Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato, rituale o irrituale, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenente:
a) il nome e il domicilio delle parti;
b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
h) la sottoscrizione.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione di notifica, deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati:
a) copia della domanda notificata;
b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria;
c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia.
3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie.
4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione.
5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.
Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata da:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. la descrizione della controversia;
c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documen- to che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.
Domanda di arbitrato. Art. 22 – Tentativo di Mediazione Art. 23 – Comparsa di risposta
Domanda di arbitrato. 1. Chiunque desideri ricorrere all’arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la “domanda”) al Segretariato, che notifica all’attore e al convenuto l’avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.
2. La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data di inizio del procedimento arbitrale.
3. La domanda contiene in particolare:
a. denominazione completa e indirizzo di ciascuna parte;
b. una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;
c. l’illustrazione delle pretese e, ove possibile, l’indicazione del loro ammontare;
d. gli accordi rilevanti e, in particolare, la convenzione arbitrale;
e. ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, nonché la nomina d’arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
f. osservazioni relativamente al luogo dell’arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell’arbitrato.
4. L’attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato nell’articolo 3.1 e versa l’anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all’Appendice 12, 1.1 (anticipo spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l’attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all’attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell’attore di riproporre successivamente la propria domanda.
5. Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell’anticipo suddetto.
6. Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l’atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all’approvazione dell’atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell’articolo 19.
Domanda di arbitrato. 1. La parte istante (attore) deve depositare presso INMEDIAR la domanda di Arbitrato.
2. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve essere proposta per iscritto, anche utilizzando eventuali moduli predisposti da INMEDIAR. In ogni caso la domanda contiene, ovvero è accompagnata da:
a) nome e domicilio delle parti;
b) descrizione della controversia;
c) indicazione delle domande e relativo valore economico;
d) nomina dell’Arbitro o indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro scelta;
e) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’Arbitrato;
g) la procura conferita al difensore, se nominato;
h) la convenzione arbitrale.
3. La domanda d’Arbitrato deve essere depositata in due originali (uno per la Camera arbitrale, uno per il Tribunale arbitrale) e in tante copie quanti sono gli Arbitri.
4. La data d’inizio dell’Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
Domanda di arbitrato. ARTICOLO 11 -
Domanda di arbitrato. Art. 11 - Formazione del fascicolo
Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria. Il deposito può avvenire anche a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
2. La domanda deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere ovvero essere accompagnata da:
a. Il nome e il domicilio delle parti;
b. La descrizione della controversia;
c. L’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. La nomina dell’arbitro ovvero ogni indicazione utile sul numero e sulle modalità della
e. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. Le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al
g. La procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
h. La convenzione arbitrale.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.
Domanda di arbitrato. L’attore notifica al convenuto e alle altre parti la domanda di arbitrato e, successivamente, la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro dieci giorni dalla notifica. La notifica può avvenire anche tramite posta elettronica, in quest’ultimo caso purché ne sia certa l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Domanda di arbitrato. 1) Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretario della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretario, dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato. La data di ricezione della domanda da parte del Segretario della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.
2) La domanda deve contenere, in particolare:
a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
b) illustrazione delle pretese della parte attrice;
c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso;
d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.
3) Il Segretario trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.