SOMMARIO
SOMMARIO
Informazioni precontrattuali Testo Unico Bancario
Articolo 124 - Obblighi precontrattuali
Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48
Articolo 5 - Informazioni precontrattuali
Articolo 6 - Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici
Articolo 7 - Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
Provvedimenti di emanazione secondaria
Provvedimento Banca d'Italia 28 marzo 2013 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Disposizioni Banca d'Italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 4 - Pubblicità e informazioni precontrattuali Paragrafo 4.2 - Informazioni precontrattuali Allegati Allegato 4 - Prototipi di foglio informativo
Comunicazione Banca d'Italia 17 maggio 2012 - Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori
Regolamento Isvap 3 maggio 2012, n. 40
Preambolo - Regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27
Articolo 1 - Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita Articolo 2 - Informativa al cliente
Articolo 3 - Preventivi on line e informativa sui siti Internet Articolo 4 - Pubblicazione
Articolo 5 - Entrata in vigore
Allegati
Allegato 1 - Reg. ISVAP N.40 All. 1 3 mag 2012
Allegato 2 - Istruzioni per la comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito dell'Autorità
Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117
Articolo 5 - Informativa precontrattuale
Giurisprudenza
Corte di Giustizia Europea - Sentenza 30 aprile 2014 - Direttiva 93/2013/XXX - Xxxxxxxx abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore - Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali
Tribunale di Genova - Sentenza 14 febbraio 2013 - Contratti bancari - Mutuo e finanziamento in genere
- Credito ai consumatori - Oneri economici - Interessi moratori - Vessatorietà della clausola di determinazione degli interessi moratori Decisioni Arbitro Bancario Finanziario
13 marzo 2014, n. 1546 - Apertura di credito - Carte di credito - Tipologia
Dettaglio documenti
X.Xxx. 01.09.1993, n. 385 - Art. 124 Obblighi precontrattuali
Articolo 124 (1)
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore (2).
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo (3).
7. La Banca d'Italia (4), in conformità alle deliberazioni del CICR (5), detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Si veda, inoltre, quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Per completezza si riporta il testo antecedente alla modifica:
Giurisprudenza correlata
Articolo 124 Contratti
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.
(3) Comma sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(4) Si veda il paragrafo 4.2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
(5) Si veda l'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n. 117.
Giurisprudenza
Tribunale di Trieste - Sentenza 20 marzo 2007
Pretura di Bologna - Sentenza 4 gennaio 1999
Pretura di Bologna - Sentenza 26 ottobre 1998
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 5 Informazioni precontrattuali
Articolo 5
1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportate nell'allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
Le informazioni di cui trattasi riguardano:
a) il tipo di credito;
b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
d) la durata del contratto di credito;
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;
g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito
prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;
h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;
k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;
l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;
n) se del caso, le garanzie richieste;
o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;
p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;
q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;
r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;
s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
2. Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno i dati di cui alle lettere c), d), e), f) e h) del paragrafo 1 del presente articolo, il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare nel caso contemplato dal paragrafo 2, il creditore fornisce al consumatore tutte le informazioni precontrattuali
utilizzando il modulo riguardante le Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni precontrattuali necessarie ai sensi del paragrafo 1 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 6 Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici
Articolo 6
Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici
1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3, 5 o 6, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni di cui trattasi precisano:
a) il tipo di credito;
b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica;
f) il tasso annuo effettivo globale illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
g) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;
h) per i contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito;
i) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
j) il diritto del consumatore a essere informato gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
k) per i contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
l) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.
Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e hanno tutte la stessa evidenza grafica. Possono essere fornite mediante il modulo relativo alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportate nell'allegato III. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee relative al credito ai consumatori".
2. In caso di contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale.
3. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, le informazioni fornite al consumatore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo comprendono anche:
a) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; e
b) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.
Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale e qualora il consumatore chieda la disponibilità immediata di una concessione di scoperto, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario comprende almeno i dati di cui alle lettere c), e), f), e h) del paragrafo 1. Inoltre, nei contratti di credito di cui al paragrafo 3, la descrizione delle principali caratteristiche comprende la durata del contratto di credito.
5. Nonostante l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri applicano almeno i requisiti di cui al paragrafo 4, prima frase, del presente articolo ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese.
6. Su richiesta, al consumatore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo da 1 a 4 è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito contenente le informazioni contrattuali di cui all'articolo 10 nella misura in cui tale articolo è applicabile. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
7. Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi i casi contemplati dal paragrafo 4, il creditore immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 fornendo le informazioni contrattuali conformemente all'articolo 10 nella misura in cui esso si applica.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 7 Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
Articolo 7
Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
Gli articoli 5 e 6 non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate in tali articoli.
Provv. Banca d'Italia 28 mar 2013 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG
BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 28 marzo 2013
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG
La Commissione Europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).
L'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.
Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione Europea 2011/90/UE. A tal fine:
- gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo allegato 5B;
- per quanto riguarda le aperture di credito:
i) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; ii) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.
La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.
Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle
Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge pubblicate dalla Commissione Europea.
Il presente provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Comunic. Banca d'Italia 17 mag 2012 Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori
BANCA D'ITALIA COMUNICAZIONE 17 maggio 2012
Trasparenza dell'offerta di contratti di credito ai consumatori
1. Il presidio della trasparenza e della correttezza delle relazioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela costituisce uno degli obiettivi dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia; criticità nei rapporti tra intermediari e clienti possono infatti generare rischi legali e di reputazione per gli intermediari oltre che incidere sulle posizioni soggettive della clientela, con riflessi negativi sulla fiducia e sul buon funzionamento del sistema nel suo complesso.
L'impegno da tempo profuso dalla Vigilanza per accrescere l'attenzione degli intermediari verso i temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti si inscrive in un più ampio quadro di iniziative promosse anche a livello europeo a tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari (1).
2. In tale ambito, la Commissione europea - avvalendosi delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento 2006/2004/CE (c.d. Regolamento Enforcement) - ha recentemente svolto un'indagine (c.d. "Sweep") avente l'obiettivo di verificare la conformità dei siti internet delle banche e degli altri intermediari alla normativa comunitaria in tema di offerta di contratti di credito ai consumatori.
Più in dettaglio, nel mese di settembre 2011 le autorità nazionali di 27 Stati membri - competenti per l'enforcement delle normative comunitarie a tutela dei consumatori (2) - nonché di Norvegia e Islanda, hanno esaminato in modo coordinato 562 siti web di banche, intermediari finanziari e intermediari del credito. Nel 70 per cento dei casi (393 siti) sono state riscontrate carenze nel contenuto degli annunci pubblicitari on line; talune criticità sono emerse anche in esito a un'ulteriore indagine condotta sulla documentazione precontrattuale (c.d. "Sweep Plus").
3. La Banca d'Italia, in ragione delle proprie competenze in materia di credito ai consumatori, ha aderito all'iniziativa della Commissione europea. L'azione di monitoraggio - effettuata congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente nel settore delle pratiche commerciali scorrette
- ha interessato i siti internet di 15 intermediari nazionali rappresentativi del predetto comparto (3); l'indagine ha avuto altresì a oggetto la documentazione precontrattuale relativa ad alcuni rapporti di credito accesi da consumatori presso i medesimi intermediari.
In esito agli accertamenti condotti, sono emerse anomalie in relazione all'operatività di 10 intermediari; le criticità hanno riguardato sia il contenuto degli annunci pubblicitari, talvolta non corrispondente a quanto prescritto dalla normativa di riferimento (art. 123 TUB e relative disposizioni di attuazione), sia l'informativa precontrattuale, spesso non pienamente idonea a consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli (art. 124 TUB e relative disposizioni di attuazione).
In particolare, le criticità rilevate attengono ai seguenti aspetti:
- gli annunci pubblicitari che indicavano il tasso di interesse e/o altri dati concernenti il costo del credito non sempre riportavano tutte le informazioni richieste dalla normativa (4); altri annunci, privi di tali indicazioni, richiamavano la necessità di far riferimento - per le condizioni contrattuali - ai fogli informativi anziché ai documenti previsti per l'informativa precontrattuale nel credito ai consumatori
(5);
- le informazioni precontrattuali non venivano sempre fornite attraverso il documento standard
denominato "
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ove presente, detto documento spesso non era conforme al modello previsto nell'Allegato 4C delle Disposizioni sulla trasparenza ovvero non era personalizzato e riportava anche voci non pertinenti rispetto alla specifica offerta (ad es., informazioni sul tasso variabile anche per finanziamenti a tasso fisso). In via diffusa, le informazioni venivano riportate con caratteri molto piccoli, che non consentivano un'agevole lettura della documentazione;
- il TAEG (tasso annuo effettivo globale) riportato sia negli annunci pubblicitari sia nel documento
standard "
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", spesso non includeva tutti i costi a carico del consumatore (ad es., polizza assicurativa obbligatoria, spese di apertura pratica, spese di incasso rata); talvolta, esso veniva riportato esclusivamente nella misura massima e senza l'ausilio di un esempio rappresentativo.
4. Le criticità riscontrate nel corso dell'indagine hanno formato oggetto di specifici interventi. Peraltro, in considerazione della frequenza delle anomalie rilevate nell'ambito del campione esaminato nonché delle segnalazioni qui pervenute da clienti e Associazioni dei consumatori, la Banca d'Italia ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli intermediari attivi nel comparto del credito ai consumatori anche su ulteriori profili di problematicità che attengono alle concrete modalità di conclusione dei contratti e alla gestione dei rapporti di credito, ivi inclusa l'eventuale fase "patologica" di tali finanziamenti.
Alcune Associazioni dei consumatori hanno infatti segnalato a questo Istituto talune criticità con riguardo all'informativa fornita ai clienti in occasione dell'offerta di prestiti finalizzati da parte delle banche e delle società finanziarie, anche nei casi in cui esse si avvalgono di intermediari del credito quali mediatori, agenti e fornitori di beni o prestatori di servizi (ad es., negozi o centri commerciali).
Inoltre, dall'esame delle segnalazioni pervenute direttamente dai clienti emerge che sempre più spesso le doglianze afferiscono non solo all'inosservanza degli obblighi precontrattuali e di quelli attinenti allo svolgimento del rapporto, ma anche a comportamenti anomali connessi con l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte della clientela e, in particolare, a talune prassi adottate nell'attività di recupero crediti, anche da parte di società di servizi cui tale attività è affidata in outsourcing.
5. La Banca d'Italia xxxxxxx primaria importanza al rispetto, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dell'intero complesso normativo che governa le relazioni con la clientela. Comportamenti corretti con i consumatori, offerte trasparenti e confrontabili, costituiscono presupposti essenziali per il corretto funzionamento del mercato e vanno a beneficio dell'efficienza del sistema bancario e finanziario. Per la realizzazione di tali obiettivi è quindi fondamentale che gli intermediari si impegnino a dare piena attuazione alla disciplina.
Con specifico riguardo alle criticità riscontrate nell'offerta di contratti di credito ai consumatori, la Banca d'Italia reputa necessario che - anche avuto riguardo all'attuale congiuntura economica - la clientela sia posta nelle condizioni di agire in modo consapevole e informato, di conoscere le caratteristiche dei servizi offerti e di adottare decisioni ponderate. A tal fine, gli operatori vorranno assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare un elevato livello di conformità alla vigente normativa, anche quando l'offerta dei contratti ai consumatori è effettuata avvalendosi di intermediari del credito.
A tale ultimo riguardo si sottolinea che, coerentemente con i principi esplicitati nella normativa di settore, la scelta di avvalersi di soggetti terzi per l'offerta dei propri prodotti e servizi non fa venir meno la responsabilità del finanziatore per l'attività dei soggetti coinvolti nella catena distributiva, ivi incluso l'ultimo elemento di contatto con la clientela; l'intermediario che eroga il credito è pertanto tenuto a presidiare adeguatamente i rischi insiti in comportamenti difformi o anomali posti in essere da tutti i soggetti che si interpongono tra esso e il cliente.
Anche nei casi in cui il deterioramento del credito erogato renda necessaria l'assunzione di iniziative di recupero del finanziamento, è necessario che le relazioni con la clientela siano sempre e comunque informate a canoni di trasparenza e correttezza. Con specifico riferimento all'esternalizzazione della gestione delle partite anomale, si rammenta che tale scelta organizzativa - come già precisato con riguardo ad altri analoghi fenomeni
(6) - presuppone l'adozione di particolari cautele volte a presidiare pienamente i rischi operativi, legali e di reputazione.
Si soggiunge, infine, che la mancata adozione di efficaci presidi assume rilevanza anche ai fini dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno, oggetto di valutazione complessiva da parte della Vigilanza.
(1) A livello nazionale, si richiamano le comunicazioni nelle materie della cessione del quinto dello stipendio o della pensione (nel 2009 e nel 2011) e delle carte di credito revolving (nel 2010). A livello comunitario si fa riferimento, da ultimo, alla Raccomandazione della Commissione europea sull'accesso a un conto di pagamento di base (2011).
(2) Si tratta, in particolare, delle seguenti Direttive: Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Dir. 2002/65/CE, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; Dir. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; Dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
(3) L'indagine ha coperto oltre il 50 per cento del mercato del credito ai consumatori.
(4) In particolare, è stata riscontrata la mancanza dei seguenti elementi: il tasso annuo effettivo globale (TAEG); il tasso d'interesse o l'indicazione della natura (fissa o variabile) dello stesso; l'ammontare delle singole rate; la durata del contratto di credito; le spese comprese nel costo totale del credito.
5) Cfr. Sezione VII, par. 4.2, delle "Disposizioni in materia di trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", come modificate dal provvedimento del 9.02.2011 sul credito ai consumatori.
(6) L'esternalizzazione di funzioni operative da parte di banche e intermediari finanziari ha già formato oggetto di attenzione da parte della Vigilanza. In particolare: 1) la Circolare n. 229, Titolo IV, Cap. 11, Sez. II, punto 4 (Sistemi informativi) secondo cui le procedure per la cessione in outsourcing di servizi informatici debbono essere formalizzate e mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui è stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca, che resta responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate ai terzi; 2) Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob (emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, TUF), secondo cui in caso di affidamento in outsourcing di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, gli intermediari adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi, garantendo che l'esternalizzazione non riduca l'efficacia del sistema dei controlli. In caso di attribuzione di servizi all'esterno, gli intermediari restano pienamente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore; 3) comunicazione concernente l'esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio.
Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 4 20 giu 2012 Pubblicità e informazioni precontrattuali
4. Pubblicità e informazioni precontrattuali Il presente paragrafo 4 disciplina
- sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);
- sub 4.2, l'informativa personalizzata e l'assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase pre- contrattuale ;
- sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.
Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l'impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare:
- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi" previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (1);
- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza.
(1) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.
Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 4.2 20 giu 2012 Informazioni precontrattuali
4.2 Informazioni precontrattuali
4.2.1 Disposizioni di carattere generale
Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. In particolare:
- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento;
- i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.
Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:
a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili;
b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile. Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.
L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.
Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente:
a) in caso di aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi previste possono essere fornite attraverso un apposito documento (eventualmente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori") oppure essere incluse nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente;
b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1 e 4.2.2.2.
Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull'apertura di credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo e dal documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3 e 7, e allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni relative all'apertura di credito secondo quanto previsto dall'allegato 4A;
c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4e all'allegato 5B.
4.2.2 Contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito
4.2.2.1 Documenti informativi
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
d) la durata del contratto di credito;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda
l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell'allegato 5C, parte II, lettera b) può comportare l'applicazione di un tasso più elevato;
h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1). Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
j) se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
k) l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;
l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
n) le eventuali garanzie richieste;
o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;
p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;
q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
s) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", redatto in conformità del modello previsto nell'allegato 4C. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli
articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell'articolo 67-novies del Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente elencate sub c), d), e), f) e h), nonché il TAEG, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.
Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
4.2.2.2 Assistenza al consumatore
Ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U., il finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa - prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U. rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano - ove lo desideri - un'interazione individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i chiarimenti abbia un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II, del titolo VI, del T.U., e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l'utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.
4.2.3 Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di credito:
- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore (2).
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore; c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito (3) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
f) il TAEG, illustrato mediante un'esemplificazione rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto corrente si applica l'allegato 5B;
g) le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto di credito;
h) nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso;
i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
k) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le informazioni precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresì:
a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere fornite, alternativamente:
i) attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", redatto in conformità del modello previsto nell'allegato 4D. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67- sexies,
67-septies e 67-octies del Codice del Consumo;
ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato sub i), redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo 1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere altresì fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo);
iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e dall'allegato 4A (in questo caso, in deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.
Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica l'obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U., e del paragrafo 4.2.2.2.
4.2.4 Tasso annuo effettivo globale
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.
Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (4).
Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
- le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.
Nel costo totale del credito sono inclusi - se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell'utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l'apertura del conto è facoltativa; ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto dall'allegato 5B.
4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito
L'intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch'egli tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.
Questi obblighi, tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui nell'offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell'adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite l'intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l'assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.
Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori.
Nei casi in cui l'intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell'articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII.
Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l'ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.
(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.
(2) Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l'accordo tra le parti offra al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento; ii) le
condizioni dell'accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.
(3) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.
(4) Qualora, per motivi connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il finanziatore è proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di una polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è stato offerto dal finanziatore.
Disp. Banca d'Italia All. 4 20 giu 2012 Prototipi di foglio informativo
Allegato 4
PROTOTIPI DI FOGLIO INFORMATIVO
A) PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI Conto corrente
NOME DEL CONTO INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca XXXXX (1)
Xxx XXXXXXXX - xxx - xxxxx Tel.: XXXXXXX - Fax: XXXXXX
[email/sito internet] n° iscrizione albo/elenco della Banca d'Italia
[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente
[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-quinquies del Codice del consumo.]
CHE COS'È IL CONTO CORRENTE
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione
la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 103.291,38 euro.]
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx [sul sito della banca xxx.xxxxxxxx.xx] [e presso tutte le filiali della banca].
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE |
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) |
Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di 34 euro obbligatoria per legge], gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (collocazione nel sito).
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (1-bis) | ||
Esempio 1: descrizione | ||
Esempio 2: descrizione | ||
Esempio 3: descrizione | ||
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca]. |
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".
VOCI DI COSTO
Spese per l'apertura del conto
SPESE FISSE
Gestione Liquidità
Canone annuo
Numero di operazioni incluse nel canone annuo
Spese annue di conteggio interessi e competenze
Servizi di pagamento
Canone annuo carta di debito nazionale (2)
Canone annuo carta di debito internazionale (2)
Canone annuo carta di credito
Canone annuo carta multifunzione
Home Banking Canone annuo per internet banking e phone banking
SPESE VARIABILI
Gestione liquidità
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) (3)
Invio estratto conto (3)
Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro con addebito in c/c (3)
Domiciliazione utenze
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Interessi creditori
Tasso creditore annuo nominale
FIDI E SCONFINAMENTI
Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)
Commissioni (3-bis) (4)
Altre spese (3-bis) (4)
Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)
Commissioni (3-bis) (4)
Altre spese (3-bis) (4)
Sconfinamenti in assenza di fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissioni (4)
Altre spese (4)
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE
Contanti/assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale
Assegni bancari altra filiale
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti
Vaglia e assegni postali
Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca (www...it)].
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ | |
Spese tenuta conto | Euro . |
.... | |
Euro . | |
Euro . | |
Euro . | |
Euro .. |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
[La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: xxx.xxxxxxxxxxx.xx] Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n° giorni
Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo..), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- . [altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario]
LEGENDA (5) | |
Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto. |
Capitalizzazione degli interessi | Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. |
C o m m i s s i o n e d i massimo scoperto | Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi (6). |
Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. |
Fido o affidamento | Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. |
Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra- fido | Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. |
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. | |
Spesa singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Spese per invio estratto conto | Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. |
Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. |
Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
Valute sui prelievi | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
Valute sui versamenti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. |
B) PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL MUTUO OFFERTO A CONSUMATORI
Mutuo
NOME DEL MUTUO
INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO
Banca/Intermediario XXX Via XXXXXXXX - cap - città
Tel.: XXXXXXX - Fax: XXXXXX
[email/sito internet] n° iscrizione albo/elenco della Banca d'Italia
[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente.] [Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-quinquies del Codice del consumo.]
CHE COS'È IL MUTUO
Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI (7)
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.
Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.
Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso. Mutuo a due tipi di tasso
Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.
Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.
Altro
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto. (8).
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, presso tutte le filiali [e sul sito] della banca/intermediario.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) . (9) Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato. | ||||
VOCI | COSTI | |||
Importo massimo finanziabile | [ad esempio, non superiore al .% del valore dell'immobile accertato dal perito] | |||
Durata | ||||
TASSI | Tasso di interesse nominale annuo (10) (11) | |||
Parametro di indicizzazione | ||||
Spread | ||||
Tasso di interesse di preammortamento | ||||
Tasso di mora | ||||
SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | ||
Perizia tecnica (12) | ||||
Altro | ||||
Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | |||
Incasso rata | [con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa] |
Invio comunicazioni | [in forma cartacea e online] | ||
Variazione/restrizione ipoteca | |||
Accollo mutuo | |||
Sospensione pagamento rate | |||
Altro | |||
PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento (13) | ||
Tipologia di rata (14) | |||
Periodicità delle rate (15) |
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data | Valore |
. | . |
. | . |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per ?100.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
X% | 10 | ?. | ?. | ?. |
X% | 15 | ?. | ?. | ?. |
X% | 20 | ?. | ?. | ?. |
X% | 25 | ?. | ?. | ?. |
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. |
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www...it).
SERVIZI ACCESSORI
...
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Se acquistati attraverso la banca/intermediario (16) | |
Perizia tecnica | |
Istruttoria | |
Adempimenti notarili | |
Assicurazione immobile (17) | [se possibile, indicare anche il nome dell'assicuratore ] |
Altro |
- Imposta sostitutiva
- Imposte per iscrizione ipoteca TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell'istruttoria
(18)
- Disponibilità dell'importo
(19)
- Altro ALTRO.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno XX giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere
anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore a XX euro.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto
.
Reclami
I reclami vanno inviati alla banca/intermediario (indirizzo), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- . [altre forme di tutela cui aderisce la banca/intermediario].
LEGENDA (20) | |
Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo. |
Imposta sostitutiva | Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile. |
Ipoteca | Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
Parametro di indicizzazione (per i m u t u i a t a s s o v a r i a b i l e ) / P a r a m e t r o d i riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Perizia | Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
Piano di ammortamento "italiano" | Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. |
Piano di ammortamento "tedesco" | Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. |
Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. |
Rimborso in un'unica soluzione | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |
C) INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Indicazioni per la compilazione
(riquadro da eliminare nella copia da consegnare al consumatore) Quando c'è l'espressione "se applicabile", il finanziatore deve:
- compilare la casella di destra se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio
- cancellare le informazioni corrispondenti o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti.
Le indicazioni fra parentesi quadre nella colonna di destra forniscono chiarimenti al finanziatore e devono essere sostituite con le informazioni previste.
Le informazioni contrassegnate dall'asterisco * sono facoltative per il finanziatore.
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito
Finanziatore Indirizzo Telefono* Email* Fax* Sito web* | [Denominazione] [Indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia] |
(se applicabile) Intermediario del credito Indirizzo Telefono* Email* | [Nome o denominazione] |
Fax* Sito web* |
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito | |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | |
Durata del contratto di credito | |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: [importo, numero e periodicità delle rate] Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: . [indicare, in ordine temporale dalla prima all'ultima, quali sono le voci che saranno man mano scomputate con il pagamento delle rate] |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | [Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito] |
(se applicabile) In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. Indicazione del bene o del servizio Prezzo in contanti | Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico |
(se applicabile) Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. | [Tipi di garanzia] |
(se applicabile) I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale. |
3. Costi del credito
[- fisso o variabile % (con l'indice o il tasso | |
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | di riferimento applicabile al tasso di interesse iniziale) |
- periodi di applicazione dei tassi diversi] | |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | [%] [esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso] |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: | [sì/no; se sì, precisare il tipo di assicurazione] |
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o | [sì/no; se sì, precisare il tipo di servizio accessorio] |
- un altro contratto per un servizio accessorio | |
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | |
3.1 Costi connessi |
(se applicabile) Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto | |
(se applicabile) Costi per utilizzare uno specifico strumento di pagamento (ad esempio una carta di credito) | |
(se applicabile) Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | |
(se applicabile) Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | |
(se applicabile) Spese notarili | |
Costi in caso di ritardo nel pagamento | Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di |
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | mora al tasso del . Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: . (se applicabile) In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: . |
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | [sì/no] |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. (se applicabile) Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | [Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario] |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | |
(se applicabile) Periodo di validità dell'offerta | Informazione valida dal ... al ... |
(se applicabile)
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Finanziatore | |
(se applicabile) Rappresentante del finanziatore in Italia Indirizzo Telefono* Email* Fax* Sito web* | [Nome o denominazione] |
(se applicabile) Iscrizione | [Albo in cui il finanziatore è iscritto e numero di iscrizione] |
Autorità di controllo | |
b) Contratto di credito | |
(se applicabile) Esercizio del diritto di recesso | [Istruzioni per esercitare il diritto di recesso, indicando anche i tempi per l'esercizio del diritto, l'indirizzo cui inviare la comunicazione del recesso, le conseguenze che derivano dal mancato esercizio del diritto di recesso] |
(se applicabile) Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale. | |
(se applicabile) Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente. | [Indicare le clausole contrattuali pertinenti] |
(se applicabile) Lingua | Le informazioni sul contratto saranno comunicate in [indicare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in [indicare la lingua o le lingue] nel corso del rapporto contrattuale. |
c) Reclami e ricorsi | |
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi. | [Indicare che il consumatore può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e precisare come accedervi. Indicare se il consumatore può ricorrere ad altri strumenti di tutela stragiudiziale, precisando quali sono e come accedervi.] |
D) INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento Indicazioni per la compilazione
(riquadro da eliminare nella copia da consegnare al consumatore)
Quando c'è l'espressione "se applicabile", il finanziatore deve:
- compilare la casella di destra se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio
- cancellare le informazioni corrispondenti o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti.
Le indicazioni fra parentesi quadre nella colonna di destra forniscono chiarimenti al finanziatore e devono essere sostituite con le informazioni previste.
Le informazioni contrassegnate dall'asterisco * sono facoltative per il finanziatore.
1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito
Finanziatore Indirizzo Telefono* Email* Fax*
Sito web* [Denominazione]
[Indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia] (se applicabile)
Intermediario del credito Indirizzo
Telefono* Email* Fax*
Sito web*
[Nome o denominazione]
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito | |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | |
Durata del contratto di credito | |
(se applicabile) Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito. |
3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito [Fisso o variabile % (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso di interesse iniziale)] Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.
[%]
[Esemplificazione rappresentativa con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso] Costi (se applicabile)
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati [Costi addebitati dal momento della conclusione del contratto di credito] Costi in caso di ritardo nel pagamento
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: . (se applicabile)
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: .
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
[Condizioni e procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-quater del Testo Unico Bancario, da altre norme di legge o dal contratto]
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
(se applicabile)
Periodo di validità dell'offerta Informazione valida dal ... al ....
(se applicabile)
5. Informazioni supplementari in caso di dilazioni di pagamento
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione
Rate da pagare:
[Esempio di tabella di ammortamento che indichi importo, numero e periodicità delle rate] Importo totale dovuto dal consumatore
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
(se applicabile)
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.
[Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario]
(se applicabile)
6. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Finanziatore | |
(se applicabile) | [Nome o denominazione] |
Rappresentante del finanziatore in Italia Indirizzo Telefono* Email* Fax* Sito web* |
(se applicabile)
Iscrizione
[Albo cui il finanziatore è iscritto e numero di iscrizione]
Autorità di controllo
b) Contratto di credito
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.
(se applicabile)
Esercizio del diritto di recesso [sì/no]
[Istruzioni per esercitare il diritto di recesso, indicando anche i tempi per l'esercizio del diritto, l'indirizzo cui inviare la comunicazione del recesso, le conseguenze che derivano dal mancato esercizio del diritto di recesso]
(se applicabile)
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale
(se applicabile)
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente [Indicare le clausole contrattuali pertinenti]
(se applicabile) Lingua
Le informazioni sul contratto saranno comunicate in [indicare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in [indicare la lingua o le lingue] nel corso del rapporto contrattuale. c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.
[Indicare che il consumatore può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e precisare come accedervi.
Indicare se il consumatore può ricorrere ad altri strumenti di tutela stragiudiziale, precisando quali sono e come accedervi.]
(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane S.p.A.".
(1-bis) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:
"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori [oppure: il documento informativo relativo all'apertura di credito].
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca]".
(2) Ogni menzione della carta di xxxxxx deve essere accompagnata dal nome del circuito.
(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.
(3-bis) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.
(4) Qualunque onere o commissione deve essere spiegato in legenda con la massima chiarezza. Per le spese e le commissioni praticate su base periodica deve essere indicata la periodicità.
(5) Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nella legenda.
(6) Se la banca, nel rispetto della legge, calcola la CMS in modo diverso, deve modificare la definizione.
(7) Riportare solo i tipi di mutuo, con i relativi rischi, cui il Foglio Informativo si riferisce.
(8) Spazio da riempire a cura della banca/intermediario, con riguardo ad esempio alle tipologie di mutuo che includono componenti derivate anche implicite.
(9) Indicare il TAEG secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
(10) Indicare in modo chiaro le modalità di determinazione del tasso applicato al cliente:
- tasso fisso: parametro di riferimento (ad esempio Eurirs) più spread (se previsto); indicare in ogni caso il tasso applicabile con riferimento alla data di ultimo aggiornamento del Foglio Informativo, con l'avvertenza che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula;
- tasso variabile: parametro di indicizzazione (ad esempio Euribor) più spread;
- tasso misto: tasso fisso o variabile iniziale (secondo le precedenti indicazioni); tasso fisso o variabile per il quale è possibile optare; termini per l'esercizio dell'opzione; oneri connessi all'esercizio dell'opzione, se previsti; altro;
- due tipi di tasso: tasso fisso e variabile (secondo le precedenti indicazioni); quote di finanziamento a tasso fisso e quote a tasso variabile; altro.
(11) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 - 1.
(12) Se effettuata tramite la banca/intermediario; altrimenti inserire il relativo campo nella sezione "altre spese da sostenere".
(13) Ad esempio: progressivo "francese", "italiano", "tedesco" o "personalizzato"; la legenda deve recare la definizione del solo tipo di ammortamento prescelto.
(14) Ad esempio: costante, crescente, decrescente o rimborso in un'unica soluzione.
(15) Mensile, trimestrale, semestrale, annuale.
(16) Da inserire in forma di tabella se almeno uno di questi servizi è offerto per mezzo dell'intermediario, altrimenti in forma di elenco.
(17) Indicare contro quali rischi deve essere assicurato l'immobile.
(18) Indicare il tempo massimo (in giorni) che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto.
(19) Indicare il tempo massimo (in giorni) che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma.
(20) Indicare nella legenda solo le voci effettivamente richiamate nel Foglio Informativo. Se il Foglio Informativo contiene altri termini non immediatamente comprensibili, questi devono essere spiegati nella legenda.
Reg. ISVAP N.40 Preambolo 3 mag 2012 Regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo
2012, n. 27
ISVAP
REGOLAMENTO 3 maggio 2012, n. 40
Regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni ed in particolare l'articolo 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati e l'articolo 183 in materia di regole di comportamento delle imprese e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012,
n. 27, il quale prevede, ferme restando le disposizioni dell'articolo 183 del Codice delle Assicurazioni e delle relative disposizioni attuative emanate dall'ISVAP in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi, che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti
a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili e che il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo;
VISTO l'articolo 28, comma 2, del citato decreto legge, il quale prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui all'articolo 28, comma 1;
RITENUTA la necessità di fissare altresì termini e modalità per la presentazione dei preventivi previsti dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legge al fine di rendere facilmente comparabili le offerte e consentire al cliente una più agevole ricerca sul mercato della polizza vita più conveniente;
ADOTTA
il seguente Regolamento:
Reg. ISVAP N.40 Art. 1 3 mag 2012 Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita
Articolo 1
Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita
1. Il contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 soddisfa i seguenti contenuti minimi:
a) forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento, oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito;
b) prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facoltà dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all'impresa del decesso dell'assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato;
c) limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali;
d) durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo;
e) periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi;
f) costi gravanti sul premio: indicazione dell'ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario;
g) modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell'impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico;
h) periodo di "carenza": esclusione della carenza in caso di visita medica; negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico;
i) beneficiari o vincolatari: i beneficiari o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;
j) modalità di denuncia del decesso: indicazione della modalità di denuncia del decesso dell'assicurato e della documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale;
k) tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa;
l) estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
m)trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
n) diritto di recesso: indicazione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto;
o) comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell'obbligo per l'impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari.
2. I contenuti minimi di cui al comma 1 rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente. Possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente.
Reg. ISVAP N.40 Art. 2 3 mag 2012 Informativa al cliente
Articolo 2 Informativa al cliente
1. Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all'avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti all'articolo 1, informandolo che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
2. I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
Reg. ISVAP N.40 Art. 3 3 mag 2012 Preventivi on line e informativa sui siti Internet
Articolo 3
Preventivi on line e informativa sui siti Internet
1. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di cui al presente Regolamento forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base dei parametri di cui all'allegato 1.
2. Le imprese di assicurazione comunicano all'ISVAP, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto, secondo le istruzioni di cui all'allegato 2.
3. Sul sito internet dell'ISVAP è pubblicato l'elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.
Reg. ISVAP N.40 Art. 4 3 mag 2012 Pubblicazione
Articolo 4 Pubblicazione
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.
Reg. ISVAP N.40 Art. 5 3 mag 2012 Entrata in vigore
Articolo 5 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entro il 1° settembre 2012.
Reg. ISVAP N.40 All. 1 3 mag 2012
Allegato 1
Il cliente può presentare, entro giorni lavorativi (*), un'altra polizza vita che soddisfi i contenuti minimi
fissati dall'ISVAP e comunicati per iscritto dalla banca (o dall'intermediario finanziario) o che preveda condizioni di maggior favore per il cliente. La banca (o l'intermediario finanziario) è obbligata ad accettare la polizza vita presentata dal cliente senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. (**)
PREVENTIVO POLIZZA VITA LEGATA A MUTUO IMMOBILIARE O A CREDITO AL CONSUMO | |
Impresa di assicurazione | Alpha |
Denominazione commerciale del contratto di assicurazione | xxx |
Nome banca o intermediario finanziario che eroga il finanziamento | Beta |
DATI DELL'ASSICURATO Nome e Cognome Xxxxx Xxxxx Data di xxxxxxx00/01/1972Età alla richiesta del preventivo40 anni Sesso M
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Tipo di contratto Temporanea caso morte a capitale decrescente Capitale assicurato iniziale da corrispondere in caso di decesso200.000 euro Durata del contratto di assicurazione10 anni Decorrenza del contratto di assicurazione01/05/2012Opzione: pagamento delle rate del debito in scadenza tra la data del decesso e la liquidazione del capitale prevista Scadenza del contratto di assicurazione01/05/2022 Beneficiari moglie: Xxx Xxxxx Visita medica non richiesta Importo costi visita medica a carico di: indicare se impresa o assicurato nessuno Periodo di carenza (***)non previsto Termine per il diritto di recesso dell'assicurato60 giorni PREMIO E COSTI
premio unico da versare alla stipula del contratto:
.. Euro
di cui costi
applicati .. Euro
premio annuo costante da versare per 10 anni:
.. Euro
di cui costi applicati su ciascun premio annuo
.. Eurorateazione del premio annuo (indicare periodicità) mensile premio rateizzato.. Euro
di cui spese periodiche per la rateizzazione
.. Euro
(*) Il periodo non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi.
(**) Indicazione da riportare nei preventivi rilasciati dalla banche e dagli intermediari finanziari erogatori del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
(***) Carenza: periodo iniziale del contratto in cui la copertura ha un effetto limitato.
Reg. ISVAP N.40 All. 2 3 mag 2012 Istruzioni per la comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito dell'Autorità
Allegato 2
REGOLAMENTO n. 40: Istruzioni per la comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito dell'Autorità
Ai fini della pubblicazione sul sito dell'Isvap, l'impresa deve comunicare all'Isvap le seguenti informazioni:
- Denominazione commerciale del prodotto;
- Url del sito internet dell'impresa relativo alla pagina contenente le informazioni contrattuali del prodotto e il servizio on line di rilascio di preventivo personalizzato.
Contestualmente alla commercializzazione del prodotto, deve essere inviata una mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx corredata delle informazioni di cui sopra e da un oggetto così composto: info pubblicazione prodotto - Codice Isvap dell'impresa - Denominazione dell'impresa
D.M. Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento del Tesoro N.117 Art. 5 3 feb 2011 Informativa precontrattuale
Articolo 5
Informativa precontrattuale
1. Ai sensi dell'articolo 124 del TUB, la Banca d'Italia (1) definisce, in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.
2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura inoltre che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La Banca d'Italia, attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, disciplina modalità e portata dell'assistenza da fornire in modo da assicurare che i chiarimenti:
a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del prodotto offerto, e gli effetti che possono derivargli a seguito della conclusione del contratto;
b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;
c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi della presente sezione.
3. L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, alle dilazioni di pagamento non gratuite e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore.
4. La Banca d'Italia definisce misure specifiche e aggiuntive di assistenza al consumatore rispetto a quelle previste ai sensi dei commi precedenti per il caso in cui il contratto di credito sia offerto contestualmente a servizi accessori o ad altri contratti, anche di credito, non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del TUB; tali misure assicurano al consumatore informazioni chiare sull' esistenza e sugli effetti della connessione con altri contratti.
5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall' articolo 67-novies del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE.
6. Gli obblighi previsti dai commi precedenti si applicano anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, che tengono conto delle specificità organizzati ve e operative connesse all' impiego di soggetti, diversi dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi, per i quali l'intermediazione del credito non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale.
(1) Si veda il paragrafo 4.2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 apr 2014 Direttiva 93/2013/XXX - Xxxxxxxx abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali
Corte di Giustizia Europea
30 aprile 2014, Quarta Sezione
"Direttiva 93/13/XXX - Xxxxxxxx abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore - Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile - Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera - Clausole relative ai corsi di cambio Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all'erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, applicabile al suo rimborso - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come "abusiva" - Sostituzione delle clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva - Ammissibilità" Nella causa C-26/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Kuria (Ungheria), con decisione del 15 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2013, nel procedimento
Xxxxx Xxxxxx,
Hajnalka Káslerné Rábai contro
OTP Jelzálogbank Zrt,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da X. Xxx Xxxxxx, presidente di sezione, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxx (relatore), X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxx, giudici, avvocato generale: X. Xxxx xxxxxxxxxxx: X. Xxxxxxxxx, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 dicembre 2013, considerate le osservazioni presentate:
- per OTP Jelzalogbank Zrt, da X. Xxxx, ugyved;
- per il governo ungherese, da X. Szijjarto e X. Xxxxx, in qualità di agenti;
- per il governo ceco, da X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da X. Xxxxxx e X. Xxxxx, in qualita di agenti;
- per il governo ellenico, da X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxxx, in qualita di agenti;
- per il governo italiano, da X. Xxxxxxxx, in qualita di agente, assistita da X. Xxxxxxx, avvocato delloStato;
- per il governo austriaco, da X. Xxxxxxxxxxx, in qualita di agente;
- per la Commissione europea, da X. Xxxxxxx-Xxxx e X. xxx Xxxx, in qualita di agenti,sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 2014, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 6,paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Xxxxxx e la sig.ra Kaslerne Xxxxx (in prosieguo, insieme: i "mutuatari") e la OTP Jelzalogbank Zrt (in proseguio: la "Jelzalogbank") riguardo al carattere che si pretende abusivo di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera.
Contesto normativo Diritto dell'Unione
3 Il dodicesimo, tredicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 affermano quanto segue:
"considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato (CEE), un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;
considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; (...) che a questo riguardo l'espressione "disposizioni legislative o regolamentari imperative" che figura all'articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;
(...)
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell'oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; (...)
considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (...)
(...)
considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori".
4 L'articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:
"1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono part(i), non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva".
5 Ai sensi dell'articolo 3 della suddetta direttiva:
"1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(...)
3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive".
6 L'articolo 4 della direttiva 93/13 è redatto come segue:
"1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile".
7 L'articolo 5 della direttiva di cui trattasi dispone:
"Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile (...)".
8 A tenore dell'articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva:
"Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive".
9 L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
"Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori".
10 Ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva:
"Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore".
11 L'allegato della direttiva 93/13, relativo alle clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di quest'ultima, contiene, al punto 1, un elenco non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. In tale punto 1, alla lettera j), figurano le clausole che hanno per oggetto o per effetto di "autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso". Al suddetto punto 1, lettera l), figurano quelle che hanno per oggetto o per effetto di "permettere (...) al fornitore di servizi di aumentare il (loro) prezzo, senza che (...) il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto".
12 Il punto 2 del suddetto allegato è relativo alla portata delle lettere g), j) e l). Tale punto 2, lettera b), indica segnatamente che "la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o
di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto". Il suddetto punto 2, lettera d), afferma che "la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte".
Diritto ungherese
13 L'articolo 209 del codice civile, nella versione applicabile all'atto della conclusione del contratto di prestito in questione nella controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il "codice civile"), disponeva quanto segue:
"1. Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è abusiva se, in violazione dei requisiti di buona fede e di equità, determina, unilateralmente e senza motivo, i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in modo tale da svantaggiare la controparte di colui che impone la clausola contrattuale di cui trattasi.
(...)
4. Le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive non possono essere applicate ne alle clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto ne a quelle che determinano l'equilibrio tra prestazione e controprestazione.
(...)".
14 A far data dal 22 maggio 2009, i paragrafi 4 e 5 della disposizione in parola sono stati modificati come segue:
"4. Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è altresì abusiva per il sol fatto di non essere redatta in modo chiaro o comprensibile.
5. Le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive non possono essere applicate né alle clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto né a quelle che determinano l'equilibrio tra prestazione e controprestazione, a condizione che dette clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile".
15 L'articolo 231 di tale codice dispone quanto segue:
"1. Salvo disposizione contraria, i debiti pecuniari devono essere pagati nella divisa avente corso legale nel luogo dell'esecuzione.
2. I debiti determinati in un'altra divisa o in oro sono convertiti in base al corso facente fede nel luogo e alla data del pagamento".
16 Ai sensi dell'articolo 237 del suddetto codice:
"1. In caso di contratto invalido, occorre ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del suddetto contratto.
2. Se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del contratto, il giudice può dichiarare il contratto applicabile fino alla sua pronuncia. Un contratto invalido può essere dichiarato valido se è possibile rimuovere la causa di invalidità, in particolare in caso di sproporzione tra le prestazioni delle parti in un contratto usurario mediante l'eliminazione del vantaggio sproporzionato. In tali casi si deve ordinare la restituzione della prestazione che resta dovuta, all'occorrenza, senza controprestazione".
17 L'articolo 239 del codice civile prevede quanto segue:
"1. In caso di parziale invalidità di un contratto, il contratto è interamente viziato solo se non può essere eseguito senza la parte invalida. Disposizioni di legge possono derogare alla presente disposizione.
2. In caso di parziale invalidità di un contratto stipulato con un consumatore, il contratto è interamente viziato solo se non può essere eseguito in mancanza della parte invalida".
18 Ai sensi dell'articolo 239/A, paragrafo 1, del codice in parola:
"La parte può chiedere al giudice di accertare l'invalidità del contratto o di talune clausole del contratto
(invalidità parziale), anche qualora non chieda altresì l'applicazione delle conseguenze connesse alla suddetta invalidità".
19 L'articolo 523 del codice civile recita come segue:
"1. In forza di un contratto di mutuo, l'istituto di credito o un altro creditore è tenuto a mettere a disposizione del debitore l'importo convenuto; il debitore è tenuto dal canto suo a rimborsare il suddetto importo conformemente al contratto.
2. Se il creditore è un istituto di credito, il debitore deve corrispondere gli interessi salvo disposizione contraria (prestito bancario)".
Controversia principale e questioni pregiudiziali
20 Il 29 maggio 2008 i mutuatari hanno concluso con la Jelzalogbank un contratto denominato "mutuo ipotecario espresso in valuta estera garantito mediante ipoteca" (in prosieguo: il "contratto di mutuo").
21 Conformemente al punto I/1 di tale contratto, la Jelzalogbank ha accordato ai mutuatari un mutuo dell'importo di HUF (fiorini ungheresi) 14 400 000 con la precisazione che "l'importo in valuta estera del mutuo è stabilito in base al corso di acquisto della valuta applicato dalla banca alla data di erogazione dei fondi". Secondo il disposto di tale punto I/1, "dopo l'erogazione dei fondi, l'importo del mutuo, dei relativi interessi e delle spese di gestione, nonché l'importo degli interessi di mora e delle altre spese saranno fissati in valuta estera".
22 Sulla base del xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) applicato dalla Jelzalogbank in occasione dell'erogazione dei fondi, l'importo del mutuo è stato fissato a CHF 94 240,84. I mutuatari erano tenuti a rimborsare tale somma su un periodo di 25 anni, con scadenza di ciascuna rata mensile il quarto giorno di ogni mese.
23 In forza del punto II del suddetto contratto, a tale mutuo è stato applicato un tasso di interesse nominale del 5,2% il quale, aumentato di spese di gestione dell'ordine del 2,04%, comportava un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 7,43% alla data di conclusione del contratto di prestito.
24 Ai sensi del punto III/2 di tale contratto (in prosieguo: la "clausola III/2"), "il creditore determina l'importo in fiorini ungheresi di ogni rata mensile che deve essere corrisposto in base al corso applicato dalla banca alla vendita della valuta (estera) il giorno precedente la data di esigibilità".
25 I mutuatari hanno proposto un ricorso avverso la Jelzalogbank, allegando il carattere abusivo della clausola III/2. Essi hanno sostenuto che tale clausola, dal momento che consente alla Jelzalogbank di calcolare le rate mensili di rimborso esigibili in base al corso di vendita della valuta estera applicato dalla Jelzalogbank, mentre l'importo del prestito erogato è fissato da quest'ultima sulla base del corso di acquisto applicato per la stessa divisa, le conferiva un vantaggio unilaterale e ingiustificato ai sensi dell'articolo 209 del codice civile.
26 Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Questa sentenza è stata successivamente confermata in appello. Nella sua sentenza il giudice di appello ha considerato in particolare che, nel contesto di un'operazione di mutuo come quella in questione nella controversia sottopostagli, la Jelzalogbank non metteva a disposizione dei suoi clienti valute estere. Esso ha invece constatato che la Jelzalogbank faceva dipendere l'importo della mensilità, espressa in fiorini ungheresi, dal xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, ai fini dell'indicizzazione dell'importo dei rimborsi del mutuo erogato in fiorini ungheresi. La Jelzalogbank non fornirebbe ai mutuatari alcun servizio finanziario relativo all'acquisto o alla vendita di valute estere, di modo che non può applicare, ai fini dell'ammortamento del mutuo, un tasso di cambio diverso da quello che è stato utilizzato al momento dell'erogazione del medesimo, quale contropartita di una prestazione virtuale di servizio. Tale giudice ha altresì ritenuto che la clausola III/2 non era ne chiara ne comprensibile, in quanto non permetteva di conoscere che cosa giustificasse la differenza di modalità di calcolo del mutuo a seconda che si tratti della sua erogazione o del suo ammortamento.
27 La Jelzalogbank ha quindi proposto un ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza pronunciata in appello. In particolare essa ha fatto valere che la clausola III/2, in quanto le consente di percepire un introito che rappresenta la controprestazione dovuta per il mutuo in valuta estera di cui fruiscono i mutuatari e serve a coprire le spese connesse alle operazioni dell'istituto di credito sul mercato per l'acquisto di valute, rientra nell'ambito di applicazione dell'eccezione prevista dall'articolo 209, paragrafo 4, del codice civile, di modo che non si deve procedere ad un esame del carattere che si pretende abusivo in forza dell'articolo 209, paragrafo 1, del suddetto codice.
28 I mutuatari hanno fatto valere che siffatto esame è necessario. Essi hanno sostenuto al riguardo che la Jelzalogbank non può invocare, nei loro confronti, le particolarità del funzionamento delle banche e porre a loro carico le spese che ne risultano, pervenendo a confondere gli introiti della banca ed il mutuo concesso. Concludendo il contratto di mutuo, i mutuatari avrebbero dato il loro accordo per l'erogazione di un importo in valute nazionali, cioe il xxxxxxx ungherese. Peraltro la clausola III/2 non sarebbe chiara.
29 Il giudice del rinvio considera che sorge anzitutto la questione se la nozione di xxxxxxxx che definisce "l'oggetto principale del contratto", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, includa qualsiasi elemento della controprestazione pecuniaria dovuta dal mutuatario, ivi comprese le somme risultanti dalla differenza tra i tassi di cambio applicabili all'atto, rispettivamente, dell'erogazione e del rimborso del mutuo o se soltanto il versamento di un tasso di interesse nominale, oltre alla concessione del credito, rientri nella suddetta nozione.
30 Se l'interpretazione più restrittiva di tale prima eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dovesse essere accolta, si dovrebbe successivamente esaminare se l'obbligo di pagamento derivante dalla differenza tra i tassi di cambio possa essere considerato riguardare la perequazione tra il servizio e la sua remunerazione o il suo prezzo e quindi far parte della "remunerazione", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e della seconda eccezione ivi prevista.
31 In tale contesto sorgerebbe altresì la questione se, nell'ipotesi in cui la remunerazione costituisca la contropartita di un servizio composto di più prestazioni, la seconda eccezione in parola necessiti, ai fini della sua applicazione, l'accertamento del fatto che la remunerazione in questione, nella specie il pagamento dovuto in ragione della differenza tra i tassi di cambio, corrisponda ad una prestazione effettiva direttamente fornita dalla banca al consumatore.
32 Inoltre, quanto all'esigenza secondo cui soltanto le clausole redatte "in modo chiaro e comprensibile" possono rientrare nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, il giudice del rinvio ritiene che gli spetti interpretare il diritto nazionale conformemente agli obiettivi della stessa direttiva e valutare il carattere abusivo di clausole contrattuali che non soddisfano tale obbligo, quand'anche il suddetto obbligo non fosse ancora stato trasposto nel diritto nazionale al momento della conclusione del contratto di mutuo.
33 Tuttavia la portata esatta di siffatto obbligo resterebbe incerta. Quest'ultimo potrebbe essere compreso nel senso che qualsiasi clausola contrattuale deve essere comprensibile sui piani linguistico e grammaticale. Essa potrebbe pero significare anche, in maniera più ampia, che i motivi economici sottostanti all'applicazione di una clausola specifica o all'articolazione della suddetta clausola con altre clausole del contratto devono essere chiari e comprensibili.
34 Infine, qualora fosse constatato il carattere abusivo della clausola III/2, si porrebbe ancora la questione se il principio derivante dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e sancito al punto 73 della sentenza Banco Espanol de Credito (C-618/10, EU:C:2012:349) sia applicabile anche quando, come nel procedimento principale, il contratto di mutuo non può sussistere dopo la rimozione della suddetta clausola. Se ciò dovesse accadere, la Kuria chiede se tale principio osti a che il giudice nazionale modifichi la clausola in questione al fine di eliminarne il carattere abusivo, in particolare sostituendo a quest'ultima una disposizione nazionale di natura suppletiva sulla falsariga del giudice d'appello.
35 Dati tali elementi, la Kuria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (93/13) debba essere interpretato nel senso che, in caso di mutuo espresso in valuta estera, ma erogato in valuta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in valuta nazionale, la clausola contrattuale che determina i tassi di cambio, che non è stata oggetto di negoziato individuale, rientri nella nozione di "definizione dell'oggetto principale del contratto".
In caso di risposta negativa, se, sul fondamento della seconda espressione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (93/13), si debba considerare la differenza tra i corsi di acquisto e di vendita (della valuta) come una remunerazione la cui congruità rispetto al servizio non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo. Se, a tal proposito, sia determinante o meno l'effettiva realizzazione di un'operazione di cambio tra l'istituto finanziario ed il consumatore.
2) Qualora l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale, esaminare anche il carattere abusivo di tali clausole contrattuali, nell'ipotesi in cui queste ultime non siano chiare e comprensibili, se quest'ultimo obbligo debba essere inteso nel senso che impone che la clausola in questione sia di per se stessa chiara e comprensibile per il consumatore dal punto di vista grammaticale oppure se imponga inoltre che debbano essere chiare e comprensibili per questo stesso consumatore le ragioni economiche sottese all'applicazione della clausola contrattuale nonché il rapporto della suddetta clausola con altre clausole del contratto.
3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ed il punto 73 della sentenza (Banco Espanol de Credito, EU:C:2012:349) debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può neppure sanare l'invalidità, nei confronti del consumatore, di una disposizione abusiva di une clausola contrattuale generale utilizzata in un contratto di mutuo concluso con un consumatore, modificando o integrando la clausola contrattuale in questione, qualora il contratto non possa sussistere sulla base delle altre clausole contrattuali dopo la rimozione della clausola abusiva. Se, a tal proposito, rilevi la circostanza che il diritto nazionale contiene una disposizione di natura suppletiva che disciplina la questione giuridica in discussione in assenza della stipulazione invalida".
Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione
36 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che i termini "oggetto principale del contratto" e "perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro" si riferiscono ad una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera tra un
professionista ed un consumatore ed il quale non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il corso di vendita di tale valuta è applicabile ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo.
37 Secondo la giurisprudenza consolidata, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera Unione europea di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenza, Fish Legal e Xxxxxxx, C- 279/12, EU:C:2013:853, punto 42).
38 Ciò si verifica per i termini figuranti all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, poiché tale disposizione non implica alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri onde determinare il suo senso e la sua portata.
39 Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sistema di tutela istituito dalla direttiva93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v. segnatamente, sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, X-000/00, EU:C:2010:309, punto 27 e giurisprudenza citata).
40 In considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo il quale garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. In tale contesto spetta al giudice nazionale stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie del caso di specie, una siffatta clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tale direttiva (v., in questo senso, sentenze Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 22, e RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48).
41 Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l'articolo 8 di quest'ultima, permette agli Stati membri di prevedere, nella legislazione di trasposizione della stessa direttiva, che la "valutazione del carattere abusivo" non verte sulle clausole contemplate in questa disposizione, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Deriva pertanto dalla suddetta disposizione che le clausole da essa prese in considerazione esulano da una valutazione del loro eventuale carattere abusivo, ma, come precisato dalla Corte, rientrano nel settore disciplinato dalla direttiva (v., in questo senso, sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX:X:0000:000, punti 31, 35 e 40).
42 Dunque, poiché l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un'eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell'ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare un'interpretazione restrittiva alla disposizione in parola.
43 Quest'ultima concerne, in primo luogo, le clausole vertenti sull'"oggetto principale del contratto".
44 Nel procedimento principale il giudice del rinvio solleva l'interrogativo se la clausola III/2, in quanto prevede che il corso di vendita di una valuta estera si applica ai fini del calcolo dei rimborsi di un mutuo espresso in siffatta valuta, rientri nell'"oggetto principale del contratto" di mutuo, ai sensi della medesima disposizione.
45 In proposito, se è vero che spetta unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi sulla qualificazione della suddetta clausola in funzione delle circostanze proprie del caso di specie, ciò non toglie che la Corte è
competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13, nella specie quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, i criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale riguardo ad esse (v., in tal senso, segnatamente, sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 48 e giurisprudenza citata).
46 Orbene, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva è diretto unicamente a stabilire le modalità e la portata del controllo sostanziale delle clausole contrattuali, che non siano state oggetto di trattativa individuale, le quali descrivono le prestazioni essenziali dei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore (sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX:X:0000:000, punto 34).
47 La circostanza che una clausola sia stata negoziata dalle parti contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale e delle condizioni del mercato non può costituire un criterio che permette di valutare se tale clausola rientri nell'"oggetto principale del contratto", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
48 Infatti, come risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, dalla suddetta direttiva e dal dodicesimo considerando di quest'ultima, le clausole che sono state oggetto di negoziato individuale non rientrano in linea di principio nell'ambito di applicazione della direttiva in parola. Pertanto la questione della loro eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del suddetto articolo 4, paragrafo 2, non può essere posta.
49 Invece, tenuto conto anche del carattere derogatorio dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva93/13 e dell'obbligo di un'interpretazione restrittiva che ne deriva, le clausole contrattuali rientranti nella nozione di "oggetto principale del contratto" ai sensi di tale disposizione devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano.
50 Per contro le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella nozione di "oggetto principale del contratto" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
51 Spetta al giudice del rinvio valutare, dati la natura, l'economia generale e le stipulazioni del contratto di mutuo, nonché il suo contesto giuridico e fattuale, se la clausola che determina il tasso di cambio delle rate mensili costituisca un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell'importo messo a disposizione dal creditore.
52 L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riguarda, in secondo luogo, le clausole vertenti sulla "perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro" e, ai sensi del diciannovesimo considerando della direttiva in parola, le clausole che "illustrano (...) il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione".
53 Nel procedimento principale il giudice del rinvio solleva la questione se la clausola III/2, in quanto prevede che il corso di vendita di una valuta estera si applica ai fini del calcolo dei rimborsi di un mutuo, mentre, in forza di altre clausole del contratto di mutuo, l'importo del mutuo erogato è convertito in valuta nazionale sulla base del corso di acquisto della valuta estera, implichi un obbligo pecuniario per il consumatore, cioè quello di pagare, nell'ambito dei rimborsi del mutuo, gli importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, qualificabile come "remunerazione" del servizio fornito la cui congruità non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
54 In proposito, dai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 emerge che tale seconda categoria di clausole, relativamente alle quali non si può procedere ad alcuna valutazione del loro carattere eventualmente abusivo, ha una portata ridotta, dato che l'esclusione in parola verte solo sulla congruità tra il prezzo o la remunerazione previsti ed i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio.
55 Come rileva in sostanza l'avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, l'esclusione di un controllo delle clausole contrattuali circa il rapporto qualità/prezzo di una fornitura o di una prestazione si spiega col fatto che non esiste nessun tariffario o criterio giuridico che possa inquadrare ed orientare un controllo siffatto.
56 In tale contesto la Corte ha già dichiarato che la suddetta esclusione non può applicarsi ad una clausola che verte su un meccanismo di modifica delle spese dei servizi da prestare al consumatore (sentenza Invitel, EU:C:2012:242, punto 23).
57 Nel caso di specie si deve inoltre segnalare che l'esclusione della valutazione del carattere abusivo di una clausola, essendo limitata alla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, non può essere applicata qualora si ponga in questione un'asimmetria tra il corso di vendita della valuta estera, che deve essere utilizzata in applicazione della clausola stessa per il calcolo dei rimborsi, ed il corso di acquisto di tale valuta, da utilizzare in applicazione di altre clausole del contratto di prestito per il calcolo dell'importo del mutuo erogato.
58 Del resto, un'esclusione siffatta non può essere applicata a clausole che, come la clausola III/2,si limitano a determinare, in vista del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione della valuta estera in cui è redatto il contratto di mutuo, senza pero che alcun servizio di cambio fosse fornito dal mutuante in occasione del suddetto calcolo e non implicano pertanto alcuna "remunerazione" la cui congruità, quale contropartita di una prestazione effettuata dal medesimo, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
59 Dato quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'articolo 4, paragrafo2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:
- i termini "oggetto principale del contratto" comprendono una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contesto giuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazione essenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;
- una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell'ambito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una "remunerazione" la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
Sulla seconda questione
60 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 4, paragrafo 2,della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in maniera chiara e comprensibile debba intendersi imporre non soltanto che la clausola in questione sia grammaticalmente chiara e comprensibile, ma anche che le ragioni economiche sottostanti all'applicazione della clausola contrattuale nonché il rapporto della suddetta clausola con altre clausole del contratto siano chiare e comprensibili per il medesimo consumatore.
61 Qualora il giudice del rinvio dovesse considerare che, data la soluzione fornita alla prima questione, la clausola III/2 rientri nell'"oggetto principale del contratto", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la clausola in parola è tuttavia sottratta alla valutazione del suo carattere abusivo solo se è redatta in maniera chiara e comprensibile.
62 Infatti, al fine di garantire concretamente gli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dalla direttiva, qualsiasi trasposizione del suddetto articolo 4, paragrafo 2, deve essere completa di modo che il divieto di valutare il carattere abusivo delle clausole verta unicamente su quelle formulate in modo chiaro e comprensibile (sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX:X:0000:000, punto 39).
63 Risulta pero dalla decisione di rinvio che l'articolo 209, paragrafo 4, del codice civile, disposizione diretta a trasporre l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 in diritto nazionale, non conteneva tale obbligo di redazione chiara e comprensibile.
64 Occorre ricordare al riguardo che un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati deve, quando applica le norme del diritto interno, prendere in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima (v., segnatamente, sentenza OSA, C-351/12, EU:C:2014:, punto 44).
65 In proposito la Corte ha precisato che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce taluni limiti. In tal senso, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., segnatamente, sentenza OSA, EU:C:2014:, punto 45).
66 Qualora, tenuto conto del suddetto principio di interpretazione conforme cosi delimitato, il giudice del rinvio dovesse considerare che la disposizione nazionale diretta a trasporre l'articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva può essere compresa nel senso che include l'obbligo di redazione chiara e comprensibile, si porrebbe in seguito la questione della portata di un obbligo siffatto.
67 Si deve constatare al riguardo che questo stesso obbligo figura all'articolo 5 della direttiva 93/13 a norma del quale le clausole contrattuali scritte devono essere "sempre" redatte in modo chiaro e comprensibile. Il ventesimo considerando della direttiva 93/13 precisa in proposito che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole del contratto.
68 Ne consegue che siffatto obbligo di redazione chiara e comprensibile si applica comunque, ivi compreso quando una clausola rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 ed esula quindi dalla valutazione del suo carattere abusivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
69 Ne deriva anche che l'obbligo in parola, quale figura all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva93/13, ha la stessa portata di quello previsto all'articolo 5 della direttiva stessa.
70 Orbene, quanto al suddetto articolo 5, la Corte ha già dichiarato che le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (v. sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 44).
71 L'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali posto dalla direttiva 93/13 non può quindi essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime.
72 Al contrario, come già ricordato al punto 39 della presente sentenza, poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull'idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva.
73 Per quanto riguarda una clausola contrattuale, come la clausola III/2, la quale consente al professionista di calcolare il livello dei rimborsi mensili dovuti dal consumatore in funzione del corso di vendita della valuta estera applicato dal professionista medesimo, clausola avente per effetto che le spese del servizio finanziario sono aumentate a carico del consumatore apparentemente senza limite massimo, risulta dagli articoli 3 e 5 nonché dai punti 1, lettere j) e l), e 2, lettere b) e d), dell'allegato di tale direttiva che, ai fini del rispetto dell'obbligo di trasparenza, è di rilevanza essenziale, il punto se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., per analogia, sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 49).
74 Circa le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera come specificate dalla clausola III/2, spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerato l'insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito potesse non soltanto conoscere l'esistenza della differenza, generalmente osservata sul mercato dei valori mobiliari, tra il corso di vendita ed il corso di acquisto di una valuta estera, ma anche valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, dell'applicazione del corso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarebbe stato debitore e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.
75 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'articolo 4,paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.
Sulla terza questione
76 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in una situazione come quelle di cui al procedimento principale in cui un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale permette al giudice nazionale di sanare la nullità della clausola abusiva sostituendo a quest'ultima una disposizione nazionale di natura suppletiva.
77 In proposito la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza Banco Espanol de Credito, EU:C:2012:349, punto 73).
78 Date la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci "per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori". (v. sentenza Banco Espanol de Credito, EU:C:2012:349, punto 68).
79 Orbene, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti. (sentenza Banco Espanol de Credito, EU:C:2012:349, punto 69).
80 Non ne deriva pero che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l'xxxxxxxx0, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osterebbe a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto dei contratti, rimuova la clausola abusiva sostituendole una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
81 Al contrario il fatto di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione siffatta nella quale, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, si ritiene che non siano inserite clausole abusive, nel senso che sfocia in un risultato tale che il contratto può sussistere malgrado la rimozione della clausola III/2 e continua ad essere coercitivo per le parti, è pienamente giustificato data la finalità della direttiva 93/13.
82 Infatti la sostituzione ad una clausola abusiva di una disposizione nazionale di natura suppletiva è conforme all'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dato che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale disposizione tende a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (v., in tal senso, segnatamente, sentenze Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx, C-453/10, EU:C:2012:144, punto 31, nonché Banco Espanol de Credito, EU:C:2012:349, punto 40 e giurisprudenza citata).
83 Viceversa se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non fosse consentito sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di natura suppletiva, obbligando il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente dannose talché il carattere dissuasivo risultante dall'annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso.
84 Infatti un annullamento del genere ha in via di principio per conseguenza di rendere immediatamente esigibile l'importo del residuo prestito dovuto in proporzioni che potrebbero eccedere le capacita finanziarie del consumatore e, pertanto, tende a penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante il quale non sarebbe di conseguenza dissuaso dall'inserire siffatte clausole nei contratti da esso proposti.
85 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo la rimozione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
Sulle spese
86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che:
- i termini "oggetto principale del contratto" comprendono una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contesto giuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazione essenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;
- una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell'ambito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una "remunerazione" la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
2) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto aduna clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.
3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
Tribunale Genova, 14 feb 2013 Contratti bancari - Mutuo e finanziamento in genere - Credito ai consumatori - Oneri economici - Interessi moratori - Vessatorietà della clausola di determinazione degli interessi moratori
Tribunale di Genova 14 febbraio 2013
Contratti bancari - Mutuo e finanziamento in genere - Credito ai consumatori - Oneri economici Interessi moratori - Vessatorietà della clausola di determinazione degli interessi moratori in ragione della misura dei caratteri - Nullità - Sussistenza.
In un contratto di credito ai consumatori, è da considerarsi vessatoria la clausola di determinazione degli interessi moratori, redatta in forma dattiloscritta, quando sia completamente illeggibile per via della misura dei caratteri utilizzati.
Il Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice unico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al R.G. n. 7463/2011 promossa da:
S.R. rappresentato e difeso dall'xxx.xx A.D. del foro di Genova presso il cui studio è elett. domiciliato per delega in calce all'atto di citazione in opposizione
Parte attrice Opponente contro
P. S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti M.P. e G.D. del foro di Milano unitamente all'xxx.xx P.C. del foro di Genova, presso il cui studio in Genova è elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, per mandato in atti.
Parte convenuta opposta FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato S.R. conveniva in giudizio P. S.p.A. in liquidazione (di seguito solo P.) chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova rg. n. 816/2011 dell'11.3.2011 (depositato in data 12.3.2011) deducendo la nullità delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali. Riteneva non dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 concessi con il decreto.
Si costituiva X. chiedendo il rigetto delle domande attoree infondate in fatto e in diritto.
Erano concessi i termini istruttori, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 22.10.2012, ove le parti precisavano come in epigrafe trascritto.
Il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; le parti depositavano comparse e fascicoli nei termini assegnati.
1. Sull'oggetto del giudizio e procedibilità
Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedi "ex multis" Cass., 25.5.1999, n. 5055; Cass., 23.2.2002, n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Xxxxxxx deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Pertanto la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato all'opposto eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di
quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (da ultimo Sent. Cass., Sez. 1, n. 2421, del 3.2.2006).
Ciò premesso deve rilevarsi la procedibilità della presente azione in quanto proposta nei termini di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c.
Nel merito, per quanto sopra illustrato, deve essere respinta la domanda di revoca del decreto per mancanza dei presupposti per la sua concessione.
2. Sulle eccezioni dedotte dalla parte attrice
Nell'atto di citazione in opposizione la parte attrice ha dedotto:
a. nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 124, comma 3, TUB;
b. vessatorietà delle clausole nn. 15) e 16) del contratto di finanziamento n. 184277 in quanto aventi l'effetto di cui all'art. 33, comma 2, lett. f);
I. Sull'art. 124 TUB
Il contratto è stato stipulato in data prossima al 29.6.2004: nel modulo non è indicata la data, le parti negli atti non hanno specificato la stessa; in data 29.6.2004 è stato erogato il mutuo.
La parte attrice in opposizione sostiene la nullità del contratto ex art. 124 TUB (ante decreto legislativo n. 37/2004 e n. 141/2010) per l'omessa indicazione analitica dello scopo del finanziamento (nella specie "arredamento").
In realtà la norma invocata tutela il diritto di informativa e trasparenza nei confronti del consumatore, prima della conclusione del contratto, prevedendo a pena di nullità: la forma scritta del contratto, la consegna di una copia dello stesso e soprattutto la chiarezza ed l'indicazione di costi del finanziamento, che se non espressamente indicati non possono essere richiesti.
Tali criteri sono formalmente rispettati nel caso in esame in cui sono espressamente indicati:
- la tipologia della prestazione "credito personale";
- l'importo richiesto = Euro 10.000,00 =;
- il costo del finanziamento = Euro 2.614,00 =;
- il numero delle rate = 60 ed il TAEG = 10,68 =;
Le finalità del finanziamento, invece, attengono alla sfera privata del consumatore e non trovano tutela nell'art. 124 TUB citato. Tutto ciò premesso l'eccezione deve essere respinta.
II. Sulla vessatorietà delle clausole nn. 15) e 16) del contratto ex all'art. 33, comma 2, lett. f), codice consumo;
La norma (art. 33) recita "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".
L'art. 36. "Nullità di protezione" stabilisce: "1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto".
Nel caso in esame è pacifico che la pattuizione in esame sia da qualificarsi come contratto del consumatore, sottoposto alla disciplina del c.d. codice del consumo.
La clausola n. 15 del contratto prevede l'applicazione di interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni mese o frazione di mese e quindi pari al 30% annuale, senza alcuna preventiva messa in mora, nonché diversi costi in relazione alle modalità di pagamento previste nel contratto (posta, RID, etc.).
L'art. 16 ha ad oggetto la decadenza del beneficio del termine e diverse penali per la risoluzione del contratto per inadempimento.
Per valutare la vessatorietà delle clausole in esame, va ricordato innanzitutto che il sistema di tutela del consumatore è stato istituito dalla direttiva europea 93/13 ed è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze C.G.U.E del 27.6.2000, Oc. e Sa., da C
- 240/98 a X - 000/00, Xxxx. pag. I 4941, punto 25; del 26.10.2006, Mo., X - 000/0000, Xxxx. pag. I - 10421,
punto 25, nonché del 6.10.2009, As., 040/2008, Racc. pag. I - 9579, punto 29).
In considerazione di tale situazione di inferiorità, l'art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori.
Come emerge dalla giurisprudenza della Corte Europea, si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime (sentenze M., cit., punto 36; A., cit., punto 30; del 9.11.2010, Vb., C - 137/2008, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47, e del 15.3.2012, P. e P., C - 453/2010, punto 28).
Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (v. citate sentenze O. e S., punto 27; M.C., punto 26; As., punto 31, nonché V., punto 48).
Sulla base di tali principi la Corte ha pertanto statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenze M., cit., punto 38; del 4 giugno 2009, P., C - 243/08, A., cit., punto 32, nonché V., cit., punto 49). Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto dell'Unione nell'ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questionerà partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v. sentenza P., cit., punto 32).
Tutto ciò premesso nel caso in esame deve essere valutata se sussista la denunciata eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori di cui alla clausola n. 15 fissati al tasso 30% annuo.
A tal fine è necessaria una comparazione con il tasso di interesse Xxxxxxx ("cioè Euro In.") pari nel mese di giugno 2004 a 1,98% e della Banca centrale europea (BCE) pari al 2,00% mensile". Deve essere altresì rilevato
che il tasso degli interessi moratori indicati in contratto è superiore di 20 punti rispetto a quello d'interesse pattuito ed indicato alla pagina 1 del contratto.
Il contratto controverso è sicuramente un contratto di adesione, stipulato senza reali possibilità di trattativa e comprendente condizioni generali imposte; inoltre il tasso degli interessi moratori del 30% è stabilito in una clausola dattiloscritta, completamente illeggibile in ragione della misura dei caratteri (vedasi le copie in atti).
Alla luce di tutti questi elementi - misura degli interessi (rispetto alla media dei tassi sopra indicati) ed illeggibilità della clausola - la clausola in esame deve essere dichiarata vessatoria e quindi nulla in quanto clausola abusiva, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia in materia (C.G.C.E. sent. causa C - 618/10, 14 giugno 2012), non avendo la parte ingiungente tenuta alla prova della non vessatorietà - fornito alcun diverso elemento.
Per gli stessi motivi deve essere dichiarata la vessatorietà delle spese accessorie di cui all'art. 15 in quanto si tratta di clausola illeggibile e con costi eccessivi per il cliente, che concorrono in modo non trasparente alla determinazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello dichiarato nella prima pagina del modulo.
Parimenti deve essere ritenuta la vessatoria della clausola n. 16, ad eccezione della previsione del beneficio del termine, essendo previste penali ed interessi moratori in aggiunta a quelli di cui alla clausola n. 15, già ritenuta nulla in quanto vessatoria.
L'accoglimento delle eccezioni della parte attrice in opposizione determina la revoca del decreto opposto.
3. Sulla domanda della parte ingiungente
Deve essere accolta per quanto attiene alla somma capitale ancora dovuta dalla parte attrice in opposizione, non essendo dovuti interessi moratori ed altri oneri in conseguenza dell'accoglimento della eccezione di nullità. Non sono dovuti gli interessi legali in quanto non richiesti. La parte ingiungente non ha allegato il piano di ammortamento del finanziamento, ma solo prospetti di calcolo eseguiti per la contabilità interna (vedasi memoria del 18.6.2012).
Tali prospetti indicano le rate pagate e quelle insolute, nelle stesse però sono inglobate anche le somme dovute a titolo di interesse corrispettivo, che non può invece essere conteggiato in quanto dal momento della risoluzione è dovuto solo il capitale e gli interessi moratori (se validamente pattuiti). Tutto ciò premesso, si stima il capitale residuo dovuto in Euro 8.720,00 =.
Per tale somma la parte attrice ingiungente deve essere condannata al pagamento in favore della parte ingiungente.
4. Sulle spese di lite
La parte convenuta opposta è pienamente soccombente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta opposta, così come liquidate in dispositivo, in relazione al valore della causa (Euro 8.720,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 00 - per intero - e n. 16 - con esclusione della parte relativa alla decadenza del beneficio del termine - del contratto di conto finanziamento n. 184277 intestato a S.R.;
2) revoca il decreto opposto nei confronti di S.R.;
3) dichiara tenuto e condanna S.R., al pagamento in favore di P. S.p.A. in liquidazione della somma di Euro 8.720,00 = a titolo di residuo capitale del finanziamento n. 184277;
4) dichiara tenuta e condanna P. S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali della parte attrice che liquida in Euro 2.100,00 = per compensi di avvocato; Euro 250,00 = per spese, oltre iva e c.p.a. sull'imponibile.
Decisione Arbitro Bancario Finanziario N.1546 13 mar 2014 Apertura di credito
- Carte di credito - Tipologia
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO DECISIONE 13 marzo 2014, n. 1546
Apertura di credito - Carte di credito - Tipologia
Qualora l'intermediario, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica, decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è tenuto a fornire al cliente precise informazioni circa le ragioni del diniego. Sono da ritenersi appropriate, in tal senso, quelle motivazioni che, pur essendo applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela, siano adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali.
Il Collegio di Milano - composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX
Nella seduta del 20.2.2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica FATTO
La ricorrente riferisce di aver fatto richiesta in data 23.2.2013 di una "coin card" all'Intermediario convenuto. In data 2.3.2013, l'intermediario, dopo aver dichiarato di avvalersi di un sistema di valutazione di merito creditizio basato sulla ponderazione di diversi fattori, ha comunicato di aver negato la concessione del fido. Con reclamo del 3.4.2013, la ricorrente ha invitato l'intermediario a comunicare il motivo del rigetto della
richiesta di credito. Secondo la ricorrente, infatti, nella lettera del 2.3.2013 l'Intermediario si è limitato "ad indicare i criteri utilizzati in astratto nella valutazione del merito creditizio (per lo più basati su verifiche eseguite su diverse banche dati), senza tuttavia specificare in alcun modo il criterio applicato nel caso concreto, e, dunque, la ragione giustificatrice che ha determinato il rigetto della richiesta". Poiché con nota del 5.4.2013 l'intermediario convenuto si è limitato a confermare le sue precedenti comunicazioni, la ricorrente, ritenendo di avere diritto a conoscere le ragioni per le quali è stata negata la concessione del fido, si è rivolta all'ABF affinché ordini all'intermediario di comunicarle le specifiche motivazioni che hanno determinato il rigetto della richiesta di fido.
Nelle controdeduzioni si afferma che la domanda di parte ricorrente origina dalla mancata attivazione di una "coin card" da parte dell'intermediario ed è volta ad ottenere precise e motivate spiegazioni in merito a tale diniego. A sostegno della richiesta di rigettare il ricorso, l'intermediario richiama un "orientamento ormai costante e condiviso, quello di non riconoscere in capo agli intermediari finanziari un puntuale obbligo di comunicare le motivazioni sottese al diniego eventualmente opposto al cliente, ferma restando l'assoluta riservatezza e insindacabilità delle scelte dagli stessi operati nell'ambito della loro autonomia negoziale e gestionale".
DIRITTO
La domanda della ricorrente è diretta ad ottenere una più precisa informazione circa le ragioni che hanno indotto l'intermediario a non accogliere la sua richiesta di concessione di fido.
Il Collegio di Milano richiama e si uniforma alla decisione del Collegio di coordinamento n. 6182/2013 del 29.11.2013. A tale riguardo premette che non può considerarsi esistente, alla luce dell'attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione del credito. L'intermediario, infatti, è certamente autonomo nelle proprie valutazioni in ordine alla concessione del credito in quanto afferenti alla sfera di discrezionalità nella gestione imprenditoriale. Di conseguenza, l'ABF non può sostituirsi al banchiere nella valutazione della convenienza di un'operazione creditizia.
Tuttavia, tale discrezionalità tecnica si deve svolgere nei limiti dei principi di correttezza, buona fede e adeguata professionalità quale, in particolare, coniugato nelle norme primarie di settore (artt. 124, comma 5, e 127, comma 1, TUB) e nelle disposizioni della Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". I principi e le disposizioni richiamate rendono, pertanto, sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli intermediari nell'esercizio del credito.
Si aggiunga che l'Autorità di Xxxxxxxxx, con la Comunicazione del 22.10.2007, ha indicato che, qualora, nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'intermediario "decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che . fornisca riscontro con sollecitudine al cliente. Nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione col cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito".
Tanto premesso, questo ABF ritiene che le comunicazioni inviate dall'intermediario all'odierna ricorrente non soddisfino né l'obbligo di collaborazione attiva nei confronti del cliente né il dovere di "assistenza" nei suoi riguardi quali risultano dalle disposizioni sopra sinteticamente richiamate. Infatti, nella lettera del 2.3.2013 di diniego della richiesta di credito, l'intermediario si limita ad indicare i parametri valutativi di cui si avvale a livello generale per le valutazioni delle richieste di credito, senza, tuttavia, indicare nello specifico quale/quali di questi parametri abbiano condotto l'intermediario ad una valutazione negativa del merito creditizio della ricorrente. La risposta dell'intermediario è all'evidenza una lettera standard inviata indifferentemente a tutta la clientela, mentre mancano del tutto indicazioni personalizzate, ancorché di carattere generale, laddove, sulla base degli esposti principi, la specifica indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito è imprescindibilmente collegata alla doverosa funzione che le risposte dell'intermediario sono destinate ad assumere ai fini dell'orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri.
In conclusione, pur restando ferma la insindacabilità della decisione dell'intermediario in ordine alla concessione del credito, la ricorrente ha senza dubbio diritto a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni del diniego di credito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a comunicare alla ricorrente indicazioni, anche di carattere generale, circa le ragioni del diniego, ai sensi chiariti in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di ? 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di ? 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.