Emendamenti. Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Emendamenti. Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti. L’emendamento entrerà in vigore conformemente all’articolo 16.
Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo.
2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' e decidera' in merito.
3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari.
4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto.
5. L'emendamento proposto e' considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto.
6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto.
7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato.
8. Quals...
Emendamenti. 1. Ciascuna Parte può sottoporre al Comitato misto proposte di emendamenti al presente Accordo per esame e raccomandazione.
2. Salvo altrimenti disposto dall’articolo 11 paragrafo 8, gli emendamenti al presen- te Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione con- formemente ai rispettivi requisiti legali. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Georgia hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo tale data, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.
4. Gli emendamenti su questioni concernenti unicamente uno o più Stati dell’AELS e la Georgia sono convenuti tra le Parti interessate.
5. Se i suoi requisiti legali lo consentono, uno Stato dell’AELS o la Georgia può applicare provvisoriamente un emendamento in attesa che entri in vigore per tale Parte. L’applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.
Emendamenti. Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta in prima convocazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e in seconda convocazione con maggioranza semplice dei presenti.
Emendamenti. (1) Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presi- dente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all’esame del Consi- glio. Se l’emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l’emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell’Europa Centrale e Orientale elencati nell’allegato A) che rappresenta- no almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
i) è necessario l’accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi:
a) il diritto a ritirarsi dalla Banca;
b) i diritti relativi all’acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 5 del presente Statuto;
c) le limitazioni della responsabilità ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 5 del presente Statuto; e
d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli articoli 1 e 2 del presente Statuto;
ii) è necessario l’accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l’ottantacinque (85) per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell’articolo 8 del presente Statuto. Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
(3) Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre (3) mesi dalla data della comunicazione formale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, salvo che il Consiglio dei Governatori decida altrimenti.
Emendamenti. (1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consi- glio dei Governatori, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) A prescindere dal paragrafo 1, è richiesta l’unanimità del Consiglio dei Gover- natori per l’approvazione di ogni emendamento che modifichi:
i) il diritto di recedere dalla Banca;
ii) la limitazione della responsabilità di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4; e
iii) i diritti relativi all’acquisto di capitale sociale di cui all’articolo 5 para- grafo 4.
(3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emen- damento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.
Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferi- sce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi.
Emendamenti. Le Parti possono modificare il presente Accordo, in particolare in funzione del- l’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entrano in vigore per ogni Parte soltanto quando questa li ha accettati.
Emendamenti. Potremo modificare questi termini e condizioni del DPML Plus di volta in volta, e le modifiche entreranno in vigore al momento della notifica. Se una parte dei Termini e Condizioni del DPML Plus è trovata invalida o non applicabile per qualsiasi ragione, il resto dei Termini e Condizioni DPML Plus è valida e applicabile come se tale disposizione non fosse stata in esso inclusa. La disposizione inefficace deve essere sostituita con una tale disposizione che, nella misura legalmente possibile, più si avvicina al il senso e lo scopo dei Termini e Condizioni del DPML Plus.