COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. 1. La Segreteria Generale trasmette all’arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. L’arbitro costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. 1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. 1. Quando è presentata una domanda di arbitrato, viene costituito un Tribunale Arbitrale.
2. Gli arbitri nominati dalle parti della controversia conformemente all'Articolo 4 sono membri di diritto del Tribunale. Qualora più di due Stati siano parte della medesima controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico arbitro.
3. Il Bureau designa, fra gli arbitri, un numero di membri in seno al Tribunale superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto. I componenti del Bureau e i loro supplenti che figurano nell'elenco degli arbitri possono essere nominati membri del Tribunale.
4. In caso d'impedimento di un membro di diritto o se questi si è anteriormente occupato, a qualsiasi titolo, della questione formante oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, tale membro viene sostituito dal suo supplente. Se il supplente si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro del Tribunale ai fini dell'esame della controversia, conformemente alle modalità previste al paragrafo 5. In caso di dubbi sulla capacità di un membro o del suo supplente di far parte del Tribunale, il Bureau decide.
5. Qualsiasi Stato che sia parte di una controversia sottoposta a un Tribunale Arbitrale e che non sia parte della presente Convenzione può scegliere, dall'elenco degli arbitri redatto secondo l'Articolo 4 o fra altre personalità che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una personalità perché questa faccia parte del Tribunale. In tal caso questa persona, che deve soddisfare le condizioni previste all'Articolo 4, paragrafo 2, gode, ai fini dell'esame della controversia, dei medesimi diritti e ha i medesimi obblighi degli altri membri del Tribunale. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nel Tribunale, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.
6. Il Tribunale nomina il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.
7. In caso d'impedimento, nel corso della procedura, di uno dei membri del Tribunale nominati dal Bureau, non si procede alla sua sostituzione salvo nell'ipotesi in cui il numero dei membri designati dal Bureau diventi inferiore a quello dei membri di diritto o designati dalle parti della controversia, conformemente al paragrafo 5. In tal caso, uno o più nuovi membri sono designati dal Bureau in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. Nel caso di nomina di uno o più nuovi membri...
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. Numero degli arbitri
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. 1. La Segreteria della Camera arbitrale trasmette al Tribunale arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale arbitrale entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per giustificato motivo.
3. La costituzione del Tribunale arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Nel verbale vengono indicati la sede e la lingua dell’arbitrato, oltre alle modalità e ai termini di svolgimento del procedimento.
4. In caso di sostituzione degli arbitri, dopo la costituzione del Tribunale arbitrale, la Segreteria della Camera arbitrale trasmette al nuovo Tribunale copia degli atti e dei documenti del procedimento.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. 1. Entro 5 giorni dall'ultima accettazione di nomina, la Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che sono stati effettuati i versamenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro 20 giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Fermo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, il verbale indica la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Tutte le designazioni di un arbitro sono soggette a confer- ma da parte della Corte. Tale conferma rende effettive le de- signazioni. La Corte non è tenuta a comunicare i motivi della decisione in merito alla conferma di un arbitro.
2. In caso di mancata conferma di una designazione, la Corte può:
(a) invitare la parte o le parti interessate, oppure gli arbitri, a seconda dei casi, a procedere ad una nuova designa- zione entro un termine ragionevole; oppure
(b) in casi eccezionali, procedere direttamente alla nomina.
3. La Corte ha la facoltà di rimediare ogni problema nella mancata costituzione di un tribunale arbitrale secondo il pre- sente Regolamento e può, in particolare, revocare le nomine, rispettivamente nominare o rinominare qualsivoglia arbitro e designare, fra questi, il presidente del tribunale arbitrale.
4. Se prima della costituzione del tribunale arbitrale le parti si accordano sulla transazione della controversia, o se il segui- to della procedura arbitrale risultasse inutile o impossibile per altri motivi, il Segretariato deve informare tempestivamente le parti che la Corte può chiudere il procedimento. Ciascuna parte può nondimeno chiedere alla Corte di costituire il tribu- nale arbitrale secondo il Regolamento, affinché determini e ripartisca i costi sui quali le parti non si fossero accordate.
5. Una volta che l’emolumento di registrazione e gli anticipi provvisori sono stati versati conformemente all’Appendice B (spese dell’arbitrato) e tutti gli arbitri confermati, il Segretaria- to trasmette senza indugio gli atti al tribunale arbitrale.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. 1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. Dopo l’avvenuta conferma del Tribunale Arbitrale, la Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE. Art. 21 – Poteri del Tribunale Arbitrale