Accordo d’esecuzione
Accordo d’esecuzione
concernente un programma di ricerca e sviluppo in tema di produzione d’idrogeno dall’acqua
Conchiuso a Parigi il 6 ottobre 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 19792
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980
Le Parti contraenti,
Considerando che quelle Parti che sono Governi, Organizzazioni internazionali o Parti designate dai rispettivi governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Comitato direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare all’elaborazione e alla realizzazione d’un programma di ricerca e di sviluppo in tema di produzione di idrogeno dall’acqua (il «Programma»), secondo le disposizioni del presente Accordo;
Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41 dell’Accordo sul Programma internazionale del- l’energia3 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali nei settori definiti dall’articolo 42 dell’Accordo PIE, inclusi la ricerca e lo sviluppo della produzione d’idrogeno dall’acqua, tema oggetto del presente Accordo;
Considerando che, durante la sessione del Comitato direttivo dell’Agenzia del 19– 20 marzo 1975, i Governi hanno approvato il Programma in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;
Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’elaborazione del Programma costi- tuiva un importante elemento della cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo in tema di produzione d’idrogeno,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Finalità
(a) Campo d’attività. Il Programma, che. le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, imposta una collaborazione in tema di ricerca, messa a punto, dimostrazione e informazione circa la produzione di idrogeno dall’acqua.
RU 1980 1308; FF 1979 I 877
1 Dal testo originale inglese.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. f del DF del 17 set. 1979 (RU 1980 1215).
3 RS 0.730.1
(b) Metodo d’esecuzione. Le Parti contraenti eseguiranno il Programma assumendo uno o diversi compiti (il «compito» o i «compiti»), ciascuno di essi essendo accessi- bile ad una o più Parti contraenti, ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo. Nel presente Accordo, le Parti cooperanti in un particolare compito sono denominate – relativamente alle finalità del compito stesso – «Partecipanti».
(c) Coordinazione dei compiti e cooperazione. Le Parti contraenti coopereranno nel coordinare l’attuazione dei diversi compiti e si sforzeranno, mediante una funzionale ripartizione degli oneri e dei benefici, di favorire la cooperazione tra i Partecipanti ai diversi compiti, onde far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutte le Parti contraenti nel settore della produzione d’idrogeno dell’acqua.
Art. 2 Definizione dei compiti, compiti suppletivi
(a) Definizione. I compiti assunti dai Partecipanti sono definiti negli Allegati del presente Accordo. All’atto di firmare quest’ultimo, ogni Parte contraente confermerà la propria intenzione di partecipare a uno o più compiti, consegnando al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione all’Allegato o agli Allegati in parola; l’Agente esecutivo di ogni compito consegnerà al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica d’accettazione dell’Allegato relativo al compito. Succes- sivamente, ogni compito verrà eseguito conformemente alle procedure stabilite agli articoli 2 a 11 del presente Accordo, tranne ove l’Allegato in questione disponesse altrimenti.
(b) Compiti suppletivi. Le Parti contraenti potranno intraprendere compiti suppletivi conformandosi però alla procedura seguente:
(1) Una Parte contraente desiderosa d’affrontare un nuovo compito sottoporrà all’approvazione d’una o più Parti un progetto d’Allegato, analogo per forma agli Allegati qui aggiunti, progetto che conterrà la descrizione del previsto campo d’attività e le condizioni stabilite per il compito prospettato;
(2) Due o più Parti contraenti, qualora convenissero di affrontare un nuovo compito, dovranno sottoporre il pertinente progetto d’Allegato all’approva- zione del Comitato esecutivo, giusta l’articolo 3 (e) (2) del presente Accor- do. Non appena il progetto sarà stato approvato, l’Allegato diverrà parte in- tegrante del presente, Accordo; al Direttore esecutivo verranno comunicate, secondo la procedura descritta nel paragrafo (a) qui innanzi, una notifica di partecipazione al compito fatta dalle Parti contraenti e la sua accettazione ad opera dell’Agente esecutivo;
(3) Eseguendo i diversi compiti, i Partecipanti coordineranno le proprie attività onde evitare doppioni.
(c) Portata degli Allegati concernenti i compiti. Ogni Allegato sarà imperativo solo rispetto ai Partecipanti in esso. elencati, nonché rispetto all’Agente esecutivo del compito in Parola, ma l’Allegato non toccherà punto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti.
Art. 3 Comitato esecutivo
(a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, con- trollare l’esecuzione del programma.
(b) Composizione. Il Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito.
(e) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:
(1) adottare ogni anno, all’unanimità, il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo d’ogni compito, nonché un programma indicativo d’attività e un preventivo per il biennio successivo; il Comitato esecutivo potrà, ove occorra, procedere agli adeguamenti necessari entro il programma di lavoro e il preventivo;
(2) stabilire le regole e normative necessarie all’esecuzione funzionale del Pro- gramma, comprese le disposizioni finanziarie previste nell’articolo 6 del pre- sente Accordo;
(3) assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dai suoi Allegati; e
(4) esaminare ogni questione che gli fosse proposta da un Agente esecutivo o da una Parte contraente.
(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:
(1) il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepre- sidenti;
(2) il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. Un rappresentante dell’Agenzia ed un rappresentante di ogni Agente esecutivo (operante come tale) saranno facoltati ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
(3) il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; una seduta straordinaria potrà essere convocata a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
(4) le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
(5) almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti con- traenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere, verranno informate della data, del luogo e del tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altri- menti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
(6) il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione), premesso che
le proposte concernenti un particolare compito richiedano anch’esse tale quorum di membri, o supplenti, designati dai Partecipanti al compito in parola.
(e) Procedura di voto
(1) Il Comitato esecutivo, nell’adottare una decisione o una raccomandazione su un compito particolare, deciderà come segue:
(i) quando l’unanimità è richiesta in virtù del presente Accordo: con l’as- senso di tutti i membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
(ii) quando il presente Accordo non prevede espressamente un modo di voto: a maggioranza dei membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
(2) in tutti gli altri casi in cui il presente Accordo espressamente prevede che il Comitato esecutivo decida all’unanimità, sarà richiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante; circa ogni altra decisione o racco- mandazione, per la quale il presente Accordo non preveda espressamente alcun modo di voto, il Comitato esecutivo deciderà alla maggioranza dei membri o supplenti presenti e votanti;
(3) qualora un Governo avesse designato più di una Parte contraente al presente Accordo o più Partecipanti per un Allegato, tali Parti contraenti o Parteci- panti potranno emettere soltanto un voto in virtù del presente paragrafo;
(4) le decisioni e raccomandazioni, menzionate nei paragrafi (1) e (2) qui innan- zi, possono essere prese, fatto salvo l’assenso d’ogni membro o supplente facoltato ad agire in merito, mediante lettera, telex o telegramma, senza con- vocare alcuna seduta. In tal caso, le decisioni saranno prese sia all’unani- mità, sia a maggioranza, come se si trattasse d’una seduta. Il Presidente del Comitato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni decisione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
(f) Rapporti. Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti periodici sullo stato d’avanzamento dei lavori oggetto del pro- gramma.
Art. 4 Agenti esecutivi
(a) Designazione. I Partecipanti designeranno, nel presente Allegato, un Agente ese- cutivo per ogni compito. I riferimenti all’Agente esecutivo, fatti nel presente testo, s’applicheranno ad ogni Agente esecutivo per il compito di cui è responsabile.
(b) Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’Allegato applicabile:
(1) L’Agente esecutivo responsabile del compito approva, in nome dei Parteci- panti, tutti gli atti legali necessari all’esecuzione del medesimo.
(2) L’Agente esecutivo deterrà, per conto dei Partecipanti, il titolo giuridico di tutti i diritti di proprietà connessi col compito o acquisiti per assicurarne l’attuazione.
L’Agente esecutivo eseguirà il compito sotto il proprio controllo e la propria respon- sabilità, nel quadro del presente Accordo e conformemente alla legge del proprio Paese.
(c) Rimborso delle spese. Il Comitato esecutivo è facoltato a prevedere che le spese dell’Agente esecutivo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal presente Accor- do, gli vengano rimborsate mediante prelievo sui fondi forniti dai Partecipanti, giusta l’articolo 6 del presente Accordo.
(d) Sostituzione. Il Comitato esecutivo, qualora desideri sostituire un Agente mediante un altro governo o ente, può, per decisione unanime, sostituire l’Agente esecutivo iniziale. In tal caso, i riferimenti fatti all’«Agente esecutivo» nel presente accordo si riferiscono a qualunque governo o ente designato in sostituzione del- l’Agente esecutivo iniziale, giusta il presente paragrafo.
(e) Dimissioni. Un Agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:
(1) un Partecipante, o un ente da esso designato, sia allora disposto ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e agli altri Partecipanti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
(2) tale Partecipante o ente risulti unanimemente gradito al Comitato esecutivo.
(f) Conti. L’Agente esecutivo sostituito o dimissionario deve presentare al Comitato esecutivo un rendiconto di tutti i fondi e altri averi ricevuti o acquisiti per l’esecu- zione del compito, nelle sue funzioni d’Agente esecutivo.
(g) Trasferimento di diritti. Allorché vien nominato, giusta la lettera (d) o (e) qui innanzi, un nuovo Agente esecutivo, il vecchio agente trasferisce al nuovo tutti i diritti di proprietà che deteneva in virtù del compito.
(h) Informazioni e rapporti. Ogni Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni relative al compito, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori rientranti nell’ambito del progetto.
Art. 5 Amministrazione e personale
(a) Gestione dei compiti. Ogni Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comi- tato esecutivo, dell’esecuzione del compito affidatogli,- conformemente al presente Accordo, al relativo Allegato e alle decisioni del Comitato esecutivo stesso.
(b) Personale. L’Agente esecutivo ha la responsabilità di assumere il personale necessario all’esecuzione del compito affidatogli, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. L’Agente potrà, se occorra, ricorrere anche ai servizi di perso- nale assunto da altri Partecipanti (o enti e collettività designate dalle Parti contraenti) e messo a sua disposizione per assistenza o altro titolo. Questo personale verrà rimunerato dai rispettivi datori di lavoro, con riserva dei disposti del presente artico- lo, e sarà sottoposto alle condizioni d’assunzione stabilite da essi. Le Parti contraenti avranno il diritto di farsi rimborsare le spese derivanti da queste rimunerazioni o di
ricevere in cambio un appropriato credito, ascritto al preventivo del compito, giusta l’articolo 6 (f) del presente Accordo.
Art. 6 Gestione finanziaria
(a) Obblighi individuali. Ogni Parte contraente sopporterà le spese che le incom- bono nell’esecuzione del presente Accordo, comprese quelle di redazione e trasmis- sione dei rapporti, di rimborso degli impiegati per viaggi o altre indennità giornaliere nel quadro dell’attività per i compiti pertinenti, tranne ove fosse stato disposto che tali spese vanno rimborsate con prelievo dai fondi comuni, come previsto nel para- grafo (g) qui di seguito.
(b) Obblighi finanziari comuni. I Partecipanti desiderosi di ripartire le spese d’un compito particolare stabiliranno tale riparto nel pertinente Allegato. Il riparto dei contributi alle spese (in forma di denaro liquido, servizi resi, proprietà intellettuale, o fornitura di materiale) e l’impiego di questi contributi si faranno secondo i rego- lamenti e le decisioni adottati in virtù del presente articolo dal Comitato esecutivo.
(c) Norme finanziarie e spese. Il Comitato esecutivo, deliberando all’unanimità, potrà emanare tutti i necessari regolamenti per una gestione sana d’ogni compito, compresi, ove occorra, i provvedimenti seguenti:
(1) impostazione delle procedure finanziarie d’acquisto che dovranno essere svolte dall’Agente esecutivo quando effettuerà pagamenti mediante prelievo sui fondi comuni, mantenuti dai Partecipanti ai fini del compito, oppure quando conchiuderà dei contratti in nome dei Partecipanti;
(2) stabilimento delle soglie di spesa a partire dalle quali sarà richiesta l’appro- vazione del Comitato esecutivo, comprese le spese implicanti il versamento di fondi all’Agente per oneri diversi dal salario abituale e dalle spese ammi- nistrative previamente approvate dal Comitato esecutivo nella procedura del preventivo.
Per quanto concerne le spese effettuate tramite prelievo dai fondi comuni, l’Agente esecutivo terrà conto della necessità d’assicurare un’equa distribuzione delle spese fra i Paesi dei Partecipanti, in quanto ciò risulti compatibile con una gestione tecnica e finanziaria ottimale del compito.
(d) Introito accreditato al preventivo. Ogni introito, risultante da un compito, sarà accreditato al preventivo del compito stesso.
(e) Contabilità. Il sistema di contabilità dell’Agente esecutivo dovrà risultare con- forme alle norme contabili usuali nel Paese dell’Agente e dovrà essere applicato in modo coerente.
(f) Programma di lavoro, preventivo, tenuta dei conti. Allorché i Partecipanti con- vengono di formare un fondo comune per il pagamento di oneri derivanti da un pro- gramma di lavoro e dal preventivo del compito, saranno applicabili le seguenti disposizioni, tranne diverso deliberato unanime del Comitato esecutivo:
(1) l’esercizio annuo finanziario del compito corrisponderà all’anno finanziario dell’Agente esecutivo;
(2) l’Agente preparerà, e sottoporrà ogni anno all’approvazione del Comitato esecutivo, un progetto di programma di lavoro e di. preventivo nonché un programma indicativo di lavoro e di preventivo per i due anni successivi, al più tardi tre mesi prima dell’inizio d’ogni anno finanziario;
(3) l’Agente terrà archivi finanziari completi e distinti che dovranno riflettere chiaramente lo stato dei fondi e proprietà posti sotto la sua responsabilità o in suo possesso nell’ambito del compito;
(4) al massimo tre mesi dopo la fine d’ogni anno finanziario, l’Agente sotto- porrà ai verificatori dei conti, scelti dal Comitato esecutivo, i rendiconti annui; allorché la verifica annua avrà avuto luogo, l’Agente presenterà i con- ti con il rapporto dei verificatori all’approvazione del Comitato esecutivo;
(5) tutti i libri contabili e gli archivi tenuti dall’Agente andranno conservati per almeno tre anni dopo la fine del compito;
(6) se è previsto nel pertinente Allegato, un Partecipante che fornirà servizi, materiale o proprietà intellettuale per il compito, avrà diritto a un credito stabilito dal Comitato esecutivo, all’unanimità, da far valere sul suo contri- buto (o a titolo di compensazione allorché il valore dei servizi materiali o proprietà in parola superi l’ammontare del contributo del partecipante); i crediti per servizi resi saranno calcolati giusta una scala convenuta e appro- vata dal Comitato esecutivo e comprenderanno tutti gli oneri connessi col versamento dei salari.
(g) Contributo al fondo comune. Se i Partecipanti convengono di stabilire un fondo comune, nel quadro del Programma annuo di lavoro e del preventivo di un compito, ogni contributo finanziario dovuto dai Partecipanti dovrà essere versato all’Agente esecutivo nella moneta del Paese dell’Agente stesso, nella data e nelle guise stabilite dal Comitato esecutivo, all’unanimità, a condizione tuttavia che:
(1) i contributi ricevuti dall’Agente vengano utilizzati soltanto in modo con- forme al Programma di lavoro e al preventivo del compito;
(2) l’Agente non abbia alcun obbligo d’effettuare un lavoro nel quadro del com- pito fino a quando avrà ricevuto dei contributi che raggiungano almeno il 50 per cento (pagamenti in contante) dell’ammontare dovuto a qualunque momento.
(h) Servizi ausiliari. I servizi ausiliari potranno, d’intesa coi Comitato esecutivo, essere messi a disposizione dall’Agente per l’esecuzione d’un compito; gli oneri di questi servizi, comprese le relative spese, potranno essere coperti dai fondi iscritti a preventivo per il compito stesso.
(i) Imposte. L’Agente esecutivo pagherà tutte le imposte e tasse analoghe, che non siano, imposte sul reddito, riscosse dal governo o dai comuni per un compito, a titolo di oneri sostenuti nell’esecuzione del compito giusta il preventivo; l’Agente provve- derà nondimeno ad ottenere tutte le esenzioni fiscali possibili.
(j) Verificazione dei conti. Ogni Partecipante avrà il diritto di verificare i conti per qualunque lavoro effettuato nell’ambito di un compito, per il quale esista un fondo comune, ma dovrà farlo a proprie spese e alle condizioni seguenti:
(1) l’Agente esecutivo darà agli altri Partecipanti l’occasione di prender parte a tali verifiche, ripartendone le spese;
(2) i libri contabili e gli archivi concernenti le attività dell’Agente, che non siano quelli connessi col compito, vanno esclusi dalla verifica, ma allorché il Par- tecipante in questione domanda la verifica di oneri iscritti al preventivo come servizi resi dall’Agente, esso potrà chiedere e ottenere un certificato di verifica all’uopo, a sue spese, dalla parte dei verificatori dell’Agente;
(3) non si potrà domandare più d’una verifica per ogni anno finanziario;
(4) una tale verifica non sarà eseguita da più di tre rappresentanti dei Parteci- panti.
Art. 7 Informazione e proprietà intellettuale
L’Allegato applicabile a ogni compito, autorizzato conformemente al presente Accordo, comprenderà delle disposizioni relative all’informazione e alla proprietà intellettuale. Le Direttive generali concernenti l’informazione e la proprietà intellet- tuale, approvate dall’Ufficio dell’Agenzia il 21 novembre 1975, saranno prese in considerazione ai fini dell’elaborazione di tali disposti.
Art. 8 Responsabilità legale e assicurazioni
(a) Responsabilità dell’Agente esecutivo. L’Agente esecutivo esplicherà tutto il saper-fare e la massima diligenza nel compimento dei doveri impostigli dal presente Accordo, secondo le leggi e i regolamenti applicabili. Tranne diverso disposto del presente articolo, le spese derivanti da qualunque danno alla proprietà o da qualun- que responsabilità civile, istanza o azione, nonché le altre spese derivanti dai lavori avviati con i fondi comuni per un compito, saranno ascritte a carico del preventivo del, medesimo; le spese derivanti da altri lavori per un compito verranno ascritte a carico del preventivo di questo solo qualora il pertinente Allegato lo preveda, oppure se il Comitato esecutivo, all’unanimità, lo decide.
(b) Assicurazioni. L’Agente esecutivo proporrà, al Comitato esecutivo, le assicura- zioni necessarie in materia di responsabilità, d’incendio, o altro, e stipulerà tali assi- curazioni giusta le istruzioni ricevute dal detto Comitato. Le spese assicurative sa- ranno addossate al preventivo del compito.
(c) Indennità alle Parti contraenti. L’Agente esecutivo, in quanto tale, sarà respon- sabile dell’indennizzo dei Partecipanti per le spese risultanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché per le spese connesse con le medesime in quanto:
(1) tali spese derivino dall’omissione dell’Agente esecutivo di stipulare un’assi- curazione, come detto nel paragrafo (b) qui innanzi, oppure
(2) tali spese derivino da una negligenza grave o da una cattiva gestione inten- zionale d’un funzionario o impiegato dell’Agente esecutivo, nell’esercizio dei doveri impostigli dal presente Accordo.
Art. 9 Disposizioni giuridiche
(a) Compimento di formalità. Ogni Partecipante chiederà all’autorità competente del suo Paese (o dei suoi Stati membri, ove trattasi di un’organizzazione internazionale) nel quadro dell’applicabile legislazione, di facilitare il compimento delle formalità richieste per il movimento delle persone, l’importazione di materiali e attrezzature e il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del compito al quale si è dedi- cato.
(b) Diritto applicabile. Nell’eseguire il presente Accordo e i suoi Allegati, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili alle rispettive Parti contraenti, comprese, ma non esclusi- vamente, le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi.
(c) Decisioni del Consiglio direttivo dell’Agenzia. I Partecipanti ai differenti com- piti terranno conto, in modo adeguato, dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e di ogni loro modificazione, come anche di ogni altra decisione presa dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in tale settore. L’abrogazione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo, il quale resterà in vigore secondo le condizioni in esso contemplate.
(d) Composizione delle vertenze. Ogni vertenza tra le Parti contraenti sull’interpre- tazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta con negoziati o con un altro modo convenuto, verrà deferita a un tribunale di tre arbitri, scelti dalle Parti contraenti interessate, le quali ne designeranno parimente il presidente. Ove le Parti contraenti interessate non si intendessero circa la composizione del tribunale o la scelta del presidente, tali adempimenti verranno assunti dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a domanda di qualunque Parte contraente interessata. Il tribunale deciderà la vertenza riferendosi ai termini del presente Accordo nonché’ alle leggi e ai regolamenti applicabili; il lodo arbitrale sulle questioni fattuali sarà definitivo e vincolerà le Parti contraenti. Gli Agenti esecutivi che non sono Parti contraenti verranno considerati come se lo fossero per quanto concerne il presente paragrafo.
Art. 10 Ammissione e recesso di Parti contraenti
(a) Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell’Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Accordo sarà aperta ad ogni governo di un Paese membro dell’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal Governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo, accetterà i diritti e gli obblighi di Parte contraente e sarà ammesso a partecipare ad almeno un compito dai Partecipanti al medesimo, delibe- ranti all’unanimità. Una tale ammissione d’una Parte contraente prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova Parte contraente, o a contare dalla sua adesione al medesimo e dalla sua notifica di partecipazione a uno o più Allegati e ad ogni emendamento ulteriore.
(b) Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell’OCSE. Il governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia può, su proposta unanime del Comi- tato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo e dall’Agenzia a farsi Parte contraente del presente Accordo (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragra- fo (a) qui innanzi.
(c) Adesione di nuovi Partecipanti ai compiti. Ogni Parte contraente può, con l’accordo unanime dei Partecipanti a un compito, divenire Partecipante al medesimo. Tale partecipazione prenderà effetto allorché la Parte contraente avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a quest’ultima per il compito in questione e non appena gli adeguati emendamenti saranno stati adottati.
(d) Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’ammis- sione, che la nuova Parte contraente o il nuovo Partecipante contribuisca (con dena- ro, servizi o materiali), in equa proporzione, alle spese anteriori di ogni compito cui partecipa.
(e) Surrogazione di Parti contraenti. Con l’accordo unanime del Comitato esecu- tivo, e a richiesta di un governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla pro- cedura ivi descritta.
(f) Recesso. Ogni Parte contraente può recedere dal presente Accordo, o da qualun- que compito, sia con l’approvazione unanime del Comitato esecutivo, sia notifi- cando per scritto il recesso dodici mesi prima al Direttore esecutivo dell’Agenzia, la notifica non dovendo intervenire meno di due anni dopo la conclusione del presente Accordo. Il recesso di una Parte contraente in virtù del presente paragrafo non toc- cherà affatto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti; tuttavia se queste hanno contribuito al fondo comune per un compito, la loro quotaparte nel preventivo verrà adeguata onde tener conto di tal recesso.
(g) Mutamenti dello statuto di una Parte contraente. Una Parte contraente, che non sia governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condizioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamente negli interessi delle altre Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimemente indicato dalle altre Parti contraenti);
(1) la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (f) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
(2) il Comitato esecutivo inviterà il governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra collettività come nuova Parte con- traente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo e avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a uno o più Allegati.
(h) Disattendimento d’obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persiste a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato ese- cutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.
Art. 11 Disposizioni finali
(a) Validità dell’Accordo. Il presente Accordo rimarrà in vigore durante un periodo iniziale di tre anni, a contare dalla data della sua conclusione, e poi sino a quando le Parti contraenti decideranno all’unanimità di porvi fine.
(b) Rapporti giuridici tra le Parti contraenti. Nessun disposto del presente Accordo può ingenerare o configurare un’associazione tra le Parti contraenti o i Partecipanti.
(c) Scadenza. Alla scadenza del presente Accordo, o di ogni suo Allegato, il Comi- tato esecutivo, all’unanimità, assicurerà la liquidazione degli averi del progetto. All’atto della liquidazione, il Comitato esecutivo ripartirà, per quanto possibile, gli averi del progetto, o il prodotto che ne deriva, al prorata dei contributi versati dai Partecipanti, a contare dall’inizio dell’esecuzione del compito; all’uopo considererà i contributi e gli obblighi scaduti delle vecchie Parti contraenti. Ogni vertenza con una vecchia Parte contraente, in merito alla quotaparte assegnatale in virtù del presente paragrafo, andrà composta giusta l’articolo 9 (d) del presente Accordo e, all’uopo, una ex-Parte contraente verrà reputata Parte contraente.
(d) Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferi- sce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi.
(e) Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici.
Fatto a Parigi il sesto giorno del mese d’ottobre 1977.
(Seguono le firme)
Valutazioni tecnico-chimiche di processi termochimici
1. Finalità
Il presente compito si prefigge la valutazione dei procedimenti termochimici speci- fici per la produzione di idrogeno mediante:
(a) valutazione delle fasi del procedimento specifico (reazioni chimiche oppure operazioni);
(b) valutazione del costo degli impianti occorrenti per una fase specifica;
(c) identificazione dei problemi in rapporto con reazioni o operazioni specifi- che;
(d) identificazione di problemi o criteri applicabili ai procedimenti termochimici in generale.
Una finalità eventuale potrebbe consistere nell’allestimento di un progetto econo- mico di un’officina termochimica completa nonché nella rispettiva analisi econo- mica.
2. Modalità d’esecuzione
(a) Ciascun Partecipante avvierà un programma sperimentale o analitico vertente su almeno uno dei sette aspetti indicati dappresso, concernente specificamente i cicli solfuro/iodio e cloruro/ferro, applicantesi però in generale anche a altri cicli che incorporano la decomposizione dell’acido solforico, di un solfato metallico o dell’acido iodidrico:
(1) decomposizione termica del H2 SO4 (CE, Germania, Paesi Bassi, Italia, Svizzera, USA);
(2) decomposizione termica di un solfato metallico (CE, Germania, Italia, Sviz- zera, USA);
(3) idrolisi del FeCl2 (Germania, Italia, Svizzera);
(4) separazione liquida di H2 SO4/HI di una soluzione (Belgio, CE, Germania, Italia, Svizzera, USA);
(5) reazione di Deacon invertita (Germania, Italia, Svizzera, USA);
(6) decomposizione del HI (Belgio, CE, Italia, Giappone, Svizzera, USA);
(7) decomposizione del FeCl3 (Germania, Italia, Svizzera, USA).
Partecipanti, ancorché s’impegnino a lavorare solo in uno dei sette campi surriferiti, hanno interesse a continuare i propri lavori sull’insieme dei punti menzionati.
4 Nella RU è stato pubblicato soltanto l’allegato I.
(b) Ciascun Partecipante organizza il programma sperimentale o analitico descritto al paragrafo 2 (a) in modo che siano comprese almeno una delle attività seguenti:
(1) preparazione di schemi procedurali descriventi il flusso di massa e d’energia nel processo applicato alla reazione o alle reazioni studiate. Siffatti schemi procurano una base che consente la valutazione dell’efficienza, l’al- lestimento di progetti e il confronto dei costi effettivi. 1 dati termochimici come anche i livelli di reazione e il rendimento delle reazioni chimiche descritte negli schemi devono essere chiaramente indicati. Parimente è opportuno citare la fonte dei dati ottenuti e specificare se tale fonte è speri- mentale o valutativa. Un aspetto importante di tali attività risiede nell’identificazione dei campi in cui si rivelano necessari dati sperimentali suppletivi o più completi.
(2) Le analisi delle diverse fasi del procedimento, partendo dagli schemi e, ove siano disponibili, dai dati, consentono di valutare l’efficenza, i costi in capi- tale e le spese del procedimento. Siffatte analisi possono partire da studi ana- logici mediante estrapolazione dei dati forniti dagli impianti più conven- zionali oppure possono essere effettuate mediante simulazione informatica riunente un numero sufficiente di informazioni.
(3) L’analisi delle inferenze termiche e dei costi riguardanti la separazione dei prodotti allo stadio reattivo. Tale attività rientra in un’analisi degli schemi però può essere anche concepita quale studio del problema più generale posto dallo sviluppo e dalla valutazione dei diversi modelli di separazione destinati a un’applicazione più generica.
(4) La determinazione sperimentale del trasferimento di calore in reazioni endo- termiche a alta temperatura e/o l’analisi dei rapporti tra propagazione del ca- lore, grado di reazione e dimensioni del permutatore termico nonché costi di tali reazioni.
(5) L’analisi dei problemi dell’alta temperatura in considerazione delle caratteri- stiche della o delle fonti caloriche.
(6) Identificazione e valutazione sperimentali di materiali impiegabili nella costruzione di contenitori e di permutatori termici per i diversi livelli di reazione.
(c) Entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente allegato, ciascun Partecipante fornisce all’Agente esecutivo ogni pubblicazione in suo pos- sesso che fosse in rapporto con le finalità del compito. Inoltre, ciascun Partecipante consegna all’Agente esecutivo copie di rapporti interni e incarti di lavoro, frutto dei lavori descritti al paragrafo 2 (a) ove tali documenti possano rivestire interesse per gli altri Partecipanti. Infine, ciascun Partecipante allestisce un rapporto annuo sulla situazione dei lavori in via di realizzazione e lo presenta all’Agente esecutivo.
(d) L’Agente esecutivo prepara un programma di lavoro per il primo anno e lo pre- senta al Comitato esecutivo. Quest’ultimo, all’unanimità, deve approvare un pro- gramma di lavoro per il primo anno, il più tardi tre mesi dopo la firma del presente allegato. Il programma di lavoro (comprese le considerazioni relative ai brevetti)
menziona succintamente i contributi apportati da ciascuna Parte per conseguire le finalità del compito.
(e) Alla fine del primo e del secondo anno, sarà tenuto un seminario per discutere i rapporti d’attività e allestire un programma particolareggiato di lavoro per l’anno successivo. L’Agente esecutivo è responsabile dell’organizzazione di questi incontri.
(f) Ciascun Partecipante designa all’intenzione dell’Agente esecutivo i punti di contatto tecnici per ciascuna delle reazioni o operazioni realizzate conformemente al paragrafo 2 (a).
(g) Tra i Partecipanti è previsto lo scambio di ricercatori. L’iniziativa di tali scambi è lasciata ai periti dei partecipanti che converranno fra loro le condizioni particola- reggiate. I Partecipanti informano l’Agente esecutivo circa il momento in cui avven- gono tali scambi e l’Agente esecutivo ne allestisce dei rapporti che consegna ai Par- tecipanti.
3. Calendario
Tre anni (1° novembre 1977–31 ottobre 1980).
Seminari previsti: estate 1978, estate 1979.
4. Risultati
I risultati di tali attività saranno:
(a) le copie di tutte le pubblicazioni, rapporti interni e documenti di lavoro, pre- sentati all’Agente esecutivo conformemente al paragrafo 2 (c), saranno riu- nite e la compilazione verrà regolarmente consegnata a tutti i Partecipanti da parte dell’Agente esecutivo;
(b) alla fine di ogni anno e prima del seminario di fine d’anno, l’Agente esecu- tivo riproduce, collaziona e consegna a tutti i Partecipanti le copie dei rap- porti circa la situazione dei lavori preparati da ciascun Partecipante; tali rap- porti costituiscono la base per la discussione in occasione del seminario di fine danno.
(c) L’Agente esecutivo allestisce un rapporto finale recante la valutazione delle analisi e operazioni studiate, la valutazione del costo degli impianti e le rela- tive conclusioni per la selezione dei procedimenti.
5. Compiti dell’Agente esecutivo
Oltre ai compiti di cui ai paragrafi 2 e 4, l’Agente esecutivo è responsabile della direzione generale del presente allegato e della messa in esecuzione delle attività chieste dal Comitato esecutivo.
6. Finanziamento
(a) Ciascun Partecipante sopporta i propri costi d’esecuzione del compito, compresi i costi dei rapporti e dei viaggi dei rappresentanti.
(b) I costi d’organizzazione di sedute sono assunti dal Paese che presta ospitalità.
7. Agente esecutivo
Commissione delle Comunità europee (rappresentata da JRC, ISPRA).
8. Informazione e proprietà intellettuale
(a) Poteri del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo, all’unanimità, conforme- mente al presente Accordo, disciplina la pubblicazione, la distribuzione, il tratta- mento, l’appropriazione e la proprietà dell’informazione, nonché la proprietà intel- lettuale, derivante dal presente Allegato I all’Accordo esecutivo riguardante un pro- gramma di ricerca e di sviluppo in materia di produzione di idrogeno dall’acqua (designato appresso «Allegato I»).
(b) Diritti di pubblicazione. Con riserva delle restrizioni applicantisi ai brevetti e ai diritti d’autore, i Partecipanti all’Allegato I hanno diritto di pubblicare qualsiasi informazione fornita per questo allegato o che ne derivi.
(c) Informazioni degne di protezione. I Partecipanti all’Allegato I adotteranno tutti i provvedimenti conformi al presente paragrafo, alle proprie leggi nazionali e al diritto internazionale per tutelare le informazioni degne di essere protette. Giusta il presente paragrafo, per informazioni degne di essere protette si intendono tutte le informa- zioni di natura confidenziale, come segreti commerciali e «know-how» (ad esempio programmi d’ordinatori, procedure tecniche di design, composizione chimica di materiali, metodi di fabbricazione, procedimenti o trattamenti), designate in modo adeguato a condizione che dette informazioni:
(1) non siano generalmente note nè altrimenti accessibili pubblicamente;
(2) non siano state precedentemente messe a disposizione di terzi da parte del proprietario, senza l’obbligo di serbare loro carattere confidenziale; e
(3) non siano già in possesso del partecipante all’Allegato I senza l’obbligo di serbare il carattere confidenziale.
Spetta all’Agente esecutivo il compito di identificare le informazioni qualificabili quali informazioni degne di protezione giusta il presente paragrafo e di garantire che siano segnalate in modo adeguato.
(d) Consegna d’informazioni da parte dei Contraenti. L’Agente esecutivo invita le Parti contraenti a mettere a disposizione e a segnalare, nei limiti del compito, tutte le informazioni preesistenti e quelle acquisite indipendentemente dal compito che fos- sero loro note e che interessassero il compito, nonché ottenibili senza limitazioni contrattuali e legali;
(e) Licenza per utilizzazione «Ricerca e sviluppo» nel compito. L’uso della pro- prietà intellettuale esistente o acquisita nell’adempimento del compito, in proprietà esclusiva o sotto controllo dei Partecipanti all’Allegato I, necessario per l’esecuzione del compito, deve essere permesso a qualsiasi altro Partecipante all’Allegato I sol- tanto per le finalità di ricerca e di sviluppo che servano all’attuazione dell’Allegato I, oppure a imprese in rapporto con tale programma; dette licenze sono concesse in considerazione degli obblighi reciproci delle Parti contraenti derivanti dal presente Accordo e senza altro pagamento. Quando una siffatta proprietà intellettuale è parzialmente proprietà o parzialmente controllata da un Partecipante all’Allegato I, quest’ultimo farà in modo di ridurre o escludere qualsiasi eventuale beneficio.
(f) Licenza commerciale non stipulata. Il presente Allegato non contiene alcuna disposizione relativa al rilascio di licenze commerciali per la proprietà intellettuale, restando ammesso che i rapporti originati dal presente Allegato sono diversi da quelli normalmente derivanti dalla legislazione sulla protezione della proprietà intellettuale;
(g) Interventi in rapporto col compito. Le invenzioni fatte o concepite durante l’attuazione del compito o rientranti nel suo ambito sono, in ogni Paese, proprietà del Partecipante autore dell’invenzione. Le informazioni relative a un’invenzione oggetto di domanda di brevetto da parte di un Partecipante non saranno nè pubbli- cate nè rese pubbliche dalle Parti contraenti prima che sia stata debitamente formu- lata una domanda ufficiale, tuttavia a condizione che la restrizione riguardante la pubblicazione o la divulgazione non sia estesa a oltre sei mesi a contare dal momen- to della ricezione di tali informazioni. Spetterà all’Agente esecutivo il compito di segnalare espressamente ogni rapporto menzionante invenzioni che non sono ancora state oggetto di una domanda formale di brevetto;
(h) Diritti d’autore. Ciascun Partecipante all’Allegato I adotta i provvedimenti ade- guati per proteggere i materiali prodotti in rapporto col compito e assoggettati a diritti d’autore. Tali diritti sono proprietà del Partecipante all’Allegato I, sempre che gli altri Partecipanti possano riprodurre e distribuire il materiale di cui si tratta, non però a fine di lucro;
(i) Autori e inventori. Ciascun Partecipante all’Allegato I adotta, senza pregiudizio per i diritti d’autore o d’inventore secondo le leggi nazionali, i provvedimenti neces- sari per ottenere la cooperazione richiesta dei propri autori o inventori per l’esecuzione delle disposizioni del presente paragrafo. Ciascun Partecipante all’Allegato I assume la responsabilità di versare il prezzo o la compensazione richiesta ai propri impiegati, conformemente alle leggi del proprio Paese.
9. Partecipanti al compito
Le Parti contraenti partecipanti al compito sono:
Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire, Belgio, Commissione delle Comunità Europee,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania, Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, Italia,
Governo del Giappone,
Naamloze Vennootschap DSM, Paesi Bassi,
Ufficio federale della Scienza e della Ricerca5, Svizzera, Dipartimento of Energy, Stati Uniti d’America.
5 Ora: Ufficio federale dell’educazione e della scienza (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione – RS 172.010).