TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE Clausole campione

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) del presente contratto è pari a % (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. E’ calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui all’articolo 2 e di tutti i costi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del contratto. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Delegante e Istituto Mutuante adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Delegante è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 9.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE. (TAEG): Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. TAEG: {{OPPORTUNITY_PREV_TAEG\# Number}}% Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’art. 121, comma 1°, let. m) del D. LGS. 385/1993 e dall’art. 4.2.3. delle Disposizioni di Trasparenza emanate da Banca d’Italia. vedi sotto l'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Il TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto oltre che Spese istruttoria, Imposta di bollo su finanziamento, per i rispettivi importi riportati alla Sezione Costi Connessi. Nello specifico, il TAEG è calcolato prendendo come riferimento: • prelievo iniziale pari all’Importo totale del credito (somma erogata); • rimborso dell’Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate. Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un’assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. NO NO Il prestito è garantito da polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (“Polizza Vita”) e in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro (“Polizza Credito"). Il Finanziatore stipula DIRETTAMENTE E CON COSTI INTERAMENTE A SUO CARICO apposita polizza, di cui è beneficiario. POLIZZA VITA - Gli originali della Polizza Vita, in quanto a beneficio del Finanziatore, saranno custoditi dal Finanziatore stesso, fatto salvo il diritto del Cliente di ottenerne gratuitamente copia in qualsiasi momento, previa richiesta scritta. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo predisposto dalla Compagnia di assicurazione e consegnato al Cliente, il quale dovrà rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto ex art. 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sul Suo stato di salute.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE. Articolo 19
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE. “1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (1). Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) del presente contratto è pari a % (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE. Il tasso annuo effettivo globale esprime il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Sebbene la precedente normativa sul credito al consumo contenesse già una disposizione sul tasso annuo effettivo globale, la direttiva ne ha armonizzato completamente il calcolo fornendo una formula coerente da applicarsi in tutti gli Stati membri. La direttiva prevede dunque uno strumento comune e comparabile di grande efficacia e valore aggiunto per i consumatori16.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE. In conformità a quanto previsto dall’art. 121 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione per il presente Finanziamento, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) alla data di stipula del presente contratto è pari a xx% (xxx virgola xxx percento). In ogni caso non potrà essere superiore al 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento). Qualora il TAEG risultante alla data di stipula del contratto di Finanziamento definitivo fosse superiore al 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento), CTM si riserva di non procedere alla stipula del suddetto contratto.

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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