Consegna ed inizio dei lavori Clausole campione

Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo. 2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. 4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico. 5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
Consegna ed inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori è regolamentata all’interno dei singoli contratti e per ciascuno di questi avrà pertanto inizio dopo la stipula di un contratto specifico basato sull’accordo quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi dell’art. 154 D.P.R. n. 207/2010, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario. Il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 153, comma 1 D.P.R. n. 207/2010, alla consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. L'Aggiudicatario dovrà predisporre un apposito certificato di attestazione di avvenuto intervento, per i singoli lavori realizzati, nei termini concordati con la Stazione Appaltante. Qualora sorgessero eventuali controversie tra i soggetti interessati sull’esito della prestazione, tale documento sarà ammesso agli atti probatori.
Consegna ed inizio dei lavori. La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro due giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d’urgenza secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo l’affidamento. Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.
Consegna ed inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
Consegna ed inizio dei lavori. 14 Art. 15 ‐ SOSPENSIONI E PROROGHE 14 Art. 16 ‐ INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 15 Art. 17 ‐ PENALI 15
Consegna ed inizio dei lavori. La consegna degli immobili per la conduzione e manutenzione impiantistica ordinaria di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, sarà eseguita a discrezione dell’Amministrazione e potrà essere anche ordinata nei giorni immediatamente seguenti all’aggiudicazione con riserva dell’Amministrazione di rinuncia al mandato nell’eventualità che i controlli relativi ai requisiti richiesti non risultino conformi a quanto dichiarato.
Consegna ed inizio dei lavori. 30 ART. B/27 - PREZZI DI RIFERIMENTO 31
Consegna ed inizio dei lavori. L’inizio dei lavori sarà indicato in ogni singolo Ordine di Lavoro. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di commissionare anche prima della stipula del Contratto Operativo, mediante Ordine di Lavoro in urgenza, l’esecuzione di lavori ritenuti necessari e non prorogabili. Alla consegna di ogni cantiere, sarà predisposto un verbale di consegna dei lavori. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. La data di sottoscrizione dell’ultimo verbale parziale fisserà la data legale della consegna dei lavori a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art 5 comma 9 del DM. 49/2018.
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà essere stipulato decorsi 2. La redazione del verbale di consegna è comunque subordinata alla presentazione della documentazione in materia di sicurezza prescritta dall’art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
Consegna ed inizio dei lavori. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI