SERVIZIO POLITICHE CULTURALI GIOVANILI E SPORTIVE UNITA' POLITICHE GIOVANILI
Progetto Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 734/2014
A2 – Capitolato Speciale d'Appalto
Comune di Forlì
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI GIOVANILI E SPORTIVE UNITA' POLITICHE GIOVANILI
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’APPALTO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E SERVIZIO DI “EDUCATIVA DI STRADA”
x.xx Il Progettista
(Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx)
CIG n. 553270763F
Forlì 28/02/2014
RUP: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Dirigente Servizio Politiche Culturali,Giovanili e Sportive)
Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (Funzionario Responsabile dell’Unità Politiche Giovanili)
Importo a base di gara: Euro 70.500,00 (settantamilacinquecento/00) annuali
Allegato A 2 INDICE
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO (Progetto del Servizio) PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO
ART. | PAG. | |
1 | OGGETTO DELL'APPALTO | 5 |
2 | GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – LINEE GUIDA- FINALITA' DEL SERVIZIO | 5 |
3 | GESTIONE DEL SERVIZIO “EDUCATIVA DI STRADA” - FINALITA' E LINEE GUIDA DEL SERVIZIO | 7 |
4 | FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI – MONTE ORE COMPLESSIVO | 8 |
5 | RUOLI DEI DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEI SERVIZI | 9 |
6 | PROGETTO DI GESTIONE | 10 |
7 | PROGRAMMAZIONE ANNUALE | 13 |
8 | SEDI – SUPPORTI ED ATTREZZATURE – DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA | 13 |
9 | FLESSIBILITA' E SOSTITUZIONI | 14 |
10 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI | 15 |
11 | SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI | 15 |
12 | TUTELA DEI LAVORATORI | 16 |
13 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 16 |
14 | ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE | 16 |
15 | RESPONSABILITA' | 17 |
16 | OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE | 18 |
17 | DURATA DEL SERVIZIO – FACOLTA' DI RECESSO E DI PROROGA | 19 |
18 | CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO | 19 |
19 | OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 E NORME CONNESSE | 20 |
20 | CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO | 20 |
21 | FACOLTA' DI VARIAZIONE O MIGLIORAMENTO DEL CONTRATTO | 20 |
22 | DIVIETO DI SUB-ASSEGNAZIONE | 21 |
23 | AFFIANCAMENTO AL SUBENTRANTE NELLA GESTIONE | 21 |
24 | VERIFICHE E CONTROLLI | 21 |
25 | PENALITA' | 22 |
26 | RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – CLAUSOLA ESPRESSA - ESECUZIONE IN DANNO | 23 |
27 | CAUZIONE DEFINITIVA | 23 |
28 | DOMICILIO LEGALE E SEDE OPERATIVA | 24 |
29 | CONTROVERSIE | 24 |
30 | SPESE CONTRATTUALI | 24 |
31 | RINVIO | 24 |
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA
ART. | PAG. | |
32 | SISTEMA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE | 25 |
33 | RTI E CONSORZI | 26 |
34 | SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO | 26 |
35 | ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA | 27 |
36 | MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | 27 |
37 | DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA | 27 |
38 | MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | 30 |
39 | CRITERI DI VALUTAZIONE | 32 |
40 | AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO | 34 |
41 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI | 35 |
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO (PROGETTO DEL SERVIZIO)
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
1.1 Oggetto del presente appalto è la gestione dei “Centri di aggregazione giovanile” comprensiva
del servizio “educativa di strada”. Il Comune di Forlì intende, da una parte, dare continuità alle esperienze maturate negli anni nei Centri di Aggregazione, dall'altra interpretare e governare il costante bisogno di innovazione e cambiamento che sale dal vasto e articolato universo giovanile, integrando le tradizionali attività dei Centri con nuove iniziative e un servizio di “Educativa di strada”. Il quadro normativo di riferimento è dato dalle seguenti fonti:
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regionale n.2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- Legge Regionale n.14 del 28/07/2008 “Norme in materia di politiche per le nuove generazioni”. Gli obiettivi generali e specifici, attività proposte e target a cui sono rivolte, modalità gestionali delle attività, fasce orarie di apertura previste (ferme restando le indicazioni sull’ammontare delle ore di seguito riportate), professionalità del personale impiegato, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali, ricreative del mondo giovanile dovranno essere adeguatamente specificati nel progetto di gestione presentato in sede di gara.
1.2 Il servizio “CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE” comprende la gestione dei due centri di aggregazione giovanile, sottoelencati, ubicati presso sedi comunali delegate in gestione alle Circoscrizioni con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13/01/1997 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 3.6.2009:
a) un Centro di aggregazione giovanile ubicato in via Dragoni n. 52 – Forlì, conosciuto come “Officina 52” e la sala prove musicali, strettamente connessa ai fini educativi del C.A.G. nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione n. 3 allo stato attuale temporaneamente dislocato, con contratto di comodato d'uso gratuito, in locali siti in Via Dragoni, messi a disposizione dalla Soc. Immobiliare Romagnola a seguito di decisione di Giunta Comunale del 26/06/2013 prot. 0050477;
b) un Centro di aggregazione giovanile ubicato in xxx Xxxxxx, 00/x – Xxxxx (xxxx Xx' Xxxx), conosciuto come “La Tana” nei locali messi a disposizione dalla Circoscrizione n. 2.
1.3 Il servizio “EDUCATIVA DI STRADA” comprende attività di aggregazione sul territorio, nei luoghi frequentati dai giovani.
1.4 I servizi devono essere effettuati secondo le modalità di seguito indicate, fatta salva la possibilità per i concorrenti di proporre potenziamenti o servizi aggiuntivi come specificato all’art. 4.3.
ART. 2 - GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – LINEE GUIDA - FINALITÀ DEL SERVIZIO
2.1. DESCRIZIONE
2.1.1 Il “Centro di Aggregazione Giovanile”, di seguito denominato anche C.A.G., è un luogo di incontro per adolescenti e giovani, di età compresa, di norma, tra i 14 ed i 21 anni, nel quale si svolgono attività ludico-ricreative, formative, artistico-culturali e di prevenzione. Le attività possono essere libere e/o strutturate (laboratori e corsi) e vengono svolte sia su proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli operatori.
2.1.2. Per “Centro di Aggregazione Giovanile” si intende un servizio che abbia le seguenti finalità:
− offrire un contesto di accoglienza rivolto a ragazzi/e, predisposto come spazio di ascolto e di dialogo per promuovere l'agio attraverso l’offerta di interventi educativi e formativi che vadano nella direzione di predisporre e di "mettere a disposizione" dei giovani strumenti, occasioni e opportunità che essi possono utilizzare in modo consapevole e condiviso;
− favorire la promozione della socializzazione, lo sviluppo dell’autonomia, delle competenze relazionali e delle capacità di costruire progetti individuali e di gruppo;
− offrire sostegni alla costruzione dell’identità, nel senso di possibilità di riconoscimento, di costruzione di relazioni significative, di assunzione di responsabilità socialmente condivise, di scoperta ed evoluzione delle modalità di espressione di sé;
− mantenere un rapporto con le famiglie dei ragazzi e delle ragazze, finalizzato al confronto e al supporto del ruolo genitoriale;
− prevedere forme di coinvolgimento e collaborazione con le agenzie del territorio: scuole, Università, oratori presso le parrocchie, enti di formazione e orientamento al lavoro, Circoscrizioni e altri organismi della partecipazione, Consultorio giovani “Acchiappasogni”, Sert, Rete adolescenza, associazioni giovanili, culturali, sportive e di volontariato, biblioteche, ludoteche, ecc.
2.2. OBIETTIVI
2.2.1. Il Comune di Forlì si propone, con i servizi suddetti, rivolti alla fascia adolescenziale e giovanile di riferimento, di raggiungere i seguenti obiettivi:
− aiutare l'adolescente nel processo di definizione della propria identità personale, coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa;
− favorire la partecipazione, la cittadinanza attiva e il protagonismo giovanile;
− facilitare il contatto degli adolescenti con esperienze formative e relazionali di vario genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con altre realtà organizzate operanti, direttamente o indirettamente, nell'area delle attività socio-culturali e ricreative.
2.2.2. Nello specifico, le finalità vengono così individuate:
− favorire la circolazione delle informazioni in tutto ciò che interessa/serve ai giovani;
− favorire occasioni di relazione/incontro/ascolto con figure adulte diverse da quelle con cui si relazionano abitualmente;
− far crescere il senso di appartenenza alla comunità partendo dai punti di aggregazione di base (oratori presso le parrocchie, biblioteche, ludoteche, impianti sportivi) e ponendo particolare attenzione al rapporto con gli organismi della partecipazione;
− collegare l’intervento formativo del progetto alla dinamicità del territorio per realizzare integrazione e coordinamento tra tutte le agenzie formative, sociali, ricreative, culturali che lavorano sul territorio con ragazzi preadolescenti e adolescenti, che siano in condizioni di “normalità” o di rischio;
− elaborare progetti educativi individualizzati, attraverso le segnalazioni delle diverse agenzie del territorio ed in particolare dei servizi sanitari;
− favorire il protagonismo giovanile attraverso la promozione di momenti culturali e di eventi musicali, sportivi e ricreativi che vedano i ragazzi parte attiva dei processi organizzativi;
− promuovere corretti stili di vita, campagne specifiche di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti, di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e, più in generale, dei comportamenti a rischio;
− praticare politiche attive di solidarietà e crescita di una coscienza consapevole delle diversità, favorire l’integrazione multiculturale, multietnica e di persone con disabilità, anche raccordandosi ai servizi di welfare.
2.3. ATTIVITÀ
2.3.1. Il Centro di aggregazione giovanile svolge attività che toccano tutti gli ambiti del tempo libero (gioco, sport, musica, attività espressive, ecc.) e si traducono sia nell'organizzazione e gestione diretta di proprie iniziative, sia in una serie di collaborazioni con altre realtà del territorio (Circoscrizioni, Comitati di Quartiere, enti, associazioni, privati, ecc.), sia in specifici interventi a sostegno di iniziative, eventi o concorsi realizzati da gruppi giovanili (specie in campo artistico e culturale). Esse vengono svolte secondo le modalità e per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi.
ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO “EDUCATIVA DI STRADA” - FINALITÀ E LINEE GUIDA DEL SERVIZIO
3.1. FINALITÀ
3.1.1. Il servizio di “Educativa di strada” sviluppa interventi a favore di preadolescenti e adolescenti utilizzando il setting informale della strada e degli altri spazi frequentati dai ragazzi, come i parchi o le aree verdi, lo skatepark, le piazze, le aree antistanti i locali pubblici e commerciali. Il territorio è inteso come ambito nel quale si generano e si sviluppano i processi di integrazione e di partecipazione sociale, ma anche come luogo in cui prendono forma, si stabilizzano e si trasformano le varie situazioni di disagio, marginalità, povertà, emarginazione e devianza. In questa prospettiva di intervento, il territorio è il luogo in cui l'educatore incontra i ragazzi, costruisce con loro un rapporto di dialogo e fiducia, stimola e dà spazio alle loro proposte ed iniziative, promuove le risorse e le competenze individuali o di gruppo, accoglie parole e silenzi che riguardano la loro vita.
La finalità generale del progetto è quella di elevare il livello di benessere all’interno del territorio comunale, agendo direttamente con i giovani nei loro naturali luoghi di ritrovo, ma anche interagendo con il mondo adulto per favorire la creazione di più numerosi momenti di scambio e confronto fra i diversi attori che costituiscono il tessuto sociale della comunità.
3.1.2. Nello specifico, il servizio di “Educativa di strada” persegue le seguenti finalità:
− mettere in contatto gli operatori con le aggregazioni adolescenziali informali presenti sul territorio con una particolare attenzione a quei soggetti mai venuti in contatto prima coi servizi istituzionali;
− promuovere attività educative mirate a sostenere il protagonismo dei destinatari e aumentare il loro senso di appartenenza al territorio;
− accostare, attraverso una relazione costruttiva, gruppi naturali di preadolescenti e adolescenti, di norma fino ai 21 anni, presenti nel territorio, per promuovere esperienze significative di protagonismo, sviluppare competenze e uso delle proprie risorse a partire dalla loro cultura, interessi, predisposizioni, riducendo inoltre le distanze tra le istituzioni e le realtà spontanee e informali del contesto cittadino per prevenire l’assunzione di comportamenti devianti;
− trasformare "il non-far-niente" in un "fare-insieme-qualcosa" all'interno di un percorso di senso in grado di canalizzare gli interessi dei ragazzi coinvolgendo la rete territoriale (l'oratorio, i servizi sociali, la scuola, le associazioni) e la cittadinanza;
− contrastare le situazioni di bullismo e più in generale promuovere la mediazione sociale, ossia l’esigenza di affrontare i conflitti là dove questi si manifestano, favorendo percorsi che permettano ai confliggenti (siano essi singoli o gruppi) di assumersi responsabilità e attivarsi per gestirli; in questa prospettiva, la mediazione deve essere intesa come un mezzo di costruzione e gestione della vita sociale, coincidendo di fatto con il lavoro di comunità;
− promuovere la partecipazione e le capacità di auto-organizzazione di adolescenti e giovani, attraverso l’organizzazione di feste ed eventi cittadini, avviando percorsi di progettazione partecipata che vedano coinvolti adolescenti e giovani forlivesi; trasformare le
manifestazioni che si realizzano in città in un’occasione di aggregazione libera per i giovani.
3.2. ATTIVITÀ
3.2.1. Il servizio di “Educativa di strada”, in particolare, ha per oggetto la realizzazione degli interventi successivi ad una fase di progettazione e preventiva osservazione ed analisi del territorio preso in esame; territorio inteso come sistema complesso e come popolazione nel suo insieme, le sue risorse, i bisogni espressi e quelli che rimangono inespressi. Si elencano a seguito gli interventi da realizzarsi:
− osservazione e analisi delle domande espresse a livello individuale o di piccolo gruppo;
− contatto con associazioni spontanee, agenzie educative e servizi presenti nel territorio;
− facilitazione della comunicazione e della circolazione delle informazioni tra gli attori del contesto di intervento;
− microprogettualità, ovvero organizzazione di attività e animazione a partire dalle esigenze dei ragazzi contattati;
− elaborazione, realizzazione e valutazione dell’intervento in collaborazione con la rete istituzionale e informale dei servizi.
ART. 4 –FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - MONTE ORE COMPLESSIVO
4.1 Il totale complessivo delle ore da impiegare per l’espletamento dei servizi oggetto del presente
capitolato è stimato, per ciascun anno, in 3.080 ore, di cui 2.368 ore per la gestione dei Centri di Aggregazione giovanile e 616 ore per il servizio di Educativa di strada, più n. 96 ore annuali per incontri d'equipe e come di seguito rappresentati :
- C.A.G.: per ognuno di essi apertura ad utenza libera con n.2 operatori impegnati, per n. 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), per tre ore giornaliere, per un totale di 30 ore lavorative settimanali per una durata annua di 37 settimane per un totale di 1.110 ore a centro (2.220 ore complessive); inoltre vengono considerate per attività di programmazione e back office, n. 1 ora settimanale per ogni operatore, per un totale di 2 ore settimanali per 37 settimane , per un totale di 74 ore a centro (148 ore complessive);
- Educativa di strada : detto servizio vede impegnati n. 2 operatori per n. 3 ore settimanali , da svolgersi principalmente negli orari e giorni di chiusura dei C.A.G., per 52 settimane - poiché questo servizio dovrà svolgersi senza interruzioni per tutto l'anno - per un totale di n. 156 ore ad operatore (312 ore complessive); in aggiunta vengono previsti: un pacchetto orario di n. 200 ore, da utilizzare per attività di animazione territoriale, da svolgere con i ragazzi; un pacchetto orario di n. 1 ora settimanale ad operatore per tutte le 52 settimane, per un totale di 52 ore ad operatore, per attività di programmazione, back office dell'educativa di strada (104 ore complessive);
L'appaltatore si impegna ad assicurare l’espletamento dei servizi nei seguenti periodi:
a) centri di aggregazione giovanile presso le Circoscrizioni 2 e 3: apertura a utenza libera dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano e per tre ore giornaliere, nei mesi da metà settembre a metà giugno (chiusura di due settimane nel periodo natalizio, di una settimana nel periodo pasquale e dodici settimane nel periodo estivo); durante questa fascia oraria presso i locali della Circoscrizione n. 3, attigui al CAG, deve essere aperta anche la sala prove musicali, di cui l'appaltatore avrà responsabilità in merito a gestione prenotazioni, manutenzione e controllo della strumentazione presente, riscossione pagamenti. In merito al funzionamento della sala prove musicali annessa al Centro denominato “Officina 52” si specifica che allo stato attuale e nella collocazione temporanea in premessa illustrata tale attività risulta sospesa per problemi di natura logistica; essendo la vocazione musicale una caratteristica essenziale del Centro, anche nella nuova collocazione stabile dello stesso sarà previsto uno spazio dedicato alle prove musicali, della cui gestione dovrà farsi carico l'appaltatore, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento in materia approvato dal Consiglio della
Circoscrizione n. 3 (deliberazione n. 12 del 24/05/2010), eventualmente modificato/integrato alla luce della nuova collocazione del Centro e delle conseguenti mutate esigenze/condizioni di utilizzo.
b) servizio di educativa di strada: n. 1 uscita settimanale di 3 ore per tutta la durata dell'anno (52 settimane), da svolgere nei diversi spazi/luoghi informali di aggregazione dei giovani e da distribuire – in fasce orarie , giornate, periodi di chiusura dei C.A.G. e sia nell'ambito della settimana che nell'ambito della giornata - in modo diversificato, tenendo sempre presente le differenze e le richieste emergenti dalle realtà giovanili incontrate e dei contesti territoriali individuati; oltre a questa attività a cadenza settimanale, viene messo a disposizione un “pacchetto orario” di 200 ore, da utilizzare per attività di animazione territoriale da svolgere con i ragazzi, per la realizzazione di iniziative/eventi nel contesto cittadino e/o per la partecipazione fattiva dei giovani ad eventi promossi da altri soggetti; il progetto, presentato in sede di gara, dovrà contenere una programmazione articolata di tali attività, per le quali il Comune mette a disposizione gli spazi gestiti dall'Unità Politiche Giovanili prevedendo un eventuale stanziamento di fondi previa presentazione di un progetto dettagliato.
4.2 Alla formazione del monte ore complessivo così come indicato al punto precedente concorrono anche 8 ore mensili per incontri d’equipe degli educatori, per la supervisione, per la programmazione, per la verifica generale delle attività svolte, il collegamento territoriale e i rapporti con gli enti territoriali. L'articolazione delle ore da dedicare al funzionamento dei CAG e di quelle da dedicare all'attività di educativa di strada dovrà essere esplicitata nel progetto di gestione presentato in sede di gara ed accettato dal Comune.
4.3 Rispetto all'articolazione minima sopra riportata, con l'offerta presentata in sede di gara possono essere avanzate proposte di potenziamento, estensione, attivazione di servizi aggiuntivi che devono essere esplicitate nel progetto di gestione e, comunque, accettate dal Comune di Forlì, volte ad offrire agli utenti maggiore flessibilità e articolazione, sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda l’articolazione temporale dei servizi. Tali proposte migliorative non dovranno comportare costi aggiuntivi per il Comune; nel caso si intendesse promuovere iniziative di potenziamento che presuppongano una spesa da parte dell'utenza, occorre che in sede di progettazione questa eventualità venga segnalata esplicitamente e che venga quantificata la relativa spesa; resta in ogni caso ferma la necessaria accettazione da parte del Comune anche di quest'ultima tipologia di proposte migliorative.
4.4 La tipologia e l'articolazione temporale dei due servizi risultante dalle indicazioni di base di cui al comma 1 del presente articolo, così come integrate dalle eventuali proposte di cui al comma 3, possono essere modificate in base alle esigenze dei servizi per la realizzazione di specifiche iniziative e/o progetti; tali modifiche sono da concordare preventivamente con il Comune. Nessuna modifica o introduzione di nuove attività è permessa se non previo accordo con il Comune.
ART. 5 - RUOLI DEI DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI.
5.1 Alla realizzazione del servizio “Centri di aggregazione giovanile”, comprensivo della
“Educativa di strada”, concorrono diversi soggetti, ciascuno per la propria competenza:
− l'appaltatore, con i propri operatori;
− il Comune di Forlì, con i Servizi competenti in materia di politiche giovanili, politiche educative, welfare, decentramento e partecipazione; patrimonio ed area lavori pubblici (per la manutenzione straordinaria degli edifici e l'acquisto di beni mobili); altri servizi comunali potranno essere interessati in relazione a determinate esigenze;
− le Circoscrizioni, mediante rappresentanti nominati da ciascun Consiglio con particolare riferimento sia ai diversi aspetti connessi con la gestione degli spazi/locali sede dei Centri sia alle relazioni con le esperienze formative rivolte ai giovani radicate nei territori di competenza; specificatamente , come da delibera di Consiglio Comunale n.2 del 13/01/97
alle stesse competono l'ordinaria manutenzione e gli oneri relativi alle utenze ed alla pulizia dei locali;
− l’Azienda USL di Forlì, con i Servizi SERT e Consultorio Giovani.
5.2 Nello svolgimento delle attività previste dal contratto l'appaltatore si rapporterà in modo costante con il direttore comunale dell’esecuzione del contratto, che nel Servizio Politiche Culturali, Giovanili e Sportive viene individuato nel funzionario Responsabile dell'Unità Politiche Giovanili, Unità di riferimento per il nuovo progetto di aggregazione. Oltre al programma di attività previste le due parti potranno attivare ulteriori iniziative specifiche per le quali saranno concordate le modalità di organizzazione e le forme di finanziamento.
ART. 6 - PROGETTO DI GESTIONE
6.1 L’impresa che si candida a gestire il servizio deve presentare un progetto di gestione che,
partendo da un’attenta analisi del territorio con le sue risorse, i bisogni espressi e quelli che rimangono inespressi, rispetti le linee guida riportate nel presente capitolato ed i seguenti indirizzi:
− valorizzare le azioni già esistenti sul territorio, al fine di promuovere un lavoro di rete con i soggetti istituzionali di cui all’articolo 4 e con il privato sociale (associazioni giovanili e culturali, associazioni di volontariato, del Terzo Settore, ecc.) e garantire la complementarietà degli interventi;
− prevedere ricerca e sperimentazione di metodi e strumenti d’intervento in grado di affrontare i punti di criticità;
− formare gli operatori su tematiche relative all'aggregazione, alla progettazione partecipata di adolescenti e giovani, all'educativa di strada, all'osservazione partecipata, all'ascolto, alla mediazione, ecc;
− sviluppare tutte le forme di partecipazione e cittadinanza attiva tramite interventi di sistema, volti al rafforzamento della coesione sociale;
− divenire un osservatorio rispetto alle reali esigenze degli adolescenti, al fine di perseguire il miglioramento costante dell’offerta di aggregazione per i giovani;
− prevedere, in particolare, specificandone le modalità, la possibilità di integrare situazioni legate a bisogni particolari (disabilità, immigrati, nomadi, situazioni a rischio di emarginazione, ecc.), siano essi segnalati o meno dall’Azienda USL, dal Servizio Politiche di Welfare del Comune o da altri organi competenti; in questo caso, dovranno essere previste modalità di raccordo - coordinamento con i servizi competenti. In nessun caso sarà possibile effettuare inserimenti senza previo accordo e assenso del Servizio comunale titolare della gestione dei Centri di Aggregazione.
6.2 Il progetto di gestione deve essere così articolato:
A) PIANO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI EDUCATIVA DI STRADA
B) RELAZIONE ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE
C) DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ E SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO.
A) Il "Piano di gestione dei servizi di aggregazione giovanile ed educativa di strada è la parte di offerta che esprime l’identità del servizio, ne esplicita i riferimenti e le scelte qualificanti. Deve delineare, pertanto, il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di informazione, orientamento, consulenza educativa e presa in carico da parte degli operatori così come dettagliatamente delineato agli artt. 2 e 3.
Il Piano deve esplicitare gli elementi di integrazione fra i 2 servizi dell'appalto (Centri di Aggregazione ed Educativa di strada), ma rilevare anche gli elementi di specificità degli stessi.
Tali elementi devono essere tenuti presenti nell’elaborazione dei Progetti d'intervento per singolo servizio e saranno, pertanto, anche alla base delle verifiche sull'andamento del servizio in corso di gestione.
Il Piano complessivo, infatti, deve articolarsi e prendere forma in singoli Progetti d'intervento definiti per i due servizi oggetto dell'appalto, cioè in un sistema coerente di azioni grazie alle quali gli operatori, in maniera intenzionale, predispongono le condizioni per garantire livelli omogenei di informazione, orientamento, consulenza educativa tenendo conto delle risorse e delle opportunità che il contesto offre. In particolare devono essere esplicitati progetti rivolti ad una fascia d'età di giovani fra i 14 ed i 21 anni, con proposte di attività organizzate negli ambiti ludico, artistico, musicale, informatico, dell’educazione civica ecc. Essi devono mirare a mantenere un rapporto con i giovani in questa fascia di età, inviare un messaggio di “attenzione” rivolto a questi giovani, offrire opportunità di impegno e di collaborazione nell’organizzazione di eventi, acquisire informazioni attraverso le quali costruire l’eventuale progettazione futura.
Il Piano di gestione dovrà prevedere la compresenza giornaliera di due educatori in ogni C.A.G. durante gli orari di apertura degli stessi.
Il Piano di gestione ed i Progetti d'intervento specifici per i due servizi devono essere coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel Piano di zona per la salute ed il benessere sociale.
Il Piano di gestione può contenere proposte di potenziamento, estensione e attivazione di servizi aggiuntivi, volte ad offrire agli utenti maggiori flessibilità e articolazione, sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda l'apertura temporale dei servizi.
Il Piano di gestione deve essere articolato per capitoli, prevedendo il trattamento, oltre che dei progetti d'intervento specifici per i singoli servizi, almeno delle seguenti voci, ritenute essenziali per la valutazione delle proposte:
A.1. Riferimenti scientifici e metodologici per la gestione
Vanno esplicitati, in forma sintetica, da parte del soggetto proponente, i riferimenti scientifici (sociologici, psicologici e pedagogici) e gli elementi metodologici che caratterizzano la proposta di gestione.
L'attenzione alla relazione, l'organizzazione del contesto di lavoro o di intervento, nonché il ruolo degli operatori, devono essere declinati nel Piano di gestione e nei singoli Progetti d'intervento, nei quali si espliciteranno, altresì, le modalità di interazione fra le attività ordinarie e quelle di sviluppo proposte dal progetto dell'appaltatore e concordate col Comune.
A.2. Il rapporto con il territorio
Va precisato come si intendono impostare i rapporti con il territorio: collaborazione con i servizi e valorizzazione delle risorse formali ed informali sia per il servizio dei centri di aggregazione sia per il servizio di “educativa di strada”, il lavoro di rete con le Istituzioni e le organizzazioni del territorio.
B) Relazione organizzativa per la gestione
Deve riportare l’organigramma del personale e i rispettivi profili professionali, sia nel caso in cui tale personale sia già socio, dipendente o associato all'atto della gara, sia nel caso in cui il concorrente si impegni ad inserire tale personale nel proprio organico (così come specificato all'art.
32.2 lett. f), con allegazione del curriculum del coordinatore e degli altri operatori in cui siano esplicitati sia i percorsi formativi, sia l'esperienza lavorativa, mettendo in evidenza i titoli di studio e le esperienze maturate, utili per lo svolgimento delle attività in appalto.
L’organizzazione dei servizi da parte dell'appaltatore deve prevedere:
B.1. Un coordinatore del personale educativo con competenze professionali adeguate che abbia una funzione di orientamento, verifica e valutazione degli interventi e sia referente e interlocutore per l'esecuzione del contratto; il coordinatore può a sua volta svolgere attività educativa come
operatore nei Centri e/o nell'educativa di strada. Il coordinatore del personale educativo deve essere reperibile in orario d’ufficio per cinque giorni settimanali. In caso di assenza, l'appaltatore dovrà darne comunicazione tempestiva al referente istituzionale, indicando contestualmente la sostituzione; in riferimento al suddetto coordinatore dovranno essere esplicitati funzioni e ruolo attribuitigli. Inoltre lo stesso deve:
• essere referente per i rapporti da tenersi con il Comune relativamente all’appalto, oltre che per tutti gli adempimenti e le necessità anche immediate connesse al buon funzionamento del servizio;
• sovrintendere al servizio nella sua interezza;
• possedere adeguata autonomia operativa per il corretto svolgimento delle attività, nonché per la risoluzione di eventuali problemi operativi.
B.2. Un team composto da almeno 6 educatori, maschi e femmine (2 “titolari” e 1 sostituto per ogni centro di aggregazione), preferibilmente con presenza di entrambi i sessi per ciascuno dei servizi. Gli operatori dei due centri potranno essere gli stessi che svolgono anche il servizio di educativa di strada.
L'appaltatore deve disporre di operatori di entrambi i sessi, da impiegare in ogni centro di aggregazione nel principio della coeducazione, rispondenti ai requisiti sottoelencati ed adeguatamente preparati in relazione agli interventi da svolgere ed al contesto in cui operano.
Il coordinatore deve essere in possesso di laurea in psicologia, scienze della formazione, o altra laurea magistrale afferente alle discipline sociali o psicopedagogiche e deve possedere un'esperienza triennale come coordinatore di servizi socio educativi.
Gli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- uno dei titoli di laurea tra quelli previsti per il coordinatore più 24 mesi di documentata esperienza in campo socio educativo;
oppure
- diploma di scuola media superiore afferente l’area pedagogica e socio educativa più 36 mesi di documentata esperienza in campo socio educativo nell'ambito di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
Gli operatori utilizzati dall'appaltatore devono essere inquadrati secondo il CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dell'appalto in oggetto (a cui va applicato il trattamento previsto per la Provincia di Forlì-Cesena, luogo ove si svolge l'attività); l’eventuale utilizzo di contratti a progetto deve essere limitato e riguardare prestazioni che siano effettivamente configurabili come progetto a termine, con predefinizione dell’obiettivo perseguito e del tempo di realizzazione; può avvenire solo previa comunicazione al Comune.
L’elenco degli operatori deve essere costantemente aggiornato a cura dell'appaltatore ed ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente al Referente comunale competente.
Il personale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'appaltatore.
È consentito, in aggiunta all'impiego del personale educativo, l'impiego di volontari o di personale in servizio civile previa autorizzazione del Referente del Comune e purché coperti da assicurazione. Essi dovranno svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori impiegati nel servizio.
Tutti gli operatori impiegati rispondono del loro operato all'appaltatore, il quale è ritenuto unico responsabile delle obbligazioni assunte con l’affidamento del servizio.
La relazione organizzativa deve indicare come si prevede di utilizzare il personale in relazione a tutte le attività previste dal presente capitolato e quelle eventualmente proposte a titolo di integrazione/potenziamento dei servizi. E' considerato elemento di qualificazione l’utilizzo integrato degli operatori dei centri anche per l'effettuazione del servizio di educativa di strada. L'appaltatore è tenuto a dare attuazione allo schema organizzativo prospettato nel progetto di gestione presentato in sede di gara e accettato dal Comune.
Le funzioni del coordinatore devono essere maggiormente esplicitate nella relazione organizzativa
e/o nel progetto di gestione presentato alla gara. L'appaltatore è responsabile del comportamento del personale impiegato e deve perciò garantire che il personale:
• sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
• tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato;
• segnali subito al coordinatore eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.
Devono essere esplicitate le modalità di organizzazione del personale per quanto riguarda la gestione delle attività, le modalità di contenimento del turn-over e le modalità di sostituzione del personale assente.
Deve essere proposta l’articolazione di una giornata e di una settimana tipo, esplicitando, in relazione ai diversi momenti previsti, l’entità e l’organizzazione delle risorse professionali utilizzate.
La proposta organizzativa deve essere coerente con il piano di gestione di cui al precedente punto
A) e con il presente capitolato e deve contemperare le esigenze di qualità dell’offerta sociale ed educativa, di flessibilità organizzativa e di razionalità della gestione.
La relazione organizzativa deve altresì indicare l’attività di formazione e aggiornamento del personale, mirata alla specificità della tipologia di utenza e ai processi di lavoro richiesti. Il piano formativo per il primo anno deve essere redatto in coerenza con quanto riportato all'art. 10.
Infine, per l'espletamento del servizio di “Educativa di Strada”, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione un autoveicolo a nove posti compreso il conducente, che gli operatori, in possesso dei titoli necessari alla guida dello stesso, dovranno utilizzare nelle diverse zone della città per raggiungere i giovani e/o trasportare materiali utili a svolgere iniziative coprogettate con i ragazzi dei gruppi informali.
C) Definizione degli indicatori di qualità e sistema di verifica e controllo
Va esplicitato come il concorrente intende garantire i processi di valutazione della qualità dei servizi gestiti, precisando quali strumenti saranno utilizzati in caso di aggiudicazione e con quali modalità sarà effettuato monitoraggio e verifica, ai fini di un continuo miglioramento delle prestazioni.
In merito alla partecipazione degli utenti e delle famiglie va precisato come il soggetto proponente intende misurare la soddisfazione dell'utente nel primo accesso ai Centri di Aggregazione e il livello di gradimento di altri servizi e come possano essere coinvolti gli utenti stessi nel superamento delle criticità.
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE
7.1 Le attività e i progetti relativi ai servizi oggetto del presente appalto rientrano all’interno della
programmazione per obiettivi dell’Amministrazione, in coerenza anche con il Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale e sono soggetti a verifiche sistematiche dei risultati conseguiti.
7.2 E' prevista la presentazione annuale da parte dell'appaltatore (entro 30 giorni dalla ripresa delle attività dei Centri nel periodo autunnale) della programmazione delle attività annuali dei servizi oggetto dell'appalto; la programmazione è oggetto di una verifica semestrale sull'attività svolta e da svolgersi, condivisa tra i referenti comunali e l'appaltatore;
7.3 La programmazione è esaminata dal Dirigente competente per materia, che ne comunicherà l’accettazione (fatta salva la preliminare richiesta di variazioni o integrazioni) in forma scritta all’appaltatore.
7.4 Per garantire il processo di miglioramento delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve mantenere un costante rapporto con i referenti comunali, ai fini del monitoraggio dell'andamento delle attività concordando, se necessario, forme di ri-orientamento delle prestazioni.
ART. 8 – SEDI - SUPPORTI E ATTREZZATURE – DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA
8.1 Le sedi delle attività sono poste a disposizione dal Comune di Forlì attraverso le Circoscrizioni,
pertanto la manutenzione straordinaria e l'acquisto di beni mobili sono a carico dei Servizi Comunali competenti in materia mentre la manutenzione ordinaria, la pulizia delle sedi e le utenze sono a carico delle Circoscrizioni.
8.2 Il Comune fornisce altresì:
a) gli arredi;
b) numeri telefonici dedicati e le relative apparecchiature telefoniche;
c) i necessari supporti informativi, cartacei e informatici, che riterrà opportuno fornire all'appaltatore per lo svolgimento dei servizi; per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici (n. 2 p.c. di cui uno presso “Officina 52” ed uno presso “La Tana”) messi a disposizione dell'utenza e le eventuali connessioni a rete internet l'appaltatore dovrà rispettare la determina del dirigente del Servizio sul corretto utilizzo degli strumenti informatici e far compilare agli esercenti la potestà genitoriale per i minori il modulo “liberatoria” allegato alla suddetta determina.
d) i materiali e la strumentazione presenti nella sala prove, come da inventario che verrà fornito al momento della consegna del servizio, del cui corretto utilizzo e conservazione il gestore è responsabile (in merito alla sala prove e al suo funzionamento si ribadisce quanto già specificato all'art. 4.1 lett a).
8.3 L'appaltatore deve dotare i propri operatori delle necessarie attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.) necessari per lo svolgimento delle loro attività, e deve assicurarne la relativa manutenzione.
8.4 A carico dell'appaltatore sono altresì tutte le altre spese e i mezzi necessari all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto e alla presenza dei suoi operatori sia sul luogo di lavoro sia presso altre sedi in caso di trasferta per le finalità connesse con il presente contratto. In modo particolare l'appaltatore dovrà mettere a disposizione l'autoveicolo di cui all'art. 6.2 lett. B).
8.5 Attualmente le sedi dei CAG sono ubicate a Forlì e precisamente agli indirizzi indicati all'art. 1. Eventuali variazioni di localizzazione delle sedi dei suddetti servizi saranno comunicate dal Comune all'appaltatore senza per ciò dover apportare modifica al presente capitolato.
8.6 L'appaltatore è responsabile del buon uso dei locali e delle attrezzature messi a disposizione dal Comune che restano pertanto di proprietà esclusiva di quest’ultimo.
ART. 9 FLESSIBILITÀ E SOSTITUZIONI
9.1 L'appaltatore deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti ( n. 1 per ogni
centro di aggregazione) in sostituzione dei titolari (n. 4) con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti per i titolari, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti, secondo le modalità previste nel presente capitolato.
9.2 L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale assente, anche per un solo giorno, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori che abbiano, almeno, le medesime caratteristiche professionali e/o di studio di quelli sostituiti.
9.3 Al fine di contenere il turn-over, e quindi assicurare agli adolescenti la continuità delle figure di riferimento, l'appaltatore si impegna a limitare la sostituzione definitiva di un operatore ai soli casi di oggettiva necessità e secondo quanto esplicitato nell'offerta formulata in sede di gara. L'appaltatore deve comunicare per iscritto al referente istituzionale l'eventuale sostituzione definitiva di personale, con almeno 30 giorni di anticipo, salvi i casi di forza maggiore, esplicitandone i motivi; in tal caso occorrerà prevedere gli opportuni passaggi di consegna secondo modalità da concordarsi con il Referente del Comune.
9.4 Qualora si venisse a determinare una situazione d'incompatibilità rispetto al contesto in cui l'operatore agisce o comunque lesiva del buon andamento del servizio, l'appaltatore è tenuto alla sostituzione.
9.5 In tutti i casi di eventuale sostituzione, l'appaltatore deve garantire che il personale impiegato possieda i requisiti minimi individuati ed è tenuto ad assicurare la totale copertura dei turni di
servizio.
Art. 10– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI
10.1 L'appaltatore è tenuto a svolgere attività di formazione e aggiornamento permanente nei
confronti del proprio personale, affinché gli operatori, compresi i sostituti, siano costantemente aggiornati sulle normative e sui contenuti specifici in tema di Politiche Giovanili, sappiano correttamente interpretare ed applicare il proprio ruolo e le proprie competenze in relazione al contesto, sappiano interagire ed operare con le altre figure professionali e abbiano la necessaria conoscenza in ordine a realtà, risorse e servizi del territorio comunale e comprensoriale.
10.2 L'appaltatore, a tal fine, per il 1° anno di esecuzione dell'appalto realizza il Piano di formazione offerto in sede di gara, ed accettato dal Comune; per i periodi successivi deve presentare al Referente comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, il piano di formazione e aggiornamento per gli operatori impiegati nella gestione, da realizzare nell’anno successivo. L'appaltatore si fa carico delle spese necessarie per l’attuazione del Piano di formazione presentato annualmente.
10.3 L'appaltatore si impegna a far partecipare gli operatori ai momenti formativi organizzati dal Comune di Forlì, attinenti all'oggetto, secondo tempi e modalità congruenti con le prestazioni affidate e anche al di fuori dell'orario di servizio.
10.4 La partecipazione alle attività formative, comprese quelle organizzate dal Comune di Forlì, non può comportare costi aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale; nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto da parte dell'Ente per le ore di formazione, né saranno a carico del Comune spese eventuali di trasferta e partecipazione a corsi.
Qualora la formazione sia organizzata in orario di servizio, l'appaltatore è tenuto a sostituire gli operatori con personale in possesso degli stessi requisiti. Il referente del Comune di Forlì concorda con l'appaltatore l’articolazione dei momenti formativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
10.5 Nel corso dell'appalto è possibile introdurre modifiche ed aggiornamenti al Piano di cui sopra su richiesta motivata dell'appaltatore, previo nulla-osta del Comune. A seguito di modifiche normative e/o procedurali, e qualora ritenuti necessari dal Comune, l'appaltatore si dovrà fare carico anche di eventuali ulteriori interventi di formazione professionale, di riqualificazione e aggiornamento nelle materie connesse all’oggetto del relativo contratto, concordandone i contenuti e le modalità con i Servizi comunali coinvolti nel progetto. Tale ulteriore impegno, quantificabile nel 10% del monte ore complessivo di formazione per l'intera durata del contratto, dovrà essere programmato dall'impresa a seguito di esplicita richiesta del Comune, definendo il calendario con i referenti comunali. Tale quota potrà essere utilizzata anche solo per parte degli operatori e anche in modo flessibile (es. anticipando ore previste negli anni successivi a quello in corso).
10.6 Nella relazione annuale di verifica degli obiettivi, da presentare entro il mese di ottobre a conclusione dell'anno scolastico, devono essere riportate le informazioni relative ai corsi effettivamente frequentati (compreso il superamento di eventuali esami finali) dal personale impiegato nella gestione dei servizi rispetto a quanto indicato nel piano annuale di formazione di cui al comma precedente.
ART. 11 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
11.1 Per i servizi da svolgere presso le proprie sedi, il Comune ha valutato gli aspetti inerenti ai
rischi esistenti nei luoghi di lavoro, nonché agli eventuali rischi da interferenze e attesta che non è necessario redigere il DUVRI e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza. E' allegata al presente capitolato (e quindi al contratto) la dichiarazione del Comune (stazione appaltante) relativamente al DUVRI.
11.2 L'appaltatore è impegnato al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni) e ad adottare le necessarie misure.
11.3 L'appaltatore deve adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le
cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto alle prestazioni ed attività oggetto dell’appalto, sollevando in ogni caso il Comune da ogni responsabilità in relazione all’espletamento del servizio.
11.4. Il Comune e l'appaltatore si impegnano, nel corso del rapporto, ad informarsi reciprocamente sulla situazione relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e l'appaltatore attua le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi predetti.
ART. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI
12.1 Come prescritto all’articolo dedicato al personale da impiegare nei servizi, l'appaltatore è
impegnato ad applicare, per il proprio personale, le condizioni normative e retributive previste dal vigente CCNL di settore sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ed accordi integrativi stipulati nella Provincia di Forlì-Cesena, territorio ove ha luogo l'appalto. Questi obblighi vincolano l'appaltatore, anche quando non aderisca ad associazioni sindacali di categoria.
12.2 Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto e di consentire al Comune e ad altri Enti di effettuare i relativi controlli, l'appaltatore è obbligato, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio, a presentare al RUP copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
12.3 Il Comune può richiedere in qualunque momento l’identificazione degli operatori in servizio; qualora un operatore non risultasse indicato nell’elenco fornito dall’impresa, provvederà alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l'appaltatore ha l’obbligo di assicurare che gli operatori impiegati siano costantemente muniti di tesserino di riconoscimento.
12.4 Su richiesta del Comune l'appaltatore dovrà esibire le ricevute degli stipendi e di contributi assicurativi e previdenziali del personale impiegato nel servizio, come da segnalazione fatta al Comune, che deve essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro dell’impresa.
12..5 L’osservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale costituisce un’obbligazione contrattuale dello stesso verso il Comune committente. Si applica l'art. 10 del Codice III del Comune di Forlì.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003),
l'appaltatore viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
13.2 In qualità di responsabile del trattamento, l'appaltatore si adopera affinché i propri operatori rispettino la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. Gli operatori devono essere individuati dall'impresa quali incaricati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003.
13.3 L'appaltatore è tenuto all’osservanza, oltre che delle norme vigenti a livello statale e regionale, anche delle disposizioni, in materia, che siano approvate dal Comune di Forlì.
ART. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
14.1 L'appaltatore si obbliga a:
a) svolgere tutte le attività previste impiegando proprio personale (soci, dipendenti, associati o incaricati);
b) assumersi tutte le responsabilità, stipulando la polizza assicurativa di cui all’art. 15, senza riserve ed eccezioni, per eventuali danni agli utenti nell’ambito dei servizi (all'interno ed all'esterno dei centri di aggregazione) regolati dal presente capitolato e dalla parte tecnico-qualitativa dell'offerta
aggiudicataria;
c) fornire le informazioni nel corso della gestione in modo corretto ed esauriente. I servizi oggetto dell'appalto devono essere resi nel rispetto della circolarità delle informazioni, consentendo l’acquisizione dei dati o delle informazioni da parte di tutti gli operatori. Deve inoltre mettere tutti i dati in suo possesso sull'attività a disposizione dei responsabili comunali, nonché concordare con gli stessi le modalità di raccolta dei dati finalizzati ad una valutazione della gestione;
d) fornire dati, informazioni, relazioni o altro, che non siano già previsti dal presente capitolato, ma che siano richiesti, a fini statistici o comunque necessari per la propria attività, da uno dei responsabili comunali di cui sopra, entro il termine che sarà indicato nella richiesta;
e) prevedere modi e forme di controllo della qualità dei servizi resi e del livello di soddisfazione dell’utenza concordati con il Comune.
14.2 L'appaltatore si impegna, altresì, a:
a) garantire che i propri dipendenti tengano durante il servizio un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza, professionalità e collaborazione con i diversi interlocutori con cui sono chiamati ad interagire;
b) assumersi la responsabilità per i danni che possono subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori dalle strutture del Comune, per fatti ed attività connessi con l’esecuzione dei servizi;
c) sostenere tutte le spese previste a suo carico e necessarie per l’esecuzione dei servizi.
ART. 15 – RESPONSABILITÀ
15.1 Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle
attrezzature dell'appaltatore, che possano derivare da comportamenti di terzi.
15.2 Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore, il quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o a cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del contratto d'appalto.
15.3 L'appaltatore è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, sia del Comune sia di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
15.4 A tal fine l'appaltatore, prima della stipulazione del contratto, dovrà essere in possesso di una apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera ( RCT/O) di durata pari a quella del contratto ( e mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) per danni arrecati a terzi ( incluso il Comune di Forlì) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a:
- Euro 2.500.000,00 “unico” per la garanzia RCT
- Euro 2.500.000,00 per sinistro per la garanzia RCO con il limite di Euro 750.000,00 per persona e che preveda, tra le altre condizioni, anche la copertura di:
a) danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
b) danni a cose di terzi da incendio;
c) la responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera l’appaltatore si avvalga (dipendenti e non);
d) estensione del novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni dell’appaltatore;
e) estensione della polizza RCT alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali concessi.
f) Polizza per il Rischio Locativo a copertura dei danni che – per responsabilità dell'appaltatore –
possano essere arrecati agli immobili, per un valore di € Euro 291.000,00 per i locali di Via Xxxxxx
n. 11/b e di Euro 202.000,00 per i locali di Xxx Xxxxxxx 00.
15.5 Detta polizza dovrà altresì prevedere un massimale non inferiore a € 500.000,00 per la garanzia “Ricorso terzi”.
15.6 In caso di danni a beni di proprietà dell'appaltatore, lo stesso si impegna a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Forlì negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni.
15.7 L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.
15.8 L’Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Aggiudicatario.
15.9 In alternativa alla stipulazione di una polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le caratteristiche sopra citate. In tal caso potrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche i servizi svolti per il Comune di Forlì.
15.10 Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune preliminarmente alla stipulazione del contratto od alla consegna anticipata del servizio.
15.11 L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.
15.12 L'appaltatore dovrà garantire idonea copertura assicurativa R.C.A. Auto - ex art. 193 C.d.S.- per il mezzo posto a disposizione per il Servizio di Educativa di Strada. Se trattasi di autoveicolo il massimale minimo da prevedere dovrà essere di almeno €. 6.000.000; nel caso in cui il veicolo utilizzato fosse un pulmino/bus il massimale dovrà essere di almeno €. 10.000.000.
15.13 L'appaltatore, nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al competente ufficio ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che inerisce all’oggetto del presente contratto; in tale quadro l’impresa è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 16 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
16.1 Gestore del presente contratto di appalto è il Servizio Politiche Culturali Giovanili e Sportive.
16.2 Per i servizi di cui al presente appalto, il Comune, tramite i diversi Servizi competenti provvede:
- Servizio programmazione e gestione del Patrimonio: a mettere a disposizione ed eventualmente integrare e/o sostituire i locali;
- Servizio Gestione edifici pubblici: per la manutenzione straordinaria;
- Circoscrizioni 2 e 3 (fino alla loro prevista soppressione): alle spese per il riscaldamento dei locali, spese telefoniche e di collegamento internet, l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;alle pulizie e il riassetto dei Centri; all'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso. A partire dalla soppressione delle Circoscrizioni e fino alla conseguente riorganizzazione interna tali obblighi rimarranno in capo al Servizio Affari Generali – Unità Partecipazione, senza per questo dover apportare modifica al presente capitolato.
16.3 Il Servizio Politiche Culturali Giovanili e Sportive metterà, altresì, a disposizione le strutture in gestione al servizio medesimo per attività culturali, ludiche, sportive promosse dall'appaltatore mediante le azioni di progettazione partecipata attuate nell'ambito dell'educativa di strada, previa richiesta e presentazione di progetto.
16.4 Il Comune di Forlì, oltre al Dirigente responsabile del contratto indicato nel contratto stesso e al Referente istituzionale di cui agli articoli precedenti, può individuare uno o più responsabili dei rapporti con l'appaltatore, a cui è demandato – per gli specifici settori di competenza - il compito di tenere i contatti propri del Comune, fornire gli input necessari all’impresa, monitorare, verificare e controllare la puntuale esecuzione dell’appalto.
16.5 Il Direttore comunale del contratto sottoscriverà unitamente al RUP il certificato di conformità
– o meno – alle specifiche contrattuali, da emettere alla cadenza di ogni annualità contrattuale ai sensi dell’art. 50 del Codice III (Testo unificato norme regolamentari contratti, contabilità e patrimonio) del Comune di Forlì.
ART. 17 – DURATA DEL SERVIZIO – FACOLTÀ DI RECESSO E DI PROROGA
17.1 Il contratto di appalto ha durata di 5 (cinque) anni dalla stipula del contratto o dall’eventuale
verbale di consegna anticipata con facoltà di rinegoziazione annua su iniziativa del committente.
17.2 Il contratto avrà termine di diritto alla prevista scadenza, senza necessità di preventiva disdetta.
17.3 Il Comune ha facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario, alle medesime condizioni contrattuali, qualora vi fosse la necessità di definire meglio strategie gestionali da parte dell’Amministrazione o di attendere l’esito della futura gara di riassegnazione dell'appalto, oppure per altro evento o situazione attualmente non prevedibile. L'appaltatore è impegnato a garantire la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo appaltatore in esito ad apposita procedura.
17.4 Il Comune può recedere motivatamente dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione per ragioni diverse dall'inadempimento, fermo restando il pagamento all'appaltatore del corrispettivo per il servizio già prestato.
Il Comune dovrà darne motivato preavviso almeno 90 giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni del recesso;
L'eventuale recesso potrà essere anche parziale, cioè relativo ad una o più prestazioni o servizi di cui si compone il presente appalto, rimanendo pertanto in essere le altre prestazioni e servizi in esso previste.
17.5 Ai sensi dell’art. 1, c. 13, della L. 135/2012 (c.d. “spending review”), qualora successivamente alla stipula del presente contratto le centrali pubbliche di committenza dovessero stipulare convenzioni relative all’oggetto i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli previsti nel presente contratto, il Comune chiederà all’appaltatore di accettare una modifica delle condizioni che recepisca i suddetti parametri migliorativi. In caso di diniego dell’appaltatore, il Comune, dimostratane la convenienza, potrà recedere dal contratto nei tempi e modi previsti dal citato art. 1, c. 13. È attivo nel presente affidamento il principio di negoziazione.
ART. 18 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
18.1 Il prezzo a base di gara onnicomprensivo è di € 70.500,00 (settantamilacinquecento) annuali.
18.2 Il prezzo dell’appalto è quello che scaturisce dall’offerta dell’aggiudicatario e sarà specificato nel contratto. L’importo contrattuale è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato.
18.3 Il corrispettivo viene erogato a rate trimestrali (4 rate annuali), ciascuna di un quarto del corrispettivo annuo, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolari fatture e previa verifica da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva (DURC). Ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50%, con svincolo in sede di liquidazione finale.
18.4 Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento
della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste per i pagamenti in acconto ovvero nel termine, rispettivamente, di giorni 60 o 45 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l’indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo, in base all’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, gli estremi del presente contratto ed il nominativo del Responsabile unico del procedimento e deve essere inoltrata all’Ufficio IVA del Comune di Forlì. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.
Art. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 E NORME CONNESSE
19.1 L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
19.2 Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. CIG 553270763F.
19.3 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
19.4 Ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 20 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
20.1 Relativamente al corrispettivo di cui all'art. 18, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 si applica la clausola di revisione, che verrà operata annualmente a partire dalla seconda annualità di contratto in esito ad apposita istruttoria degli uffici competenti, sulla base di specifica richiesta dell'appaltatore da cui emerga la dinamica dei costi rilevati nell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento. Tale richiesta deve essere corredata da idonea documentazione. L'adeguamento del prezzo decorre da data non anteriore a quella di presentazione della relativa richiesta. L'istruttoria tiene conto non delle spese effettivamente sostenute dall'appaltatore, ma delle variazioni dei costi unitari dei fattori produttivi impiegati nella gestione dei servizi appaltati.
ART. 21 – FACOLTÀ DI VARIAZIONE O MIGLIORAMENTO DEL CONTRATTO
21.1 In base alle esigenze del servizio, nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune
committente può chiedere, e l'appaltatore ha l’obbligo di accettare, un aumento o una diminuzione sull’ammontare quantitativo delle prestazioni fino ad un quinto di tale ammontare, alle medesime condizioni contrattuali, con correlativo aumento o diminuzione del corrispettivo contrattuale, calcolato sulla base del prezzo risultante dall’offerta aggiudicataria.
21.2 Eventuali aumenti o diminuzioni contrattuali di entità superiore a quella sopra prevista fino al limite del 50% potranno costituire oggetto di procedura negoziata diretta con l'appaltatore, ai sensi dell’art. 47 del Codice III – Testo unificato delle norme regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio del Comune di Forlì.
21.3 E’ facoltà delle parti modificare consensualmente il contratto per esigenze del Comune, ovvero su proposta dell'appaltatore; ogni eventuale variazione che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo.
21.4 L’affidamento di prestazioni complementari, rispetto a quelle oggetto del presente contratto, potrà essere oggetto di trattativa privata diretta con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 22 – DIVIETO DI SUBASSEGNAZIONE
Il servizio contemplato dal presente capitolato è da intendersi unico e inscindibile in quanto ogni
prestazione va osservata e monitorata e darà utili elementi per l'andamento del servizio nel suo complesso e quindi è opportuno che l'esecutore sia unicamente il contraente. Pertanto non è ammesso subappalto ed è fatto assoluto divieto cedere o sub-assegnare il servizio in tutto o in parte, sotto pena di risoluzione del contratto, oltre alle necessarie segnalazioni conseguenti a detta illiceità.
ART. 23 – AFFIANCAMENTO AL SUBENTRANTE NELLA GESTIONE
23.1 Alla scadenza del presente contratto, l’affidatario si impegna a prestare la massima
collaborazione ai fini di un adeguato trasferimento di informazioni e documentazione all’eventuale affidatario subentrante, secondo modalità e tempi concordati con il Comune.
ART. 24 – VERIFICHE E CONTROLLI
24.1 Il Comune di Forlì si riserva la facoltà di effettuare momenti di verifica, strutturati ed articolati
secondo le rispettive specifiche esigenze per consentire il monitoraggio costante sulla qualità del servizio offerto e definire le attività relative ai servizi oggetto della gestione . A tal fine si individuano i seguenti passaggi metodologici:
a) Verifiche: Si prevedono per il primo anno di gestione dei servizi delle verifiche trimestrali, a seguire, per gli anni successivi, le verifiche avranno luogo semestralmente. Il referente istituzionale incontra il referente dell'appaltatore che relaziona, anche per iscritto, sulle attività svolte ed in corso, anche al fine di individuare eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi. In particolare, gli uffici comunali verificano la congruità delle attività svolte con gli obiettivi annuali del Piano Esecutivo di Gestione.
b) Verifica annuale. Entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, l'appaltatore deve presentare una relazione sull’andamento del servizio, il grado di raggiungimento degli obiettivi e le attività svolte, secondo i contenuti di massima, qui di seguito indicati:
- numero e tipologia degli utenti contattati, utenti noti e nuovi ingressi;
- descrizione dettagliata delle attività e delle iniziative effettuate secondo le linee del progetto, nonché la rendicontazione delle ore impiegate negli interventi;
- luoghi di presenza nella zona: descrizione dei luoghi e ambiti degli interventi;
- la rete: sinergie di rete avviate, nuovi contatti;
- l’attività di formazione, aggiornamento, supervisione del personale effettuata;
- composizione dell’equipe: eventuali cambiamenti;
- nodi problematici;
- autovalutazione degli interventi effettuati utilizzando indicatori e strumenti che consentano di intravedere impatto, effetti ed esiti sul territorio
24.2 I documenti sono valutati dal direttore dell’esecuzione, che può chiedere, in forma scritta, all’appaltatore variazioni od integrazioni al programma annuale. Il direttore dell’esecuzione può altresì individuare altre specifiche azioni dirette a monitorare e migliorare la qualità del servizio; in tal caso, l'appaltatore sarà tenuto ad attenersi alle indicazioni del direttore dell’esecuzione.
24.3 Per garantire il processo di miglioramento del servizio, l'appaltatore deve mantenere un costante rapporto con il referente istituzionale e mettere a sua disposizione tutti i dati in possesso sull’attività, che siano richiesti a fini statistici o comunque necessari per la propria attività, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, nonché concordare con lo stesso le modalità di raccolta dei dati finalizzati alla valutazione della gestione.
24.4 Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla tenuta dei registri delle presenze degli utenti e a comunicare mensilmente agli uffici comunali competenti le statistiche degli accessi.
ART. 25 – PENALITÀ
25.1 Qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi
contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto, le seguenti penalità:
a) mancata sostituzione di un operatore nei termini e nel rispetto delle modalità previste: € 80,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) di ritardo rispetto al termine previsto;
b) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da mancata sostituzione degli addetti: € 350,00 al giorno per servizio;
c) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del direttore comunale dell’esecuzione del contratto nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 200 per ogni giorno di permanenza in servizio dell’operatore;
d) inosservanza degli orari di servizio stabiliti (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 ad infrazione;
e) inosservanza dell’obbligo di preventiva comunicazione nel termine di 30 giorni della sostituzione definitiva di un operatore: da € 20,00 a € 500,00 a seconda dell’entità del ritardo, salvo casi riconducibili a cause di forza maggiore ovvero non imputabili al soggetto gestore, riconosciuti dal Dirigente competente;
f) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00 a € 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
g) mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani e/o dei dati ed informazioni previsti dal capitolato: € 200,00.
25.2 Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
25.3 L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, da parte del Dirigente competente, trasmessa per raccomandata a/r o anche a mezzo fax, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della contestazione.
25.4 Per l’applicazione delle penali il Comune si rivarrà sugli importi ancora dovuti o sulla cauzione.
25.5 Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.
25.6 L’applicazione di una penalità non impedisce l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESECUZIONE IN DANNO
26.1 Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di obblighi e condizioni contrattuali, il
Dirigente competente inoltra allo stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o via fax apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine per adempiere non superiore a 10 giorni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida ad adempiere.
26.2 Dall'inoltro della diffida, e fino a che l’appaltatore non adempia, il pagamento del corrispettivo viene sospeso; l'importo del corrispettivo sarà poi ridotto proporzionalmente all'inadempimento ed in relazione alle penali applicate.
26.3 Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per effetti degli artt. 1453 - 1454 e 1455 del codice civile; si precisa fin d'ora che le obbligazioni di cui al presente capitolato a carico dell'appaltatore si intendono tutte ugualmente importanti ai fini di cui all’art. 1455 c. c.
26.4 Nei seguenti casi il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
a) per la reiterazione, per almeno tre volte , dei comportamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c)
d) e ) f) g) dell’art. 25 “penalità” oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
b) danno arrecato a utente/i dei servizi, dovuto a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale del appaltatore;
c) in caso di non sostituzione del personale entro tre giorni dal secondo accertamento di comportamento scorretto o sconveniente;
d) inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro, relativo alla zona del forlivese, oppure delle norme sulla sicurezza;
e) gravi danni a impianti ed attrezzature di proprietà del Comune dovuti a comportamento doloso o gravemente colposo del personale dell'appaltatore;
f) nel caso di cessione del contratto o di subappalto.
g) in caso di evasione fiscale, frode e fallimento dell'impresa;
h) in caso di grave inosservanza delle norme di tutela dei lavoratori impiegati;
i) nel caso di cui all’ultimo comma dell’art. 19 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
26.5 In tali casi, il Comune comunicherà per iscritto all'appaltatore l'intenzione di volersi avvalere di tale facoltà. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Comune dall'inadempimento dell’appaltatore.
26.6 La risoluzione di diritto non opera qualora l’appaltatore dimostri che l’inadempimento è dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili allo stesso.
26.7 Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell’appaltatore le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso.
ART. 27 – CAUZIONE DEFINITIVA
27.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore deve costituire
apposita cauzione definitiva, con le modalità, nella misura e con le caratteristiche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, avente scadenza successiva di quattro mesi alla scadenza dell’affidamento.
27.2 Nel caso di rivalsa sulla cauzione, l’appaltatore deve ripristinare l'importo originario. La cauzione viene svincolata a seguito di emissione del certificato finale di verifica di conformità, come da art. 324 del DPR 207/10.
Il Comune di Forlì può rivalersi sulla cauzione, fermo restando quanto previsto all’art. 26.4, in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) per l’applicazione delle penali di cui all’art. 25;
b) a copertura di xxxxx conseguenti la non perfetta gestione del servizio;
c) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi necessario a limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell’appaltatore;
d) a copertura delle spese d'indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore.
27.3 In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'appaltatore questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.
ART. 28 – DOMICILIO LEGALE E SEDE OPERATIVA
28.1 A tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario elegge domicilio legale presso la propria sede
stabile e strutturata, indicata nel contratto.
28.2 L'appaltatore garantisce che le comunicazioni e quant'altro il Comune farà pervenire alla suddetta sede saranno tempestivamente ritirate e visionate. In caso di mancato ritiro delle Racc. RR, queste si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza dell'Azienda Poste.
28.3 L'appaltatore dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Forlì o nei comuni limitrofi.
ART. 29 - CONTROVERSIE
29.1 Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in
ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa;
29.2 Qualora la controversia, non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì.
ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI
30.1 Tutte le spese di contratto e di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente sono a
carico dell'Impresa aggiudicataria; pertanto tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto d’appalto e conseguenti, sono a carico dell’appaltatore, e devono essere anticipate prima della stipula, salvo conguaglio.
ART. 31 – RINVIO
31.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle
norme di legge e alle norme del Codice III del Comune di Forlì.
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA
Si premette che gli operatori economici che intendono partecipare, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del presente Capitolato, potranno richiedere per iscritto eventuali chiarimenti di natura tecnica o giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, al Servizio Politiche Culturali Giovanili e Sportive - Unità Politiche Giovanili (P.tta Conserva Xxxxxxxx 0/00 - 00000 Xxxxx – Fax 0543/712832 – Tel. 0543/712833 - 712112 – 712831) fino al termine indicato nell’avviso.
La Stazione appaltante pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, nonché le risposte ai quesiti di interesse generale, sul proprio sito: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx, alla pagina Il Comune/Bandi, Avvisi, Gare e Concorsi.
ART. 32 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE
32.1 Trattandosi di servizi ricreativi e culturali di cui alla categoria 26 dell’allegato IIB del D.Lgs.
163/06, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto l’affidamento dell’appalto avviene mediante procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa con pubblicazione di avviso, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
32.2 Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere incorsi nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (requisito da autodichiarare, successivamente verificabile;
b) connotarsi giuridicamente come struttura d'impresa, iscritta al Registro delle imprese della CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto (requisito da autodichiarare, comprovabile mediante la CCIAA);
c) iscrizione, se cooperativa, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive o, se cooperativa sociale, iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91 (requisito da autodichiarare, successivamente verificabile);
d) avere affidabilità economico-finanziaria (requisito da provare attraverso produzione di una referenza emessa da parte di Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 385/93, specificamente per l’appalto in oggetto);
e) avere gestito per almeno due anni nell’ultimo triennio servizi socio-educativi rivolti alla promozione culturale ed al soddisfacimento di esigenze educative, aggregative e socializzanti delle realtà giovanili;
f) disporre di personale in possesso dei requisiti necessari stabiliti nel presente capitolato (in particolare all’art. 6) ed in numero sufficiente per l’adeguata esecuzione dei servizi da affidare (tale requisito è espresso in apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00). Qualora tale personale non sia già socio, dipendente o associato all’atto della gara, il concorrente ha l’obbligo di impegnarsi ad inserire tale personale nel proprio organico entro la data del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, pena la risoluzione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, la decadenza dell’aggiudicazione ed ha altresì l’obbligo di garantire il possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori che, per tutto l'arco del contratto, saranno impiegati per la gestione del servizio;
g) disporre del veicolo indicato all’art. 6 o impegnarsi ad acquisirlo tempestivamente in caso di aggiudicazione.
ART. 33 – RTI E CONSORZI
33.1 Possono partecipare alla gara anche imprese riunite in RTI o consorzio ordinario, anche non
ancora costituito. Si applica integralmente l’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dai componenti del RTI o consorzio, fermo restando che:
1) ciascun componente deve possedere i requisiti di cui al c. 2, lett. a), b), c), d), e);
2) il mandatario deve, altresì, possedere il requisito di cui al c. 2, lett. f) in misura superiore rispetto a ciascun mandante;
3) uno qualsiasi dei soggetti raggruppati o consorziati deve, altresì, essere in possesso del requisito di cui al c. 2, lett. g).
33.2 All’atto della presentazione dell’offerta deve essere indicata la tipologia e la quota percentuale di servizi che sarà eseguita da ciascun componente, fermo restando che il capogruppo deve eseguire una percentuale superiore ad ogni altro componente.
33.3 Ai consorzi stabili si applica l’art. 36 del D. Lgs. 163/2006.
33.4 E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo o consorzio, rispetto all’impegno dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; qualsiasi modificazione del Raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. Si evidenzia che ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
33.5 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare singolarmente e in un Raggruppamento temporaneo o consorzio. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
33.6 Inoltre non è ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ART. 34 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
34.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara devono effettuare, entro la data indicata
nell’Avviso, il sopralluogo nelle sedi dove si svolgono i servizi individuati nel presente capitolato, rivolgendosi al Servizio Politiche Giovanili Culturali e Sportive – Unità Politiche Giovanili per il preliminare appuntamento. L’effettuazione del sopralluogo è adempimento obbligatorio per la partecipazione alla gara, in quanto risponde alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza, da parte del soggetto partecipante alla gara, dell’ambiente nel quale si inseriscono i servizi da gestire. Il mancato sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara.
34.2 A comprova dell’avvenuto sopralluogo viene rilasciata al soggetto una attestazione sottoscritta dall’incaricato comunale.
34.3 Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa o da un dipendente appositamente delegato; in entrambi i casi, il soggetto che effettua il sopralluogo deve documentare la propria posizione.
34.4 In caso di partecipazione di RTI, l’adempimento deve essere assolto dal soggetto qualificato capogruppo, a nome del quale sarà rilasciato l’attestato.
ART. 35 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
35.1 Gli elementi di valutazione dell’offerta che saranno utilizzati per giungere alla scelta del
soggetto più qualificato sono di seguito riportati, con relativa incidenza espressa in termini di punteggio massimo disponibile:
1) PROGETTO DI GESTIONE max punti 70
così suddivisi con riferimento agli elementi indicati nell’art. 6:
A) Piano di gestione dei servizi di aggregazione giovanile e di educativa di strada max punti 40
B) Relazione organizzativa per la gestione max punti 25
C) Definizione di indicatori di qualità e sistema di verifica e controllo max punti 5
2) OFFERTA ECONOMICA in ribasso sul prezzo posto a base di gara max punti 30
35.2 A comprova della compatibilità fra le attività prospettate nel progetto di gestione e l’offerta economica presentata, i concorrenti devono presentare, unitamente all’offerta economica, un prospetto di giustificazione dell’offerta che rappresenti tutte le spese ed entrate previste per l’intera durata dell’appalto, che sarà utilizzato anche per la valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta.
ART. 36 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
36.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare la propria offerta, contenuta in
apposito plico, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: COMUNE DI FORLÌ - SER- VIZIO CONTRATTI GARE E LOGISTICA – Unità COINP – P.zza A. Saffi 8 – 47121 FORLÌ:
1. a mezzo posta, mediante raccomandata A.R.
2. a mezzo corriere
3. mediante consegna a mano
36.2 Nei primi due casi, il plico contenente l’offerta deve pervenire a questa stazione appaltante entro il giorno precedente la seduta di ammissibilità alla gara, come indicato nell’avviso. Per la data di arrivo, farà fede il timbro di arrivo apposto da questa Stazione appaltante.
36.3 Nel caso di consegna a mano, il plico deve pervenire, durante gli orari di funzionamento degli uffici, al COMUNE DI FORLÌ - SERVIZIO CONTRATTI GARE E LOGISTICA – Unità COINP – P.zza A. Saffi 8 – 00000 XXXXX' il quale ne rilascerà ricevuta, entro e non oltre il giorno e l’ora stabiliti per lo svolgimento della gara, come indicati nell’avviso, a mezzo di incaricato che si qualificherà. La ricevuta rilasciata dal preposto ufficio di questa Stazione appaltante costituisce la prova dell’avvenuta consegna dell’offerta entro il termine prescritto.
36.4 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata Unità organizzativa di questa Stazione appaltante, in tempo utile, il concorrente non verrà ammesso alla gara. I termini suddetti per la presentazione delle offerte, infatti, hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre tali termini.
ART. 37 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
37.1 I concorrenti devono presentare un plico, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, recante all’e- sterno la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER GARA PER APPALTO GESTIONE C.A.G.”, oltre alla denominazione del concorrente e all’indirizzo del destinatario come da art. 36.
37.2 Il plico deve contenere al suo interno n. 3 buste:
BUSTA A, contenente l'autodichiarazione e la restante documentazione per l’ammissibilità di seguito indicata;
BUSTA B, contenente l’offerta tecnica (progetto di gestione di cui all’art. 6);
BUSTA C, contenente l’offerta economica ed il prospetto di giustificazione dell’offerta di cui all’art. 35 ultimo comma.
37.3 Ciascuna di queste buste deve essere sigillata e siglata sui lembi di chiusura e deve recare all’e- sterno, oltre alla denominazione del concorrente, la seguente dicitura: “GARA PER APPALTO GE- STIONE C.A.G.”; su ognuna delle buste deve essere inoltre indicato il suo contenuto, come ricava- bile dalla parte in grassetto dell’elencazione delle buste sopra riportata (es.: BUSTA A – Documen- tazione per l’ammissibilità).
BUSTA A
Contiene, a pena di esclusione (salve le precisazioni di seguito espresse):
- AUTODICHIARAZIONE per l’ammissibilità alla gara, in carta semplice, comprensiva di di- chiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, formulata utilizzando puntualmente il modello predisposto dal Comune. In caso di omissione di singoli punti della dichiarazione, in quan- to non riferibili all’impresa dichiarante, non deve essere modificata la numerazione dei punti della dichiarazione, ma deve essere conservata quella originaria.
In caso di partecipazione mediante Raggruppamento temporaneo, il modello di dichiarazione deve essere adattato dal concorrente, tenuto conto che la dichiarazione deve essere espressa con riferi- mento a tutti i componenti del Raggruppamento e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti: in particolare, per ciascun componente, devono essere specificati i requisiti effettivamente posseduti, la tipologia e la quota percentuale di servizi che saranno eseguiti. Tuttavia, è ammessa la possibilità che la dichiarazione dei requisiti venga effettuata disgiuntamente da ciascun componente. In caso di Raggruppamento non ancora costituito, alle autodichiarazioni disgiunte è allegato un DOCUMEN- TO UNICO, firmato dai legali rappresentanti di ogni impresa, contenente l’impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, conferendo mandato collettivo speciale con rappresen- tanza, in forma di scrittura privata autenticata da notaio, all’impresa capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di Raggruppamento già costituito, all’autodichiarazione è allegato MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza, in for- ma di scrittura privata autenticata da notaio, conforme a quanto previsto dall’art. 37, commi 14-15- 16, del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto applicabili.
In caso di partecipazione di consorzi stabili, il modello di dichiarazione deve essere adattato dal concorrente, tenuto conto che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale deve essere espressa con riferimento sia al consorzio, sia a ciascuna delle consorziate designate per l’esecuzione e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti. Anche in tal caso è ammessa la possi- bilità di dichiarazioni disgiunte.
Nell'autodichiarazione il concorrente deve anche indicare il proprio domicilio ed il numero di fax per le comunicazioni da parte del Comune di Forlì, nonché il numero di telefono e l’indirizzo di po- sta elettronica presso i quali possono essere contattati in relazione alla procedura di gara; l’indica- zione del numero di fax è obbligatoria ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/06, salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del medesimo Decreto; inoltre deve indica- re per quali parti dell'offerta e del prospetto giustificativo si opponga eventualmente all'esercizio del diritto di accesso, con la specificazione delle relative, adeguate, motivazioni come da art. 13, com- ma 5, del D. Lgs. 163/06.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, i relativi poteri devono essere riportati nell'auto dichiarazione, oppure deve essere prodotta procura speciale o procura generale di conferimento dei poteri in originale o copia resa autentica da non oltre 30 giorni dallo stesso Xxxxxx che l’ha ricevuta. Il testo del modello di AUTODICHIARAZIONE è acquisibile scaricandolo dal sito web comunale oppure, richiedendolo a telefonicamente (0543/712833 – 0543/712112 - 0543/712831) o via e-mail (all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx).
- COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ dei sottoscrittori della autodichiarazione, in xxxxx xx xxxxxxxx;
- (xxxx in caso di soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. c, D. Lgs. n. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, nei cui confronti sono stati emessi sen- tenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta) DOCUMENTAZIONE da cui risulti che vi è stata completa ed effettiva DISSOCIAZIONE dell’impresa concorrente dalla condotta penalmente sanzionata; l’o- messa produzione di tale documentazione potrà comportare l’esclusione dalla gara solo in caso di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o in caso di uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, Dir. CE 2004/18;
- REFERENZA di cui all’art. 29 c.2 lett. c), emessa da parte di Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 385/93, specificamente per l’appalto in oggetto (deve essere pre- sentata la referenza specifica sottoscritta in originale da funzionario dell'Istituto o Intermediario emittente); in caso di RTI, deve essere presentata una referenza per ciascuna impresa raggruppata;
- RICEVUTA di pagamento del contributo di € 35,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora sia stato effettuato il pagamento on line con carta di credito, ottenendo la ricevuta mediante posta elettronica o stampandola dal “Servizio di Riscossione”
oppure, in alternativa:
- SCONTRINO, in originale, relativo al pagamento del suddetto contributo, rilasciato da un pun- to vendita Lottomatica Servizi abilitato, qualora sia stato effettuato il pagamento in contanti.
Si richiamano le istruzioni operative dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, reperi- bili sul sito web istituzionale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx). Nell'attestazione di pagamento che verrà presentata deve essere indicato il CIG riportato nell’Avviso . In conformità al parere dell’Autorità n. 9/2011, non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all’obbli- go di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità.
- MODELLO GAP debitamente compilato e sottoscritto (in caso di RTI, deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente); l’omessa produzione del modello G.A.P. non costituisce causa di esclusione dalla gara ma di richiesta di integrazione.
BUSTA B
Contiene il Progetto di gestione del Servizio per l'intera durata contrattuale. Il Progetto di gestione deve essere articolato come da art. 6 e deve tenere conto delle linee guida della gestione ricavabili dalla Parte Prima del presente capitolato. Inoltre, dal Progetto di gestione devono emergere tutti gli elementi utili ai fini della valutazione delle offerte, anche in considerazione dei criteri motivazionali di cui all’art. 39.
I documenti, componenti il Progetto di gestione, devono constare complessivamente di un massimo di 50 facciate, contenenti ciascuna un massimo di 40 righe, ivi compresi i curricula degli operatori.
In caso di superamento del suddetto numero massimo di facciate, la Commissione giudicatrice non terrà conto delle facciate eccedenti nella valutazione delle offerte tecniche e, quindi, nella conseguente attribuzione dei punteggi.
BUSTA C
Contiene, a pena di esclusione:
1) l’offerta economica, in bollo, espressa utilizzando il modello che può essere acquisito con le stesse modalità del modello di autodichiarazione di cui alla Busta A. L’offerta deve essere espressa mediante ribasso unico percentuale sul prezzo netto annuale posto a base di gara per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. Sono ammesse solo offerte uguali o in ribasso rispetto al prezzo netto annuale posto a base di gara, fissato in € 70.500,00 (Settantamilacinquecento/00); pertanto eventuali offerte in aumento saranno escluse.
Nell'autodichiarazione per l’ammissibilità alla gara, il legale rappresentante dichiara che il prezzo offerto è ritenuto remunerativo.
Xxxx l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo richiesto devono essere riportate solo ed esclusivamente nella busta C dell’offerta economica
2) il prospetto giustificativo dell’offerta, dal quale devono risultare, per l’intera durata contrattuale, le previsioni di spesa e di entrata e quindi la sostenibilità economica della gestione sulla base del progetto di gestione presentato e del prezzo offerto. In particolare, il prospetto deve recare l’esatta quantificazione delle spese relative al costo del personale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Il prospetto costituisce giustificazione dell’offerta presentata; pertanto esso verrà considerato anche ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta medesima.
Tutti i documenti, componenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante del concorrente; nel caso di Raggruppamento non ancora costituito, devono essere sottoscritti da ognuno dei soggetti (capogruppo designato e mandanti) impegnati a costituirlo in caso di aggiudicazione.
Il Comune esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/06 e dal relativo regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
ART. 38 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
38.1 La Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e delle buste A
nella data ed ora indicate nell’avviso, compiendo le seguenti operazioni principali:
• accertamento del rispetto dei termini e delle condizioni prescritte per la presentazione delle offerte;
• rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse;
• apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche e verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, che vengono siglati dal Presidente della Commissione; tali buste vengono poi racchiuse in un’unica busta o plico sigillato e siglato dai componenti della Commissione, per essere consegnato alla Commissione Giudicatrice;
• inserimento delle buste contenenti le offerte economiche ed i prospetti giustificativi dell’offerta in un unico plico sigillato, in modo che siano conservate in luogo riservato, sino alla seduta pubblica di apertura delle medesime offerte economiche, successiva al completamento della valutazione delle offerte tecniche.
38.2 Trattandosi di gara per l’affidamento di servizi di cui all’allegato II B del Codice dei contratti pubblici, si ritiene di non effettuare il sorteggio per la verifica a campione dei requisiti tecnici ed economici, la Commissione si riserva di effettuare verifiche sul possesso effettivo dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti; in ogni caso tali requisiti saranno accertati relativamente all’aggiudicatario provvisorio.
38.3 Successivamente viene nominata e insediata la Commissione giudicatrice, che in seduta riservata, procede all’esame delle varie parti componenti il progetto di gestione ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nei valori massimi indicati al precedente art. 35, secondo le sotto riportate modalità applicative.
38.4 L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, con la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
38.5 Per ristabilire l’equilibrio degli elementi di valutazione, si effettua la riparametrazione, asse- gnando il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il maggior valore medio dei coefficienti asse- gnati discrezionalmente dai commissari; agli altri concorrenti si assegna un coefficiente proporzio- nale, in applicazione della seguente formula:
in cui:
V(a) i
P(a) i = x P( max ) i
V (max) i
P(a) i = punteggio da attribuirsi all’offerta a per l’elemento i;
V(a) i = valore medio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari all’offerta a per l’elemento i;
V (max) i = maggior valore medio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari per l’elemento i;
P( max ) i = punteggio massimo attribuibile per l’elemento i.
La riparametrazione non sarà effettuata nel caso di un’unica offerta ammessa.
B) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa (prezzo), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito all’offerta più conveniente per la Stazione appaltante, e coefficiente pari a 0, attribuito all’offerta pari all’importo posto a base di gara, in applicazione della formula riportata al successivo articolo.
ART. 39 – CRITERI DI VALUTAZIONE
39.1 Nell'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, la Commissione si atterrà ai criteri
motivazionali di seguito indicati, apprezzando in particolare i seguenti aspetti con riferimento ai singoli elementi di cui all'art.6.
Elemento A): piano di gestione (punto A art. 6, c. 2):
a) organicità della proposta e sua congruenza con gli indirizzi contenuti nel presente capitolato;
b) idoneità e completezza dei Progetti di intervento per singolo servizio;
c) modalità con cui si intende realizzare la partecipazione degli utenti dei servizi al fine di favorire la condivisione dei progetti;
d) proposte di potenziamento ed estensione, attivazione di servizi aggiuntivi rispetto alle linee guida, volti ad offrire agli utenti maggiore flessibilità e varietà, sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda l'apertura temporale dei servizi;
e) valorizzazione del rapporto con il territorio, con tutte le realtà della società civile, enti ed istituzioni coinvolti nella rete dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari in coerenza agli indirizzi e priorità definiti annualmente dall'Amministrazione Comunale.
Elemento B): relazione organizzativa (punto B art. 6, c.2):
a) congruità della proposta organizzativa, sia rispetto al progetto generale sia ai singoli progetti d'intervento, sia rispetto all'esigenza di contemperare qualità dell'offerta socio-educativa, flessibilità organizzativa e razionalità della gestione;
b) caratteristiche di organizzazione del personale nella gestione delle attività;
c) qualità e completezza delle proposte di qualificazione/formazione;
d) modalità che si intendono adottare per favorire la continuità del servizio e la stabilità del personale impiegato (organizzazione giornaliera e settimanale del personale, meccanismi di contenimento del turn over, modalità di sostituzione del personale assente);
e) elementi organizzativi che afferiscano ad un sistema di responsabilità sociale nella gestione dei servizi in appalto;
f) impiego di operatori – già in organico o da inserire in organico - dal cui curriculum emerga il possesso di titoli specifici di qualificazione e di esperienza, ulteriori rispetto ai requisiti obbligatori.
Elemento C): Definizione di indicatori di qualità e sistema di verifica e controllo (punto C art.6, c. 2):
a) capacità di connettere i seguenti tre livelli di valutazione ritenuti essenziali, individuando, per ciascuno, strumenti adeguati:
• Qualità contenutistica dei servizi;
• Qualità della gestione;
• Qualità percepita dall’utenza.
b) per quanto riguarda la “Qualità contenutistica”, la Commissione valuta, in particolare, indicatori di qualità per almeno i seguenti ambiti:
b1) qualità della costruzione del contesto di lavoro e di intervento (sia sul versante dell’organizzazione del contesto ambientale, sia sul versante delle relazioni);
b2) qualità del lavoro delle diverse équipe nei due servizi;
b3) qualità della relazione con gli utenti e le altre forze sociali operanti sul territorio.
c) per quanto riguarda la qualità della gestione, sono valutate:
c1) descrizione, per ciascuna tipologia, degli standard di servizio garantiti ed esplicitazione delle modalità di verifica del loro raggiungimento / mantenimento;
c2) modalità che si intendono adottare per garantire la trasparenza della gestione;
c3) modalità che si intendono adottare per prevenire le conflittualità e gestire i reclami.
d) per quanto riguarda, infine, la qualità percepita dall’utenza, la valutazione tiene conto di quanto sarà esplicitato in merito a:
d1) strumenti e modalità di rilevamento;
d2) modalità di utilizzo dei risultati, al fine di individuare eventuali interventi correttivi nell’organizzazione del servizio.
39.2 Per ciascun elemento, dopo aver analizzato e comparato le varie offerte, la Commissione individua in maniera motivata, sulla base dei criteri sopra riportati, il grado di valore di ogni offerta, facendo riferimento alla scala sotto riportata; quindi ciascun commissario attribuisce, nell’ambito del suddetto grado di valore, un coefficiente variabile tra zero e uno:
OTTIMO | 0,81 – 1,00 |
BUONO | 0,61 – 0,80 |
DISCRETO | 0,41 – 0,60 |
MEDIOCRE | 0,21 – 0,40 |
INSUFFICIENTE (e quindi non accettabile) | 0,00 – 0, 20 |
39.3 Quindi viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari commissari a ciascun elemento di ogni offerta e si effettua la riparametrazione come sopra specificato.
39.4 Attribuito come sopra indicato il relativo punteggio a ciascuno degli elementi di natura qualitativa dell’offerta, la Commissione effettuerà la somma dei punteggi attribuiti ad ogni concorrente, ottenendo un primo punteggio complessivo parziale.
39.5 La data di apertura delle offerte economiche da parte della Commissione di gara in seduta pubblica sarà comunicata via fax a tutti i concorrenti ammessi, invitandoli a presenziare a detta seduta, in apertura della quale saranno resi noti i punteggi parziali attribuiti dalla Commissione giudicatrice. La Commissione di gara, all’atto dell’apertura delle buste C, verifica che esse contengano anche il prospetto giustificativo dell’offerta.
39.6 Per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, si utilizzerà la formula:
R( i ) prezzo
P( i ) prezzo = x P( max )
R( max ) prezzo
in cui:
P( i ) prezzo = Punteggio da attribuirsi all’offerta i-esima;
R( i ) prezzo = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo.
R( max ) prezzo = Maggior ribasso percentuale offerto;
P( max ) = Punteggio massimo attribuibile.
Il punteggio dell’elemento prezzo non viene attribuito nel caso di un’unica offerta ammessa.
39.7 Quindi la Commissione di gara somma i punti ottenuti da ciascun concorrente per l’offerta economica a quelli ottenuti per le componenti qualitative dell’offerta, formula la graduatoria prov- visoria e procede all’aggiudicazione provvisoria. Quindi procede all’eventuale esame in seduta ri- servata dei prospetti giustificativi dell’offerta, nei casi sotto indicati; a tal fine può avvalersi del sup- porto di esperti interni al Comune.
In ogni caso in cui il prospetto giustificativo dell’offerta venga considerato inattendibile, l’offerta nel suo complesso verrà annullata ed il concorrente escluso dal procedimento. Prima di giungere alla dichiarazione di annullamento, il concorrente verrà sentito in contraddittorio.
39.8 Non si procede all’esclusione automatica, previo calcolo della soglia di anomalia, ed il Comu- ne valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. In tal caso la Commissione di gara procede all’esame del prospetto giustificativo dell’offerta. Inoltre, la Commissione può avvalersi della facoltà indicata all’art. 86, c. 3, del D. Lgs. 163/06, che prevede la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tali casi, pure si procede all’esame del prospetto giustificativo dell’offerta e se necessario si attiva il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs.n.163/06, con la richiesta di giustifica- zioni che l’impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La Commissione può esaminare l’anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare compa- razioni ed ai fini di celerità del procedimento.
ART. 40 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
40.1 Acquisiti i verbali della Commissione di gara, il Servizio Politiche culturali Giovanili e
Sportive effettua la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara dal concorrente primo in graduatoria;
40.2 Se accertata nei confronti del concorrente primo classificato, l’insussistenza delle condizioni di ammissibilità comporta, oltre alla dovuta segnalazione all’Autorità di Xxxxxxxxx per i relativi provvedimenti, fatte salve le conseguenze di natura penale previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, la decadenza dall’aggiudicazione, con affidamento del servizio al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria finale, subordinatamente alla verifica in merito al suo possesso dei relativi requisiti.
40.3 In caso di Raggruppamento temporaneo, la dimostrazione dei requisiti deve riguardare tutti i soggetti facenti parti del Raggruppamento. In caso di Consorzio stabile, la dimostrazione dei requisiti di ordine generale deve riguardare sia il Consorzio, che gli operatori economici consorziati designati per l’esecuzione.
40.4 Purché vi sia adeguatezza dell’offerta tecnico-qualitativa e non vi sia esclusione del concorrente a seguito di anomalia, il Dirigente competente procederà ad aggiudicazione anche in presenza di offerta unica o nel caso in cui una sola offerta di quelle pervenute venga riconosciuta valida dalla Commissione di gara, ai sensi dell’art. 27 del Codice III. Il Comune si riserva di non
procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta sia ritenuta idonea.
40.5 La Commissione di gara ha facoltà di promuovere il miglioramento dell’offerta prima in graduatoria; si applica l’art. 32, comma 8, del Codice III.
40.6 L’aggiudicazione definitiva è dichiarata con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare e Logistica. L’esito della gara è comunicato per iscritto a tutti i concorrenti e pubblicato con le modalità di legge.
40.7 Ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 163/06 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per 120 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto in forma di scrittura privata autenticata repertoriata, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 53/2010. In caso di urgenza, il Dirigente competente ha facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto.
40.8 Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di cui all'art. 27. Qualora l’aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un Raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l’atto, autenticato da notaio e registrato, di mandato collettivo speciale, con rappresentanza, nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo;
40.9 Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, in forma di scrittura privata autenticata o nella diversa forma che sarà prescritta al momento della stipulazione, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione con escussione della cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante si riterrà libera da ogni vincolo, riservandosi fin da ora tutte le decisioni più opportune per la tutela dell’interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della presente gara.
Art. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
41.1 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al c. 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Forlì per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
41.2 Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
41.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’appaltatore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
41.4 La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
41.5 In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
41.6 L’accesso agli atti di gara sarà consentito solo dopo l’adozione del provvedimento di dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva. Si applica l’art. 13 del D.Lgs. 163/06.
Servizio di Prevenzione e Protezione | COMUNE DI FORLI’ | Servizio Politiche culturali giovanili e sportive |
DICHIARAZIONE
della
STAZIONE APPALTANTE
relativamente al
DUVRI
p.g. 0017384 del 28/02/2014
Visti:
Il Datore di lavoro Committente
− l'art. 3, comma 1 - lettera a), della Legge 3 agosto 2007 n° 123;
− l'art. 26, comma 1 - lettera b) e commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. così come sostituiti dall’art. 32, comma 1, lett. a), della Legge 9/8/2013 n° 98;
− la Determinazione 5 marzo 2008 n° 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
− la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n° 24 del 14 novembre 2007;
Dato atto che l'affidamento in appalto riguarda un'attività che si svolge anche in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Committente;
Previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune;
dichiara
che nell'appalto per:
“gestione dei centri di aggregazione giovanile” e
“gestione del servizio di educativa di strada”
non vi sono rischi da interferenze
per i seguenti motivi:
a) nella gestione dei centri di aggregazione giovanile (presso le Circoscrizioni):
− non vi sono “contatti rischiosi” tra il personale del Committente e il personale dell'Appaltatore;
− il Committente non richiede particolari modalità di esecuzione, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore;
− nei luoghi del Committente non vi sono rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore;
b) la gestione del servizio di educativa di strada:
− si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Committente, nei quali la Stazione appaltante non può svolgere gli adempimenti di legge.
c) la “natura intellettuale” è componente non secondaria del servizio.
Pertanto:
− non occorre redigere il DUVRI;
− l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Forlì, 28/02/2014
Il Datore di Lavoro committente:
Dirigente del Servizio Politiche Culturali, Giovanili e Sportive
Project Manager
x.xx Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx