Proroga dei termini Clausole campione

Proroga dei termini. 1. Il termine di quattro mesi, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.
Proroga dei termini. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all’art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del Collegio arbitrale o è sostituito l’Arbitro unico.
Proroga dei termini. Il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del giorno 19/04/2022, non è differito il termine entro cui chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara.
Proroga dei termini. Il Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa” ha modificato in parte il Codice con particolare riferimento all’articolo 253 riferito proprio alle norme transitorie. In particolare, sono inseriti il comma 1-bis e 1-ter che differiscono l’applicazione di alcune disposizioni. Si riporta, per maggiore chiarezza, il testo del comma 1 e dei citati nuovi commi 1-bis e 1-ter:
Proroga dei termini. Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la proroga ivi prevista si intende autorizzata in presenza della nota dirigenziale di accoglimento delle motivazioni addotte a giustificazione della proroga stessa.
Proroga dei termini. Le Istituzioni scolastiche provinciali e le Istituzioni formative provinciali e paritarie possono richiedere, motivandone le ragioni, una proroga di 3 mesi ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al precedente punto. Il Servizio competente può, previa valutazione delle motivazioni addotte, concedere tale proroga.
Proroga dei termini. I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o da gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, epidemie, ecc.) sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all’azienda grafica.
Proroga dei termini. Sono ammesse dilazioni dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente art. 19.2, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l’esecuzione. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 giorni lavorativi dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertata la fondatezza della richiesta dell’Appaltatore, l’Università stabilirà l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Università.
Proroga dei termini. È ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

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  • Proroga dell’assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Proroghe 1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

  • Proroga Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.