Emendamenti Clausole campione

Emendamenti. Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Emendamenti. Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente all’articolo 16.
Emendamenti. 1. Ogni Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamento del presente Accordo.
Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo.
Emendamenti. Potremo modificare questi termini e condizioni del DPML Plus di volta in volta, e le modifiche entreranno in vigore al momento della notifica. Se una parte dei Termini e Condizioni del DPML Plus è trovata invalida o non applicabile per qualsiasi ragione, il resto dei Termini e Condizioni DPML Plus è valida e applicabile come se tale disposizione non fosse stata in esso inclusa. La disposizione inefficace deve essere sostituita con una tale disposizione che, nella misura legalmente possibile, più si avvicina al il senso e lo scopo dei Termini e Condizioni del DPML Plus.
Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferi- sce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi.
Emendamenti. Le Parti possono modificare il presente Accordo, in particolare in funzione del- l’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entrano in vigore per ogni Parte soltanto quando questa li ha accettati.
Emendamenti. (1) Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presi- dente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all’esame del Consi- glio. Se l’emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l’emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell’Europa Centrale e Orientale elencati nell’allegato A) che rappresenta- no almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
Emendamenti. Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta in prima convocazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e in seconda convocazione con maggioranza semplice dei presenti.
Emendamenti. 1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal Segretario generale all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati parti per l’accettazione.