Proroga dei termini Clausole campione

Proroga dei termini. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all’art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del Collegio arbitrale o è sostituito l’Arbitro unico.
Proroga dei termini. 1. Il termine di quattro mesi, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.
Proroga dei termini. 1. Il termine di sei mesi, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia sta- to ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.
Proroga dei termini. Le Istituzioni scolastiche provinciali e le Istituzioni formative provinciali e paritarie possono richiedere, motivandone le ragioni, una proroga di 3 mesi ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al precedente punto. Il Servizio competente può, previa valutazione delle motivazioni addotte, concedere tale proroga.
Proroga dei termini. È ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
Proroga dei termini. Il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del giorno 19/04/2022, non è differito il termine entro cui chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara.
Proroga dei termini. Sono ammesse dilazioni dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente art. 19.2, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l’esecuzione. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 giorni lavorativi dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertata la fondatezza della richiesta dell’Appaltatore, l’Università stabilirà l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Università.
Proroga dei termini. Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la proroga ivi prevista si intende autorizzata in presenza della nota dirigenziale di accoglimento delle motivazioni addotte a giustificazione della proroga stessa.
Proroga dei termini. Il Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa” ha modificato in parte il Codice con particolare riferimento all’articolo 253 riferito proprio alle norme transitorie. In particolare, sono inseriti il comma 1-bis e 1-ter che differiscono l’applicazione di alcune disposizioni. Si riporta, per maggiore chiarezza, il testo del comma 1 e dei citati nuovi commi 1-bis e 1-ter:
Proroga dei termini. I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o da gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, epidemie, ecc.) sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all’azienda grafica.