DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. 12. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.
13. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
14. All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell’orario, l‘esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.
15. Nessun compenso infine sarà dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione. Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 R.D. 10/9/1923 n. 1957). Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. Art.28 – Sicurezza del cantiere
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito che singoli operai lavorino più di 10 (dieci) ore su 24 (ventiquattro). Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà all’Appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l’impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l’ordine impartito dalla D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base delle squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto. Nessun compenso, sarà dovuto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dalla Richiesta di Offerta l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. 1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L’organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero dovrà tenere conto della necessità di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti l’emissione di rumori durante particolari periodi della giornata.