ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Gare europea a procedura aperta per l’affidamento in gestione dei servizi socio- educativi, portierato h24, guardiania, centralino, assistenza infermieristica e trasporti presso i Convitti dell’Inpdap, situati ad Anagni, Arezzo, Caltagirone, Sansepolcro, Spoleto.
I N D I C E
Premessa....……………………………………………………………………………………................................... pag.3 Art. 1 – Oggetto del Capitolato……………………………………………………………………………............. 3
Art. 2 – Xxxxxx e valore presunto dell’appalto…………………………………………………………….…..... 3
Art. 3 – Contatti…………………………………………………………………………………........………………... 4
Art. 4 – Sopralluoghi......................................................………………………………………….....…………….. 4
Art. 5 – Descrizione dei servizi oggetto dell’appalto………………………………………….....…………….. 4
5.1 – Ambito di riferimento ……………………………………………........................................……....... 4
5.2 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA E LE ATTIVITA’ ACCESSORIE………….....…... 6
5.2.1 – Caratteristiche generali..………………………………….………….................................. 6
5.2.2 - Modalità di svolgimento dell’assistenza socio-educativa…............…….......................... 6
5.2.3 - Organizzazione del servizio……………………………………............................................ 7
5.2.4 - Attività accessorie al servizio socio-educativo e loro caratteristiche……......................... 9
5.2.5 - Monte ore……………………………………………….……………………......................... 10
5.3 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA……………….......…………………………………... 10
5.3.1 – Caratteristiche generali…………......………………….........…………………………........ 10
5.3.2 - Modalità di svolgimento del servizio………...................................................................... 11
5.3.3 - Oneri a carico dell’Istituto………………...........…............................................................ 11
5.3.4 – Monte ore………………………………………………….................................................. 12
5.4 – IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEI CONVITTI............................................................................................................ 12
5.4.1 - Elementi fondamentali del servizio richiesto……………………………...……................... 12
5.4.2 – Descrizione del servizio…………………...…….........………………………...................... 13
5.4.3 – Manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà del Convitto……......................... 14
5.4.4 – Monte ore……………………….................……….......................................................... 14
5.5 – IL SERVIZIO DI PORTIERATO H24, GUARDIANIA E CENTRALINO…………....................……….. 14
5.5.1 – Caratteristiche del servizio e modalità di espletamento….............................................. 14
5.5.2 – Monte ore…………...........................................….......…………….……….................... 15
Art. 6 – Obblighi e oneri dell’appaltatore…………………………………………..…………………………… 15
Art. 7 – Supervisore.............................................…………………………………...……………………………… 17
Art. 8 – Verifiche e controlli..…………………………………………………...…………………………………... 18
Art. 9 – Responsabilità della Ditta aggiudicataria....……………………...…………………………………… 18
Art. 10 – Garanzie di esecuzione……………………....……………………………………................................ 19
Art.11 – Penali …………………..…………………………………………............................................................. 19
Art. 12 – Esecuzione in danno...................................……………………………............................…………… 20
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa.......................................................…………………………..…………. 20
Art. 14 – Recesso e sospensione del contratto.....……………..………………………………………….......... 20
Art. 15 – Modificazioni soggettive del contratto ............……………………………………………….…….... 21
Art. 16 – Fallimento.......................................................................................................................................... 21
Art. 17 – Quinto d’obbligo……………………………………………………………………..……………….......... 21
Art. 18 – Pagamento…………………………………………………………..………………….............................. 21
Art.19 – Revisione dei prezzi..................................………………………………...………………...................... 22
Art.20 – Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto………………………………...………………...................... 22
Art. 21 – Oneri fiscali e spese contrattuali……………………………………………………..………………... 23
Art. 22 – Trattamento dati personali……………………………………………………………..………………... 23
Art. 23 – Foro competente………………………………….……………….……………………………………… 23
Art. 24 – Disposizioni finali…………………………………………………..……………………………………….. 23
Premessa.
L’Inpdap fornisce attualmente ospitalità ad alunni delle scuole elementari, medie inferiori e superiori e a studenti universitari, a favore dei quali offre nelle strutture dei Convitti un servizio sia di pensione completa durante l’intero anno scolastico (cd. formula “convitto”), sia di ristorazione senza pernottamento (cd. formula “semiconvitto”). A tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie, in diversa misura a seconda delle fasce di età, viene garantito durante il soggiorno un servizio di assistenza socio-educativa e infermieristica. Quest’ultima è rivolta anche agli ospiti studenti Universitari.
Durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, è possibile che in alcuni Convitti siano presenti anche anziani, ospitati con formula pensione completa o mezza pensione.
Art. 1 – Oggetto del Capitolato.
Nel presente Capitolato sono descritti i servizi oggetto dell’appalto, necessari allo svolgimento delle prestazioni erogate a favore degli ospiti dei Convitti e precisamente:
- assistenza socio-educativa;
- presidio infermieristico;
- portierato H24, guardiania e centralino;
- trasporto terrestre di passeggeri.
Al Capitolato sono allegate cinque schede tecniche, una per ciascuna Struttura, in cui vengono precisate nel dettaglio le specifiche di alcuni servizi richiesti, secondo le precipue esigenze e le caratteristiche del singolo Convitto nel quale dovranno essere prestati:
Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni; Convitto “Santa Caterina” di Arezzo; Convitto “Xxxxx Xxxxxx” di Caltagirone; Convitto “Regina Elena” di Sanseplocro; Convitto Unificato di Spoleto
Quanto sopra, mediante procedura di gara “aperta” suddivisa in cinque lotti (uno per ciascun Convitto), regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i servizi in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 82, del Codice dei contratti.
Art. 2 – Durata e valore presunto dell’appalto.
Il presente appalto avrà per ciascun lotto durata triennale, con decorrenza dalla stipula del contratto e con termine esatto al 31/12/2013. In caso di decorrenza contrattuale diversa e successiva al 01/01/2011, gli importi di aggiudicazione verranno calcolati sul periodo di effettivo affidamento del servizio, ferma restando la scadenza del 31/12/2013. Il valore presunto globale dell’appalto, pari a €. 16.119.852 (sedicimilionicentodiciannovemilaottocentocinquantadue/00), IVA esclusa, è calcolato sulla base del monte ore richiesto da ogni Convitto per ciascun servizio oggetto dell’appalto, così come indicato nelle schede riferite alle singole Strutture.
Il valore dell’appalto, inclusa la ripetizione dei servizi analoghi nel triennio successivo al termine del contratto, è pari a €. 32.239.704 (trentaduemilioniduecentotrentanovemilasettecentaquattro/00), IVA esclusa.
L’importo previsto per gli oneri di sicurezza contro i rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, ammonta per la durata triennale del contratto a €. 99.500,00 (novantanovemilacinquecento/00), Iva esclusa, ovvero a €. 19.900,00 (diciannovemilanovecento/00), al netto d’IVA, per ogni Struttura, come indicato nei DVRI allegati agli atti di gara, redatti da ciascuna direzione dei Convitti.
Art. 3 – Contatti.
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere rivolte ai seguenti numeri telefonici e indirizzi e-mail:
-per informazioni sulla gara – tel. 06/00000000; fax. 06/00000000; e-mail xxxxxxx0@xxxxxx.xxx.xx;
-per informazioni sui servizi oggetto di gara – tel. 06/51014461-4020; fax. 06/00000000; e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx.
Si forniscono di seguito i recapiti e i riferimenti dei punti di contatto con i relativi indirizzi di posta elettronica di ciascun Convitto, cui rivolgersi per i dovuti sopralluoghi.
Lotto Anagni | Lotto Arezzo | Lotto Caltagirone | Lotto Sansepolcro | Lotto Spoleto | |
Denominazio ne | Convitto “Principe di Piemonte” | Convitto “Santa Caterina” | Convitto “Xxxxx Xxxxxx” | Convitto “Regina Xxxxx” | Convitto Unificato |
Indirizzo | Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 | Xxx Xxxxxxxxx, 000, 00000 | Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 | XxxX. Xxxxxxxxxx, 1 52037 | X.xxx X. Xxxxxxxx, 5 06049 |
Contatti | Sig.ra X.Xxxxxxx | D.ssa X.Xxxxxxx | Sig. X. Xxxxxxx | Sig. X. Xxxxxxxx | Dott. A Xxxxxxx |
Telef/fax | 0000-00000 0000/728534 | 0575-408111 0575-21040 | 0933/36111 0933/22398 | 0575/7841 0575/784222 | 0743/22691 0743/226943 |
frconvitto@inpdap.g xx.xx | ARcollegio@inpdap.g xx.xx | CTConvitto@inpdap.g xx.xx | ar2collegio@inpdap.g xx.xx | Pg2convitto@inpdap.g xx.xx |
Art. 4 – Sopralluoghi
Per partecipare alla gara, ciascun partecipante dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno espletati i servizi oggetto dell'appalto. La ricognizione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa concorrente (ovvero, in caso di R.T.I., da una delle imprese componenti), o da altra persona munita di delega, in numero non maggiore di due rappresentanti per Xxxxx. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. All'atto del sopralluogo verrà rilasciato dalla Direzione del Convitto un “attestato di avvenuto sopralluogo”, da allegare in originale alla documentazione a corredo della domanda di partecipazione, in cui si darà atto che la Ditta ha preso cognizione dell’ubicazione, della estensione e della natura dei locali e che la stessa è a conoscenza di ogni altra circostanza di luogo e di fatto riguardante la Struttura Sociale. Conseguentemente, nessuna obiezione la Ditta aggiudicataria potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che potesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento conoscitivo riguardante le caratteristiche del Convitto per cui intende concorrere.
La Ditta aggiudicataria, inoltre, effettuerà ulteriori sopralluoghi per riscontrare lo stato di efficienza e di funzionalità dei presidi infermieristici presenti, al fine di effettuarne la presa in carico con apposito verbale a cura del consegnatario prima dell’inizio dell’appalto. A seguito di tale adempimento, la Ditta assume su di sé gli oneri e la responsabilità dell’uso, della custodia e della buona conservazione dei beni e provvederà, a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione di quelli che avrà eventualmente danneggiato nello svolgimento dell’appalto.
Art. 5 – Descrizione dei servizi oggetto dell’appalto. 5.1. – Ambito di riferimento –
I Convitti, insieme alle Case Xxxxxxx, costituiscono le cd. “Strutture sociali” dell’Inpdap, luoghi in cui l’Istituto eroga una serie di servizi di natura socio-assistenziale a favore di particolari categorie di utenti: rispettivamente i giovani e gli anziani.
I giovani ospiti dei Convitti sono classificati in due distinte tipologie: convittori e semiconvittori.
I convittori durante l’intero periodo di soggiorno, la cui durata dipende dal calendario scolastico, usufruiscono del servizio di ristorazione con formula “pensione completa”, del servizio di lavanderia,
guardaroba, di assistenza socio-educativa e sostegno formativo e didattico, intrattenimento sportivo, ludico, ricreativo e culturale, assistenza infermieristica e servizio trasporti.
Durante il fine settimana il numero dei convittori effettivamente presenti potrebbe ridursi sensibilmente, mentre durante le festività natalizie e pasquali le attività del Convitto sono sospese.
Gli ospiti con formula semiconvitto soggiornano durante l’anno scolastico presso la struttura nel periodo sopra definito, nei giorni dal lunedì al venerdì (nel giorno del sabato la presenza dei semiconvittori è limitata a poche decine), godendo del servizio mensa per il pranzo e, nel pomeriggio, dell'assistenza socio educativa e sostegno formativo e didattico, intrattenimento sportivo, ludico ricreativo e culturale ed eventuale assistenza infermieristica –intesa come intervento di primo soccorso- e del servizio trasporti. Non pernottano nella struttura.
Gli studenti universitari, ospiti a regime convittuale, fruiscono del servizio di ristorazione, di lavanderia e guardaroba, dell’assistenza infermieristica, nonché del servizio trasporti al bisogno. Gli stessi possono partecipare alle attività promosse dal Convitto e, qualora trascorrano l’intera giornata presso l’Ateneo, potrebbero utilizzare il solo pasto serale.
Al fine di consentire alle Ditte partecipanti alla gara di calibrare la propria offerta in relazione alle esigenze delle diverse strutture presso le quali i servizi richiesti dovranno essere espletati, rinviando alle singole schede allegate al presente Capitolato la descrizione delle specificità dei singoli Convitti, si indicano di seguito i dati relativi alla tipologia e al numero degli alunni ospitati negli ultimi due anni scolastici. Si fa presente che nel formulare l’offerta economica la Ditta partecipante dovrà considerare l’eventualità che il numero degli ospiti possa variare in misura anche significativa da un anno scolastico all’altro, posto che, mentre per il servizio di portierato, di guardiania e di centralino è pressoché irrilevante il numero degli alunni presenti in Convitto, al contrario, questo dato risulta essere determinante per la somministrazione dei servizi socio- educativi, di assistenza infermieristica e di trasporto.
a.s. 2008/09
Convitto | Principe di Piemonte Anagni | Santa Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx | Unificato Spoleto |
CONVITTORI | 33 maschi 11 femmine | 35 femmine | 30 | 6 maschi 47 femmine | 98 |
SEMI CONVITTORI | 108 | 133 | 70 | 146 | 6 |
STUDENTI UNIV. | 35 | 50 | 2 | 5 | 5 |
Ospiti estivi | 140 (senior) |
a.s. 0000/00
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx | Unificato Spoleto |
CONVITTORI | 31 maschi 17 femmine | 35 femmine | 27 maschi 3 femmine | 13 maschi 49 femmine | 110 |
SEMI CONVITTORI | 110 | 125 | 74 | 150 | 1 |
STUDENTI UNIV. | 37 | 53 | 4 | 5 | 3 |
Ospiti estivi presunti | 90 in semiconvitto | 25 alla settimana in semiconvitto da 15/06 a 30/07 | 50 in semiconvitto | 140 (senior) 80 in semiconvitto | 100 (senior) |
5.2 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA E LE ATTIVITA’ ACCESSORIE
5.2.1 – Caratteristiche generali –
Il servizio di assistenza socio-educativa, rivolto agli ospiti frequentanti la scuola primaria e secondaria (inferiore e superiore), presuppone da parte della aggiudicataria la gestione coordinata di esso con le varie attività accessorie a tale servizio (animazione, accompagnamento, gestione biblioteca, colloqui con gli insegnanti) oltre che con quelle –non rientranti nell’oggetto del presente appalto- programmate e gestite direttamente dai Convitti, così come descritte di seguito, al fine di assicurarne la perfetta integrazione e di garantire un alto livello qualitativo oltre che una completa efficienza delle risorse impiegate. Inoltre, in un’ottica di affidamento dei servizi in outsourcing improntato alla logica del “global service”, l’assistenza socio educativa si colloca all’interno di un “pacchetto” di servizi che la Ditta aggiudicataria dovrà somministrare e gestire per ciascun Convitto e comprendente anche l’assistenza infermieristica, il portierato H24, la guardiania, il centralino e il trasporto di persone.
Il servizio da espletare è strettamente legato alla presenza degli ospiti ed è subordinato al calendario scolastico ed ai vari impegni relativi a corsi di recupero, preparazione esami, discussione tesi, etc. Pertanto, sarà cura della Direzione di ciascun Convitto comunicare i fabbisogni effettivi prima dell’inizio di ogni anno scolastico.
Ad ogni inizio di anno scolastico, entro comunque il 15 ottobre, la Direzione del Convitto definisce la programmazione generale e complessiva dell’attività socio-educativa sulla base degli indirizzi e dei piani di azione della competente Direzione Centrale e comunica alla Ditta appaltatrice gli obiettivi da realizzare e le linee guida da seguire, indicando oltre alle finalità, le attività specifiche organizzate dal Convitto e non comprese nell’appalto e conseguentemente l’articolazione generale del servizio. La programmazione è elaborata sulla base della tipologia di utenza presente, sulla base di una prima analisi dei singoli e dei gruppi e sulla base dei risultati ottenuti nel corso degli anni scolastici precedenti. Nel corso dell’anno, la Direzione del Convitto può modificare l’organizzazione del servizio socio-educativo in base a mutate esigenze o necessità.
L’Affidataria, sulla base della programmazione dell’attività socio-educativa effettuata dall’Istituto, formula un progetto per integrare e ottimizzare le attività predisposte dal Convitto stesso, presentando un piano di realizzazione con le modalità e gli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi socio-educativi condivisi con la Direzione del Convitto. Il piano di realizzazione verrà comunque elaborato dalla Ditta al momento dell’avvio dell’appalto perché deve essere tenuta in considerazione la tipologia dell’utenza .
A tal fine, la Ditta aggiudicataria all’inizio dell’anno scolastico, o comunque, per il primo anno, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, provvederà a delineare la tipologia degli utenti, i loro bisogni e le loro aspettative, attraverso colloqui individuali con i ragazzi e notizie fornite dai loro genitori, nonché la somministrazione di test specifici e la valutazione della situazione scolastica pregressa.
La proposta sarà valutata dal Convitto in base alle linee programmatiche e di sviluppo di cui il Convitto si fa portatore per il periodo di riferimento, tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e delle opportunità che il territorio offre.
Con periodicità mensile la Ditta comunicherà l’organizzazione del servizio con l’indicazione del numero degli operatori impiegati nelle diverse fasce orarie.
A fine anno scolastico la Direzione del Convitto verificherà il conseguimento dei risultati prefissati, valutando eventuali criticità o punti di forza.
5.2.2 – Modalità di svolgimento dell’assistenza socio-educativa –
Per lo svolgimento del servizio socio-educativo è richiesta la figura professionale dell’educatore che deve essere fornito di laurea, preferibilmente in discipline umanistiche ( lettere, scienze della formazione, dell’educazione, psicologia, etc.). Viene fatta espressa deroga al requisito del possesso del titolo accademico per coloro che saranno adibiti al servizio di accompagnamento, per il personale con competenze specifiche e per il personale impiegato nella fascia oraria 22,00/8,30, purché in possesso di comprovate abilità nelle attività attinenti al servizio (come risultanti dal curriculum vitae, nonchè dalla valutazione che sarà effettuata a seguito del periodo di prova nell’esplicazione del servizio affidato).
Sono fatti salvi gli obblighi di riassorbimento nei confronti del personale che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea, è già impiegato come educatore presso il Convitto. In tal caso l’esperienza maturata e
la professionalità acquisita e riconosciuta dalla Direzione del Convitto costituiscono titolo per il suddetto riassorbimento.
Agli educatori sono affidati gruppi di giovani, nei confronti dei quali essi prestano la propria opera finalizzata sia a soddisfarne i bisogni primari che a favorirne il benessere e l’autonomia.
A titolo meramente esemplificativo, si riporta un elenco di attività facenti capo all’educatore. Egli, al fine di assicurare la realizzazione dei bisogni primari degli allievi:
- sorveglia i ragazzi e ne garantisce la incolumità;
- li soccorre in caso di malore o d’infortunio, provvedendo immediatamente a chiamare l’infermiere in servizio;
- controlla la corretta assunzione dei medicinali prescritti dal medico, qualora per un giustificato motivo sia momentaneamente assente l’infermiere e provvede ad accompagnarli presso le strutture sanitarie ove richiesto dal ragazzo ospite;
- provvede alla sveglia mattutina e pone in essere le attività di assistenza necessarie ad assicurare il rispetto delle fasce di riposo notturno:
- controlla che essi curino l’igiene personale e scelgano un vestiario consono alle varie situazioni e alle condizioni climatiche;
- controlla l’ordine delle stanze.
L’educatore, inoltre, nell’ambito delle attività maggiormente finalizzate allo sviluppo dell’autonomia e del benessere degli alunni:
- Incoraggia e sostiene i giovani nel loro percorso di crescita nel rispetto di se stessi e degli altri;
- stimola nei ragazzi l’attenzione e la cura per l’ambiente comune e li incoraggia alla gestione autonoma dei compiti quotidiani (rifacimento letti, sistemazione armadi e libreria, etc.);
- accompagna quotidianamente i più piccoli a scuola e i partecipanti alle gite organizzate dal Convitto;
- garantisce l’accompagnamento dei più piccoli durante le uscite previste nel corso della giornata e controlla con attenta discrezione il comportamento dei più grandi quando escono da soli;
- presta particolare attenzione al comportamento dei ragazzi nel momento del pranzo e della cena, dando esempio del corretto comportamento a tavola consumando, quando è possibile, i pasti con il gruppo assegnato e monitorando attentamente il rapporto dei ragazzi con il cibo;
- aiuta i giovani, nel pomeriggio, nello svolgimento dei compiti scolastici;
- stimola nei più piccoli la socializzazione organizzando giochi di gruppo;
- favorisce la partecipazione alle attività sportive e ludico-ricreative previste e organizzate dal Convitto;
- presta attenzione ai ritmi sonno/veglia dei ragazzi rilevando eventuali difficoltà.
L’educatore, inoltre, deve essere soprattutto in grado di:
✓ osservare ed analizzare i comportamenti individuali e di gruppo dei ragazzi affidati;
✓ avere colloqui con i minori, attivando tecniche di ascolto e comunicazione;
✓ proporre interventi educativi adeguati dopo avere attentamente osservato le dinamiche di gruppo;
✓ condividere con i ragazzi gli obbiettivi da raggiungere e coinvolgerli nella scelta di attività socio- culturali e ludico ricreative;
✓ saper tenere i xxxxxx contatti con le famiglie e le Istituzioni scolastiche;
✓ relazionare con periodicità mensile alla Direzione del Convitto sugli interventi adottati per favorire lo sviluppo cognitivo - relazionale dei ragazzi affidati, fornendo elementi oggettivi per la valutazione dell’attività svolta con riguardo al singolo e al gruppo nel suo insieme.
5.2.3 – Organizzazione del servizio –
L’organizzazione del servizio si articola in tre fasce orarie: pomeridiana/serale – dalle ore 12.30 alle ore 22.00; notturna – dalle ore 22.00 alle ore 08.30; antimeridiana – dalle ore 08.30. alle ore 12.30.
Nei GIORNI FERIALI, l’assistenza socio-educativa agli alunni prevede le seguenti attività, suddivise per fasce orarie:
Orario pomeridiano/serale
-presa in carico dei ragazzi dai punti di ritrovo (la scuola o la stazione di arrivo dei mezzi di trasporto) e loro
accompagnamento al Convitto;
-assistenza e controllo durante il pranzo;
-accompagnamento nei luoghi dove si svolgono le varie attività (sportive, ricreative, laboratori e sostegno didattico specifico), organizzate direttamente dal Convitto e non rientranti tra le attività affidate con il presente appalto, e/o assistenza nello svolgimento delle stesse.
-assistenza e controllo durante la cena.
Il rapporto educatore/allievo è normalmente di 1 a 15 ma può variare qualora si riscontrino situazioni particolari dovute all’età e alla storia personale dei bambini (elementari e medie), per cui il rapporto può anche scendere a 1 a 8/10 come del resto, verificate il senso di responsabilità e la capacità organizzativa dei ragazzi maggiorenni, il rapporto può anche salire a 1 a 19/20. Nel caso in cui se ne verifichi la necessità per la presenza di alunni portatori di handicap, il rapporto educatore/allievo scende a 1/1.
Per favorire la continuità didattico – pedagogica, ogni gruppo di studenti può essere affidato agli stessi team di educatori che si alternano nei diversi turni.
La composizione dei gruppi può assumere carattere differente nella fascia oraria pomeridiana rispetto alla fascia serale e mattutina, pur nel rispetto del rapporto numerico indicato, al fine di favorire la presenza di gruppi omogenei per fasce d’età e per percorsi di studi e per favorire l’integrazione tra i vari ospiti.
Nella fascia oraria dalle 14,30 alle 18,30 si svolge l’attività di studio individuale o collettivo. Può essere richiesta la presenza aggiuntiva di educatori con competenze specifiche (tipologia di laurea, abilitazione, specializzazione) volta a un sostegno didattico mirato e con scadenza a breve e/medio termine per gruppi ristretti di allievi (4-8) o per garantire assistenza ad utenti con particolari difficoltà certificate, in relazione alle quali il rapporto previsto è di 1 educatore ogni alunno. Tali esigenze saranno formulate dal Convitto nell’ambito della programmazione annuale ed eventualmente modificata nel corso dell’anno.
Dopo le 18,30 è prevista l’uscita dei ragazzi più grandi per motivi personali, e la presenza degli educatori può essere ridotta. Gli educatori, dopo tale orario, provvedono soprattutto all’assistenza, vigilanza e animazione per i più piccoli e per coloro che non partecipano alle attività.
La fascia oraria pomeridiana/serale può essere prolungata fino alle ore 23.00 per consentire la compresenza di alcune unità in servizio in tale orario con il personale che entra in servizio nella fascia oraria notturna, al fine di consentire un miglior controllo degli ospiti nella fase di preparazione al riposo notturno.
La Direzione del Convitto provvederà a comunicare l’effettive esigenze del personale educativo in base ad una programmazione annuale con verifica mensile.
Orario notturno
E’ prevista, in tale fascia oraria, la vigilanza notturna, la sveglia mattutina, il consumo della prima colazione
e l’accompagnamento a scuola o ai mezzi di trasporto. Il rapporto è normalmente di un operatore ogni 25 allievi, ma può variare in base alle esigenze organizzative del Convitto, alla ubicazione delle camere e/o alla necessità, qualora nel Convitto siano presenti ospiti di ambo i sessi, di garantire comunque la presenza di educatori per i ragazzi e di educatrici per le ragazze, al fine di prestare adeguata assistenza e vigilanza. Nella fascia oraria che va dalla sveglia fino all’accompagnamento a scuola il rapporto dovrà necessariamente scendere a 1 a 20 al fine di garantire ai ragazzi/e ospiti non solo la dovuta assistenza ma anche quel giusto e attento supporto nei vari adempimenti del mattino (sveglia, cura della propria persona, scelta di vestiario adeguato non solo al clima ma anche all’ambiente scolastico, messa in ordine delle proprie cose e della propria camera, eventuale rifacimento letto, fruizione della prima colazione.) L’articolazione del servizio è programmata annualmente con verifiche mensili.
Il servizio di vigilanza notturna può essere svolto anche da personale non in possesso di laurea.
Orario antimeridiano
Va prevista nei giorni feriali la presenza di un educatore che provvede al controllo degli ospiti, rimasti in
Convitto a qualunque titolo, che accompagni da e per le scuole gli studenti che entrano o escono da scuola al di fuori degli orari curricolari, che può partecipare ai colloqui giornalieri con gli insegnanti, qualora la situazione delle presenze degli ospiti all’interno della struttura lo consenta.
La Direzione del Convitto può richiedere la presenza di altri educatori, nel rapporto complessivo di un assistente ogni 24 allievi in caso di scioperi, chiusura improvvisa o anticipata della scuola o in caso di permanenza Convitto di un numero significativo di allievi per qualunque causa.
In tale fascia oraria può essere richiesta anche la presenza di educatori per colloqui con i docenti o per accompagnamenti degli allievi, qualora le esigenze di servizio dovessero rendere non sufficiente la presenza dell’unità in servizio.
Nell’arco della giornata, durante i GIORNI FESTIVI, dalle ore 8,30 alle ore 21,00 i convittori partecipano alle attività organizzate direttamente dal Convitto e non rientranti tra le attività affidate con il presente appalto (gite, escursioni, partecipazione a manifestazioni sportive, culturali, religiose, ecc.) oppure utilizzano gli spazi comuni del Convitto. La presenza degli educatori è riferita al numero di convittori presente nel giorno festivo (solitamente ridotta rispetto al resto della settimana) e alle attività programmate. La presenza degli educatori è organizzata su base mensile e terrà conto delle effettive necessità: accompagnamenti a gite, escursioni, spettacoli e assistenze varie.
PROLUNGAMENTO SEMICONVITTO
In tutti i Convitti, tranne che nel Convitto Unificato di Spoleto - dove potrebbe essere previsto a partire dall’anno 2011 -, è attivato nel periodo estivo, per la durata di 6 settimane tra il 15 giugno e il 31 luglio, il servizio di semi-convitto estivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00, con varia attività di animazione, culturale e sportiva. La Direzione del Convitto provvederà alla programmazione delle attività culturali, sportive e di animazione e a richiedere l’assistenza socio – educativa necessaria almeno trenta giorni prima dell’inizio. Sarà cura della Direzione del Convitto comunicare alla Ditta la durata del servizio, il numero di allievi presenti e l’orario di espletamento. Nel giorno di sabato il servizio potrà essere sospeso o notevolmente ridotto.
5.2.4 - Attività accessorie al servizio socio-educativo e loro caratteristiche –
A) animazione. Viene richiesta la presenza di animatori con riconosciuta capacità e attitudine a interagire con bambini e adolescenti, con idonea e comprovata professionalità ad educarli alla creatività e a favorire in loro lo sviluppo della manualità.
Per tale servizio è richiesto un curriculum che attesti la partecipazione a corsi specifici e/o esperienze pregresse e un’età minima di 21 anni.
L’animatore provvede, nell’ambito delle direttive dell’Istituto, a organizzare, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi ospiti, tutte quelle attività di tempo libero che non rientrano nella programmazione diretta dell’INPDAP e che abbiano carattere di immediatezza e di coinvolgimento del gruppo: giochi, gare, tornei etc.
L’animatore è responsabile della buona conservazione dei beni affidati dall’Istituto per lo svolgimento dell’attività propria (locali, materiale da lavoro, ecc.).
Il servizio di animazione è richiesto dal lunedì al venerdì per la durata complessiva di 4 ore giornaliere e in fasce orarie stabilite dalle singole Direzioni.
Il numero degli animatori, (fino a un massimo di 2 al giorno) e la durata del servizio nella sua totalità dipendono dal numero dei ragazzi ospiti. Su motivata richiesta della Direzione di ogni singolo Convitto potrà svolgersi anche nei giorni di sabato e domenica per un massimo di 2/3 ore giornaliere e con la presenza di un solo animatore.
B) accompagnamento. Può essere necessario accompagnare gli allievi a/da le varie scuole, o per spostamenti, nelle ore pomeridiane, all’interno del Convitto di gruppi di bambini al fine di prestare loro un’adeguata vigilanza e assistenza.
Per tale servizio non è richiesto il possesso di laurea.
C) colloqui con gli insegnanti. Il rapporto con i docenti è parte fondamentale del percorso scolastico dello studente ospite del Convitto.
Va tenuta nella dovuta considerazione la suddivisione degli studenti per classi relativamente a tutte le scuole frequentate al fine di quantificare un budget indicativo di ore, sufficienti a consentire, nel corso dell’anno scolastico, la presenza degli educatori ai colloqui con gli insegnanti.
D) servizio di biblioteca. Può essere richiesta la gestione della biblioteca interna qualora i singoli Convitti non abbiano la possibilità di gestirla direttamente.
Il servizio biblioteca costituisce un’opportunità per i ragazzi ospiti per approfondire i loro studi: il responsabile dovrà essere in possesso di competenze specifiche (si richiede necessariamente la laurea) al fine di supportare i ragazzi anche con l’utilizzo delle nuove tecniche informatiche e predisporre un piano per entrare in rete con le altre biblioteche della città e del territorio.
La biblioteca, in una visione più ampia, può e deve essere un centro di promozione culturale. A tal fine possono essere organizzate presentazioni di libri, indetti concorsi di poesia, promuovere “conversazioni” su temi specifici (globalizzazione, energie alternative, etc.).
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30, salvo particolari esigenze, che verranno comunicate tempestivamente dalla Direzione del Convitto.
5.2.5 – Monte ore –
Relativamente al servizio socio-educativo e alle attività accessorie (animazione, colloqui con insegnanti, accompagnamento, biblioteca) è stato individuato per ciascun Convitto -sulla base di una valutazione dei dati acquisiti nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 - il monte ore minimo previsto per l’intera durata dell’appalto (36 mesi).
Tale monte ore, indicato per ciascun Convitto nella relativa scheda, allegata al presente Capitolato, potrà subire variazioni in aumento nel corso dell’appalto. Infatti, le attività legate alla programmazione elaborata dal Convitto, l’eventuale incremento del numero degli utenti e infine le modalità di espletamento delle attività pomeridiane specifiche organizzate direttamente dal Convitto, potrebbero comportare una richiesta di ore supplementari, non preventivabili in tale sede. In ogni caso, l’Istituto dichiara sin d’ora di avvalersi della facoltà, per sopravvenute esigenze, di ricorrere al quinto d’obbligo.
In caso di variazioni sostanziali in diminuzione di ore per motivi sopravvenuti di interesse pubblico, l’Istituto, informatane tempestivamente la Ditta aggiudicataria, provvederà a ridefinire il numero di ore.
La Società appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione del Convitto le eventuali variazioni di orario rispetto alla programmazione con le relative motivazioni.
Il monte orario minimo garantito varierà proporzionalmente alla durata effettiva dell’appalto, qualora essa risulti inferiore, per qualsiasi motivo, al previsto periodo di 36 mesi.
5.3 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
5.3.1 – Caratteristiche generali –
Il servizio dovrà essere assicurato da infermieri professionali che saranno presenti in Convitto durante gli orari, per il numero di ore giornaliere e nei giorni della settimana indicati nella scheda di ciascuna Struttura, cui si rinvia integralmente.
Qualora se ne presenti la necessità, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento di ore aggiuntive.
Il servizio, espletato solamente in presenza di ospiti (convittori, semiconvittori, studenti universitari etc.), sarà sospeso sicuramente nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali. Nel periodo estivo il servizio verrà garantito in base alla presenza degli studenti universitari, dei diplomandi, dei semiconvittori che partecipano al progetto “prolungamento semi-convitto” e di eventuali ospiti-vacanze senior. La Direzione di ciascun Convitto può chiedere, in particolari situazioni, non legate necessariamente al calendario scolastico, la sospensione del servizio dalle ore 21,00 alle ore 08,30, con conseguente e proporzionale riduzione del compenso mensile, senza che la Ditta possa per nulla interferire o abbia nulla a pretendere. La Direzione di ogni Convitto può altresì, sempre in particolari situazioni d’emergenza e necessità, a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso, richiedere la presenza di più unità contemporaneamente per turno, corrispondendo alla aggiudicataria un compenso aggiuntivo, proporzionato al servizio espletato. Sarà cura del Convitto comunicare con una nota scritta il termine iniziale e finale di un’eventuale sospensione del servizio, nonché il termine iniziale e finale del periodo in cui si dovessero richiedere
contemporaneamente più unità per turno, sempre che le particolari ragioni di necessità e/o urgenza lo permettano.
La presenza degli infermieri in Xxxxxxxx sarà attestata secondo le modalità e i tempi che saranno indicati dai competenti Uffici del Convitto stesso.
5.3.2 – Modalità di svolgimento del servizio –
Per tale servizio la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, che regolano la materia. In base alla legge 42/1999, Disposizioni in materia di professioni sanitarie, la professione infermieristica è regolata dalle seguenti norme:
- dal profilo professionale dell’infermiere: D.M.Sanità 14/09/1994 n. 739;
- dall’’ordinamento didattico del diploma universitario di Infermiere (D.M. 24/07/1996 MIUR);
- dal codice deontologico dell’infermiere, approvato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegi nel febbraio 1999 e tutt’ora in vigore.
Gli operatori devono, pertanto, essere in possesso del diploma di abilitazione professionale e di iscrizione al collegio professionale ai sensi delle vigenti norme che disciplinano la professione infermieristica.
La prestazione consisterà:
✓ Nel garantire la presenza/assistenza durante le gite organizzate dal Convitto per le ragazze/i ospiti e durante i soggiorni senior e prolungamento semi convitto estivo;
✓ nel somministrare i farmaci prescritti dal medico ai giovani in terapia, avendo cura di comunicare al personale educativo i nominativi e gli orari della somministrazione in infermeria;
✓ in caso di infortunio, nel provvedere alle cure di primo soccorso e, se necessario, all’accompagnamento dell’infortunato in ospedale, annotando l’infortunio nel registro custodito in infermeria;
✓ nel tenere costantemente aggiornato il registro di infermeria (dovranno risultare indicati tutti gli interventi sui singoli ospiti) ed inoltre nel custodire tutti i documenti e le certificazioni di carattere medico (segnalazioni intolleranze, allergie etc.);
✓ nell’informare il medico di ogni mutazione dello stato fisico del malato, senza prendere iniziative non pertinenti al proprio profilo professionale;
✓ nel prenotare, presso centri pubblici e privati, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico per i soli convittori e nell’accompagnarli ed assisterli, se necessario, alle visite mediche specialistiche ovvero in ospedale, in caso di ricovero;
✓ nell’assistere in infermeria o in camera i pazienti ospiti a regime convittuale, provvedendo anche al servizio dei pasti (se d’orario) e informando la cucina nel caso di particolari diete da seguire;
✓ nel pagamento dei tickets per gli ospiti a convitto, sia per i medicinali che per le visite specialistiche ed esami clinici, il cui onere è a carico delle famiglie e nel custodire le ricevute degli avvenuti pagamenti che dovranno essere consegnate alle famiglie;
✓ nel tenere sotto controllo il calendario delle vaccinazioni;
✓ nel controllare le cassette di pronto soccorso presenti in convitto;
✓ nel controllare la scadenza dei farmaci;
✓ nel raccogliere e far smaltire i rifiuti sanitari come previsto dalla l. 70 del 1994;
✓ nell’attendere ad ogni altra incombenza attinente alla professione e rientrante nella cura sanitaria degli ospiti, rapportandosi, comunque, con i funzionari socio-educativi del Convitto in merito a qualsiasi situazione eventualmente insorgente.
Restano a carico del Convitto le prestazioni indicate nell’articolo seguente, nonché gli spostamenti del personale al di fuori della Struttura.
Le modalità operative riferite alle prestazioni indicate sono da concordare con la Direzione del Convitto presso il quale saranno prestate.
5.3.3 – Oneri a carico dell’Istituto –
L’Istituto mette a disposizione gratuitamente, per l’espletamento del servizio, locali ed attrezzature, quali lettino, armadietto per disinfettanti, medicinali (farmaci di primo soccorso), frigorifero, bilancia, termometri, registro e quanto altro è già nel locale infermeria di ogni Convitto. La Ditta potrà integrare le esistenti
attrezzature suppellettili con altre che ritenesse necessarie restando proprietaria di quest’ultime ma senza che, per il loro uso, possa chiedere compensi all’Istituto né rivalersi per eventuali danni derivanti dall’uso di tali strumenti.
Potranno essere messi a disposizione della Ditta aggiudicataria, qualora disponibili, locali da adibire a spogliatoi per il personale infermieristico e le cui chiavi saranno a disposizione della Ditta aggiudicataria ma che dovranno essere custodite e depositate in portineria per ogni evenienza a disposizione dell’Istituto. La Ditta aggiudicataria potrà eventualmente realizzare a proprie spese e previa autorizzazione dell’Istituto, idonee soluzioni alternative, con strutture non fisse, su spazi messi a disposizione dall’Amministrazione nelle aree perimetrali della sede. L’Istituto, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati alla Ditta aggiudicataria, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato della stessa Ditta.
5.3.4 – Monte ore –
La richiesta delle ore minime garantite di espletamento del servizio per il triennio di durata del contratto varia a seconda del Convitto presso il quale l’assistenza infermieristica deve essere prestata. Pertanto, si rinvia a quanto indicato nelle schede dei singoli Convitti.
In caso di variazioni sostanziali in diminuzione di ore per motivi sopravvenuti di interesse pubblico, l’Istituto, informatane la Ditta aggiudicataria, provvederà a ridefinire il numero di ore.
Qualora dovessero verificarsi situazioni impreviste, tali da comportare una richiesta di ore supplementari, non preventivabili in tale sede, l’Istituto dichiara sin d’ora di avvalersi della facoltà, per sopravvenute esigenze, di ricorrere al quinto d’obbligo.
La società appaltatrice dovrà a sua volta comunicare tempestivamente alla Direzione del Convitto le eventuali variazioni di orario rispetto alla programmazione con le relative motivazioni.
Il monte orario minimo garantito varierà proporzionalmente alla durata effettiva dell’appalto, qualora essa risulti inferiore, per qualsiasi motivo, al previsto periodo di 36 mesi.
5.4 IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEI CONVITTI
5.4.1 – Elementi fondamentali del servizio richiesto –
Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con proprio personale e con propri autobus, che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni previste per la categoria specifica di appartenenza, oltre a quelle previste dal codice della strada (assicurazione, revisione, bollo, etc).
Nel caso in cui il Convitto disponga di propri autoveicoli, la Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare questi, esclusivamente per l’espletamento del servizio appaltato e nel rispetto delle indicazioni e della destinazione d’uso di cui al presente articolo. Di questi veicoli la Ditta dovrà garantire, altresì la manutenzione ordinaria.
Nel caso in cui gli autoveicoli del Convitto non siano sufficienti nel numero oppure siano inidonei all’utilizzo che ne deve essere fatto, l’Aggiudicataria dovrà servirsi anche di propri mezzi al fine di effettuare il servizio richiesto. A tal riguardo, si riporta la situazione di ciascun Convitto nella relativa scheda allegata al presente Capitolato, cui si rinvia integralmente.
Gli automezzi forniti dalla Ditta dovranno essere rispondenti alla normativa “euro4” e la loro immatricolazione non dovrà essere superiore ad anni 10.
La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti 31 gennaio 1997, nonché della circolare applicativa 11 marzo 1997 n. 23. La Ditta è obbligata, pertanto, a impiegare nel servizio esclusivamente personale che possiede tutte le autorizzazioni e le abilitazioni necessarie alla guida dei suddetti automezzi e a far osservare tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante l’elenco degli autobus utilizzati per i servizi di trasporto, con la documentazione di rito per la verifica della regolarità dei requisiti dei mezzi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.
L’Appaltatore si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Egli è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
Il servizio di trasporto dovrà garantire il trasferimento degli alunni alla scuola, alla sede di svolgimento delle varie attività extrascolastiche (piscina, palestra ecc.), allo studio medico o al Poliambulatorio (in caso di visite specialistiche), e il loro ritorno alla sede del Convitto. Dovrà garantire altresì il trasferimento degli ospiti da/a la stazione dei mezzi pubblici.
Rientra nell’ambito di tale servizio anche il trasferimento degli alunni nelle gite organizzate dal Convitto nei giorni festivi e/o prefestivi (in media sono previste due gite al mese), che potranno essere della durata di una giornata (dalle 7 alle 12 ore) o di mezza giornata (dalle 4 alle 6 ore).
Nei mesi di luglio e agosto il servizio sarà riservato agli ospiti diplomandi, ai semi-convittori che usufruiranno del servizio “prolungamento semi-convitto” e ad eventuali ospiti soggiornanti ad altro titolo, per i quali verranno organizzate gite ed escursioni della durata di intera o mezza giornata (soggiorni senior).
Durante l’espletamento dell’appalto, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza compresa la strumentazione di bordo.
La Ditta appaltatrice dovrà predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo per avaria o incidente non possa essere utilizzato per i trasporti in oggetto.
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto: gli ospiti del Convitto, gli accompagnatori eventualmente messi a disposizione dal Convitto o, comunque, il personale di questo. Non è permesso l’accesso sui mezzi a persone estranee al servizio.
Il servizio è sospeso nei giorni di assenza dei ragazzi ospiti e durante la chiusura delle scuole (con riferimento al trasporto scolastico) salvo l’insorgenza di particolari necessità motivate dalla Direzione del Convitto.
In presenza di ospiti disabili la Ditta appaltatrice dovrà necessariamente provvedere all’utilizzo di mezzi idonei.
La Ditta è obbligata a garantire in caso di necessità ed urgenza il servizio di trasporto ospiti, anche senza preavviso, dietro semplice richiesta telefonica da parte della Direzione del Convitto.
5.4.2 – Descrizione del servizio –
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle autorità scolastiche e comunicato dalla Direzione del Convitto; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti e secondo gli orari di apertura e chiusura della attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.
Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con il Convitto, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell’orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre per il ritorno dei mezzi, che dovranno stazionare negli appositi parcheggi, qualora disponibili, fuori dalle sedi scolastiche. Spetta alla Direzione del Convitto comunicare all’Appaltatore la sede delle scuole nonché gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno.
Nella proposta di organizzazione del servizio di trasporto, in particolare nella scelta della capienza dei bus (numero posti autorizzati), l’accesso alle sedi scolastiche e il rientro al Convitto degli studenti dovrà essere effettuato senza la necessità di istituire “doppi turni” che comportino l’arrivo anticipato degli alunni o la permanenza degli stessi a scuola oltre il tempo strettamente necessario per la salita sugli autobus .
la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dalla Direzione del Convitto.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, fossero previsti per la scuola primaria e secondaria di primo grado rientri pomeridiani per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il servizio dovrà essere comunque garantito.
La salita e la discesa di tutti gli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti. L’Inpdap garantirà sempre la presenza di assistenti accompagnatori in numero adeguato.
L’orario del servizio potrà occasionalmente essere variato, con avviso entro congruo termine da parte della Direzione del Convitto.
5.4.3 – Manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà del Convitto –
Relativamente al servizio presso i Convitti che possiedono mezzi di trasporto propri, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a:
- sostituzione di carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi periodici programmati come da libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice;
- manutenzione e pulizia con lavaggio periodico degli automezzi internamente ed esternamente e comunque quando si renda necessario.
Gli automezzi verranno consegnati alla Società affidataria idonei all’uso dal punto di vista della meccanica e saranno restituiti nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
Sarà obbligo della Affidataria:
1. utilizzare e conservare gli automezzi con la diligenza del buon padre di famiglia, parcheggiandoli esclusivamente all’interno dell’area del Convitto nel tempo in cui non vengono utilizzati e mantenendoli in ordine, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore;
2. eseguire tutti i collaudi periodici richiesti per il normale funzionamento e comunicare tempestivamente al Convitto gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari;
3. presentare per la dovuta autorizzazione da parte del Dirigente del Convitto il preventivo relativo agli interventi di manutenzione ordinaria, il cui onere è a carico Convitto che rimborserà la spesa sostenuta dalla Aggiudicataria, dietro presentazione di regolare fattura corredata dai documenti giustificativi della spesa.
5.4.4 – Monte ore –
La richiesta delle ore minime garantite di espletamento del servizio per il triennio di durata del contratto varia a seconda del Convitto presso il quale il servizio di trasporto verrà effettuato. Pertanto, sia con riguardo agli orari che con riferimento alle modalità di espletamento del servizio, si rinvia a quanto indicato nelle schede dei singoli Convitti considerato, altresì, che solo alcuni di essi sono proprietari di automezzi e che il Convitto di Arezzo non richiede il servizio di scuolabus.
In caso di variazioni sostanziali in diminuzione di ore per motivi sopravvenuti di interesse pubblico, l’Istituto, informatane tempestivamente la Ditta aggiudicataria, provvederà a ridefinire il numero di ore.
Qualora dovessero verificarsi situazioni impreviste, tali da comportare una richiesta di ore supplementari, non preventivabili in tale sede, l’Istituto dichiara sin d’ora di avvalersi della facoltà, per sopravvenute esigenze, di ricorrere al quinto d’obbligo.
La società appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione del Convitto le eventuali variazioni di orario rispetto alla programmazione con le relative motivazioni.
Il monte orario minimo garantito varierà proporzionalmente alla durata effettiva dell’appalto, qualora essa risulti inferiore, per qualsiasi motivo, al previsto periodo di 36 mesi.
5.5 IL SERVIZIO DI PORTIERATO H24, GUARDIANIA E CENTRALINO
5.5.1 – Caratteristiche del servizio e modalità di espletamento –
Il servizio da svolgere presso le sedi dei Convitti dovrà essere eseguito da personale qualificato che dovrà garantire le seguenti prestazioni:
-apertura e chiusura dello stabile negli orari e nei giorni comunicati dalla Direzione del Convitto;
-controllo degli accessi, mediante identificazione delle persone con richiesta di esibizione di documento di riconoscimento o equivalente, impedendo l’ingresso ai soggetti non autorizzati,
-accoglimento, assistenza e prima informazione, anche telefonica agli utenti;
-durante le ore notturne, dalle ore 20.30 alle ore 07.30 effettuare controlli nello stabile e al di fuori di esso, allo scopo di verificare la chiusura delle porte di accesso all’immobile e delle finestre;
-segnalare immediatamente alla Direzione del Convitto i principi di incendio, le perdite d’acqua ed ogni altro evento che possa arrecare danno alle persone e alle cose.
I servizi saranno svolti secondo le indicazioni impartite dalla Direzione del Convitto.
5.5.2 – Monte ore –
Le ore di servizio richieste per ciascuna Struttura, come indicato nelle allegate Schede per ogni Convitto, potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, fermo restando la facoltà per sopravvenute esigenze di ricorrere ad un ulteriore aumento di un quinto.
In alcuni casi e/o per particolari esigenze l’orario di servizio potrà essere esteso al di là di quanto sopra indicato e/o modificato in relazione alle esigenze operative dell’Ente. Per servizi straordinari di immediata necessità la Direzione del Convitto avviserà l’impresa con un preavviso, di norma, di una giornata.
Il monte orario minimo garantito varierà proporzionalmente alla durata effettiva dell’appalto, qualora essa risulti inferiore, per qualsiasi motivo, al previsto periodo di 36 mesi.
Art. 6 – Obblighi e oneri dell’appaltatore.
L’Appaltatore deve mettere a disposizione personale capace, fisicamente idoneo ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per lo svolgimento delle mansioni richieste.
Almeno cinque giorni prima dell’inizio del servizio l’aggiudicataria dovrà fornire alla Direzione del Convitto:
1. l’elenco del personale impiegato, allegando il curriculum e i relativi titoli scolastici e professionali - valevoli per l’esercizio della professione ivi svolta- che, in caso di variazioni, dovrà essere tempestivamente aggiornato.
2. l’elenco del personale di riserva, incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse;
3. idonea dichiarazione attestante che gli addetti ai servizi, se trattasi di cittadini non comunitari, qualora non residenti nello Stato italiano, siano tuttavia in condizioni di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché che per gli stessi siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento della professione esercitata, ivi compresa –se richiesta- l’iscrizione all’albo professionale.
Entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto, la Ditta aggiudicataria provvederà alla presentazione all’Istituto, del proprio Piano della Sicurezza, per le informazioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Più in generale, la Ditta aggiudicataria si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego di prodotti chimici non nocivi (essendo l’uso dei prodotti nocivi assolutamente vietato). L’appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione, che definiscono i criteri di un comportamento civile, e di correttezza nel lavoro. In particolare deve:
- svolgere il servizio negli orari prestabiliti ed in modo da minimizzare l’impatto dei servizi diversi da quello socio-educativo sugli occupanti dell’immobile; non sono ammesse variazioni dell’orario di servizio se non preventivamente concordate;
-tenere un atteggiamento educato e manifestare sensibilità civile, disponibilità e comprensione nei riguardi delle persone con cui vengono in contatto durante l’espletamento del servizio e in particolar modo nei confronti degli ospiti del Convitto;
-mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;
-rispettare i piani di lavoro sottoscritti in sede contrattuale, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- mantenere il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti l’Istituto;
- presentarsi in servizio muniti di apposito tesserino di riconoscimento indicante nome e cognome dell’operatore e foto, in perfetta divisa -ove richiesta in relazione al tipo di servizio prestato- e, comunque, sempre con abbigliamento consono e adeguato all’ambiente del Convitto.
- lasciare immediatamente i locali dell’Istituto al termine del servizio.
-consegnare alla Direzione del Convitto ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell’espletamento del servizio.
E’ fatta comunque salva la facoltà dell’Istituto di chiedere in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti dell’impresa che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro e non garante di un corretto servizio nei confronti degli utenti.
Il personale addetto dovrà essere assunto alle dipendenze della Ditta aggiudicataria con regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, ovvero risultare socio – lavoratore o titolare di specifico incarico. La Ditta aggiudicataria solleva l’Istituto da ogni obbligo e responsabilità per quanto riguarda retribuzioni, contributi previdenziali e assicurativi, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, compresa l’autorizzazione a svolgere l’attività fuori sede, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In generale, la Ditta aggiudicataria garantisce l’estraneità dell’Inpdap da qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta stessa ed il proprio personale dipendente.
In particolare, la Ditta appaltatrice si obbliga:
1. a garantire l’assorbimento del personale già alle dipendenze delle Ditte che attualmente forniscono i servizi oggetto del contratto presso i vari Convitti, in conformità alle disposizioni presenti nei contratti collettivi di categoria vigenti; tale obbligo, in caso di aggiudicazione a cooperativa sociale, non può essere subordinato all’accettazione della qualità di “socio lavoratore”;
2. ad assumere verso i propri dipendenti:
a. tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di disoccupazione, invalidità, vecchiaia, assunzione di invalidi e quant’altro disposto per legge, nonché di sicurezza sul lavoro, cosi come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel D.Lgs 81/2008 ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
b. l’obbligo di applicazione delle condizioni economiche, normative e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all’impresa, sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti di eventuali soci-lavoratori. All’Istituto resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. L’Istituto, nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria, si riserva il diritto di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’INPS e dall’INAIL, sino a quando la vertenza non risulti definita, senza che ciò comporti l’obbligo di corresponsione di interessi.
L’Inpdap potrò richiedere alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, l’esibizione di libro matricola, dei modelli F24 e dei fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
3. a fornire alla Direzione del Convitto, con cadenza mensile, unitamente al prospetto analitico delle ore di lavoro prestate dal proprio personale e alla fattura, la prova di aver regolarmente provveduto al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali (attraverso la produzione del modello DURC);
4. a sottoporre il personale, all’atto dell’assunzione e periodicamente, a visite mediche ed accertamenti di controllo, sulla base del proprio Piano di Sicurezza, definito ai sensi e con le modalità dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Istituto di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio;
5. ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi e a limitare fenomeni di turn–over tali da compromettere la peculiarità del servizio e il rapporto operatore/utente;
6. a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo ad insindacabile giudizio della Direzione del Convitto con tempestività e comunque entro le 24 ore con altro, dotato dei medesimi requisiti di formazione e preparazione, indicando per iscritto le generalità del sostituto alla Direzione del Convitto, ferma restando la decurtazione delle ore non lavorate dal canone mensile.
7. a dare immediata comunicazione alla Direzione del Convitto di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra aggiudicataria/utente/convitto;
8. a non impiegare il personale anche per altri servizi eventualmente svolti al di fuori del presente appalto e ciò salvo esplicito e specifico consenso della Direzione del Convitto. Tale vincolo non opera per il sostituto di personale assente per malattia o altra causa imprevedibile;
9. ad organizzare per il personale impiegato un percorso di formazione che definisca gli obiettivi del servizio in oggetto oltre a garantire ai medesimi occupati una conoscenza dell’Istituto;
10.a provvedere alla formazione di tutto il personale impiegato perché sia in grado di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendi o di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. A tal fine si richiede che il personale designato sia formato non solo per il rischio medio, bensì con l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale personale sarà inserito nelle squadre di emergenza e primo soccorso previste nel DVRI (documento di valutazione dei rischi).
00.xx assicurare comunque il servizio, in caso di sciopero o di altri imprevisti, da svolgersi nei tempi e nei modi stabiliti dal presente contratto di appalto;
12.a raccogliere e a smaltire i rifiuti sanitari come previsto dalla legge 25 gennaio 1994 n.70. Sono a completo carico della Ditta aggiudicataria gli oneri relativi all’impiego di:
- divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- sacchi per raccolta rifiuti sanitari;
- materiale di cancelleria;
- cellulare di servizio.
Art. 7 – Supervisore.
La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Supervisore”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Direzione del Convitto. Il Supervisore, la cui presenza in Convitto sarà richiesta per un congruo numero di ore al giorno, ha il compito precipuo di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le
contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Supervisore, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Supervisore deve, durante le ore di servizio, essere a disposizione dell’Istituto e deve essere comunque facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo. La funzione di coordinamento non è computata ai fini del calcolo del monte orario per ciascuno dei servizi precedentemente descritti.
Art. 8 – Verifiche e controlli.
L’Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto.
Attraverso proprio personale l’Inpdap provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione.
Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali la Ditta dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore. E’ fatta comunque salva l’applicazione delle procedure previste dall’art. 11.
Art. 9 – Responsabilità della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura e che per qualsiasi motivo possano derivare alle persone e/o cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità.
L’Aggiudicataria deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, ricadendo, pertanto ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta e restando del tutto esonerato l’Inpdap.
E’ a carico dell’impresa il risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Inpdap ed ai terzi a seguito di incuria del personale addetto al servizio nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone (compresa l’assicurazione contro la responsabilità civile per il trasporto di persone) che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’effettuazione dei servizi appaltati o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione del servizio, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale, per ciascun lotto della gara, non inferiore a €. 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro e per persona, producendo copia del contratto assicurativo entro dieci giorni dall’affidamento del servizio.
In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:
a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti INPDAP e comprendente anche il danneggiamento degli edifici e dei macchinari e la rivalsa dei terzi danneggiati nei confronti dell’INPDAP;
b) rischi per danni diretti e indiretti (rischio locativo, interruzione del godimento o di attività derivanti da incendio, scoppio in genere, esplosione, sabotaggio, tumulti, atti vandalici, etc. causati dalla Ditta aggiudicataria, suoi dipendenti o preposti).
In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, l’INPDAP avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Istituto alla presenza del Supervisore dell’Aggiudicataria, in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella stima. Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Istituto è fin d’ora autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sulla garanzia fidejussoria con obbligo di immediato reintegro.
Art. 10 – Garanzie di esecuzione.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113, del Codice dei contratti, pari al 5% dell’importo contrattuale netto a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria, che dovrà essere costituita negli stessi modi indicati nell’art. 9 punto E) del Disciplinare di gara, sarà rilasciata per l’importo precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, nel limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale.
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.
- validità della garanzia, nei limiti dell’importo non ancora svincolato alla data di conclusione del contratto, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del Codice dei contratti, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; il mandato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del Codice dei contratti.
Art. 11 – Penali.
Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere garantiti in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della Ditta Appaltatrice a qualsiasi titolo.
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto, l’Amministrazione appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Inpdap, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, verrà applicata per ogni inadempienza ritenuta grave a suo insindacabile giudizio una penale compresa tra l’1 e il 5% del corrispettivo mensile, a seconda della gravità dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
In particolare:
-per ogni ora/uomo di servizio non prestato si applicherà una penale di €. 50,00.;
-per ogni giorno di sospensione di ciascun servizio, per ciascun operatore, si applicherà una penale pari all’1% dell’importo mensile totale del relativo servizio;
-per negligenza, imprudenza o imperizia nell’esecuzione di alcuno degli elementi del servizio, si applicherà una penale compresa tra l’1 e il 5% del corrispettivo mensile totale del relativo servizio.
La penale sarà applicata dietro semplice comunicazione alla Ditta, con provvedimento immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame, mediante trattenuta dal corrispettivo mensile o, in caso di inadempienza, mediante incameramento della cauzione con obbligo di immediato reintegro della stessa.
Art. 12 – Esecuzione in danno.
Qualora la Ditta Aggiudicataria manifestasse evidenti insufficienze a svolgere nei tempi e nelle modalità previste contrattualmente il servizio appaltato, è facoltà dell’Istituto di far eseguire ad altra Ditta in danno della Ditta appaltatrice.
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa.
L’INPDAP può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
- subappalto non autorizzato;
- cessione totale o parziale del contratto;
- sospensione arbitraria del servizio;
- a seguito di applicazione di penali per un importo pari al 10% del valore annuale del contratto per inadempienze, ovvero dopo una inadempienza di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario, debitamente contestata e non adeguatamente giustificata nel corso di un anno solare circa la non perfetta regolarità del servizio;
- sopravvenuta diminuzione della cauzione senza che vi sia reintegro della stessa entro 15 (quindici) giorni.
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Inpdap che, in ogni caso, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi.
Art. 14 – Recesso e sospensione del contratto.
Senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, l’ Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora nel corso del rapporto contrattuale la Struttura non venisse più utilizzata quale Convitto, con preavviso di almeno 90 giorni.
Qualora una Struttura venisse temporaneamente chiusa, l’Istituto si riserva la facoltà di sospendere per il corrispondente periodo l’esecuzione del contratto, con preavviso di almeno 60 giorni –tranne che la chiusura sia dovuta ad evento di forza maggiore- senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.
In tali ipotesi alla Ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già svolti escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di alcun tipo.
Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e senza giusta causa, l’Inpdap potrà rivalersi sulla cauzione definitiva a titolo di penale.
Verrà inoltre addebitata alla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
Art. 15 – Modificazioni soggettive del contratto.
E’ assolutamente vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto; in caso di violazione del predetto divieto l’INPDAP potrà risolvere di diritto il contratto senza alcuna formalità, incamerando il deposito cauzionale, salvo sempre l’esperimento dell’azione legale per risarcimento del danno nonché di ogni altra azione che l’INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge, previa comunicazione della Ditta subappaltante e presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità generale, economica e tecnica della Ditta subappaltatrice.
A seguito dell’approvazione esplicita dell’Istituto nei 15 giorni successivi dovrà essere presentato il contratto di subappalto.
In caso di subappalto, il pagamento delle fatture alla Ditta aggiudicataria è subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai suoi fornitori per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto.
Art. 16 – Fallimento.
L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.
Art. 17 – Quinto d’obbligo.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’Amministrazione potrà richiedere alla Ditta appaltatrice l’esecuzione del servizio alle condizioni previste nel contratto fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’ammontare dell’appalto, quale risulterà dall’aggiudicazione. Oltre questo limite l’Impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
L’Aggiudicataria, riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dalla eventuale diminuzione dell’importo dell’appalto.
Art. 18 – Pagamento.
Il corrispettivo dei servizi oggetto dell’appalto è così calcolato a misura per ciascun servizio sulla base delle ore espletate nel mese di riferimento.
Alla fine dell’appalto verrà calcolato il numero di ore di servizio effettivamente prestato e verrà effettuato il conguaglio in caso di mancato rispetto del minimo di ore garantito.
Il corrispettivo mensile è ottenuto secondo la seguente formula:
CM = (Hm1 ∗ 01/H1) + (Hm2 ∗ 02/H2) + (Hm3 ∗ 03/H3) + (Hm4a ∗ 04a/H4a) + (Hm4b ∗ 04b/H4b) ove il corrispettivo mensile complessivo (CM) è dato da:
Hm1 = numero di ore prestate nel mese di riferimento per il servizio socio-educativo; 01 = offerta economica per il servizio socio-educativo;
H1 = n. minimo di ore per il servizio socio-educativo;
Hm2 = numero di ore prestate nel mese di riferimento per il servizio infermieristico; 02 = offerta economica per il servizio infermieristico;
H2 = n. minimo di ore per il servizio infermieristico
Hm3 = numero di ore prestate nel mese di riferimento per il servizio di portierato, centralino e guardiania; 03 = offerta economica per il servizio di portierato, centralino e guardiania;
H3 = n. minimo di ore per il servizio di portierato, centralino e guardiania;
Hm4a = numero di ore prestate nel mese di riferimento per il servizio trasporto scuolabus; 04a = offerta economica per il servizio per il servizio trasporto scuolabus;
H4a = n. minimo di ore per il servizio trasporto scuolabus;
Hm4b = numero di ore prestate nel mese di riferimento per il servizio trasporto gite; 04b = offerta economica per il servizio per il servizio trasporto gite;
H4b = n. minimo di ore per il servizio trasporto gite;
Il costo orario, è comprensivo di eventuali indennità spettanti al prestatore d’opera per turni festivi o notturni, dei costi di coordinamento e organizzazione del servizio e di ogni altro onere attinente al servizio.
Il compenso dovuto all’appaltatore in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento, verrà corrisposto dall’INPDAP in via posticipata, attraverso l’Amministrazione del Convitto, entro 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura, emessa entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (1 originale + 2 copie) e dietro verifica della regolare esecuzione del servizio.
L’IVA verrà calcolata dall’Appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPDAP in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Nel caso di subappalto, sarà fatto obbligo all’Aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 19 – Revisione dei prezzi
E’ ammessa la revisione dei prezzi a partire dall’inizio del secondo anno successivo alla data di inizio del contratto sulla base di una istruttoria condotta dal competente Ufficio dell’Istituto, nei termini di cui all’art. 115 del Codice dei contratti. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui all’ articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice dei contratti, il parametro di riferimento sarà costituito dai dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che indice FOI (famiglie operai-impiegati).
L’Aggiudicataria dà atto che gli incrementi di costo derivanti dall’ applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro, ivi compresi gli eventuali integrativi territoriali, già sottoscritti alla data di scadenza del bando, sono stati integralmente considerati nella formulazione dell’ offerta economica, con riferimento all’ intera durata del presente contratto; di detti incrementi non si terrà pertanto conto nella effettuazione dell’ istruttoria di cui sopra.
La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta a cura del soggetto interessato alla Direzione della Struttura ove è prestato il servizio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da affidare a pena di decadenza agli uffici postali almeno quattro mesi prima dalla scadenza di ogni anno di prestazioni. Alla richiesta di adeguamento dovranno essere allegate la dichiarazione dell’Ufficio Provinciale di competenza attestante gli aumenti intervenuti a seguito di contratti collettivi di lavoro sottoscritti successivamente alla data di scadenza del bando, e gli indici ufficiali ISTAT mensili negli aumenti intervenuti nel costo dei materiali, calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati o la relativa dichiarazione dell’ ISTAT attestante tali aumenti.
Sono prive di effetti le richieste presentate senza la suddetta documentazione.
L’adeguamento, se riconosciuto, decorre dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Solo in sede di primo adeguamento sarà detratto il 10% del corrispettivo originario.
Agli effetti della prima richiesta di adeguamento del corrispettivo saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal secondo anno dalla data di avvio delle prestazioni; per eventuali periodi successivi saranno considerate le variazioni verificatesi dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l’ulteriore adeguamento.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo si intende che il costo della manodopera incide per l’90% del corrispettivo delle prestazioni, quello dei materiali per il 10%.
Qualora nei costi della manodopera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, l’Amministrazione comunicherà all’impresa- entro il termine di quattro mesi precedenti la scadenza annuale- la conseguente diminuzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.
Art. 20 – Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto.
L’INPDAP promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e in tale contesto fornirà all’aggiudicatario copia della documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto ivi compresi i Documenti di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (cosiddetti DVRI) adottati dai Dirigenti dei Convitti e allegati al presente capitolato. L’Istituto si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa al predetto documento di valutazione, così come previsto all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dall’Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei predetti documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al contratto.
In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei servizi oggetto dell’appalto, il DUVRI di ciascun Convitto potrà essere aggiornato anche su proposta dell’esecutore del contratto; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’Aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
I costi per l’eliminazione dei rischi delle interferenze sono stimati in €. 99.500,00 (novantanovemilaacinquecento/00), IVA esclusa che l’Istituto corrisponderà alla Ditta in aggiunta al prezzo fissato per l’offerta, verificata l’esecuzione di quanto previsto nel DUVRI.
Art. 21 – Oneri fiscali e spese contrattuali.
Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. È a carico dell’Ente appaltante l’IVA. Il contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge. La Ditta aggiudicataria provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso all’Ente appaltante.
Art. 22 – Trattamento dati personali.
Le attività oggetto dell’appalto implicano, da parte della Ditta aggiudicataria, il trattamento dei dati personali di cui è titolare l’Istituto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito definito per brevità anche il “Codice”).
L'Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che la Ditta appaltatrice dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza, delle capacità e l’affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Pertanto, la Ditta aggiudicataria, nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’appalto effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l’appaltatrice viene nominata dall’Istituto, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
I relativi compiti vengono descritti nel dettaglio in un separato atto, che la Ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere entro il termine di quindici giorni dalla data di stipula del contratto.
Art. 23 – Foro competente.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma. A tal fine e ad ogni effetto del presente contratto, l’Impresa eleggerà il proprio domicilio legale in Roma.
Art. 24 – Disposizioni finali.
Il presente Capitolato, unitamente agli atti allegati, completa il Disciplinare di gara e ne costituisce parte integrante.
Per quanto non espressamente stabilito, valgono le norme vigenti in materia nonché quelle contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dell’Inpdap.