Emendamenti Clausole campione

Emendamenti. Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Emendamenti. Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente all’articolo 16.
Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' e decidera' in merito. 3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 5. L'emendamento proposto e' considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. 8. Quals...
Emendamenti. 1. Ogni Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamento del presente Accordo. 2. Gli emendamenti del presente Accordo sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione. 3. Salvo altrimenti convenuto, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e l’Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell’AELS e l’Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accetta- zione o approvazione, l’emendamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento. 4. Fatti salvi i paragrafi 1–3, il Comitato misto può decidere di modificare gli alle- gati e le appendici del presente Accordo. Se una Parte ha accettato una decisione soggetta all’adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l’ultima Parte ha notificato al Depositario l’adempimento dei suoi requisiti nazionali, salvo diversamente disposto nella decisione. 5. Gli emendamenti su questioni concernenti soltanto uno o più Stati dell’AELS e l’Ecuador sono convenuti tra le Parti interessate. 6. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 7. Una Parte può applicare un emendamento provvisoriamente, fatti salvi i suoi requisiti legali nazionali. L’applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.
Emendamenti. Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea con delibera assunta in prima convocazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e in seconda convocazione con maggioranza semplice.
Emendamenti. (1) Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presi- dente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all’esame del Consi- glio. Se l’emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l’emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell’Europa Centrale e Orientale elencati nell’allegato A) che rappresenta- no almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: i) è necessario l’accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi: a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; b) i diritti relativi all’acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 5 del presente Statuto; c) le limitazioni della responsabilità ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 5 del presente Statuto; e d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli articoli 1 e 2 del presente Statuto; ii) è necessario l’accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l’ottantacinque (85) per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell’articolo 8 del presente Statuto. Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. (3) Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre (3) mesi dalla data della comunicazione formale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, salvo che il Consiglio dei Governatori decida altrimenti.
Emendamenti. Le Parti possono modificare il presente Accordo, in particolare in funzione del- l’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entrano in vigore per ogni Parte soltanto quando questa li ha accettati.
Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferi- sce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi.
Emendamenti. Potremo modificare questi termini e condizioni del DPML Plus di volta in volta, e le modifiche entreranno in vigore al momento della notifica. Se una parte dei Termini e Condizioni del DPML Plus è trovata invalida o non applicabile per qualsiasi ragione, il resto dei Termini e Condizioni DPML Plus è valida e applicabile come se tale disposizione non fosse stata in esso inclusa. La disposizione inefficace deve essere sostituita con una tale disposizione che, nella misura legalmente possibile, più si avvicina al il senso e lo scopo dei Termini e Condizioni del DPML Plus.
Emendamenti. Le parti convengono che ogni eventuale futura modifica o integrazione delle CGA deve essere intesa come parte integrante delle CGA e che qualsiasi riferimento alle CGA menzionate nell’Ordine o in questo documento, se del caso, include tali modifiche e/o integrazioni.