al Committente o a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara: □ di essere coperto da polizza assicurativa professionale n. per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali, per cui si riterrà sollevato il Committente ed indenne da pretese per eventuali eventi che dovessero occorrere; □ di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che nel caso in cui si dovesse manifestare la necessità di dover provvedere al risarcimento di eventuali danni prodotti al Committente o a terzi, provvederà personalmente16.
Responsabilità verso i terzi. Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al concedente o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il concedente (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti, esentando il concedente da ogni responsabilità in merito. Il particolare il concessionario è responsabile di eventuali danni e/o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni e, in genere, per qualsiasi attività -sportiva ed extrasportiva- svolta presso gli impianti oggetto di affidamento. Sono pertanto a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore il Concessionario dovrà farne denuncia al Direttore dell'esecuzione entro il termine di 3 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto. Il ripristino dovrà avvenire nel termine di trenta giorni ovvero con tempi e modalità concordate con il direttore dell'esecuzione. Qualora non adempia nel termine prescritto o concordato, il Concedente provvederà ad effettuare il ripristino d’ufficio rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dal concessionario nell’importo corrispondente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Responsabilità verso i terzi. L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti. L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del con il massimale unico di euro 3 milioni (3.000.000/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell’appalto della fornitura/del servizio. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto. L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell’ adempimento contrattuale.
Responsabilità verso i terzi. La/e cooperativa/e-organizzazione/i assegnataria/e assume ogni obbligo, onere e responsabilità per l’esecuzione dei servizi assegnati conformemente alle modalità contrattuali dettate dalla committenza, compreso i rapporti con i fornitori ( se stabilito il criterio dell’approvvigionamento diretto), nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza garantendo, anche la rete con polizze di garanzia verso terzi appositamente stipulate. L’assegnataria assume tutte le responsabilità di esecuzione del servizio nei medesimi termini nei quali “La rete” li ha assunti dalla committenza, obbligandosi a risarcire la rete qualora la stessa venga chiamata a intervenire con la responsabilità civile nei confronti del committente.
Responsabilità verso i terzi. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle per- sone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio con- sortile. Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei Consorziati questi ultimi rispondono solidal- mente col fondo consortile ai sensi di legge.
Responsabilità verso i terzi. La ditta appaltatrice è unica responsabile verso il Centro e/o verso terzi, e risponderà di tutti gli eventuali danni causati alle persone, alle cose o alle strutture esistenti che comunque derivassero dall’esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti del predetto Centro e del personale da essa preposto al controllo ed alla verifica del servizio.
Responsabilità verso i terzi. Il Prestatore è responsabile dei danni e/o pregiudizi arrecati al Committente o a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara: di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che nel caso in cui si dovesse manifestare la necessità di dover provvedere al risarcimento di eventuali danni prodotti al Committente o a terzi, provvederà personalmente. (barrare l’opzione che interessa)