SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO Clausole campione

SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. L’INPDAP promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e in tale contesto fornirà all’aggiudicatario copia della documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto ivi compreso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (cosiddetto DUVRI) per le attività allegato al presente capitolato. L’Istituto si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all’art. 26 del D. L.vo 81/2008. Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei predetti documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al contratto. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei servizi oggetto dell’appalto, il DUVRI redatto dall’Istituto potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante anche su proposta dell’esecutore del contratto; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. Tutte le attività oggetto del presente servizio dovranno essere svolte con metodologie, mezzi e personale appositamente qualificato e formato, che garantiscano il materiale archiviato dai rischi di danneggiamento, distruzione, irrintracciabilità, perdita anche accidentale di unità documentale, accesso non autorizzato alle informazioni.
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. 22 ART. 16 –
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. E’ onere dell’impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività d’impresa.
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. E’ onere dell’impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività d’impresa. Nel presente appalto sussiste l’esistenza di - interferenza, da intendersi come circostanza in cui si verifica un - contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto che la stazione appaltante ha redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. 24 ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA 25 ART. 17 –
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. L’INPDAP promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e in tale contesto fornirà all’aggiudicatario copia della documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto ivi compreso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (cosiddetto DUVRI) per le attività allegato al presente capitolato. L’Istituto si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all’art. 26 del D.Lgls. 81/2008. Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei predetti documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al contratto. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei servizi oggetto dell’appalto, il DUVRI redatto dall’Istituto potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante anche su proposta dell’esecutore del contratto; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007 e dal X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81, emesso in attuazione della citata Legge n.123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. Si ritiene che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: -trasporto delle fotocopiatrici nei locali degli Uffici richiedenti; -installazione delle stesse;
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. È onere del Fornitore tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi relativi alla sicurezza nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività di impresa. Per i rischi interferenziali, si rimanda al successivo art. 14.
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. Fermo restando che nel presente appalto non saranno generati rischi interferenti, il Fornitore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alle disposizioni vigenti, la completa sicurezza durante l’esecuzione della fornitura e l’incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Inpdap da ogni qualsiasi responsabilità.
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. L'appaltatore è l’unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento del servizio richiederà. Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI. L’appaltatore, è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell’organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell’esecuzione. Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato. I lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Durante l’esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dell’esecuzione del contratto e/o dall’assistente di sede al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa. Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori Arpas lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l’appaltatore. Fermo restando il protocollo di servizio operativo di cui al paragrafo 10.3 del presente capitolato, la data di effettivo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente concordata con i referenti della manutenzione delle singole sedi e con il direttore dell’esecuzione del contratto con congruo anticipo di almeno 5 giorni.